AS 2021 906
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Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno)
Modifica del 17 dicembre 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 20201 è modificata come segue:
2bis La perdita di guadagno dovuta a una quarantena per le persone in entrata ai sensi dell’articolo 9 dell’ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 20212 non conferisce alcun diritto all’indennità. 3quater I lavoratori particolarmente a rischio ai sensi dell’articolo 27a dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20203 hanno diritto all’indennità se non possono essere occupati conformemente all’articolo 27a capoversi 1–4 dell’ordinanza 3 COVID-19 o se, in virtù dell’articolo 27a capoverso 6 dell’ordinanza 3 COVID-19, rifiutano il lavoro assegnato loro. La condizione di lavoratore particolarmente a rischio deve essere comprovata mediante un certificato medico. 3quinquies I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA particolarmente a rischio hanno diritto all’indennità se non possono svolgere il loro lavoro da casa. Per la definizione delle persone particolarmente a rischio è applicabile per analogia l’ar- ticolo 27a capoversi 10–12 dell’ordinanza 3 COVID-19. La condizione di persona particolarmente a rischio deve essere comprovata mediante un certificato medico.
2021-4046 RU 2021 906
Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno RU 2021 906
Art. 3 cpv. 5 e 6 5 Per gli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3quater, il diritto nasce nel mo- mento in cui una loro occupazione secondo l’articolo 27a capoversi 1–4 dell’ordi- nanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20204 risulta impossibile o se in virtù dell’arti- colo 27a capoverso 6 dell’ordinanza 3 COVID-19 rifiutano il lavoro assegnato loro. Il diritto cessa con la ripresa del lavoro o con l’abrogazione dell’articolo 27a dell’or- dinanza 3 COVID-19. 6 Per gli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3quinquies il diritto nasce con l’in- terruzione dell’attività lucrativa e cessa con la sua ripresa.
2ter Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’ar- ticolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rien- trano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. 2ter0 Se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019. 2quinquies In deroga al capoverso 2quater, per il calcolo dell’indennità degli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3quater è determinante il reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS.
Art. 6 Estinzione del diritto all’indennità In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA5, il diritto a prestazioni arretrate si estin- gue il 31 marzo 2023.
Art. 10a Particolarità della procedura di contenzioso In deroga all’articolo 58 capoverso 1 LPGA6, i ricorsi contro decisioni delle casse cantonali di compensazione sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo in cui ha sede la cassa di compensazione.
4 RS 818.101.24 5 RS 830.1 6 RS 830.1
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Art. 11 cpv. 6–8
6 Abrogato
7 Fatto salvo il capoverso 8, si applica fino al 31 dicembre 2022.
8 Gli articoli 2 capoversi 3quater e 3quinquies, 3 capoversi 5 e 6, nonché 5 capoverso 2quin- quies si applicano fino al 31 marzo 2022.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
17 dicembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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