AS 2021 913
Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto
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Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)
Modifica del 17 dicembre 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 15 agosto 20181 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modifi- cata come segue:
Art. 1 cpv. 4 lett. bbis e h–j 4 La presente ordinanza disciplina parimenti la competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata in relazione con i regolamenti UE seguenti: bbis. regolamento (UE) 2017/22262; h. regolamento (CE) n. 767/20083;
1 RS 142.204 2 Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 nov. 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L
248 del 13.7.2021, pag. 11.
3 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 lug. 2008 concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.
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Entrata e rilascio del visto. O RU 2021 913
i. regolamento (UE) 2021/11484; j. regolamento (UE) 2021/10605.
Art. 34 cpv. 1 lett. c, d e h 1 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepi- mento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2017/22266, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a della legge del 21 marzo 19977 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) e riguardino gli ambiti seguenti: c. le prescrizioni riguardanti le informazioni sulla procedura sostitutiva tra- smesse dalla Commissione europea qualora l’inserimento dei dati sia tecnica- mente impossibile o in caso di guasto del sistema di ingresso e uscita (EES) (art. 21 par. 2); d. lo sviluppo e l’assistenza tecnica dell’EES (art. 36); h. norme dettagliate sulla gestione della funzionalità per la gestione centralizzata dell’elenco delle autorità con accesso all’EES (art. 9 par. 2 regolamento [UE] 2017/2226).
Art. 34e Conclusione di trattati internazionali legati al sistema centrale d’informazione visti 1 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepi- mento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (CE) n. 767/20088, sempreché gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del regolamento (CE) n. 767/2008 e sempreché i trattati interna- zionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA9 e riguardino gli ambiti seguenti: a. la definizione di norme dettagliate sulla gestione della funzionalità per la gestione centralizzata dell’elenco dei documenti di viaggio riconosciuti e della comunicazione del riconoscimento o del non riconoscimento dei documenti di viaggio figuranti nell’elenco (art. 5bis par. 3);
4 Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 lug. 2021 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, GU L 251, del 15.7.2021, pag. 48. 5 Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giu. 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.
6 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. bbis.
7 RS 172.010
8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. h.
9 RS 172.010
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b. la definizione di norme dettagliate sulla gestione della funzionalità per la gestione centralizzata dell’elenco delle autorità con accesso al sistema cen- trale d’informazione visti (C-VIS) (art. 6 par. 5); c. la definizione dei rischi sui quali si basano gli indicatori di rischio specifici (art. 9undecies par. 3); d. la definizione e lo sviluppo del meccanismo e delle procedure per lo svolgi- mento di controlli di qualità nonché di requisiti appropriati relativi alla con- formità qualitativa dei dati inseriti nel C-VIS (art. 29 par. 2bis); e. la definizione delle specifiche di tali norme di qualità per la registrazione dei dati inseriti nel C-VIS (art. 29bis par. 3); f. la definizione delle misure necessarie per lo sviluppo del C-VIS, delle inter- facce nazionali in ciascuno Stato membro e dell’infrastruttura di comunica- zione tra il C-VIS e le interfacce (art. 45 par. 1); g. la definizione delle misure necessarie alla realizzazione tecnica delle funzio- nalità del C-VIS (art. 45 par. 2); h. la definizione delle specifiche tecniche per la qualità, la risoluzione e l’uso delle impronte digitali e dell’immagine del volto ai fini delle verifiche biome- triche e dell’identificazione nel C-VIS (art. 45 par. 3); i. la definizione di norme dettagliate concernenti le condizioni per il funziona- mento del portale per i vettori nonché la protezione dei dati e le norme di sicurezza applicabili (art. 45quater par. 3); j. la definizione del metodo di autenticazione per i vettori (art. 45quater par. 5); k. la definizione dei dettagli delle procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica per i vettori di accedere ai dati (art. 45quinquies par. 3); l. la definizione delle specifiche della soluzione tecnica messa a disposizione degli Stati membri per agevolare la raccolta di tali dati a norma del capo III ter ai fini dell’elaborazione delle statistiche (art. 50 par. 4). 2 Ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati della Commissione europea relativi al regolamento (CE) n. 767/2008, sem- preché gli atti delegati siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del regolamento (CE) n. 767/2008 e sempreché i trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA e riguardino gli ambiti seguenti: a. l’elaborazione dell’elenco predefinito di occupazioni (art. 9 par. 3); b. la definizione esatta dei rischi per la sicurezza, di immigrazione illegale o l’alto rischio epidemico (art. 9undecies par. 2); c. la predisposizione di un manuale che definisca le procedure e le norme neces- sarie per interrogazioni, verifiche e valutazioni nel quadro dell’interoperabi- lità dei sistemi d’informazione (art. 9nonies par. 2 e 22ter par. 18).
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Art. 34f Conclusione di trattati internazionali legati al Fondo di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti 1 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepi- mento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2021/114810, sempreché gli atti di esecuzione stabiliscano il modello per il bilancio annuale e siano stati adottati sulla base dell’articolo 29 paragrafo 5 del regolamento (UE) 2021/1148 e sempreché i trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA11. 2 Ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2021/1148, sempre- ché gli atti delegati siano stati adottati sulla base dell’articolo 31 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/1148 e sempreché i trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA. 3 Ha la competenza di concludere trattati internazionali concernenti gli atti di esecu- zione della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2021/106012, sempre- ché gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del regolamento (UE) 2021/1060 e sempreché i trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA e riguardino gli ambiti seguenti: a. l’approvazione dei programmi nazionali (art. 23 par. 4); b. l’assunzione di decisioni sulle rettifiche finanziarie (art. 104 par. 4). 4 Ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2021/1060, sempre- ché gli atti delegati siano stati adottati sulla base dell’articolo 114 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/1060 e sempreché i trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA.
II La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2022.
17 dicembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. i.
11 RS 172.010
12 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. j.
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