AS 2021 914
Ordinanza del DDPS sulla misurazione nazionale
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza del DDPS sulla misurazione nazionale (OMN – DDPS)
Modifica del 10 dicembre 2021
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ordina:
I L’ordinanza del DDPS del 5 giugno 20081 sulla misurazione nazionale è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2 lett. a e c 2 I punti fissi planimetrici della categoria 1 (PFP1) costituiscono il quadro di riferi- mento della misurazione nazionale per la planimetria. Comprendono: a. le stazioni permanenti della rete ufficiale del sistema globale di navigazione satellitare (rete GNSS) della Svizzera; c. i punti di triangolazione nazionale di 1° e 2° ordine, nonché una scelta di punti della triangolazione di 3° ordine di importanza storica o particolare per la misurazione nazionale.
Art. 7 lett. h–j L’Ufficio federale di topografia fornisce le seguenti prestazioni ufficiali della misura- zione nazionale geodetica: h. declinazione, inclinazione e intensità del campo geomagnetico; i. dati delle misurazioni della rete GNSS mediante i sistemi di posizionamento giusta l’articolo 3 capoverso 3; j. i software geodetici che tengono segnatamente conto delle peculiarità dei sistemi e dei quadri di riferimento svizzeri.
1 RS 510.626.1
2021-4175 RU 2021 914
Misurazione nazionale. O del DDPS RU 2021 914
Art. 9 cpv. 4 4 L’Ufficio federale di topografia allestisce carte nazionali in forma digitale, che sono indipendenti dalla scala e che possono essere collegate a ulteriori informazioni.
Art. 10 lett. a e g L’Ufficio federale di topografia fornisce le prestazioni ufficiali particolari seguenti: a. Abrogata g. carte nazionali per attività escursionistiche e ciclistiche.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2022.
10 dicembre 2021 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Viola Amherd
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