Lexipedia

AS 2021 918

Ordinanza sul registro fondiario

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sul registro fondiario (ORF)

Modifica del 10 dicembre 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 settembre 20111 sul registro fondiario è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 943 capoverso 2, 945 capoverso 2, 949 capoverso 1, 949a capoverso 2, 949c, 962 capoverso 3, 967 capoverso 3, 970 capoverso 3, 977 capoverso 3 e l’articolo 18 capoverso 2 del titolo finale del Codice civile (CC)2; visto l’articolo 102 lettera b della legge del 3 ottobre 20033 sulla fusione (LFus); visti gli articoli 5, 6, 13 capoversi 1–4 e 24 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 20074 sulla geoinformazione (LGI),

Art. 1 lett. f e g

1 La presente ordinanza disciplina:

f. l’identificazione in base al numero AVS di persone fisiche titolari di diritti immobiliari; g. la ricerca di fondi su scala nazionale da parte delle autorità abilitate.

2021-4097 RU 2021 918

Registro fondiario. O RU 2021 918

Titolo prima dell’art. 8 Capitolo 3: Tenuta e contenuto del registro fondiario

Art. 11, rubrica Registro dei proprietari del registro fondiario cartaceo

Art. 12, rubrica Registro dei creditori del registro fondiario cartaceo

Art. 12a Registro degli identificatori di persone del registro fondiario informatizzato Il registro degli identificatori di persone del registro fondiario informatizzato è disci- plinato nel capitolo 4a.

Art. 13, rubrica Altri registri ausiliari

Titolo dopo l’art. 23 Capitolo 4a: Identificazione in base al numero AVS di persone fisiche titolari di diritti immobiliari

Art. 23a Registro degli identificatori di persone 1 Ogni persona fisica titolare di un diritto immobiliare che risulta dal libro mastro è iscritta con il proprio numero AVS nel registro degli identificatori di persone del re- gistro fondiario informatizzato. Il numero AVS non figura né nel libro mastro né nel libro giornale né nei registri ausiliari di cui all’articolo 13. 2 Le iscrizioni del registro degli identificatori di persone sono collegate con le corri- spondenti iscrizioni del libro mastro. A scopo d’identificazione possono essere colle- gate con le iscrizioni dei registri ausiliari di cui all’articolo 13. 3 Il registro degli identificatori di persone contiene, per ogni persona iscritta:

a. il cognome e, se divergente, il cognome da nubile o celibe, i nomi, la data di nascita, il luogo di nascita, il sesso e la cittadinanza; b. il numero AVS; c. lo stato dell’attribuzione del numero AVS; d. la referenza tecnica necessaria al collegamento con il libro mastro, i registri ausiliari di cui all’articolo 13 e le fonti di dati.

2 / 10

Registro fondiario. O RU 2021 918

Art. 23b Fonti di dati L’ufficio del registro fondiario estrae i dati necessari per l’attribuzione del numero AVS e i dati di cui all’articolo 23a capoverso 3 lettere a e b: a. dal registro degli assicurati tenuto dall'Ufficio centrale di compensazione (UCC), secondo una delle procedure di cui all’articolo 134quarter capoversi 2–

4 dell’ordinanza del 31 ottobre 19475 sull’assicurazione per la vecchiaia e i

superstiti (OAVS); b. dai sistemi cantonali che confrontano periodicamente i loro dati con l’UCC.

Art. 23c Attribuzione del numero AVS nella procedura di trattamento 1 Nella procedura di trattamento l’ufficio del registro fondiario attribuisce a una per- sona il suo numero AVS nel registro degli identificatori di persone non appena ha identificato tale persona in modo sufficientemente sicuro. 2 A tal fine interroga le fonti di dati inserendo i dati di cui all’articolo 51 capoverso 1 lettera a di cui dispone. 3 Se, interrogando le fonti di dati, non può identificare l’interessato in modo sufficien- temente sicuro, effettua ulteriori accertamenti. Può: a. chiedere all’interessato di fornire informazioni su tutti i fatti e di produrre i documenti giustificativi idonei e necessari per attribuire il numero AVS in modo univoco; b. verificare individualmente il numero AVS in collaborazione con l’UCC (art. 134quarter cpv. 4 e 5 OAVS6).

4 Se constata che l’UCC non ha ancora assegnato un numero AVS alla persona inte-

ressata, gli chiede di farlo. 5 Se non può identificare la persona interessata in modo sufficientemente sicuro o at- tribuirle un numero AVS, lo annota nel registro degli identificatori di persone. L’at- tribuzione successiva del numero AVS è possibile in qualsiasi momento. 6 La prosecuzione e la conclusione della procedura di trattamento sono indipendenti dall’attribuzione del numero AVS.

Art. 23d Verifica periodica 1 L’ufficio del registro fondiario riprende nel registro degli identificatori di persone i risultati delle verifiche periodiche della correttezza dei numeri AVS effettuate dall’UCC (art. 134quinquies cpv. 3 OAVS7).

2 Eccettuata la cancellazione dei numeri AVS annullati dall’UCC, l’aggiornamento

dei dati del registro degli identificatori di persone è effettuato automaticamente.

5 RS 831.101 6 RS 831.101 7 RS 831.101

3 / 10

Registro fondiario. O RU 2021 918

3 Se l’UCC annulla un numero AVS, l’ufficio del registro fondiario cancella la relativa attribuzione del numero AVS nel registro degli identificatori di persone e procede a una nuova attribuzione. 4 In caso di nuova attribuzione o di incertezze l’ufficio del registro fondiario procede

conformemente all’articolo 23c capoversi 3–5.

Art. 23e Dettagli tecnici Il DFGP e il DDPS definiscono di comune accordo i dettagli tecnici, in particolare: a. le interfacce con l’UCC; b. le procedure di ripresa e aggiornamento dei dati; c. la protocollazione della ripresa e dell’aggiornamento dei dati.

Art. 28 cpv. 1 lett. b e bbis, nonché 2 e 3 1 I Cantoni possono prevedere di consentire l’accesso per via elettronica ai dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari alle persone e autorità seguenti senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse: b. le banche, gli istituti di previdenza, le assicurazioni e le istituzioni ricono- sciute dalla Confederazione ai sensi dell’articolo 76 capoverso 1 lettera a della legge federale del 4 ottobre 19918 sul diritto fondiario rurale (LDFR) nonché la Società svizzera di credito alberghiero secondo la legge federale del 20 giugno 20039 sulla promozione del credito alberghiero, ai dati necessari per l’adempimento dei loro compiti in materia di ipoteche; bbis. gli istituti di previdenza, ai dati necessari per la garanzia dello scopo di previ- denza di cui all’articolo 30e capoverso 2 LPP10; 2 I Cantoni possono concedere l’accesso ai documenti giustificativi soltanto agli aventi diritto di cui al capoverso 1 lettere a e d numero 1. Adottano misure volte a garantire il rispetto dell’articolo 949b capoverso 2 CC e la confidenzialità dei docu- menti giustificativi. 3 Sono esclusi dall’accesso i documenti allegati per l’identificazione secondo l’arti- colo 51 capoverso 1 lettera a.

8 RS 211.412.11 9 RS 935.12 10 RS 831.40

4 / 10

Registro fondiario. O RU 2021 918

Titolo dopo l’art. 34 Capitolo 6a: Ricerca di fondi su scala nazionale da parte delle autorità abilitate

Art. 34a Principio La ricerca di fondi su scala nazionale serve alle autorità federali, cantonali e comunali che ne hanno bisogno per adempiere i loro compiti (autorità abilitate) per reperire i fondi su cui una persona designata secondo l’articolo 90 capoverso 1 vanta diritti in virtù del libro mastro del registro fondiario informatizzato.

Art. 34b Servizio di ricerca di fondi su scala nazionale 1 L’UFRF gestisce un servizio di ricerca di fondi su scala nazionale (servizio di ricerca di fondi). 2 Il servizio di ricerca di fondi riceve le interrogazioni delle autorità abilitate mediante una maschera di ricerca elettronica o un’interfaccia. Confronta le interrogazioni con i dati giuridicamente efficaci del libro mastro disponibili elettronicamente al momento dell’interrogazione nonché con i dati del registro degli identificatori di persone in tutti i Cantoni e fornisce i risultati della ricerca. 3 Per utilizzare l’interfaccia di cui al capoverso 2, le autorità abilitate necessitano dell’autorizzazione dell’UFRF.

4 Il servizio di ricerca di fondi non tiene dati del registro fondiario.

5 Per sgravare i server dei Cantoni da interrogazioni ridondanti, il servizio di ricerca di fondi tiene un indice di ricerca. Quest’ultimo contiene: a. le informazioni necessarie per identificare l’ufficio del registro fondiario com- petente; b. in una forma che consenta al servizio di ricerca di constatare se in un sistema di registro fondiario vi siano risposte positive a un’interrogazione, ma che non permetta di stabilire un ulteriore riferimento a una persona (forma pseudoni- mizzata):

1. i dati di cui all’articolo 90 capoverso 1,

2. per le persone fisiche, inoltre il numero AVS.

6 Per permettere di tenere la statistica delle attribuzioni, l’indice di ricerca contiene lo stato dell’attribuzione del numero AVS secondo l’articolo 23c capoverso 5. 7 Il DFGP e il DDPS definiscono di comune accordo i dettagli per l’uso dell’interfac- cia; stabiliscono in particolare: a. i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti; b. le informazioni da allegare alla domanda.

5 / 10

Registro fondiario. O RU 2021 918

Art. 34c Accesso del servizio di ricerca di fondi ai dati giuridicamente efficaci iscritti nel libro mastro e ai dati del registro degli identificatori di persone nonché trasmissione dei dati all’indice di ricerca 1 I Cantoni consentono al servizio di ricerca di fondi di accedere ai loro dati giuridi- camente efficaci iscritti nel libro mastro e ai dati del registro degli identificatori di persone per il tramite di un’interfaccia ai sensi dell’articolo 949a capoverso 3 CC. 2 Provvedono affinché tali dati siano consultabili immediatamente. Assicurano l’ope- ratività e la disponibilità dell’interfaccia durante gli orari di apertura dei loro uffici del registro fondiario. 3 Su richiesta dell’UFRF, trasmettono all’indice di ricerca del servizio di ricerca di fondi i dati di cui all’articolo 34b capoversi 5 e 6. Trasmettono almeno una volta al giorno le modifiche di tali dati. 4 Comunicano all’UFRF se i dati di cui all’articolo 34b capoverso 5 lettera b sono tra- smessi in forma pseudonimizzata o se devono ancora essere pseudonimizzati dal ser- vizio di ricerca di fondi. 5 Il DFGP e il DDPS definiscono di comune accordo i dettagli tecnici, in particolare:

a. l’interfaccia per l’accesso del servizio di ricerca di fondi ai dati giuridicamente efficaci del libro mastro e ai dati del registro degli identificatori di persone; b. l’interfaccia con l’indice di ricerca. 6 Possono mettere a disposizione dei Cantoni un’implementazione dell’interfaccia di cui al capoverso 5 lettera b.

Art. 34d Accesso delle autorità abilitate in generale 1 L’UFRF assegna ai collaboratori delle autorità abilitate, su domanda motivata di quest’ultime, i diritti d’accesso al servizio di ricerca di fondi di cui necessitano per adempiere i loro compiti legali.

2 La domanda contiene:

a. i nomi di tutti i collaboratori che devono ottenere il diritto d’accesso; b. l’indicazione del compito legale dell’autorità che i collaboratori devono adempiere nonché le disposizioni di legge applicabili; c. la giustificazione riguardante i dati del libro mastro di cui all’articolo 34e ca- poverso 3 lettera d per i quali è necessario l’accesso al servizio di ricerca di fondi per l’adempimento dei compiti legali; d. il parere dell’autorità cantonale di vigilanza sul registro fondiario competente nel luogo dell’autorità richiedente in merito alla richiesta d’accesso al servizio di ricerca di fondi; e. la conferma dell’UCC della liceità dell’uso sistematico del numero AVS. 3 I cambiamenti che si ripercuotono sui diritti d’accesso devono essere comunicati spontaneamente e senza indugio all’UFRF.

6 / 10

Registro fondiario. O RU 2021 918

4 L’UFRF mette a disposizione delle autorità cantonali di vigilanza sul registro fon- diario l’elenco delle autorità abilitate con le seguenti informazioni: a. designazione dell’autorità; b. delimitazione dell’accesso secondo l’articolo 34e capoverso 3 lettera d.

Art. 34e Criteri di ricerca ammessi e delimitazione dei risultati della ricerca 1 Le persone abilitate possono effettuare una ricerca in base ai dati di cui all’arti- colo 90 capoverso 1.

2 Su domanda motivata dell’autorità, l’UFRF concede alle persone un accesso che

permette loro di: a. effettuare una ricerca in base al numero AVS e ottenere il numero AVS nei risultati della ricerca; b. ottenere dati giuridicamente efficaci iscritti nel libro mastro di cui hanno bi- sogno per adempiere i loro compiti legali.

3 Le persone abilitate ricevono al massimo i seguenti risultati della ricerca:

a. i dati di cui all’articolo 90 capoverso 1 relativi alla persona; b. per una persona fisica: l’indicazione se l’ufficio del registro fondiario le abbia attribuito il numero AVS; c. la designazione del fondo; d. per la descrizione del diritto, una delle seguenti indicazioni:

1. proprietà di un fondo,

2. servitù,

3. onere fondiario,

4. diritto di pegno,

5. diritto annotato.

Art. 34f Protocollazione delle interrogazioni da parte del servizio di ricerca di fondi 1 Le interrogazioni sono protocollate automaticamente dal servizio di ricerca di fondi e servono all’UFRF per controllare gli accessi e per riscuotere gli emolumenti.

2 I protocolli contengono i seguenti dati:

a. la designazione, l’identificazione e la funzione dell’autorità; b. il numero d’identificazione del collaboratore dell’autorità; c. i criteri di ricerca inseriti; d. il momento dell’accesso; e. i risultati della ricerca.

3 I protocolli sono conservati per due anni.

7 / 10

Registro fondiario. O RU 2021 918

4 La consultazione dei protocolli è retta dalla legge federale del 19 giugno 199211 sulla protezione dei dati.

Art. 34g Controllo dell’accesso da parte dei Cantoni, diritto dei proprietari di fondi di ottenere informazioni 1 Il sistema cantonale interrogato protocolla automaticamente le interrogazioni effet- tuate mediante il servizio di ricerca di fondi. Se il sistema cantonale non è in grado di farlo, il servizio di ricerca di fondi mette a disposizione, su richiesta, gli estratti del protocollo di cui all’articolo 34f concernenti il Cantone interessato. 2 Se constata che l’interrogazione effettuata da un’autorità solleva dubbi circa l’uso della ricerca di fondi per l’adempimento dei compiti legali, il Cantone informa senza indugio l’UFRF. 3 Il diritto dei proprietari di fondi di ottenere informazioni è retto dall’articolo 30 ca- poverso 2.

Art. 34h Revoca del diritto d’accesso 1 Se non sono più soddisfatte le relative condizioni, l’UFRF revoca il diritto d’accesso al collaboratore dell’autorità interessata.

2 Può revocare il diritto d’accesso se:

a. i cambiamenti di cui all’articolo 34d capoverso 3 non sono comunicati; b. il servizio di ricerca di fondi è utilizzato in modo abusivo.

Art. 34i Emolumenti 1 L’UFRF riscuote dalle autorità cantonali e comunali abilitate emolumenti annuali per l’utilizzazione del servizio di ricerca di fondi. 2 L’importo degli emolumenti di un’autorità è calcolato in base alla seguente formula:

numero di interrogazioni dell′ autorità Emolumento dell′ autorità = costi complessivi annui ⋅ (numero totale di interrogazioni Confederazione,Cantoni e Comuni)

3 L’importo ammonta tuttavia al massimo a due franchi per interrogazione.

4 Sono determinanti i costi e le cifre sulzl’utilizzazione dell’anno precedente.

5 Per le autorizzazioni di cui all’articolo 34b capoverso 3 l’UFRF riscuote un emolu- mento in funzione del tempo impiegato. La tariffa oraria ammonta a 250 franchi. 6 Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settem- bre 200412 sugli emolumenti.

11 RS 235.1 12 RS 172.041.1

8 / 10

Registro fondiario. O RU 2021 918

Art. 51 cpv. 1 lett. a 1 I documenti giustificativi devono contenere i seguenti dati sul disponente e sull’ac- quirente: a. per le persone fisiche: il cognome, i nomi, la data di nascita, il sesso, il domi- cilio, l’attinenza o la cittadinanza; ai fini dell’identificazione, ai documenti giustificativi vanno allegati una copia del passaporto o della carta d’identità e uno dei seguenti documenti:

1. una copia del certificato di assicurazione di cui all’articolo 135bis

OAVS13,

2. una copia della tessera d’assicurato di cui all’articolo 1 dell’ordinanza

del 14 febbraio 200714 sulla tessera d’assicurato per l’assicurazione ob- bligatoria delle cure medico-sanitarie,

3. una dichiarazione scritta della persona recante il suo luogo di nascita, il

suo cognome, il suo numero AVS, i nomi dei genitori e, se è sposata, il suo cognome da celibe o da nubile;

Art. 160a Sostituzione, rinnovo completo e modifiche rilevanti del sistema 1 Se, dopo aver ottenuto l’autorizzazione a tenere il registro fondiario informatizzato, un Cantone sostituisce o rinnova completamente il sistema o vi apporta modifiche rilevanti (art. 15), gli articoli 159 e 160 si applicano per analogia. 2 Il rinnovo del sistema è considerato completo se la portata dei relativi lavori equivale a una sostituzione del sistema.

Art. 164a Disposizioni transitorie della modifica del 10 dicembre 2021: attribuzione del numero AVS a persone già iscritte nel libro mastro 1 L’ufficio del registro fondiario attribuisce i rispettivi numeri AVS alle persone fisi- che titolari di un diritto immobiliare già iscritte nel libro mastro al momento dell’en- trata in vigore della modifica del 10 dicembre 2021 secondo la procedura standard per interi complessi di dati di cui all’articolo 134quarter capoverso 2 OAVS15. 2 A tal fine trasmette all’UCC il complesso di dati di cui all’articolo 90 capoverso 1 lettera a relativo a tali persone. La prima trasmissione deve essere effettuata entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 10 dicembre 2021. 3 L’ufficio del registro fondiario riprende nel registro degli identificatori di persone, senza ulteriori controlli, i dati verificati dall’UCC.

4 In caso di dubbi procede secondo l’articolo 23c capoversi 3–5.

13 RS 831.101 14 RS 832.105 15 RS 831.101

9 / 10

Registro fondiario. O RU 2021 918

5 I Cantoni provvedono affinché alle persone fisiche già iscritte nel libro mastro sia attribuito il loro numero AVS entro i seguenti termini: a. per le persone iscritte nel libro mastro dal 1° gennaio 2012: entro tre anni dall’entrata in vigore della modifica del 10 dicembre 2021; b. per le persone iscritte nel libro mastro tra il 1° gennaio 1948 e il 31 dicem- bre 2011: entro cinque anni dall’entrata in vigore della modifica del 10 dicem- bre 2021; c. per le persone iscritte nel libro mastro prima del 1° gennaio 1948: entro sette anni dall’entrata in vigore della modifica del 10 dicembre 2021.

Art. 164b Disposizioni transitorie della modifica del 10 dicembre 2021: accesso del servizio di ricerca di fondi ai dati giuridicamente efficaci iscritti nel libro mastro e trasmissione dei dati all’indice di ricerca 1 I Cantoni assicurano entro un anno dall’entrata in vigore della modifica del 10 di- cembre 2021 l’operatività dell’interfaccia che permette al servizio di ricerca di fondi di accedere ai dati (art. 34c cpv. 1). 2 Effettuano entro lo stesso termine la trasmissione iniziale dell’intero complesso di dati di cui all’articolo 34b capoversi 5 e 6 all’indice di ricerca del servizio di ricerca di fondi.

Art. 164c Disposizioni transitorie della modifica del 10 dicembre 2021: emolumenti Gli emolumenti per l’utilizzo del servizio di ricerca di fondi non sono riscossi durante il primo anno dall’entrata in vigore della modifica del 10 dicembre 2021.

Art. 164d Disposizioni transitorie della modifica del 10 dicembre 2021: proroga del termine in caso di sostituzione o rinnovo completo dei sistemi Se, nei due anni prima dell’entrata in vigore della modifica del 10 dicembre 2021, ha sostituito o rinnovato completamente il sistema utilizzato per il registro fondiario in- formatizzato o ha deciso di sostituirlo o rinnovarlo, il Cantone può prevedere nella propria legislazione una proroga ragionevole dei termini stabiliti negli articoli 164a capoversi 2 e 5 nonché 164b.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

10 dicembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

10 / 10