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AS 2021 919

Ordinanza tecnica del DFGP e del DDPS sul registro fondiario

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza tecnica del DFGP e del DDPS sul registro fondiario (OTRF)

Modifica del 10 dicembre 2021

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ordinano:

I L’ordinanza tecnica del DFGP e del DDPS del 28 dicembre 20121 sul registro fondiario è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 949a capoverso 3 e 949c del Codice civile2; visti gli articoli 19 capoverso 4, 23e, 34b capoverso 7, 34c capoverso 5, 40 capoverso 2 e 41 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 settembre 20113 sul registro fondiario (ORF); visto l’articolo 6a capoverso 2 dell’ordinanza del 18 novembre 19924 concernente la misurazione ufficiale (OMU),

Art. 1 lett. i–n La presente ordinanza disciplina: i. le interfacce con l’Ufficio centrale di compensazione (UCC) (allegato 5); j. la procedura di ripresa e aggiornamento dei dati nel registro degli identifica- tori di persone; k. la protocollazione della ripresa e dell’aggiornamento dei dati nel registro degli identificatori di persone;

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l. l’interfaccia per l’accesso da parte del servizio di ricerca di fondi ai dati giu- ridicamente efficaci iscritti nel libro mastro e ai dati del registro degli identi- ficatori di persone; m. l’interfaccia mediante la quale il servizio di ricerca di fondi riceve dai sistemi cantonali i contenuti dell’indice di ricerca (allegato 6); n. l’interfaccia per l’interrogazione mediante il servizio di ricerca di fondi (alle- gato 7).

Art. 2 cpv. 1 lett. e–j

1 Il DFGP definisce per il registro fondiario:

e. le interfacce UPI (Unique Person Identification) con l’UCC (allegato 5); f. la procedura di ripresa e aggiornamento dei dati nel registro degli identifica- tori di persone; g. la protocollazione della ripresa e dell’aggiornamento dei dati nel registro degli identificatori di persone; h. l’interfaccia per l’accesso da parte del servizio di ricerca di fondi ai dati giu- ridicamente efficaci iscritti nel libro mastro e ai dati del registro degli identi- ficatori di persone; i. l’interfaccia mediante la quale il servizio di ricerca di fondi riceve dai sistemi cantonali i contenuti dell’indice di ricerca (allegato 6); j. l’interfaccia per l’interrogazione mediante il servizio di ricerca di fondi (alle- gato 7).

Art. 6 cpv. 4 e 5 4 Realizzano le interfacce UPI indicate nell’allegato 5 nella misura in cui gli uffici del registro fondiario non ottengano i dati per l’attribuzione del numero AVS da una fonte di dati di cui all’articolo 23b lettera b ORF. 5 Garantiscono l’accesso mediante l’IEDRF da parte del servizio di ricerca di fondi ai dati giuridicamente efficaci iscritti nel libro mastro e ai dati del registro degli identi- ficatori di persone.

Art. 8 cpv. 3 lett. a n. 3

3 L’eGRISMD comprende i modelli parziali seguenti:

a. modelli parziali obbligatori: 3. registro degli identificatori di persone con le pertinenti tabelle dei codici;

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Titolo dopo l’art. 8 Sezione 4a: Procedura di ripresa e aggiornamento dei dati; protocollazione

Art. 8a Procedura di ripresa e aggiornamento dei dati 1 Il sistema cantonale può riprendere direttamente mediante l’interfaccia UPI «An- nuncio di mutazioni UPI a terzi» (allegato 5) o indirettamente da una fonte di dati di cui all’articolo 23b lettera b ORF gli aggiornamenti comunicati dall’UCC. 2 Eccettuato l’annullamento del numero AVS, il sistema cantonale riprende automa- ticamente gli aggiornamenti nel registro degli identificatori di persone. 3 In caso di annullamento del numero AVS, l’ufficio del registro fondiario procede in qualsiasi caso conformemente all’articolo 23d capoverso 3 ORF.

Art. 8b Protocollazione della ripresa e dell’aggiornamento dei dati Il sistema cantonale protocolla automaticamente la ripresa e l’aggiornamento dei dati del registro degli identificatori di persone.

Art. 10 cpv. 1 lett. e ed f

1 L’IEDRF consente:

e. la consultazione, da parte del servizio di ricerca di fondi, dei dati giuridica- mente efficaci iscritti nel libro mastro e dei dati del registro degli identificatori di persone; f. la trasmissione dei dati d’identificazione dell’autorità che effettua un’interro- gazione mediante il servizio di ricerca di fondi.

Titolo dopo l’art. 10 Sezione 6a: L’interfaccia con l’indice di ricerca del servizio di ricerca di fondi

Art. 10a Interfaccia con l’indice di ricerca L’interfaccia con l’indice di ricerca del servizio di ricerca di fondi è indicata nell’al- legato 6.

Art. 10b Trasmissione dei dati Il sistema cantonale trasmette mediante l’interfaccia all’indice di ricerca del servizio di ricerca di fondi i dati di cui all’articolo 34b capoversi 5 e 6 ORF.

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Art. 18 lett. a e b I formati di dati ammessi per le richieste destinate all’ufficio del registro fondiario sono: a. per le notificazioni dell’iscrizione nel registro fondiario che non sono già con- tenute nell’attestazione del titolo giuridico: PDF/A provvisto di firma elettro- nica qualificata ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2bis del Codice delle obbli- gazioni (CO)5; i dati contenuti nella notificazione possono inoltre essere allegati in formato XML; b. per le attestazioni del titolo giuridico documentate da un atto pubblico: i for- mati secondo l’ordinanza del DFGP dell’8 dicembre 20176 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE-DFGP);

Art. 19 lett. c e d I formati per le notifiche dell’ufficio del registro fondiario alle parti sono: c. per gli estratti pubblici in forma elettronica: i formati secondo l’OAPuE-DFGP7; d. per le copie e gli estratti non autenticati: PDF o XML; all’estratto del registro fondiario possono inoltre essere allegati dati in formato XML.

Art. 20 cpv. 1

1 Le versioni ammesse del formato di dati PDF/A sono rette dall’allegato

dell’OAPuE-DFGP 8.

Titolo dopo l’art. 22 Sezione 11a: Requisiti tecnici dell’interfaccia per le interrogazioni mediante il servizio di ricerca di fondi e autorizzazione all’uso dell’interfaccia

Art. 22a Requisiti tecnici I requisiti tecnici dell’interfaccia per le interrogazioni mediante il servizio di ricerca di fondi figurano nell’allegato 7.

Art. 22b Domanda di autorizzazione dell’uso dell’interfaccia La domanda di autorizzazione dell’uso dell’interfaccia per le interrogazioni mediante il servizio di ricerca di fondi deve contenere la prova che i requisiti tecnici di cui all’articolo 22a sono soddisfatti.

5 RS 220 6 RS 211.435.11 7 RS 211.435.11 8 RS 211.435.11

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Art. 26a Disposizioni transitorie della modifica del 10 dicembre 2021 1 In deroga all’articolo 8 capoverso 4, il modello parziale obbligatorio del registro de- gli identificatori di persone di cui all’articolo 8 capoverso 3 lettera a numero 3 deve essere stato installato ed essere disponibile al momento dell’entrata in vigore della modifica del 10 dicembre 2021. 2 In deroga all’articolo 10 capoverso 5, le funzionalità dell’IEDRF di cui all’arti- colo 10 capoverso 1 lettere e ed f devono essere state installate ed essere disponibili al momento dell’entrata in vigore della modifica del 10 dicembre 2021.

II 1 Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 5–7 secondo la versione qui an- nessa.

2 Gli allegati 1 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Dipartimento federale di giustizia Dipartimento federale della difesa, della e polizia: protezione della popolazione e dello sport: Karin Keller-Sutter Viola Amherd

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Allegato 19 (art. 1 lett. a, 2 cpv. 1 lett. a e 8)

Descrizione in INTERLIS del modello di dati per il registro fondiario eGRISMD

Versione eGRISDM21

9 Il testo del presente all. non è pubblicato né nella RU né nella RS. L’O con l’all. può essere consultata in Internet sul sito www.bj.admin.ch > temi > economia > registro fondiario & registro del naviglio.

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Allegato 310 (art. 1 lett. c, 2 cpv. 1 lett. c e h, 10)

Descrizione in XML dell’interfaccia per l’estrazione e lo scambio di dati del registro fondiario IEDRF

IEDRF 2.1

10 Il testo del presente all. non è pubblicato né nella RU né nella RS. L’O con l’all. può essere consultata in Internet sul sito www.bj.admin.ch > temi > economia > registro fondiario & registro del naviglio.

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Allegato 5 (art. 1 lett. i, 2 cpv. 1 lett. e, 6 cpv. 4, 8a cpv. 1)

Interfacce UPI (Unique Person Identification) Designazione dell’interfaccia Norme tecniche soggiacenti11

«UPI Query Interface» eCH-0085 «UPI Compare Interface» eCH-0086 «Annuncio di mutazioni UPI a terzi» eCH-0212

11 La specificazione può essere consultata e ottenuta presso l’Ufficio centrale di compensazione (UCC), Av. Edmond-Vaucher 18, casella postale 3000, 1211 Ginevra 2, www.zas.admin.ch > Partner e Istituzioni > Unique Person Identification (UPI) > Interfaccia UPIServices e presso l’associazione eCH, Mainaustrasse 30, 8008 Zurigo, www.ech.ch.

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Allegato 612 (art. 1 lett. m, 2 cpv. 1 lett. i, 10a, 10b)

Interfaccia mediante la quale il servizio di ricerca di fondi riceve dai sistemi cantonali i contenuti dell’indice di ricerca

Versione 1.2

12 Il testo del presente all. non è pubblicato né nella RU né nella RS. L’O con l’all. può essere consultata in Internet sul sito www.bj.admin.ch > temi > economia > registro fondiario & registro del naviglio.

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Allegato 713 (art. 1 lett. n, 2 cpv. 1 lett. j, 22a, 22b)

Interfaccia per le interrogazioni mediante il servizio di ricerca di fondi

Versione 1.0.0

13 Il testo del presente all. non è pubblicato né nella RU né nella RS. L’O con l’all. può es- sere consultata in Internet sul sito www.bj.admin.ch > temi > economia > registro fondia- rio & registro del naviglio.

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