AS 2021 920
Ordinanza del DEFR concernente la liberazione di scorte obbligatorie di concimi
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza del DEFR concernente la liberazione di scorte obbligatorie di concimi
del 20 dicembre 2021
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 21 dell’ordinanza del 10 maggio 20171 sull’approvvigionamento economico del Paese, ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica ai concimi seguenti:
Voce di tariffa2 Designazione della merce
3102.1000/9090 Concimi azotati ex 3105.2000/5900, 9000 Prodotti contenenti azoto, fosfati e potassio
Art. 2 Quantità massima La quantità massima che può essere liberata corrisponde alla differenza tra il fabbiso- gno comprovato in Svizzera e la quantità liberamente disponibile sul mercato interno.
Art. 3 Liberazione di scorte 1 Il proprietario di scorte obbligatorie che non dispone di scorte d’esercizio sufficienti e si trova nell’impossibilità di compensare in altro modo tale carenza può chiedere la liberazione delle scorte obbligatorie al settore alimentazione. La domanda deve essere motivata. 2 Il settore alimentazione determina la quantità liberata e il periodo di tempo durante il quale il proprietario di scorte obbligatorie può disporre di tale quantità. Esso emana una decisione e informa la Segreteria di Stato dell’economia.
RS 531.211.32
2021-4251 RU 2021 920
Liberazione di scorte obbligatorie di concimi. O del DEFR RU 2021 920
Art. 4 Adeguamento del contratto per la costituzione di scorte obbligatorie Prima che i concimi siano prelevati da una scorta obbligatoria occorre adeguare il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie stipulato con l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE).
Art. 5 Obbligo di fornitura 1 Il proprietario di una scorta obbligatoria autorizzato a liberarla è tenuto a rifornire i clienti svizzeri. 2 Il proprietario è autorizzato a fornire al cliente solo le quantità necessarie per coprire il suo fabbisogno effettivo. 3 Se il proprietario non adempie agli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2, il settore ali- mentazione può revocare l’autorizzazione accordatagli per la liberazione della scorta obbligatoria o respingere le sue successive richieste di liberazione. 4 Il proprietario di una scorta obbligatoria può rifiutarsi di fornire concimi a clienti insolvibili.
Art. 6 Obbligo di tenere la contabilità e di fare rapporto I proprietari sono tenuti a contabilizzare tutte le loro scorte nonché le relative entrate e uscite e a presentare un rapporto settimanale al settore alimentazione.
Art. 7 Opposizione Fondandosi sull’articolo 45 della legge del 17 giugno 20163 sull’approvvigionamento del Paese (LAP), il proprietario di scorte obbligatorie può impugnare le decisioni del settore alimentazione mediante opposizione entro cinque giorni dalla notifica.
Art. 8 Disposizioni penali Le infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza sono punite conformemente all’articolo 49 LAP4.
Art. 9 Esecuzione L’UFAE e il settore alimentazione sono responsabili dell’esecuzione della presente ordinanza.
3 RS 531 4 RS 531
Liberazione di scorte obbligatorie di concimi. O del DEFR RU 2021 920
Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2022.
20 dicembre 2021 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin
Liberazione di scorte obbligatorie di concimi. O del DEFR RU 2021 920