AS 2021 926
Ordinanza concernente il sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza concernente il sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA)
Modifica del 10 dicembre 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 1° settembre 20101 concernente il sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali è modificata come segue:
Titolo Ordinanza concernente il sistema di informazione nell’ambito della sperimentazione animale (Ordinanza animex-ch)
Ingresso visto l’articolo 20e della legge federale del 16 dicembre 20052 sulla protezione degli animali (LPAn),
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «sistema d’informazione elettronico» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «sistema d’informazione animex-ch».
Art. 8 cpv. 2 2 Esso fornisce consulenza all’USAV sugli aspetti tecnici dell’esercizio e dell’ulte- riore sviluppo del sistema d’informazione animex-ch. Redige un piano di archivia- zione.
2021-4088 RU 2021 926
Sistema d’informazione elettronico RU 2021 926 per la gestione degli esperimenti sugli animali. O
Art. 9, frase introduttiva e lett. b e f Il sistema d’informazione animex-ch comprende moduli per gestire: b. i dati relativi alla formazione e alla formazione continua dei ricercatori e degli incaricati della protezione degli animali; f. le fasi della procedura relativa alla redazione di rapporti e i dati per l’informa- zione del pubblico ai sensi dell’articolo 20a LPAn e per la statistica degli esperimenti sugli animali ai sensi dell’articolo 36 LPAn;
Art. 10 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b–d
1 Il sistema d’informazione animex-ch contiene i seguenti generi di dati:
b. dati relativi all’esecuzione: domande, autorizzazioni e altre decisioni, rap- porti, notifiche, risultati di controlli ed eventuali istruzioni amministrative, ri- chieste di informazioni e risposte fornite nell’ambito delle procedure di auto- rizzazione e di sorveglianza degli esperimenti sugli animali e dei centri di detenzione di animali da laboratorio, documenti relativi alla gestione dei cer- tificati attestanti la formazione e la formazione continua, nonché rinvii ad altre decisioni cantonali riguardanti la sperimentazione animale e i centri di deten- zione di animali da laboratorio; c. dati di sistema: dati che servono alla gestione e all’adeguamento del sistema d’informazione alle esigenze dell’esecuzione: liste di riferimento ai sensi dell’allegato 1 numero 4, profili, materiale informativo, frasi standard, testi esplicativi e dati analoghi; d. dati storicizzati: dati che consentono di rintracciare nel sistema le modifiche di una domanda, di un’autorizzazione, di una decisione, di un rapporto, di una notifica o del ruolo degli utenti.
Art. 12 lett. b Concerne soltanto il testo francese
Art. 13 Accesso ad altri dati mediante la procedura di richiamo da parte di ricercatori e incaricati della protezione degli animali 1 I ricercatori hanno accesso, mediante la procedura di richiamo, ai dati che hanno:
a. inserito personalmente nel sistema d’informazione; b. ricevuto dalle autorità cantonali o dalle commissioni per gli esperimenti sugli animali. 2 Gli incaricati della protezione degli animali all’interno di istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio hanno accesso, mediante la procedura di ri- chiamo, ai dati che: a. hanno inserito personalmente nel sistema d’informazione;
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b. sono necessari all’espletamento delle loro mansioni quali incaricati della pro- tezione degli animali.
Art. 13a Accesso ad altri dati mediante la procedura di richiamo da parte di collaboratori delle autorità cantonali e di membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali 1 Per l’adempimento dei loro compiti legali, i collaboratori delle autorità cantonali hanno accesso, mediante procedura di richiamo: a. ai dati che hanno inserito personalmente nel sistema d’informazione; b. ai dati raccolti dalla propria unità amministrativa nell’ambito dello svolgi- mento dei compiti d’esecuzione; c. allo stato di trattamento dei rapporti che vengono redatti ai sensi dellʼarticolo
145 capoversi 1 lettera b e 2 lettera b dell’ordinanza del 23 aprile 20083 sulla
protezione degli animali (OPAn); d. ai dati provenienti da un’unità amministrativa diversa dalla propria che:
1. riguardano persone, istituti, laboratori o centri di detenzione di animali
da laboratorio,
2 hanno come oggetto autorizzazioni per esperimenti sugli animali, per
centri di detenzione di animali da laboratorio o per la produzione di ani- mali geneticamente modificati, comprese le relative domande, proposte e i rapporti, oppure
3. hanno come oggetto decisioni su linee con mutazioni patologiche, com-
prese le relative notifiche e proposte. 2 Per l’adempimento dei loro compiti legali, i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali hanno accesso, mediante procedura di richiamo: a. ai dati che hanno inserito personalmente nel sistema d’informazione; b. ai dati raccolti dalla propria commissione per gli esperimenti sugli animali nell’ambito dello svolgimento dei compiti; c. ai dati provenienti da tutti i Cantoni, che hanno come oggetto autorizzazioni per esperimenti sugli animali, per centri di detenzione di animali da laborato- rio o per la produzione di animali geneticamente modificati, comprese le re- lative domande, proposte e i rapporti; d. ai dati provenienti da tutti i Cantoni, che hanno come oggetto decisioni su linee con mutazioni patologiche, comprese le relative notifiche e proposte.
3 RS 455.1
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Art. 13b Accesso ad altri dati mediante la procedura di richiamo da parte di collaboratori del servizio specializzato e degli amministratori dell’USAV 1 Per l’adempimento dei loro compiti legali, i collaboratori del servizio specializzato hanno accesso, mediante procedura di richiamo: a. ai dati che hanno inserito personalmente nel sistema d’informazione; b. ai dati relativi a decisioni delle autorità cantonali in materia di esperimenti sugli animali o di centri di detenzione di animali da laboratorio; c. allo stato di trattamento dei rapporti che vengono redatti ai sensi dell’arti- colo 145 capoversi 1 lettera b e 2 lettera b OPAn4.
2 Gli amministratori dell’USAV hanno accesso, mediante procedura di richiamo, a
tutti i dati necessari per l’adempimento dei loro compiti legali, nello specifico ai dati di cui necessitano per fornire supporto agli utenti.
Art. 16 cpv. 2 2 L’USAV mette i dati pubblicati a disposizione delle autorità cantonali nel sistema di valutazione e di analisi della sicurezza alimentare e della salute pubblica veterinaria.
Inserire prima del titolo della sezione 6
Art. 16a Comunicazione di dati agli istituti e ai laboratori 1 Su richiesta, l’autorità cantonale fornisce i dati pubblicati dall’USAV secondo l’ar- ticolo 16, agli istituti e ai laboratori in forma elettronicamente leggibile. 2 La domanda deve essere presentata all’autorità cantonale dall’incaricato della pro- tezione degli animali. 3 Gli istituti e i laboratori che hanno sedi in più Cantoni ed effettuano esperimenti sugli animali devono presentare la domanda all’autorità del Cantone in cui si trova la sede o l’amministrazione principale delle loro unità organizzative. L’autorità canto- nale fornisce all’istituto o al laboratorio che ha presentato la domanda i dati ai sensi dell’articolo 16 relativi a tutte le sue sedi e gli esperimenti sugli animali di tutti i Can- toni interessati.
Art. 21 Conservazione, archiviazione e distruzione dei dati 1 I dati del sistema d’informazione animex-ch possono essere conservati per 30 anni al massimo nel sistema d’informazione.
2 L’archiviazione è retta dalla legge del 26 giugno 19985 sull’archiviazione.
4 RS 455.1 5 RS 152.1
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3 I dati resi anonimi possono essere conservati nel sistema d’informazione oltre il ter- mine di cui al capoverso 1.
II L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.
III Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 23 aprile 20086 sulla protezione degli animali
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperi- menti sugli animali» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «si- stema d’informazione animex-ch».
Art. 2 cpv. 3 lett. t
3 Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:
t. sistema d’informazione animex-ch: sistema d’informazione ai sensi dell’or- dinanza animex-ch del 1° settembre 20107;
2. Ordinanza del 30 ottobre 19858 sulle tasse dell’USAV
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperi- menti sugli animali» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «si- stema d’informazione animex-ch».
6 RS 455.1 7 RS 455.61 8 RS 916.472
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IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2022.
10 dicembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione: Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr
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Allegato 1 (art. 10 cpv. 1 lett. c e 3, nonché art. 11)
Contenuto del sistema d’informazione animex-ch e diritti di accesso
1. Ruolo degli utenti
AS Supporto amministrativo per HAF, RM, SD (Administrative Support) – ASI: AS in un istituto o in un laboratorio – ASF: AS in un centro di detenzione di animali da laboratorio HAF Direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio (Head of the Animal Facility) ACT Guardiano di animali in un centro di detenzione di animali da laboratorio (Animal Care Taker) RM Capounità in un istituto o un laboratorio (Resource Manager) SD Responsabile d’esperimento in un istituto, in un laboratorio o in un centro di detenzione di animali da laboratorio (Study Director) – SDI: SD in un istituto o in un laboratorio – SDF: SD in un centro di detenzione di animali da laboratorio IP Persona che esegue gli esperimenti su animali in un istituto, in un laboratorio o in un centro di detenzione di animali da laboratorio (Involved Person) – IPI: IP in un istituto o in un laboratorio – IPF: IP in un centro di detenzione di animali da laboratorio AWO Incaricato della protezione degli animali in istituti, laboratori o centri di detenzione di animali da laboratorio (Animal Welfare Officer) – AWOI: AWO in un istituto o in un laboratorio – AWOF: AWO in un centro di detenzione di animali da labora- torio
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CO Collaboratore dell’autorità cantonale che si occupa dell’esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali nell’ambito della sperimentazione animale (Cantonal Officer) CM Membro della commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali (Commission Member) FVO Collaboratore dell’USAV che si occupa dell’alta vigilanza nell’ambito della sperimentazione animale (Food Safety and Veterinary Officer) CA Collaboratore dell’USAV o dell’autorità cantonale competente per il riconoscimento e la gestione dei corsi di formazione e forma- zione continua (Course Administrator) AP Persona che ha il ruolo di amministratore del sistema d’informa- zione animex-ch (Administrative Person)
2. Fonti dei dati
IST Inserimento manuale da parte di RM, SDI, IPI o AWOI Importazione, tramite un’interfaccia sicura, dai sistemi d’informa- zione di istituti o di laboratori CD Inserimento manuale da parte di HAF o AWOF Importazione, tramite un’interfaccia sicura, dai sistemi d’informa- zione dei centri di detenzione degli animali da laboratorio CT Inserimento manuale da parte di CO COM Inserimento manuale da parte di CM USAV Inserimento manuale da parte di FVO SISTEMA Generato dal sistema
3. Diritti di accesso
3.1 Si distinguono i diritti di accesso seguenti:
W Diritto di lettura e diritti completi di modifica, inclusa la generazione e la cancellazione, nell’intero ambito di competenza R Diritti di lettura, ma nessun diritto di modifica nell’intero ambito di com- petenza
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X Diritti di supporto amministrativo assunti dal ruolo di assegnazione caso per caso e temporaneamente – Nessun accesso
3.2 I diritti di accesso dipendono:
– dall’ambito di competenza dell’utente; – dall’oggetto a cui si intende accedere; – dallo stato di elaborazione dell’oggetto.
3.3 Gli ambiti di competenza sono stabiliti nel modo seguente:
Ruolo degli utenti Ambito di competenza
Tutti – i dati inseriti dall’utente stesso – i dati che concernono l’utente stesso AS – competenza del ruolo di assegnazione (HAF, RM o SD), eccettuata la competenza di presentare domande o rapporti all’autorità cantonale HAF – il proprio centro di detenzione di animali da laboratorio – le persone del proprio centro di detenzione di animali da laboratorio – le autorizzazioni per gli esperimenti sugli animali che si trovano nel centro di detenzione di animali da laboratorio ACT – il proprio centro di detenzione di animali da laboratorio – le autorizzazioni per gli esperimenti sugli animali che si trovano nel centro di detenzione RM – gli esperimenti in quanto RM – le persone del proprio istituto o laboratorio – le proprie linee o ceppi animali nel centro di detenzione di animali da laboratorio, qualora HAF conceda questi diritti SD – i propri esperimenti – le proprie linee o ceppi animali nel centro di detenzione di animali da laboratorio, qualora HAF conceda questi diritti IP – gli esperimenti ai quali collabora AWO – le persone e gli esperimenti negli istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio di sua competenza, nell’ambito dei diritti stabiliti dall’istituto, dal laboratorio o dal centro di detenzione di animali da laboratorio
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Ruolo degli utenti Ambito di competenza
CO – il proprio Cantone, eccetto i settori di competenza di istituti, laboratori o centri di detenzione di animali da laboratorio – le persone, gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione di animali da laboratorio in tutta la Svizzera CM – il proprio Cantone, eccetto i settori di competenza di istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio e dei Cantoni – settore della formazione e della formazione continua, se la commissione per gli esperimenti sugli animali partecipa alla sua gestione FVO – l’intera Svizzera, eccetto i settori di competenza di istituti, laboratori, centri di detenzione di animali da laboratorio e dei Cantoni – le persone, gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione di animali da laboratorio di tutta la Svizzera – le specifiche impostazioni del sistema di un Cantone o di un istituto CA – i corsi di formazione e formazione continua in tutta la Svizzera AP – tutti i dati del sistema d’informazione animex-ch
3.4 Per quanto riguarda i singoli oggetti, i diritti di accesso sono stabiliti al nu- mero 5. 3.5 A seconda dello stato di elaborazione dei singoli oggetti si applicano i diritti di accesso seguenti: – per un oggetto in fase di allestimento solo l’istituto, il laboratorio o il centro di detenzione di animali da laboratorio ha i diritti di lettura e modifica; – se un oggetto viene trasmesso ufficialmente al Cantone, l’istituto, il la- boratorio o il centro di detenzione di animali da laboratorio perde i propri diritti di modifica e l’autorità cantonale acquisisce i diritti di lettura e modifica nei limiti di cui al numero 5; – se l’autorità cantonale ha emesso una decisione in merito all’oggetto o ha inoltrato un rapporto, l’USAV acquisisce i diritti di lettura e modifica nei limiti di cui al numero 5.
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4. Liste di riferimento (art. 10 cpv. 1 lett. c)
Le liste di riferimento sono liste dei termini impiegati nell’ambito delle di- verse funzionalità del sistema. Il sistema contiene le seguenti liste di riferimento: – fornitori registrati; – centri di detenzione di animali da laboratorio autorizzati, inclusi i luoghi in cui sono detenuti gli animali; – linee animali, ceppi animali, specie animali e gruppi di animali; – ambiti specifici; – scopo dell’esperimento; – elenchi di Paesi; – lista degli uffici veterinari cantonali, inclusi gli indirizzi e altri recapiti.
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5. Dati contenuti nel sistema d’informazione animex-ch e diritti di accesso degli utenti Le persone che hanno diritti di modifica durante una determinata fase di elaborazione possono accedere al sistema contemporaneamente o in se- quenza. Le relative norme tecniche sono indicate nello stesso sistema d’informazione animex-ch.
Oggetto Provenienza dei dati
AS HAF ACT RM SDI SDF IPI IPF AWOI AWOF CO CM FVO AP
5.1 Dati relativi all’istituto, al laboratorio o al centro di detenzione di animali da laboratorio (art. 10 cpv. 1 lett. a
5.1.1 Nome, indirizzo, identificatore IST, CD, X R R R R R R R R R W R W R
federale degli edifici, lingua, CT telefono, fax, e-mail
5.2 Dati relativi a persone (art. 10 cpv. 1 lett. a)
5.2.1 Appellativo, cognome, nome, data IST, CD, X W R9 W R9 R9 R9 R9 W W W R9 W W di nascita, numero dell’ufficio, CT telefono, fax, cellulare, e-mail, ruoli di sistema, riconoscimenti, titolo, funzione, corsi di formazione e formazione continua, edificio
9 Diritto di lettura per i propri dati, diritto di modifica nei campi del numero dell’ufficio, del telefono, del fax e del cellulare, dell’edificio, dei corsi di formazione e formazione continua.
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Oggetto Provenienza dei dati
AS HAF ACT RM SDI SDF IPI IPF AWOI AWOF CO CM FVO AP
5.2.2 Appartenenza all’istituto, al labora- IST, CD, X W R W R R R R W W W R W W
torio o al centro di detenzione di CT animali da laboratorio e ruolo subor- dinato di collaboratori nel proprio settore di competenza
5.3 Dati relativi alle autorizzazioni di esperimenti sugli animali (art. 10 cpv. 1 lett. b e cpv. 2)
5.3.1 Allestimento della domanda IST X – – W W – W – W10 – – – – –
(modulo A; allegati inclusi) da parte dell’istituto o del laboratorio durante la fase di progetto
5.3.2 Presentazione della domanda all’au- IST X11 – – W10 W10 – – – W – – – – – torità cantonale
5.3.3 Domanda presentata all’autorità CT X – – R R – R – R – W12 – – –
cantonale (modulo A; allegati inclusi)
5.3.4 Inserimento di annotazioni del CO CT – – – – – – – – – – W – – –
10 A seconda dell’istituto o del laboratorio, l’AWO esamina e commenta le domande obbligatoriamente o facoltativamente. 11 ASI, SDI e RM possono presentare solo domande complementari per proroghe dei termini e cambiamenti di personale. 12 Il Cantone ha un diritto di modifica soltanto in alcuni campi a contenuto tecnico.
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Oggetto Provenienza dei dati
AS HAF ACT RM SDI SDF IPI IPF AWOI AWOF CO CM FVO AP
5.3.5 Domande di informazioni/istruzioni CT, COM – – – – – – – – – – W W13 – –
dell’autorità cantonale o della commissione per gli esperimenti su animali (commissione) relative al modulo A
5.3.6 Risposte dell’istituto o del laborato- IST X – – W W – W – W – R R – –
rio alle domande di informa- zioni/istruzioni relative al modulo A
5.3.7 Esame della domanda da parte della CT – – – – – – – – – – W R – –
commissione (allegati inclusi)
5.3.8 Proposta di decisione della COM – – – – – – – – – – R W – –
commissione sottoposta all’autorità cantonale (allegati inclusi)
5.3.9 Redazione della decisione CT – – – – – – – – – – W14 – – –
sull’esperimento su animali da parte dell’autorità cantonale (modulo AB; allegati inclusi)
13 A seconda del Cantone, i CM possono inviare in maniera autonoma domande agli istituti o ai laboratori. 14 Titolo, livello di gravità e dati statistici possono essere adeguati nel modulo A.
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Oggetto Provenienza dei dati
AS HAF ACT RM SDI SDF IPI IPF AWOI AWOF CO CM FVO AP
5.3.10 Notifica della decisione sull’esperi- CT X R15 – R R – R – R – W16 R17 R18 – mento su animali (modulo AB; in- cluso modulo A, allegati e proposta della commissione)
5.3.11 Inserimento di annotazioni del FVO USAV – – – – – – – – – W –
5.4 Dati relativi alle autorizzazioni di centri di detenzione di animali da laboratorio e alle autorizzazioni semplificate per la produzione di animali geneticamente modificati mediante metodi riconosciuti (art. 10 cpv. 1 lett. b e cpv. 2)
5.4.1 Allestimento della domanda (mo- CD X W R – – R19 – R20 – W – – – –
dulo H o modulo G; allegati inclusi) da parte del centro di detenzione di animali da laboratorio durante la fase di progetto
15 Diritto di lettura per le autorizzazioni rilasciate, se il centro di detenzione di animali da laboratorio è indicato nel modulo A.
16 Diritto di lettura per tutti i Cantoni.
17 Diritto di lettura per tutte le commissioni per gli esperimenti sugli animali. 18 L’USAV ha diritto di ricorso secondo l’articolo 25 della legge sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455) e può indicare nel sistema d’informazione se ne ha presentato uno. 19 Accesso al modulo G soltanto se il ruolo di sistema SDF è assegnato e il nome nel modulo G è inserito come SD. 20 Accesso al modulo G soltanto se il ruolo di sistema IPF è assegnato e il nome nel modulo G è inserito come IP.
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Oggetto Provenienza dei dati
AS HAF ACT RM SDI SDF IPI IPF AWOI AWOF CO CM FVO AP
5.4.2 Presentazione della domanda all’au- CD – W – – – – – – – W21 – – – –
torità cantonale
5.4.3 Domanda presentata all’autorità CD X R R – – R22 – R23 – R R R – –
cantonale (allegati inclusi)
5.4.4 Inserimento di annotazioni del CO CT – – – – – – – – – – W – – –
5.4.5 Redazione da parte dell’autorità can- CT – – – – – – – – – – W – – –
tonale della decisione concernente la domanda del centro di detenzione di animali da laboratorio (allegati in- clusi)
5.4.6 Notifica della decisione sulla do- CT X R R – – R – R – R W24 R25 R –
manda del centro di detenzione di animali da laboratorio (modulo HB o modulo GB, inclusi modulo H o modulo G e allegati)
21 A seconda dell’istituto o del laboratorio, anche l’AWO può presentare la domanda all’autorità cantonale. 22 Accesso al modulo G soltanto se il ruolo di sistema SDF è assegnato e il nome nel modulo G è inserito come SD. 23 Accesso al modulo G solo se il ruolo di sistema IPF è assegnato e il nome nel modulo G è inserito come IP.
24 Diritto di lettura per tutti i Cantoni.
25 Diritto di lettura per tutte le commissioni per gli esperimenti sugli animali.
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Oggetto Provenienza dei dati
AS HAF ACT RM SDI SDF IPI IPF AWOI AWOF CO CM FVO AP
5.4.7 Inserimento di annotazioni del FVO USAV – – – – – – – – – – – – W –
5.5 Dati relativi alla decisione sull’ammissibilità di linee e ceppi con mutazioni patologiche (art. 10 cpv. 1 lett. b e 2)
5.5.1 Allestimento della notifica (modulo CD, IST X W W W26 W26 W W26 W W26 W – – – – M) delle linee e dei ceppi animali con mutazioni patologiche da parte dell’istituto o del laboratorio o del centro di detenzione di animali da laboratorio durante la fase di pro- getto (allegati inclusi)
5.5.2 Presentazione della notifica delle CD – W – – – – – – W27 W28 – – – –
linee e dei ceppi animali con muta- zioni patologiche all’autorità canto- nale
26 Diritto di scrittura, se l’istituto è elencato nel modulo M. Se il modulo M è presentato in aggiunta al modulo A, il diritto di scrittura si applica solo se il ruolo è elencato nel modulo A. Se il modulo M non è presentato con il modulo A, il diritto di lettura si applica solo se l’istituto è elencato nel modulo D. 27 L’AWO di un istituto o di un laboratorio può presentare la domanda allʼautorità cantonale se questa è accompagnata da un modulo A e il HAF lo permette. 28 A seconda del centro di detenzione di animali da laboratorio, anche l’AWO può presentare la domanda all’autorità cantonale.
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Oggetto Provenienza dei dati
AS HAF ACT RM SDI SDF IPI IPF AWOI AWOF CO CM FVO AP
5.5.3 Notifica presentata all’autorità can- CD X R R R29 R29 R R29 R R29 R R – – – tonale delle linee e dei ceppi animali con mutazioni patologiche (allegati inclusi)
5.5.4 Inserimento di annotazioni del CO CT – – – – – – – – – – W – – –
5.5.5 Istruzioni dell’autorità cantonale o CT, COM – – – – – – – – – – W W – –
della commissione sulla notifica
5.5.6 Istruzioni dell’istituto, del laborato- CD, IST X W W W30 W30 W W30 W W30 W R R – – rio o del centro di detenzione di ani- mali da laboratorio sull’elaborazione
5.5.7 Esame della domanda da parte della CT – – – – – – – – – – W31 R – –
commissione (allegati inclusi)
5.5.8 Proposta di decisione della commis- COM – – – – – – – – – – R W – –
sione sottoposta all’autorità canto- nale (allegati inclusi)
29 Diritto di lettura, se l’istituto è elencato nel modulo M. Se il modulo M è presentato in aggiunta al modulo A, il diritto di lettura si applica solo se il ruolo è elencato nel modulo A. Se il modulo M non è presentato con il modulo A, il diritto di lettura si applica solo se l’istituto è elencato nel modulo D. 30 Diritto di scrittura, se l’istituto è elencato nel modulo M. Se il modulo M è presentato in aggiunta al modulo A, il diritto di scrittura si applica solo se il ruolo è elencato nel modulo A. Se il modulo M non è presentato con il modulo A, il diritto di lettura si applica solo se l’istituto è elencato nel modulo D. 31 Se è stato presentato insieme al modulo A, il modulo M è visualizzabile anche per gli altri Cantoni elencati nel modulo A.
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Oggetto Provenienza dei dati
AS HAF ACT RM SDI SDF IPI IPF AWOI AWOF CO CM FVO AP
5.5.9 Redazione da parte dell’autorità can- CT – – – – – – – – – – W – – –
tonale della decisione su linee e ceppi di animali con mutazioni pato- logiche (allegati inclusi)
5.5.10 Notifica della decisione su linee e CT X R R R32 R32 R R32 R R32 R W33 R34 R35 – ceppi di animali con mutazioni pato- logiche (modulo MB, incl. notifica, allegati e proposta della Commis- sione per gli esperimenti su animali)
5.5.11 Inserimento di annotazioni del FVO USAV – – – – – – – – – – – – W –
5.6 Dati relativi alla sorveglianza degli esperimenti sugli animali e dei centri di detenzione degli animali da laboratorio (art. 10 cpv. 1 lett. b e 2)
5.6.1 Pianificazione dell’ispezione CT – – – – – – – – – – W R – –
(data, ispettori, aziende ecc.)
32 Diritto di lettura, se l’istituto è elencato nel modulo M. Se il modulo M è presentato in aggiunta al modulo A, il diritto di lettura si applica solo se il ruolo è elencato nel modulo A. Se il modulo M non è presentato con il modulo A, il diritto di lettura si applica solo se l’istituto è elencato nel modulo D.
33 Diritto di lettura per tutti i Cantoni.
34 Diritto di lettura per tutte le commissioni per gli esperimenti sugli animali. 35 L’USAV ha diritto di ricorso secondo l’articolo 25 LPAn e può indicare nel sistema d’informazione se ne ha presentato uno.
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Oggetto Provenienza dei dati
AS HAF ACT RM SDI SDF IPI IPF AWOI AWOF CO CM FVO AP
5.6.2 Rapporto d’ispezione con le lacune CT, COM X R R R R R R R R R W W36 – –
riscontrate (allegati inclusi)
5.6.3 Decisione CT X R R R R R R R R R W R R –
5.6.4 Dati relativi alla formazione IST, CD, X W W W W W W W W W W W37 W38 R
e alla formazione continua CT, COM (allegati compresi)
5.6.5 Verifica / approvazionee dei certifi- CT X R R R R R R R R R W39 R W40 R cati di formazione e di formazione continua
5.7 Dati provenienti dai rapporti su esperimenti sugli animali (art. 10 cpv. 1 lett. b e 2)
5.7.1 Rapporto dell’istituto o del labo- IST X – – W W – W – W – – – – –
ratorio durante la fase di progetto (rapporto AC; allegati inclusi)
36 A seconda del Cantone, i CM hanno diritto di scrittura.
37 I CM possono registrare solo la propria formazione e formazione continua.
38 Il CA dell’USAV registra soltanto le formazioni secondo l’articolo 197 e i corsi secondo l’articolo 198 capoverso 2 OPAn (RS 455.1). 39 Il CA del Cantone riconosce la formazione continua nell’ambito della sperimentazione animale secondo l’articolo 199 capoverso 4 OPAn. 40 Il CA dell’USAV riconosce soltanto le formazioni secondo l’articolo 197 e i corsi secondo l’articolo 198 capoverso 2 OPAn.
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Oggetto Provenienza dei dati
AS HAF ACT RM SDI SDF IPI IPF AWOI AWOF CO CM FVO AP
5.7.2 Presentazione del rapporto IST – – – W – – – – W – – – – –
all’autorità cantonale
5.7.3 Rapporto presentato all’autorità can- IST X – – R R – R – R – W R – –
tonale (rapporto AC; allegati inclusi)
5.7.4 Domande dell’autorità cantonale CT – – – – – – – – – – W – –
5.7.5 Correzioni da parte dell’istituto o IST X – – W W – W – W – R R – –
del laboratorio
5.7.6 Correzioni statistiche da parte CT X – – R R – R – R – W R – –
del CO
5.7.7 Approvazione ed eventuale corre- CT X – – R R – R – R – W41 R42 R –
zione del rapporto da parte dell’au- torità cantonale
5.7.8 Inserimento di annotazioni del FVO USAV – – – – – – – – – – – – W –
5.7.9 Domande dell’USAV USAV – – – – – – – – – – – – W –
41 Diritto di lettura per tutti i Cantoni.
42 Diritto di lettura per tutte le commissioni per gli esperimenti sugli animali.
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Oggetto Provenienza dei dati
AS HAF ACT RM SDI SDF IPI IPF AWOI AWOF CO CM FVO AP
5.7.10 Correzioni statistiche da parte USAV X – – R R – R – R – R R W –
del FVO
5.7.11 Approvazione del rapporto da parte
del FVO USAV X – – R R - R – R - R41 R41 W –
5.8 Dati provenienti dai rapporti sui centri di detenzione di animali da laboratorio (art. 10 cpv. 1 lett. b e 2)
5.8.1 Rapporto del centro di detenzione CD X W R – – W – W – W – – – –
di animali da laboratorio durante la fase di progetto (rapporto HC; al- legati inclusi)
5.8.2 Presentazione del rapporto all’auto- CD – W – – – – – – – W – – – –
rità cantonale
5.8.3 Rapporto presentato all’autorità can- CD X R R – – R – R – R R R – –
tonale (rapporto HC; allegati inclusi)
5.8.4 Domande dell’autorità cantonale CT – – – – – – – – – – W – – –
5.8.5 Correzione del rapporto da parte CD X W R – – W – W – W R R – –
del centro di detenzione di animali da laboratorio
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Oggetto Provenienza dei dati
AS HAF ACT RM SDI SDF IPI IPF AWOI AWOF CO CM FVO AP
5.8.6 Correzioni statistiche da parte CT X R R – – R – R – R W R – –
del CO
5.8.7 Approvazione ed eventuale corre- CT X R R – – R – R – R W43 R44 R –
zione del rapporto da parte dell’au- torità cantonale
5.8.8 Domande del FVO USAV – – - – – – – – – – – – W –
5.8.9 Correzioni statistiche da parte USAV X R R – – R – R – R R R W –
del FVO
5.8.10 Approvazione del rapporto da parte USAV X R R – – R – R – R R42 R43 W
del FVO
5.9 Scheda tecnica per linee geneticamente modificate e ceppi con mutazioni patologiche (art. 10 cpv. 1 lett. b)
5.9.1 Redazione della scheda tecnica CD, IST X W W W45 W45 W W45 W W45 W – – – –
5.9.2 Presentazione della copia CD – W R R R R R R W W – – – –
della scheda tecnica unitamente alla domanda o alla notifica
43 Diritto di lettura per tutti i Cantoni.
44 Diritto di lettura per tutte le commissioni per gli esperimenti sugli animali. 45 Il HAF deve approvare l’istituto come «istituto coinvolto» nel modulo H e la redazione della scheda tecnica.
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Oggetto Provenienza dei dati
AS HAF ACT RM SDI SDF IPI IPF AWOI AWOF CO CM FVO AP
5.9.3 Copia della scheda tecnica CD – R R R R R R R R R R46 R46 R46 –
presentata unitamente alla domanda o alla notifica
5.10 Varie (art. 10 cpv. 1 lett. c e d)
5.10.1 Compendi statistici, interrogazioni e USAV, – – – – – – – – – – R – W W
rapporti preparati SISTEMA
5.10.2 Dati relativi alle spese e alla CT – – – – – – – – – – W – – –
fatturazione
5.10.3 Dati sulle impostazioni di sistema CT, – – – – – – – – – – W47 – W48 W
USAV, AP
5.10.4 Gestione degli indirizzi (centro di CT, USAV – – – – – – – – – – W – W R detenzione di animali da laboratorio, fornitori ecc.)
5.10.5 Gestione delle specie, delle linee e USAV – – – – – – – – – – – – W R
dei ceppi animali
46 I diritti di lettura del modulo D corrispondono ai diritti di lettura del modulo A e del modulo M.
47 Diritti di modifica soltanto per i dati cantonali.
48 Diritti di modifica soltanto per i dati cantonali.
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Oggetto Provenienza dei dati
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5.10.6 Messaggi di sistema (Audit Log) SISTEMA – – – – – – – – – – – – – R
5.10.7 Dati storicizzati SISTEMA X R R R R R R R R R R R R R
5.10.8 Impostazione dei parametri SISTEMA, – – – – – – – – – – W – – W
CT
5.10.9 Aggiornamento della guida del SISTEMA – – – – – – – – – – – – W W
sistema
5.10.10 Aggiornamento delle versioni SISTEMA – – – – – – – – – – – – W W
linguistiche
5.10.11 Interrogazione e adeguamenti della TUTTI – – – – – – – – – – – – – W
banca dati
5.10.12 Liste di riferimento IST, CT, X R R R R R R R R R R R W –
USAV
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