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AS 2021 929

Ordinanza sulla promozione delle attività nazionali nel settore spaziale

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sulla promozione delle attività nazionali nel settore spaziale (OPANS)

del 17 dicembre 2021

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 27 capoverso 1, 29 capoverso 2 e 56 della legge federale del 14 dicembre 20121 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la promozione delle attività nazionali nel settore spa- ziale che permettono o agevolano la partecipazione svizzera ai programmi e ai progetti dell’Agenzia spaziale europea (ESA).

Art. 2 Tipologie di sussidi La Confederazione può promuovere le attività nazionali nel settore spaziale mediante il versamento delle seguenti tipologie di sussidi: a. sussidi per progetti di ricerca e innovazione multidisciplinari nel settore spa- ziale (progetti consorziali); b. sussidi per l’International Space Science Institute (ISSI) di Berna in quanto istituzione di ricerca d’importanza internazionale per il settore spaziale; c. sussidi per preparare la partecipazione a programmi e progetti spaziali inter- nazionali, per la partecipazione a tali programmi e progetti o per i lavori suc- cessivi alla partecipazione.

RS 420.125 1 RS 420.1

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Sezione 2: Promozione di progetti consorziali

Art. 3 Scopo dei sussidi I sussidi ai progetti consorziali perseguono i seguenti scopi: a. sviluppare competenze tematiche specifiche nel settore spaziale presso i centri di ricerca universitari di cui all’articolo 4 lettera c numeri 1 e 2 LPRI e pro- muovere i contatti di tali centri a livello nazionale e internazionale; b. mantenere e rafforzare la posizione della Svizzera nei campi della ricerca e dell’innovazione legati al settore spaziale strategicamente importanti e pro- mettenti; c. realizzare la politica spaziale della Svizzera; d. orientare l’attività di ricerca e innovazione nel settore spaziale alle esigenze e alle strategie di lungo periodo dei partner industriali.

Art. 4 Condizioni per l’ottenimento dei sussidi Un progetto consorziale ha diritto ai sussidi se adempie le seguenti condizioni: a. è un progetto di ricerca o d’innovazione d’importanza nazionale nel settore spaziale; b. riunisce diversi partner universitari e industriali; c. dispone di una rete di organizzazioni e istituzioni; d. la responsabilità del progetto è affidata a uno o più centri di ricerca universitari di cui all’articolo 4 lettera c numeri 1 e 2 LPRI.

Art. 5 Calcolo del sussidio 1 Il sussidio federale ammonta al massimo al 50 per cento dei costi complessivi del progetto. 2 I partner di progetto concordano l’entità delle prestazioni proprie da fornire; la co-

municano alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI). 3 Le prestazioni proprie possono essere fornite sotto forma di prestazioni in denaro o in natura. 4 Complessivamente, le prestazioni proprie dei partner industriali devono essere for-

nite almeno per il 10 per cento sotto forma di prestazioni in denaro.

Art. 6 Durata del sussidio

1 I progetti consorziali sono finanziati per un massimo di sette anni.

2 Il finanziamento del progetto è erogato per periodi di al massimo quattro anni.

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Art. 7 Bando di concorso 1 Su mandato della SEFRI il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS) ziale.

2 Nel bando di concorso indica:

a. le condizioni per l’ottenimento dei sussidi; b. il budget complessivo messo a disposizione nell’ambito del bando di con- corso; c. la durata dei progetti consorziali approvati nell’ambito del bando di concorso; d. la procedura di domanda e le scadenze.

3 Le domande sono valutate mediante una procedura in due fasi.

Art. 8 Procedura di domanda: prima fase

1 Nella prima fase della procedura di domanda deve essere inviata al FNS una do-

manda corredata da una bozza di progetto. 2 Il FNS valuta le domande pervenute secondo i seguenti criteri tecnico-scientifici:

a. la qualità tecnico-scientifica del progetto, il suo potenziale innovativo e il li- vello di interdisciplinarietà; b. la qualità tecnico-scientifica dei partner universitari e industriali che parteci- pano al progetto, il loro grado di coinvolgimento nell’organizzazione del pro- getto e le misure previste per garantire il trasferimento di sapere e tecnologie; c. le qualifiche dei ricercatori che partecipano al progetto e le misure previste in materia di promozione delle nuove leve e delle pari opportunità. 3 Per la valutazione delle domande il FNS consulta degli esperti. D’intesa con la SEFRI consulta inoltre esperti dell’ESA specializzati in politica industriale e tecnolo- gia.

4 Il FNS decide quali domande sono ammesse alla seconda fase della procedura.

Art. 9 Procedura di domanda: seconda fase 1 Nella seconda fase deve essere inviata al FNS una domanda corredata da un piano di

progetto. 2 Il FNS valuta la domanda secondo i criteri di cui all’articolo 8 capoversi 2 e 3 e

formula una raccomandazione a indirizzata alla SEFRI. Inoltre, trasmette alla SEFRI una valutazione in merito alla conformità e alla coerenza con le attività dell’ESA. 3 La SEFRI valuta le domande raccomandate dal FNS secondo ulteriori criteri di po- litica spaziale, della ricerca e dell’innovazione, elencati qui di seguito: a. conformità del progetto con gli obiettivi e il valore aggiunto atteso per la po- litica spaziale svizzera e le relative strategie della Confederazione;

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b. livello di integrazione del progetto nelle cooperazioni internazionali della Svizzera nel settore della ricerca, in particolare con l’ESA; c. potenziale innovativo per l’industria svizzera e partecipazione finanziaria di quest’ultima ai costi di progetto; d. adeguatezza del finanziamento richiesto, inclusi i fondi di terzi a disposizione. 4 Consulta altri uffici o altri organi di ricerca che potrebbero essere interessati dal o al progetto. 5 Chiede al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di approvare o respingere le domande. 6 Il DEFR si pronuncia mediante decisione. Stabilisce gli oneri e il quadro finanziario dei progetti approvati per il primo periodo di finanziamento.

Art. 10 Convenzione sulle prestazioni 1 Per ogni periodo di finanziamento la SEFRI stipula una convenzione sulle presta- zioni con i centri di ricerca universitari responsabili del progetto.

2 La convenzione sulle prestazioni disciplina in particolare:

a. le prestazioni da fornire; b. il sussidio provvisoriamente stanziato; c. la durata del progetto e le condizioni per un’eventuale proroga; d. le prestazioni proprie dei partner universitari e industriali che partecipano al progetto; e. la collaborazione con i partner industriali; f. la verifica delle prescrizioni in materia di controlli delle esportazioni; g. i requisiti per un’interruzione anticipata; h. le condizioni e gli oneri; i. la presentazione di rapporti.

Art. 11 Proprietà intellettuale, proprietà materiale e diritti di utilizzazione 1 I partner universitari e industriali adottano una convenzione che disciplina la pro- prietà intellettuale, la proprietà materiale e i diritti di utilizzazione. 2 La convenzione deve essere sottoposta alla SEFRI insieme alla domanda. La SEFRI la approva nell’ambito della convenzione sulle prestazioni.

3 La convenzione deve disciplinare i seguenti aspetti:

a. i diritti di proprietà sui risultati del progetto; b. l’utilizzazione e la valorizzazione della proprietà derivante dal progetto; c. l’utilizzazione e la valorizzazione di un’eventuale proprietà intellettuale inte- grata nel progetto;

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d. eventuali diritti a indennità; e. gli obblighi concernenti la tutela del segreto e i diritti di pubblicazione. 4 I centri di ricerca universitari che partecipano al progetto hanno il diritto non esclu- sivo di utilizzare e sviluppare, a titolo gratuito, i risultati del progetto nel loro settore di ricerca e insegnamento. 5 I partner industriali hanno il diritto non esclusivo di utilizzare e valorizzare, a titolo gratuito, i risultati del progetto nel loro settore di beni e servizi. 6 La convenzione può concedere ai partner industriali il diritto esclusivo di utilizzare e valorizzare i risultati. In questo caso gli interessi del partner universitario devono essere adeguatamente considerati ed eventualmente indennizzati. L’indennità non deve tuttavia mettere a rischio una proficua valorizzazione dei risultati del progetto.

Art. 12 Proroga del progetto 1 Prima della scadenza di un periodo di finanziamento è possibile inoltrare alla SEFRI una domanda di proroga del progetto.

2 La SEFRI decide in merito alla proroga del progetto.

3 La procedura di decisione è disciplinata nell’articolo 9 capoversi 2 e 3.

Sezione 3: Promozione dell’International Space Science Institute

Art. 13 Scopo dei sussidi I sussidi destinati all’ISSI devono permettere all’Istituto di integrarsi nei progetti spa- ziali particolarmente importanti per: a. la futura politica svizzera nel settore della ricerca e dell’innovazione; b. la piazza scientifica svizzera; o c. la presenza del settore spaziale svizzero all’estero.

Art. 14 Calcolo del sussidio 1 Il sussidio federale ammonta al massimo al 50 per cento dei costi d’esercizio com- putabili. 2 Per costi d’esercizio computabili si intendono i costi non coperti da terzi. Sono con- siderati computabili: a. i costi salariali, nella misura in cui non superano gli importi abituali per fun- zioni analoghe, e i contributi del datore di lavoro alle assicurazioni sociali; b. le spese di materiale sostenute per fornire le prestazioni definite nella conven- zione sulle prestazioni tra la SEFRI e l’ISSI.

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3 Ai fini del calcolo del sussidio federale la SEFRI prende in considerazione i seguenti criteri: a. l’osservanza dell’obiettivo di cui all’articolo 13 del programma di lavoro dell’ISSI; b. l’utilità dei singoli progetti del programma di lavoro per la futura politica sviz- zera nel settore della ricerca e dell’innovazione, per la piazza scientifica sviz- zera o per la presenza del settore spaziale svizzero all’estero; c. la media dei conti annuali dell’ISSI nei quattro anni di promozione precedenti; d. l’importo di altri finanziamenti.

Art. 15 Durata del sussidio

1 La prima volta il sussidio è concesso al massimo per quattro anni.

2 Il sussidio può essere prorogato una o più volte per un periodo massimo di quattro

anni ogni volta.

3 Prima di ogni proroga l’ISSI deve presentare un’apposita domanda alla SEFRI.

Art. 16 Proposta e decisione La proposta e la decisione si basano sugli articoli 47 e 49 dell’ordinanza del 29 no- vembre 20132 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (O-LPRI).

Art. 17 Presentazione di rapporti 1 L’ISSI presenta ogni anno alla SEFRI un rapporto sulla sua attività, sulle spese so- stenute e sul relativo finanziamento; le prestazioni in natura devono essere quantifi- cate in denaro. Al rapporto annuale deve essere allegato il rapporto di verifica dell’or- gano di revisione. 2 Sulla base dei rapporti annuali e dei rapporti di verifica degli organi di revisione la SEFRI controlla la partecipazione ai costi da parte della Confederazione.

Sezione 4: Promozione della partecipazione a programmi e progetti spaziali

Art. 18 Scopo dei sussidi Nell’ambito di un’istituzione o un’organizzazione, i sussidi per la promozione della partecipazione a programmi e progetti spaziali devono permettere ai servizi svizzeri interessati di: a. prepararsi o partecipare a progetti e programmi internazionali nel settore spa- ziale;

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b. svolgere programmi e progetti spaziali; c. realizzare i lavori successivi alla partecipazione a programmi e progetti spa- ziali, qualora tale operazione non sia già finanziata dai programmi ESA; d. garantire l’informazione, la consulenza e la messa in rete di istituzioni e orga- nizzazioni connesse al settore spaziale.

Art. 19 Altre disposizioni applicabili Le condizioni e il calcolo dei sussidi, la proposta, le consultazioni e la decisione si basano sugli articoli 46–49 O-LPRI3.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 20 Modifica di un altro atto normativo L’O-LPRI4 è modificata come segue:

Art. 45 cpv.2 2 Sono fatti salvi i trattati internazionali e le disposizioni di diritto speciale, in parti- colare quelle relative alla partecipazione ai programmi quadro di ricerca dell’Unione europea e alle attività nazionali nel settore spaziale.

Art. 21 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2022.

17 dicembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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