AS 2021 94
Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori (Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori) (Deroghe al requisito di un risultato negativo del test)
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Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori (Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori)
Modifica del 17 febbraio 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggia- tori del 27 gennaio 20211 è modificata come segue:
1bis Le persone che entrano in Svizzera senza utilizzare un’impresa che trasporta per- sone secondo l’articolo 4 e che registrano i loro dati di contatto mediante schede di contatto devono conservare queste ultime per 14 giorni.
3 Sono esentate dagli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 le persone che:
a. entrano in Svizzera da regioni confinanti con la Svizzera con le quali esiste uno stretto scambio economico, sociale e culturale; b. nell’ambito della loro attività professionale effettuano il trasporto transfronta- liero di merci o persone; c. entrano in Svizzera unicamente a fini di transito, con l’intenzione e la possi- bilità di recarsi direttamente in un altro Paese.
Art. 5 Abrogato
1 RS 818.101.27
2021-0398 RU 2021 94
Ordinanza COVID-19 provvedimenti RU 2021 94 nel settore del traffico internazionale viaggiatori
Art. 7 cpv. 4 4 Le persone sottoposte alla quarantena per le persone in entrata possono concluderla anticipatamente se si sottopongono a proprie spese a un’analisi di biologia molecolare o a un test rapido per il SARS-CoV-2 e se il risultato è negativo. Il test può essere effettuato non prima del settimo giorno di quarantena.
1bis Sono inoltre esentati dall’obbligo di test di cui all’articolo 7:
a. i bambini sotto i 12 anni; b. le persone che possono provare mediante un attestato medico che, per motivi medici, non posso sottoporsi allo striscio nasofaringeo necessario per il test per il SARS-CoV-2.
Inserire prima del titolo della sezione 5 Sezione 4a: Obblighi particolari per le imprese di trasporto aereo
1 Le imprese di trasporto aereo devono informare i passeggeri che, prima della par- tenza, devono sottoporsi a un test per il SARS-CoV-2 e che sono ammessi sul velivolo soltanto se possono presentare un risultato negativo del test. 2 Prima della partenza, devono verificare l’esistenza di un risultato negativo del test effettuato in base a una procedura che corrisponda allo stato attuale della scienza e della tecnica. Vige il principio che il prelievo dei campioni per: a. un’analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 sia stato effettuato non più di 72 ore prima; b. un test rapido immunologico per il SARS-CoV-2 sia stato effettuato non più di 24 ore prima. 3 Sul documento con il risultato del test devono essere riportati i dati seguenti:
a. il cognome, il nome e la data di nascita della persona testata; b. la data e l’ora del prelievo dei campioni; c. il tipo di test eseguito di cui al capoverso 2 lettera a o b; d. il risultato del test. 4 Le imprese di trasporto aereo devono negare l’accesso al velivolo ai passeggeri che non possono presentare un risultato negativo del test secondo il capoverso 2.
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5 Le imprese di trasporto aereo possono trasportare i seguenti passeggeri in assenza di un risultato negativo del test: a. bambini sotto i 12 anni; b. persone che possono provare mediante un attestato medico che, per motivi medici, devono essere urgentemente trasportate in Svizzera; c. persone che hanno la cittadinanza svizzera o un titolo di soggiorno rilasciato dalla Svizzera e che non hanno la possibilità di sottoporsi al test per il SARS- CoV-2 entro un termine utile o a spese ragionevoli; l’impossibilità di sotto- porsi al test deve essere attestata mediante un’autodichiarazione; d. persone in transito in un aeroporto svizzero che non escono dall’area di tran- sito prima di proseguire il viaggio; e. persone che possono provare mediante un attestato medico che, nei tre mesi precedenti l’entrata in Svizzera, erano già state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite; f. persone che possono provare mediante un attestato medico che, per motivi medici, non posso sottoporsi allo striscio nasofaringeo necessario per il test per il SARS-CoV-2.
II La presente ordinanza entra in vigore il 22 febbraio 2021 alle ore 0.00 2.
17 febbraio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2 Pubblicazione urgente del 17 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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