AS 2021 96
Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia (OITEAc)
Modifica del 16 febbraio 2021
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 36 dell’ordinanza del 28 novembre 20141 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia, ordina:
I Gli allegati 1, 3 e 5 dell’ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia sono sostituiti dalla versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 18 febbraio 20212.
16 febbraio 2021 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
1 RS 916.443.14 2 Pubblicazione urgente del 17 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
2021-0423 RU 2021 96
Importazione, transito e esportazione di animali da compagnia. O RU 2021 96
Allegato 1 (art. 2)
Elenco degli animali da compagnia
1. cani;
2. gatti;
3. furetti;
4. conigli domestici;
5. roditori;
6. uccelli, ad eccezione di galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, pic- cioni, fagiani, pernici, e uccelli corridori (ratiti);
7. rettili;
8. anfibi;
9. pesci d’acquario e animali acquatici tenuti per scopi ornamentali;
10. animali invertebrati, ad eccezione di api e crostacei.
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Allegato 3 (art. 6 cpv. 2)
Suddivisione degli Stati e dei territori
Si applica la seguente suddivisione degli Stati e dei territori: a. Stati membri dell’UE e altri Stati europei che utilizzano un passaporto per animali da compagnia riconosciuto dall’UE:
1. gli Stati membri dell’UE, inclusi:
1.1 Azzorre e Madeira
1.2 Baleari, Isole Canarie, Ceuta e Melilla
1.3 Faeröer
1.4 Guyana Francese, Guadalupa, Martinica, Mayotte e Riunione
1.5 Groenlandia
2. i seguenti altri Stati e territori europei che utilizzano un passaporto per animali da compagnia riconosciuto dall’UE:
2.1 Andorra
2.2 Gibilterra
2.3 Islanda
2.4 Monaco
2.5 Irlanda del Nord
2.6 Norvegia
2.7 San Marino
2.8 Città del Vaticano
b. i seguenti Stati e territori con situazione epizooziologica favorevole riguardo alla rabbia:
1. Antigua e Barbuda
2. Argentina
3. Aruba
4. Ascensione
5. Australia
6. Bahrein
7. Barbados
8. Belarus
9. Bermuda
10. Bonaire, Sint Eustatius e Saba
11. Bosnia e Erzegovina
12. Isole Vergini Britanniche
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13. Cile
14. Curaçao
15. Isole Falkland
16. Figi
17. Polinesia francese
18. Guernsey
19. Hong Kong
20. Isola di Man
21. Giamaica
22. Giappone
23. Jersey
24. Isole Cayman
25. Canada
26. Malaysia
27. Maurizio
28. Messico
29. Montserrat
30. Nuova Caledonia
31. Nuova Zelanda
32. Macedonia del Nord
33. Russia
34. Singapore
35. Sant’Elena
36. Saint Kitts e Nevis
37. Saint Lucia
38. Sint Maarten
39. Saint Pierre e Miquelon
40. Saint Vincent e Grenadine
41. Taiwan (Taipei cinese)
42. Trinidad e Tobago
43. Vanuatu
44. Emirati Arabi Uniti
45. Stati Uniti d’America (inclusi Guam, Isole Vergini Americane, Marianne set-
tentrionali, Porto Rico e Samoa americane)
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46. Regno Unito eccetto l’Irlanda del Nord
47. Wallis e Futuna
c. i seguenti Stati e territori in cui la presenza di rabbia urbana non può essere esclusa: tutti gli Stati e i territori che non sono elencati nelle lettere a e b.
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Allegato 5 (art. 16 cpv. 1)
Misure prima dell’importazione di uccelli per quanto riguarda il certificato veterinario
Si applicano i requisiti di cui agli allegati II e III della decisione 2007/25/CE3.
3 Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità, GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/2107, GU L 425 del 16.12.2020, pag. 103.
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