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AS 2021 96

Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia (OITEAc)

Modifica del 16 febbraio 2021

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 36 dell’ordinanza del 28 novembre 20141 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia, ordina:

I Gli allegati 1, 3 e 5 dell’ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia sono sostituiti dalla versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 18 febbraio 20212.

16 febbraio 2021 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss

1 RS 916.443.14 2 Pubblicazione urgente del 17 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

2021-0423 RU 2021 96

Importazione, transito e esportazione di animali da compagnia. O RU 2021 96

Allegato 1 (art. 2)

Elenco degli animali da compagnia

1. cani;

2. gatti;

3. furetti;

4. conigli domestici;

5. roditori;

6. uccelli, ad eccezione di galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, pic- cioni, fagiani, pernici, e uccelli corridori (ratiti);

7. rettili;

8. anfibi;

9. pesci d’acquario e animali acquatici tenuti per scopi ornamentali;

10. animali invertebrati, ad eccezione di api e crostacei.

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Importazione, transito e esportazione di animali da compagnia. O RU 2021 96

Allegato 3 (art. 6 cpv. 2)

Suddivisione degli Stati e dei territori

Si applica la seguente suddivisione degli Stati e dei territori: a. Stati membri dell’UE e altri Stati europei che utilizzano un passaporto per animali da compagnia riconosciuto dall’UE:

1. gli Stati membri dell’UE, inclusi:

1.1 Azzorre e Madeira

1.2 Baleari, Isole Canarie, Ceuta e Melilla

1.3 Faeröer

1.4 Guyana Francese, Guadalupa, Martinica, Mayotte e Riunione

1.5 Groenlandia

2. i seguenti altri Stati e territori europei che utilizzano un passaporto per animali da compagnia riconosciuto dall’UE:

2.1 Andorra

2.2 Gibilterra

2.3 Islanda

2.4 Monaco

2.5 Irlanda del Nord

2.6 Norvegia

2.7 San Marino

2.8 Città del Vaticano

b. i seguenti Stati e territori con situazione epizooziologica favorevole riguardo alla rabbia:

1. Antigua e Barbuda

2. Argentina

3. Aruba

4. Ascensione

5. Australia

6. Bahrein

7. Barbados

8. Belarus

9. Bermuda

10. Bonaire, Sint Eustatius e Saba

11. Bosnia e Erzegovina

12. Isole Vergini Britanniche

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13. Cile

14. Curaçao

15. Isole Falkland

16. Figi

17. Polinesia francese

18. Guernsey

19. Hong Kong

20. Isola di Man

21. Giamaica

22. Giappone

23. Jersey

24. Isole Cayman

25. Canada

26. Malaysia

27. Maurizio

28. Messico

29. Montserrat

30. Nuova Caledonia

31. Nuova Zelanda

32. Macedonia del Nord

33. Russia

34. Singapore

35. Sant’Elena

36. Saint Kitts e Nevis

37. Saint Lucia

38. Sint Maarten

39. Saint Pierre e Miquelon

40. Saint Vincent e Grenadine

41. Taiwan (Taipei cinese)

42. Trinidad e Tobago

43. Vanuatu

44. Emirati Arabi Uniti

45. Stati Uniti d’America (inclusi Guam, Isole Vergini Americane, Marianne set-

tentrionali, Porto Rico e Samoa americane)

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46. Regno Unito eccetto l’Irlanda del Nord

47. Wallis e Futuna

c. i seguenti Stati e territori in cui la presenza di rabbia urbana non può essere esclusa: tutti gli Stati e i territori che non sono elencati nelle lettere a e b.

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Importazione, transito e esportazione di animali da compagnia. O RU 2021 96

Allegato 5 (art. 16 cpv. 1)

Misure prima dell’importazione di uccelli per quanto riguarda il certificato veterinario

Si applicano i requisiti di cui agli allegati II e III della decisione 2007/25/CE3.

3 Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità, GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/2107, GU L 425 del 16.12.2020, pag. 103.

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