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AS 2022 100

Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1)

Modifica del 2 febbraio 2022

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 1 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 27 Urgente bisogno (art. 17, 19 e 24 LL) 1 Sussiste un urgente bisogno di ricorrere al lavoro notturno o domenicale ai sensi degli articoli 17 capoverso 3, 19 capoverso 3 e 24 capoverso 3 della legge quando: a. nessuna pianificazione o misura organizzativa consente di svolgere lavori di giorno o la sera durante i giorni feriali; e b. una delle condizioni seguenti è adempiuta:

1. si tratta di lavori supplementari che non possono essere differiti,

2. per motivi legati alla salute o alla sicurezza dei lavoratori o per altri mo-

tivi d’interesse pubblico, i lavori devono essere svolti di notte o la dome- nica. 2 Sussiste inoltre un urgente bisogno quando è richiesta l’esecuzione di lavori di du- rata limitata, di notte o di domenica, per: a. particolari eventi aziendali aperti al pubblico, quali anniversari; b. manifestazioni legate a consuetudini locali. 3 Sussiste un urgente bisogno di ricorrere al lavoro notturno ai sensi dell’articolo 17 capoverso 4 della legge quando un’azienda con un sistema di lavoro a due squadre: a. per ragioni di carico giornaliero di lavoro richiede regolarmente una durata di esercizio di 18 ore;

1 RS 822.111

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b. non richiede più di un’ora di lavoro all’inizio o al termine del lavoro notturno; e c. così può evitare di svolgere altro lavoro notturno fra le 24.00 e le 05.00.

Art. 28 Indispensabilità del lavoro notturno e domenicale (art. 17, 19 e 24 LL) 1 Vi è indispensabilità tecnica di ricorrere al lavoro notturno o domenicale ai sensi degli articoli 17 capoverso 2, 19 capoverso 2 e 24 capoverso 2 della legge in partico- lare quando un processo lavorativo o un lavoro non può essere interrotto, differito o organizzato in altro modo senza che: a. si verifichino svantaggi notevoli e inaccettabili per la produzione e per il risultato del lavoro o per le installazioni dell’azienda; b. ne derivino rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori o per il vicinato dell’azienda; c. si interrompa la catena di approvvigionamento, il flusso di merci tra o all’in- terno delle aziende o non sia garantito l’approvvigionamento della popola- zione in beni di cui necessita quotidianamente. 2 Vi è indispensabilità economica di ricorrere al lavoro notturno o domenicale ai sensi degli articoli 17 capoverso 2, 19 capoverso 2 e 24 capoverso 2 della legge quando: a. il processo lavorativo comporta inevitabilmente costi d’investimento elevati che non possono essere ammortizzati senza il ricorso al lavoro notturno o domenicale; o b. l’interruzione e la ripresa di un processo lavorativo comportano costi supple- mentari elevati che, senza il ricorso al lavoro notturno o domenicale, rischiano o rischierebbero di compromettere fortemente la competitività dell’azienda rispetto ai suoi concorrenti. 3 Sono equiparati all’indispensabilità economica i bisogni particolari dei consumatori:

a. che devono essere soddisfatti per realizzare un interesse pubblico tenuto conto del carattere indispensabile di beni o servizi per i consumatori interessati; e b. ai quali non è possibile rispondere senza il ricorso al lavoro notturno o dome- nicale. 4 Per i processi lavorativi contemplati nell’allegato e per i processi che vi sono con- nessi in maniera indissociabile, in particolare i lavori preparatori, i controlli di qualità e i lavori di logistica, il lavoro notturno o domenicale è ritenuto indispensabile.

Art. 40 Criteri distintivi per la competenza in materia di permessi (art. 17, 19 e 24 LL) 1 Il lavoro notturno o domenicale è considerato temporaneo ai sensi degli articoli 17 e 19 della legge quando riguarda impieghi di durata limitata che non superano nel singolo caso sei mesi. Se un impiego si protrae inaspettatamente oltre i sei mesi e il ritardo non è imputabile all’azienda, l’autorità cantonale può prolungare il permesso di tre mesi al massimo.

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2 Il lavoro notturno o domenicale è considerato regolare o periodico quando:

a. il volume dello stesso supera il limite di cui al capoverso 1; o b. riguarda impieghi di natura regolare e che si ripetono per vari anni civili per lo stesso motivo; fa eccezione il lavoro notturno o domenicale svolto nell’am- bito di impieghi di cui all’articolo 27 capoverso 2.

Art. 41 Domanda (art. 49 LL) 1 La domanda per un permesso concernente la durata del lavoro deve essere presen- tata: a. per il lavoro notturno o domenicale temporaneo: all’autorità cantonale, non appena la pianificazione dei lavori è nota, ma al più tardi una settimana prima della data prevista di inizio del lavoro; è fatto salvo l’articolo 49 capoverso 2 della legge; b. per il lavoro notturno o domenicale regolare o periodico: alla SECO, al più tardi otto settimane prima della data prevista di inizio del lavoro. 2 La domanda deve essere presentata per scritto ed essere sufficientemente motivata. Deve contenere le indicazioni seguenti: a. la designazione dell’azienda o delle parti di azienda cui si riferisce; b il numero dei lavoratori adulti interessati e, in caso di domanda per un per- messo concernente i giovani, il numero dei lavoratori che non hanno ancora compiuto 18 anni; c. l’orario previsto, compresa la durata del riposo e le pause, e la rotazione delle squadre o eventuali deroghe; nel caso di lavoro notturno, di lavoro a tre o più squadre e di lavoro continuo, la domanda può rinviare a rappresentazioni gra- fiche degli orari e dei turni; d. la durata richiesta del permesso; e. la conferma del consenso del lavoratore; f. la conferma che è stata o sarà effettuata una visita medica relativa all’idoneità del lavoratore, sempreché tale visita sia prevista dalla legge o da un’ordinanza; g. la prova dell’urgente bisogno o dell’indispensabilità e, in caso di domanda per un permesso concernente i giovani, anche la prova dell’osservanza delle con- dizioni di cui agli articoli 12 capoverso 1 e 13 capoverso 1 dell’ordinanza del 28 settembre 20072 sulla protezione dei giovani lavoratori; h. l’assenso di terzi, sempreché sia previsto dalla legge o da un’ordinanza.

II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

2 RS 822.115

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III La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022.

2 febbraio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato (art. 28 al. 4)

Indispensabilità tecnica o economica del lavoro notturno o domenicale per singoli processi lavorativi

Titolo Indispensabilità tecnica o economica del lavoro notturno o domenicale per singoli processi lavorativi e per i processi lavorativi che vi sono connessi in maniera indissociabile

Periodo introduttivo Per i seguenti processi lavorativi e per i processi lavorativi che vi sono connessi in maniera indissociabile, il lavoro notturno o domenicale regolare o periodico è ritenuto indispensabile nella misura indicata qui di seguito; il lavoro notturno o domenicale continua a essere ritenuto indispensabile anche se organizzato sotto forma di lavoro continuo o continuo atipico.

N. 4

4. Consegna di articoli di panetteria, pasticceria e confetteria:

lavoro notturno e domenicale per la consegna di articoli di panetteria, pasticceria e confetteria.

N. 4a 4a. Trasformazione della carne e del pesce: lavoro notturno e domenicale per la produzione e la consegna di carne o di pesce.

N. 9

9. Processi lavorativi chimici, chimico-fisici, farmaceutici e biologici:

lavoro notturno e domenicale per: – processi lavorativi che, per motivi tecnici, non possono essere interrotti; – lavori indispensabili per l’esecuzione di esperimenti tecnici o scientifici di lunga durata; – lavori indispensabili in relazione agli animali da laboratorio; – lavori indispensabili nelle serre;

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N. 11

11. Fabbricazione della calce e del cemento:

lavoro notturno e domenicale per: – tutti i processi di macerazione e di calcinazione e la sorveglianza degli impianti di flusso delle materie prime e di deflusso dei prodotti finiti; – la produzione di materiali per progetti pubblici di costruzione stradale o fer- roviaria, quali l’asfalto, il calcestruzzo, la ghiaia e il cemento.

N. 13

13. Metallurgia:

lavoro notturno per: – il servizio dei forni elettrici di fusione, dei forni di preriscaldamento e degli impianti direttamente connessi; – il servizio dei laminatoi a caldo e a freddo e degli impianti direttamente con- nessi; – la saldatura di grandi pezzi che, per motivi tecnici, non può essere interrotta; – il servizio degli impianti di pressofusione e di estrusione; – i processi di finitura della superficie, ossia la zincatura e la placcatura; lavoro notturno e domenicale per il servizio degli impianti di trattamento termico.

N. 15

15. Orologeria:

lavoro domenicale a orari limitati per la verifica dei movimenti d’orologeria mecca- nici e automatici, per la successiva regolazione e per l’esame dei cronometri.

N. 16

16. Industria elettronica:

lavoro notturno e domenicale per la produzione di circuiti integrati in tutti i settori della microelettronica.

N. 18

18. Rendiconti finanziari:

al massimo 12 impieghi all’anno di notte o di domenica per i rendiconti mensili, trimestrali e annuali coordinati a livello internazionale.

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