Lexipedia

AS 2022 101

AS 2022 101

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori)

Modifica del 2 febbraio 2022

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 2 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

2 Il lavoratore beneficia di almeno 12 domeniche libere per anno civile. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell’anno. Nella settimana in cui lavora la domenica o in quella successiva, al lavoratore è accordato immediatamente dopo il riposo giornaliero un riposo settimanale di 36 ore consecutive. 2bis Il lavoratore beneficia di almeno 12 domeniche libere per anno civile. Esse pos- sono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell’anno. Nella settimana in cui lavora la domenica o in quella successiva, al lavoratore è accordato un riposo settima- nale di 47 ore consecutive oppure di due volte 35 ore consecutive.

Art. 27 cpv. 1 1 Alle panetterie, pasticcerie e confetterie e ai lavoratori in esse occupati per la produ- zione di articoli di panetteria, pasticceria e confetteria si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 10 capoverso 5, 11, 12 capo- verso 2 e 13.

1 RS 822.112

2022-0354 RU 2022 101

O 2 concernente la legge sul lavoro (Disposizioni speciali RU 2022 101 per determinate categorie di aziende e di lavoratori)

Art. 27a Aziende di trasformazione della carne 1 Alle aziende di trasformazione della carne e ai lavoratori in esse occupati per la tra- sformazione della carne, il suo imballaggio, il suo immagazzinamento, la prepara- zione delle ordinazioni e la sua spedizione, nonché per la pulizia connessa a tali atti- vità, si applicano l’articolo 4 per la notte a partire dalle 02.00 e per la domenica a partire dalle 17.00, nonché gli articoli 12 capoverso 1 e 13. 2 Ai lavoratori occupati per la preparazione di carne fresca e di pasti di catering si applica l’articolo 4 capoverso 2 per due domeniche in dicembre, purché una trasfor- mazione immediata sia necessaria per evitare un deterioramento della qualità dei pro- dotti. 3 Per aziende di trasformazione della carne si intendono le aziende che si occupano principalmente di produzione, trasformazione, valorizzazione della carne e della pre- parazione di prodotti a base di carne.

Art. 43 Manifestazioni 1 Alle aziende per conferenze, congressi e fiere e ai lavoratori in esse occupati per il servizio e l’assistenza ai visitatori si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 7 capoverso 1, 12 capoverso 1 e 13. 2 Il capoverso 1 si applica anche ai lavoratori di altre aziende se questi ultimi sono occupati, al di fuori del loro luogo abituale di lavoro, per il servizio o l’assistenza ai visitatori nel quadro di manifestazioni. 3 Ai lavoratori occupati per il montaggio e lo smontaggio delle installazioni usate nelle manifestazioni, nonché per la loro preparazione e la loro manutenzione, si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 7 capoverso 1, 10 capoverso 4, 11, 12 capoverso 1 e 13, purché il lavoro notturno e domenicale sia ne- cessario per queste attività. 4 L’articolo 7 capoverso 1 è applicabile soltanto ai lavoratori occupati in manifesta- zioni di lunga durata senza interruzione. Non è possibile avvalersi contemporanea- mente degli articoli 7 capoverso 1 e 10 capoverso 4. 5 Gli articoli 10 capoverso 4 e 11 sono applicabili soltanto ai lavoratori delle aziende che forniscono, come attività principale, prestazioni per l’organizzazione e lo svolgi- mento di manifestazioni. 6 Sono considerati manifestazioni gli eventi destinati al pubblico e organizzati in par- ticolare a scopo culturale, politico, scientifico o sportivo nonché le fiere in cui sono riuniti diversi espositori che presentano e vendono i loro prodotti.

Abrogato

O 2 concernente la legge sul lavoro (Disposizioni speciali RU 2022 101 per determinate categorie di aziende e di lavoratori)

Art. 48 Aziende di costruzione e di manutenzione di impianti di trasporto pubblico 1 Alle aziende di costruzione e di manutenzione che operano per conto di un’azienda assoggettata alla legge dell’8 ottobre 19712 sulla durata del lavoro e ai lavoratori in esse occupati che lavorano sui binari o nelle loro immediate vicinanze, agli impianti di approvvigionamento in energia elettrica, nonché ai dispositivi per il comando e la sicurezza del traffico, si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché l’articolo 12 capoverso 1, purché il lavoro notturno e domenicale sia necessa- rio per garantire il buon funzionamento dei servizi di trasporto. 2 I lavori secondo il capoverso 1 devono implicare la chiusura parziale o totale di un impianto di trasporto esistente ed essere direttamente collegati a tale impianto.

Art. 51 Aziende di pulizia Alle aziende di pulizia e ai lavoratori in esse occupati per le attività di pulizia si ap- plicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché l’articolo 12 capo- verso 1, purché l’intervento: a. debba necessariamente svolgersi di notte o la domenica per il buon funziona- mento dell’azienda che li impiega; e b. si svolga in un’azienda:

1. assoggettata alla presente ordinanza,

2. titolare di un permesso che la autorizzi a ricorrere a un sistema di orga-

nizzazione del tempo di lavoro di 24 ore su 24, 7 giorni su 7, o

3. per la quale il lavoro notturno e domenicale è previsto da una legge.

Art. 51a Personale che svolge lavori di manutenzione 1 Ai lavoratori che svolgono lavori di manutenzione si applica l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, purché il lavoro notturno o domenicale sia necessario per garantire la continuità delle attività di un’azienda: a. assoggettata alla presente ordinanza; e b. le cui prestazioni devono essere assicurate 24 ore su 24, 7 giorni su 7, nell’in- teresse pubblico. 2 Sono considerati lavori di manutenzione in particolare le riparazioni, i rinnovi e le misure volte a prevenire le interruzioni, quali le ispezioni.

Art. 51b Aziende che garantiscono il servizio invernale Alle aziende che garantiscono il servizio invernale e ai lavoratori in esse occupati per lo spargimento del sale e lo sgombero della neve si applica l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica.

2 RS 822.21

O 2 concernente la legge sul lavoro (Disposizioni speciali RU 2022 101 per determinate categorie di aziende e di lavoratori)

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022.

2 febbraio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

AS 2022 101 | Lexipedia | Lexipedia