AS 2022 114
Ordinanza sul registro di commercio
RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza sul registro di commercio (ORC)
Modifica del 2 febbraio 2022
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 ottobre 20071 sul registro di commercio è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 621 capoverso 2, 933 capoverso 2, 943 e 950 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni (CO)2, visto l’articolo 102 lettera a della legge del 3 ottobre 20033 sulla fusione (LFus),
Art. 22 cpv. 4 e 5
4 I seguenti documenti devono essere legalizzati da un pubblico ufficiale:
a. gli statuti di:
1. società anonime,
2. società in accomandita,
3. società a garanzia limitata,
4. società cooperative,
5. società di investimento a capitale fisso,
6. società di investimento a capitale variabile;
b. atti di fondazione. 5 Gli statuti delle associazioni devono essere firmati da un membro della direzione.
2022-0368 RU 2022 114
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Art. 43 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. f nonché 3, frase introduttiva e lett. b 1 Con la notificazione per l’iscrizione della costituzione di una società anonima oc- corre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: f. concerne soltanto il testo tedesco 3 In caso di conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre fornire i documenti giustificativi supplementari seguenti: b. abrogata
Art. 44 lett. g e j L’atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti: g. l’accertamento dei promotori secondo l’articolo 629 capoverso 2 CO; j. se il capitale azionario è costituito in una moneta estera o i conferimenti sono effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario, i corsi di cambio applicati.
Art. 45 cpv. 1 lett. h, j, s e u, 2, frase introduttiva e lett. b nonché 3 1 L’iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: h. l’entità e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; j. se è emesso un capitale di partecipazione, l’entità e la moneta di tale capitale di partecipazione e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione; s. la forma delle comunicazioni della società ai suoi azionisti prevista dallo statuto; u. un rinvio allo statuto, se quest’ultimo contiene una clausola arbitrale. 2 Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti: b. abrogata
3 Abrogato
Titolo prima dell’art. 45a Sezione 2: Moneta del capitale azionario
Art. 45a Monete estere ammesse Le monete estere ammesse per il capitale di una società anonima sono elencate nell’al- legato 3.
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Art. 45b Cambio della moneta 1 Con la notificazione per l’iscrizione di un cambio della moneta del capitale azionario occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: a. l’atto pubblico sulla deliberazione dell’assemblea generale (art. 621 cpv. 3 CO); b. l’atto pubblico sulla deliberazione del consiglio d’amministrazione (art. 621 cpv. 3 CO); c. lo statuto modificato.
2 L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:
a. la data della modifica dello statuto; h. l’entità e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni.
Titolo prima dell’art. 46 Sezione 3: Aumento ordinario del capitale azionario
Art. 46 Notificazione e documenti giustificativi 1 Un aumento ordinario del capitale azionario è notificato per l’iscrizione all’ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell’assemblea generale. 2 Con la notificazione occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i docu- menti giustificativi seguenti: a. l’atto pubblico sulla deliberazione dell’assemblea generale (art. 650 cpv. 2 CO); b. l’atto pubblico sulla deliberazione del consiglio d’amministrazione (art. 652g cpv. 2 CO); c. lo statuto modificato; d. la relazione sull’aumento del capitale firmata da un membro del consiglio d’amministrazione (art. 652e CO); e. in caso di conferimenti in denaro, un’attestazione da cui risulti in quale istituto bancario sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia men- zionata nell’atto pubblico;; f. se del caso, il prospetto; g. nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo4.
4 RS 957.1
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3 Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali o se l’aumento di capitale è effettuato mediante conversione di capitale proprio libera- mente disponibile, occorre fornire anche i documenti giustificativi seguenti: a. i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari; b. l’attestazione di verifica senza riserve da parte di un’impresa di revisione sot- toposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO); c. nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio libera- mente disponibile: una prova della copertura dell’ammontare dell’aumento conformemente all’articolo 652d capoverso 2 CO. 4 Se i diritti d’opzione sono limitati o soppressi, occorre fornire un’attestazione di verifica senza riserve da parte di un’impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO).
Art. 47 Abrogato
Art. 48 cpv. 1 lett. i e 2 1 L’iscrizione nel registro di commercio di un aumento ordinario del capitale azionario contiene le indicazioni seguenti: i. Concerne soltanto il testo francese 2 Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l’articolo 45 capoverso 2.
Titolo 3, capitolo 3, sezione 3 (art. 49 e 50) Abrogato
Titolo prima dell’art. 51 Sezione 4: Aumento con capitale condizionale
Art. 51 cpv. 1, frase introduttiva, e lett. a e 2 1 Con la notificazione per l’iscrizione della deliberazione dell’assemblea generale concernente un capitale condizionale occorre fornire all’ufficio del registro di com- mercio i documenti giustificativi seguenti: a. l’atto pubblico concernente la decisione di concessione dell’assemblea gene- rale (art. 653 cpv. 1 CO);
2 Abrogato
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Art. 52 cpv. 1 lett. a, c, e 2 1 Con la notificazione per l’iscrizione delle deliberazioni del consiglio d’amministra- zione concernenti le constatazioni sull’esercizio dei diritti di conversione e d’opzione nonché la modifica dello statuto, occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: a. l’atto pubblico sulle deliberazioni del consiglio d’amministrazione (art. 653g cpv. 3 CO); c. l’attestazione di verifica di un’impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 653f cpv. 1 CO);
2 Abrogato
Art. 53 Stralcio della disposizione statuaria relativa al capitale condizionale 1 Con la notificazione per l’iscrizione dell’abrogazione o della modifica della dispo- sizione statutaria relativa al capitale condizionale occorre fornire all’ufficio del regi- stro di commercio i documenti giustificativi seguenti: a. l’atto pubblico sulla deliberazione del consiglio d’amministrazione (art. 653g cpv. 1 CO); b. l’attestazione di un’impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 653f cpv. 2 CO); c. lo statuto modificato.
2 L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:
a. la data della modifica dello statuto; b. un’indicazione che la disposizione statuaria relativa al capitale condizionale è stata abrogata o modificata.
Art. 54 1 Con la notificazione per l’iscrizione di conferimenti ulteriori di capitale azionario occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: a. l’atto pubblico concernente le deliberazioni del consiglio d’amministrazione; b. lo statuto modificato; c. nel caso di conferimenti in denaro, un’attestazione che indichi presso quale banca sono depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell’atto pubblico; d. nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio libera- mente disponibile:
1. una prova della copertura dell’ammontare dell’aumento conformemente
all’articolo 652d capoverso 2 CO,
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2. la deliberazione dell’assemblea generale secondo cui il capitale proprio
liberamente disponibile è messo a disposizione del consiglio d’ammini- strazione per la liberazione successiva,
3. un rapporto del consiglio d’amministrazione firmato da un membro dello
stesso,
4. un’attestazione di verifica senza riserve da parte di un’impresa di revi-
sione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato; e. in caso di conferimenti in natura o compensazione:
1. un rapporto del consiglio d’amministrazione firmato da un membro dello
stesso,
2. un’attestazione di verifica senza riserve da parte di un’impresa di revi-
sione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato, 3. se del caso, i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati richiesti. 2 L’atto pubblico concernente i conferimenti ulteriori contiene le indicazioni seguenti:
a. l’accertamento che i conferimenti ulteriori sono stati effettuati conforme- mente alle esigenze legali e statutarie o alla deliberazione del consiglio d’am- ministrazione; b. se del caso, la deliberazione del consiglio d’amministrazione concernente l’in- serimento delle disposizioni necessarie in materia di conferimenti in natura, compensazioni di crediti o di conversione di capitale proprio liberamente di- sponibile nello statuto; c. la deliberazione del consiglio d’amministrazione sulla modifica dello statuto concernente l’entità dei conferimenti effettuati; d. la menzione di tutti i documenti giustificativi e l’attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e al consiglio d’am- ministrazione; e. l’accertamento che non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustifica- tivi; f. se i conferimenti ulteriori sono stati effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario: i corsi di conversione applicati.
3 L’iscrizione nel registro di commercio contiene:
a. la data della modifica dello statuto; b. il nuovo ammontare dei conferimenti effettuati. 4 In caso di conferimenti in natura o compensazioni di crediti, si applicano per analo- gia gli articoli 43 capoverso 3 e 45 capoverso 2. Se i conferimenti ulteriori di capitale sono effettuati mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, occorre menzionare tale fatto.
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Art. 55 cpv. 1 e 2 1 Con la notificazione per l’iscrizione di una riduzione del capitale azionario occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: a. l’atto pubblico sulla deliberazione dell’assemblea generale (art. 653n CO); b. l’atto pubblico sulla deliberazione del consiglio d’amministrazione (art. 653o cpv. 2 CO); c. l’attestazione di verifica di un’impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale o di un perito revisore abilitato (art. 653m cpv. 1 CO); d. lo statuto modificato.
2 Abrogato
Art. 56 cpv. 1 e 2 1 Con la notificazione per l’iscrizione di una riduzione del capitale azionario per eli- minare parzialmente o completamente un’eccedenza passiva accertata nel bilancio e causata da perdite, occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: a. l’atto pubblico sulla deliberazione dell’assemblea generale (art. 653p cpv. 2 CO); b. lo statuto modificato; c. l’attestazione di verifica di un’impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale o di un perito revisore abilitato (art. 653p cpv. 1 CO).
2 Abrogato
Art. 57, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva e 4 Riduzione e aumento simultanei del capitale azionario 1 Se il capitale azionario è ridotto e simultaneamente aumentato in modo da raggiun- gere almeno l’ammontare precedente e i conferimenti effettuati non sono ridotti, con la notificazione per l’iscrizione occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: 4 Se, al momento dell’aumento del capitale, vi sono conferimenti in natura, compen- sazioni di crediti o vantaggi speciali, si applicano per analogia gli articoli 43 capo- verso 3 e 45 capoverso 2. Se l’aumento del capitale è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, si applicano gli articoli 46 capoverso 3 lettera d e 48 capoverso 1 lettera i.
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Titolo prima dell’art. 59a Sezione 7: Margine di variazione del capitale
Art. 59a Autorizzazione del consiglio d’amministrazione 1 Con la notificazione per l’iscrizione di un margine di variazione del capitale (art. 653s CO) occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giu- stificativi seguenti: a. l’atto pubblico sulla deliberazione dell’assemblea generale; b. lo statuto modificato; c. se finora la società ha rinunciato alla revisione limitata e il consiglio d’ammi- nistrazione è autorizzato a ridurre il capitale: una prova che l’ufficio di revi- sione previsto dalla legge è stato eletto e che ha accettato la sua elezione;
2 L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:
a. l’indicazione del margine di variazione del capitale secondo la descrizione dettagliata nello statuto; b. la data della deliberazione dell’assemblea generale sulla modifica dello sta- tuto. c. se del caso, l’ufficio di revisione.
Art. 59b Aumento del capitale azionario entro il margine di variazione del capitale 1 Se del caso, con la notificazione per l’iscrizione di un aumento del capitale azionario entro il margine di variazione del capitale occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi di cui all’articolo 46 o 52.
2 Al contenuto dell’iscrizione si applica per analogia l’articolo 48.
Art. 59c Riduzione del capitale azionario entro il margine di variazione del capitale 1 Se del caso, con la notificazione per l’iscrizione di una riduzione del capitale azio- nario entro il margine di variazione del capitale occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi di cui all’articolo 55.
2 Al contenuto dell’iscrizione si applica per analogia l’articolo 55.
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Titolo prima dell’art. 60 Sezione 8: Capitale di partecipazione
Art. 60 Le disposizioni riguardanti il capitale azionario si applicano per analogia alla moneta, all’aumento e alla riduzione del capitale di partecipazione nonché ai conferimenti ulteriori sul capitale di partecipazione.
Titolo prima dell’art. 61 Sezione 9: Disposizioni speciali riguardanti la revisione e l’ufficio di revisione
Titolo prima dell’art. 63 Sezione 10: Scioglimento e cancellazione
Art. 64 cpv. 3, frase introduttiva e lett. c
3 L’iscrizione nel registro di commercio contiene:
c. la ditta senza la menzione «in liquidazione» o «in liq.»;
Art. 66 cpv. 1 lett. e e 3 1 Con la notificazione per l’iscrizione di una società in accomandita per azioni occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: e. concerne soltanto il testo tedesco; 3 Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l’articolo 43 capoverso 3.
Art. 67 lett e e i L’atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti: e. l’accertamento dei promotori secondo l’articolo 629 capoverso 2 in combi- nato disposto con l’articolo 764 capoverso 2 CO; i. se il capitale azionario è costituito in una moneta estera o i conferimenti sono effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario, i corsi di cambio applicati.
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Art. 68 cpv. 1 lett. h, j, t, v, e 2 1 L’iscrizione nel registro di commercio di una società in accomandita per azioni contiene le indicazioni seguenti: h. l’entità e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; j. se la società dispone di un capitale di partecipazione, l’ammontare e la moneta di tale capitale di partecipazione e dei conferimenti effettuati nonché il nu- mero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione; t. la forma delle comunicazioni della società ai suoi soci prevista dallo statuto; v. un rinvio allo statuto, se quest’ultimo contiene una clausola arbitrale. 2 Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l’articolo 45 capoverso 2.
Art. 71 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. g e 3 1 Con la notificazione della costituzione di una società a garanzia limitata occorre for- nire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: g. concerne soltanto il testo tedesco 3 Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l’articolo 43 capoverso 3.
Art. 72 lett. e e j L’atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti: e. l’accertamento dei promotori secondo l’articolo 777 capoverso 2 CO; j. se il capitale azionario è costituito in una moneta estera o i conferimenti sono effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario, i corsi di cambio applicati.
Art. 73 cpv. 1 lett. h, u, v, e 2 1 L’iscrizione nel registro di commercio di una società a garanzia limitata contiene le indicazioni seguenti: h. l’ammontare e la moneta del capitale sociale; u. la forma delle comunicazioni della società ai suoi soci prevista dallo statuto; v. un rinvio allo statuto, se quest’ultimo contiene una clausola arbitrale. 2 Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l’articolo 45 capoverso 2.
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Art. 74 cpv. 1, 2 lett. a, b, d ed e nonché 3 1 L’aumento del capitale sociale è notificato per l’iscrizione all’ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell’assemblea dei soci. 2 Con la notificazione occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i docu- menti giustificativi seguenti: a. l’atto pubblico sulla deliberazione dell’assemblea dei soci (art. 650 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 781 cpv. 5 n. 1 CO); b. l’atto pubblico sulla deliberazione dei gerenti (art. 652g cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 781 cpv. 5 n. 5 CO); d. la relazione sull’aumento del capitale firmata da un gerente (art. 652e in com- binato disposto con l’art. 781 cpv. 5 n. 4 CO); e. concerne soltanto il testo tedesco 3 Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali o se l’aumento del capitale sociale è liberato mediante conversione del capitale proprio, si applica per analogia l’articolo 46 capoverso 3.
Art. 75 Abrogato
Art. 76 cpv. 1 lett. j e 2 1 L’iscrizione nel registro di commercio di un aumento del capitale sociale contiene le indicazioni seguenti: j. concerne soltanto il testo francese 2 Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l’articolo 45 capoverso 2.
Art. 77, rubrica Riduzione ordinaria del capitale
Art. 78 Riduzione del capitale sociale per eliminare un’eccedenza passiva accertata nel bilancio 1 Se il capitale sociale è ridotto per togliere in tutto o in parte un’eccedenza passiva accertata nel bilancio e risultante da perdite, con la notificazione per l’iscrizione occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi di cui all’articolo 56 capoverso 1. 2 Al contenuto dell’iscrizione si applica per analogia l’articolo 56 capoverso 3.
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Art. 79 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale 1 Se il capitale sociale è ridotto e simultaneamente aumentato almeno all’ammontare anteriore, con la notificazione per l’iscrizione occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi di cui all’articolo 57 capoverso 1. 2 Al contenuto dell’iscrizione si applica per analogia l’articolo 57 capoverso 2.
Titolo prima dell’art. 83 Sezione 5: Moneta del capitale sociale, revisione, ufficio di revisione, scioglimento e cancellazione
Art. 83 Le disposizioni relative alla società anonima si applicano per analogia alla moneta del capitale sociale, alla revisione, all’ufficio di revisione, allo scioglimento, alla revoca dello scioglimento e alla cancellazione della società a garanzia limitata.
Art. 84 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a e b, 2 e 3, frase introduttiva e lett. b 1 Con la notificazione per l’iscrizione della costituzione di una società cooperativa occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: a. l’atto costitutivo autentico; b. lo statuto; 2 Le indicazioni che già figurano nell’atto costitutivo non necessitano di altri docu- menti giustificativi. 3 Se vi sono conferimenti in natura, occorre fornire i documenti giustificativi supple- mentari seguenti: b. abrogata
Art. 85 rubrica, frase introduttiva e lett. d e h Atto costitutivo autentico L’atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti: d. se del caso, il fatto che la relazione scritta dei promotori concernente i confe- rimenti in natura è stata portata a conoscenza dell’assemblea e da questa deli- berata; h. la conferma dei promotori che non vi sono altri conferimenti in natura, com- pensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei docu- menti giustificativi.
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Art. 87 cpv. 1 lett. p e 2 1 L’iscrizione nel registro di commercio di società cooperative contiene le indicazioni seguenti: p. la forma delle comunicazioni della società cooperativa ai soci prevista dallo statuto. 2 Se al momento della costituzione vi sono conferimenti in natura, si applica per ana- logia l’articolo 45 capoverso 2 lettera a.
Art. 102 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. g 1 Con la notificazione per l’iscrizione di una società di investimento a capitale varia- bile occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: g. abrogata
Art. 104 lett. p e q L’iscrizione nel registro di commercio delle società di investimento a capitale variabile contiene le indicazioni seguenti: p. la forma delle comunicazioni della società ai suoi azionisti prevista dallo statuto; q. abrogata
Art. 129 cpv. 3 3 Tale disposizione si applica anche per l’iscrizione di un conferimento in natura ope- rato mediante trasferimento di patrimonio.
Art. 130 cpv. 2 2 Se gli enti giuridici partecipanti alla fusione non appartengono tutti al medesimo distretto del registro, la decisione in merito all’iscrizione della fusione compete all’uf- ficio del registro di commercio presso la sede dell’ente giuridico assuntore. Tale uffi- cio informa gli uffici del registro di commercio della sede degli enti giuridici trasfe- renti in merito all’iscrizione da operare e ingiunge loro di procedere alla cancellazione dell’iscrizione precedente senza ulteriori verifiche. Su richiesta trasmette loro le copie della notificazione e dei documenti giustificativi.
Art. 131 cpv. 1 lett. b 1 Con la notificazione per l’iscrizione della fusione, gli enti giuridici partecipanti devono fornire i documenti giustificativi seguenti: b. i bilanci di fusione degli enti giuridici trasferenti e, se del caso, i bilanci dei conti intermedi (art. 11 LFus);
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Art. 132 cpv. 1 lett. b 1 L’iscrizione nel registro di commercio dell’ente giuridico assuntore contiene le indicazioni seguenti: b. la data del contratto di fusione e dei bilanci di fusione degli enti giuridici trasferenti;
Art. 133 cpv. 2 2 Se le società partecipanti alla scissione non appartengono tutte al medesimo distretto del registro, la decisione in merito all’iscrizione della scissione compete all’ufficio del registro di commercio presso la sede della società trasferente. Tale ufficio informa gli uffici del registro di commercio della sede degli enti giuridici assuntori in merito all’iscrizione da operare e ingiunge loro di procedere alla cancellazione dell’iscrizione precedente senza ulteriori verifiche. Su richiesta trasmette loro le copie della notifica- zione e dei documenti giustificativi.
Art. 136 cpv. 1 lett. b 1 Con la notificazione per l’iscrizione della trasformazione (art. 66 LFus) occorre for- nire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: b. il bilancio di trasformazione e, se del caso, il bilancio del conto intermedio (art. 58 LFus);
Art. 137 lett. c L’iscrizione nel registro di commercio di una trasformazione contiene le indicazioni seguenti: c. la data del progetto di trasformazione e del bilancio di trasformazione;
Art. 140 cpv. 1 lett. c 1 Con la notificazione per l’iscrizione della fusione (art. 83 cpv. 3 LFus), l’autorità di vigilanza della fondazione trasferente deve fornire all’ufficio del registro di commer- cio presso la sede della fondazione assuntrice i documenti giustificativi seguenti: c. i bilanci di fusione delle fondazioni trasferenti e. se del caso, i bilanci dei conti intermedi (art. 80 LFus);
Art. 142 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b 1 Con la notificazione per l’iscrizione della fusione (art. 95 cpv. 4 LFus), l’autorità di vigilanza dell’istituto di previdenza trasferente deve fornire all’ufficio del registro di commercio presso la sede dell’istituto di previdenza assuntore i documenti giustifica- tivi seguenti: b. i bilanci di fusione degli istituti di previdenza trasferenti e, se del caso, i bilanci dei conti intermedi (art. 89 Lfus);
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Art. 152 cpv. 1 1 Nei casi di cui agli articoli 934 capoverso 2, 934a capoversi 1 e 2, 938 capoverso 1 e 939 capoverso 1 CO, l’ufficio del registro di commercio ingiunge all’ente giuridico di procedere alla notificazione necessaria o di comprovare che l’iscrizione, la modi- fica o la cancellazione non è necessaria. Impartisce all’ente giuridico un termine a tal fine.
Art. 159 lett. b n. 3 e lett. c n. 2 L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: b. se a un rimedio giuridico è accordato l’effetto sospensivo, la dichiarazione di fallimento è annullata o il fallimento è revocato:
3. concerne soltanto il testo francese
c. se è nominata un’amministrazione speciale del fallimento,
2. la data della deliberazione;
II
1 L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.
2 Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 3 secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2 febbraio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato 2 (art. 116a)
Lista delle abbreviazioni delle forme giuridiche ammesse
Le seguenti iscrizioni sono modificate: Français .. Société coopérative SCoo … Italiano ... Società cooperativa SCoo ... Rumantsch ... Societad cooperativa SCoo ...
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Allegato 3 (art. 45a)
Monete estere ammesse per il capitale di una società anonima
Sterlina britannica GBP Euro EUR Dollaro americano USD Yen JPY
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