AS 2022 122
Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale
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Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale (ODOA)
Modifica del 14 febbraio 2022
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visto l’articolo 104 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari di origine animale, ordina:
I L’allegato 6 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari di origine animale è modificato come segue:
N. 1 Aggiungere la seguente voce:
1.13 Biossido di titanio (E 171).
II La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2022.
14 febbraio 2022 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
1 RS 817.022.108
2022-0542 RU 2022 122
Derrate alimentari di origine animale. O del DFI RU 2022 122
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