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AS 2022 122

Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale (ODOA)

Modifica del 14 febbraio 2022

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visto l’articolo 104 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari di origine animale, ordina:

I L’allegato 6 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari di origine animale è modificato come segue:

N. 1 Aggiungere la seguente voce:

1.13 Biossido di titanio (E 171).

II La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2022.

14 febbraio 2022 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss

1 RS 817.022.108

2022-0542 RU 2022 122

Derrate alimentari di origine animale. O del DFI RU 2022 122

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