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AS 2022 126

Ordinanza dell’USAV sull’importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza dell’USAV sull’importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone

Modifica del 14 febbraio 2022

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ordina:

I L’ordinanza dell’USAV del 28 gennaio 20161 sull’importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone è modificata come segue:

Sostituzione di un termine In tutta l’ordinanza «dichiarazione» è sostituito, con i necessari adeguamenti gram- maticali, con «certificato ufficiale».

Art. 2 Valori massimi Le derrate alimentari di cui all’articolo 1 possono essere immesse sul mercato solo se non superano i valori massimi riportati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/15332.

Art. 3 Certificato ufficiale 1 Le derrate alimentari di cui all’articolo 1 elencate nell’allegato o contenenti per oltre il 50 per cento tali prodotti possono essere importate in Svizzera soltanto se accom- pagnate da un certificato ufficiale secondo l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/15333.

1 RS 817.026.2

2 Regolamento di esecuzione 2021/1533 della Commissione, del 17 settembre 2021,

che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso spediti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6, GU L 330 del 20 settembre 2021, pag. 72.

3 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’articolo 2.

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Importazione di derrate alimentari originarie RU 2022 126

2 Il certificato ufficiale attesta che i prodotti sono conformi al diritto giapponese applicabile e non superano i livelli massimi di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533. 3 Deve essere compilato in base alle istruzioni di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533.

4 Deve essere redatto in tedesco, francese, italiano o inglese.

5 Deve essere firmato da un rappresentante autorizzato:

a. dell’autorità giapponese competente; o b. da un ente autorizzato dall’autorità giapponese competente, sotto la responsa- bilità e la supervisione di quest’ultima. 6 Se al certificato ufficiale deve essere allegato un rapporto d’analisi secondo l’arti- colo 4, la persona autorizzata secondo il capoverso 5 lettera a deve confermare che il tenore dei radionuclidi cesio 134 e cesio 137 non supera i valori massimi secondo l’articolo 2.

Art. 9c Disposizione transitoria della modifica del 14 febbraio 2022 Le derrate alimentari di cui all’articolo 1 possono essere importate secondo il diritto anteriore se: a. hanno lasciato il Giappone prima del 15 marzo 2022; oppure b. sono accompagnate da una dichiarazione secondo il diritto anteriore, redatta prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.

II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2022.

14 febbraio 2022 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss

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Allegato (art. 3 cpv. 1 e art. 4)

Derrate alimentari per le quali sono richiesti campionamento e analisi per accertare la presenza di cesio 134 e cesio 137 prima dell’esportazione verso la Svizzera

a) Prefettura di Fukushima Numero di tariffa doganale Designazione della merce

ex 0709.5100/5900 funghi selvatici e relativi prodotti trasformati ex 0710.8090 ex 0711.5100/5900 ex 0712.3100/3200/3300/3400/ 3900 ex 2003.1000/9010/9090 ex 2005.9911/9941 ex 0302 pesci e prodotti della pesca ad eccezione di: ex 0303 – ricciola giapponese (Seriola quinqueradiata) e ricciola del ex 0304 Pacifico (Seriola lalandi), ex 0305 – ricciola (Seriola dumerili), ex 0308 – pagro del Giappone (Pagrus major), ex 0309 – carango dentice (Pseudocaranx dentex), ex 1504 10 – tonno rosso del Pacifico (Thunnus orientalis), ex 1504 20 – lanzardo (Scomber japonicus). ex 1604 ex 0709.9999 felce maggiore (Pteridium aquilinum) e relativi prodotti tra- ex 0710.8090 sformati ex 0711.9090 ex 0712.9081/9089 ex 0709.9999 koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e ex 0710.8090 relativi prodotti trasformati ex 0711.9090 ex 0712.9081/9089 ex 0813.4092/4099 kaki essiccati (Diospyros sp.) e relativi prodotti trasformati ex 0813.5081/5099

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b) Prefettura di Miyagi Numero di tariffa doganale Designazione della merce

ex 0709.5100/5900 funghi selvatici e relativi prodotti trasformati ex 0710.8090 ex 0711.5100/5900 ex 0712.3100/3200/3300/3400/ 3900 ex 2003.1000/9010/9090 ex 2005.9911/9941 ex 0709.9999 germoglio di bambù (Phyllostacys pubescens) e relativi ex 0710.8090 prodotti trasformati ex 0711.9090 ex 0712.9081/9089 ex 2004.9018/9049 ex 2005.9110/9190 ex 0709.9999 felce maggiore (Pteridium aquilinum) e relativi prodotti ex 0710.8090 trasformati ex 0711.9090 ex 0712.9081/9089 ex 0709.9999 koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) ex 0710.8090 e relativi prodotti trasformati ex 0711.9090 ex 0712.9081/ 9089 ex 0709.9999 felce florida giapponese (Osmunda japonica) e relativi ex 0710.8090 prodotti trasformati ex 0711.9090 ex 0712.9081/9089

c) Prefettura di Gunma Numero di tariffa doganale Designazione della merce

ex 0302 pesci e prodotti della pesca ad eccezione di: ex 0303 – ricciola giapponese (Seriola quinqueradiata) e ricciola del ex 0304 Pacifico (Seriola lalandi), ex 0305 – ricciola (Seriola dumerili), ex 0308 – pagro del Giappone (Pagrus major), ex 0309 – carango dentice (Pseudocaranx dentex), ex 1504 10 – tonno rosso del Pacifico (Thunnus orientalis), ex 1504 20 – lanzardo (Scomber japonicus). ex 1604 ex 0709.9999 koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e ex 0710.8090 relativi prodotti trasformati ex 0711.9090 ex 0712.9081/ 9089

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d) Prefetture di Yamanashi, Yamagata e Shizuoka Numero di tariffa doganale Designazione della merce

ex 0709.5100/5900 funghi selvatici e relativi prodotti trasformati ex 0710.8090 ex 0711.5100/5900 ex 0712.3100/3200/3300/3400/ 3900 ex 2003.1000/9010/9090 ex 2005.9911/9941

e) Prefetture di Ibaraki, Nagano und Niigata Numero di tariffa doganale Designazione della merce

ex 0709.5100/5900 funghi selvatici e relativi prodotti trasformati ex 0710.8090 ex 0711.5100/5900 ex 0712.3100/3200/3300/3400/ 3900 ex 2003.1000/9010/9090 ex 2005.9911/9941 ex 0709.9999 koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e ex 0710.8090 relativi prodotti trasformati ex 0711.9090 ex 0712.9081/9089

f) Prodotti composti contenenti più del 50 per cento dei prodotti di cui alle lettere a–e del presente allegato

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