AS 2022 129
Ordinanza sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette
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Ordinanza sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES)
Modifica del 26 gennaio 2022
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 4 settembre 20131 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 3 3 Le autorizzazioni e i certificati possono essere presentati in forma cartacea o elettro- nica.
Art. 5 cpv. 3
3 Con la dichiarazione occorre presentare all’UDSC o all’ufficio designato
dall’USAV le autorizzazioni necessarie secondo la LF-CITES e la LCP, nonché le autorizzazioni e i certificati necessari secondo l’articolo 3. Le autorizzazioni e i certi- ficati possono essere presentati in forma cartacea o elettronica.
Titolo prima dell’art. 7a Capitolo 2a: Obblighi relativi all’offerta pubblica di esemplari di specie protette
Art. 7a Chi offre al pubblico esemplari di specie protette deve fornire per scritto le seguenti informazioni: a. informazioni che permettono di contattare l’offerente; b. il nome scientifico dell’esemplare offerto;
1 RS 453.0
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c. informazioni sull’esemplare offerto:
1. per gli animali: se è stato prelevato dall’ambiente naturale o proviene da
un allevamento,
2. per le piante: se è stato prelevato dall’ambiente naturale o riprodotto
artificialmente; d. per gli esemplari elencati negli allegati I-III CITES2: indicare secondo quale allegato CITES l’esemplare è protetto.
Art. 8 cpv. 3 e 22 cpv. 6 Abrogati
Art. 22a Souvenir 1 Per l’importazione di souvenir non sono necessarie autorizzazioni secondo l’arti- colo 7 LF-CITES, autorizzazioni e certificati secondo l’articolo 3 né la dichiarazione secondo l’articolo 5 se essi: a. sono prodotti da specie di cui all’allegato II o III CITES3; e b. sono di origine legale. 2 Per souvenir si intendono esemplari morti di specie protette che la persona che li importa: a. ha acquistato per sé o per terzi a scopo non commerciale; b. ha acquistato nel Paese in cui sono stati prelevati dall’ambiente naturale; e c. porta con sé nei suoi spostamenti. 3 Dietro raccomandazione della Conferenza delle Parti, il DFI stabilisce in virtù dell’articolo XI CITES quali esemplari di quali specie sono da considerare souvenir e ne determina le quantità massime. 4 È fatto salvo l’obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane.
Titolo prima dell’art. 27a Capitolo 4a: Divieti di importazione
Art. 27a
1 L’importazione di esemplari di specie protette è vietata se:
a. l’esemplare è stato prelevato dall’ambiente naturale; b. la specie in questione:
2 RS 0.453 3 RS 0.453
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1. è valutata dall’Unione internazionale per la conservazione della natura
come gravemente minacciata o minacciata di estinzione o la minaccia è comprovata altrimenti scientificamente, e
2. è minacciata dal commercio internazionale; e
c. la legislazione del Paese di provenienza protegge il suo habitat e ne vieta il prelievo dall’ambiente naturale. 2 Gli esemplari vivi la cui importazione è richiesta nell’ambito di programmi di alle- vamento registrati sono esenti dal divieto di importazione.
Art. 28 Sequestro Gli organi di controllo sequestrano gli esemplari se constatano la mancanza di docu- menti validi o della prova della legalità della circolazione. Possono fissare un termine congruo affinché la persona responsabile presenti la documentazione richiesta o com- provi la legalità della circolazione.
Art. 28a Confisca
1 L’USAV confisca gli esemplari se la documentazione richiesta non è presentata
entro il termine stabilito o non è fornita la prova della legalità della circolazione 2 Può confiscare gli esemplari senza sequestro preliminare se le condizioni dell’arti- colo 16 capoverso 1bis LF-CITES sono soddisfatte.
Art. 28b Misure in caso di mancato controllo degli effettivi Se gli organi di controllo constatano che viene meno il controllo degli effettivi con- forme alle prescrizioni possono disporre l’istituzione, entro un congruo termine, di un registro di controllo.
Art. 30 Controllo delle partite in importazione 1 Il DFI stabilisce in un’ordinanza per quali esemplari soggetti a dichiarazione occorre procedere a un controllo documentale all’atto dell’importazione e per quali esemplari e in quali casi occorre inoltre procedere a un controllo di identità e a un controllo fisico. 2 Gli esemplari per i quali è previsto un controllo di identità e un controllo fisico devono essere presentati all’organo di controllo competente entro due giorni lavorativi dalla dichiarazione. Le partite interessate possono essere modificate prima del con- trollo soltanto se necessario per il benessere degli animali vivi e delle piante vive.
3 D’intesa con l’UDSC, l’USAV può affidare alle persone incaricate del controllo
delle merci il controllo della documentazione e delle partite.
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Art. 35 Respingimento e rilascio con riserva Gli organi di controllo possono disporre il respingimento di partite o il rilascio con riserva se le partite o i documenti differiscono dalle norme prescritte anche soltanto in misura trascurabile.
Art. 36 cpv. 1 lett. b e c
1 Gli organi di controllo sequestrano esemplari:
b. se manca l’autorizzazione richiesta secondo la LCP; oppure c. se gli esemplari non sono stati dichiarati o esibiti agli organi di controllo.
Art. 38, frase introduttiva e lett. a L’USAV confisca esemplari: a. nei casi di cui all’articolo 16 capoversi 1 e 1bis LF-CITES;
Art. 39 cpv. 1bis 1bis L’USAV deve fornire alle persone responsabili e a terzi esclusivamente informa- zioni sul benessere di esemplari sequestrati vivi.
Art. 41 cpv. 2
2 Per l’esecuzione, l’USAV e l’UDSC possono avvalersi della collaborazione degli
altri organi di controllo.
Art. 42 Commissione tecnica 1 La commissione tecnica di cui all’articolo 19 LF-CITES è la Commissione federale per gli affari riguardanti la Convenzione sulla protezione delle specie. 2 La Commissione è formata da nove membri al massimo ed è composta da esperti in:
a. zoologia e botanica; b. detenzione di animali selvatici; c. protezione delle specie di fauna e di flora; d. diritto ambientale; e e. scienze economiche.
3 Il Consiglio federale designa il presidente della Commissione.
Art. 58 Infrazioni degli articoli 3 capoverso 1, 7a e 30 capoverso 2 sono punibili secondo l’articolo 26 capoverso 5 LF-CITES.
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II La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2022.
26 gennaio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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