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AS 2022 13

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Modifica del 17 dicembre 2021

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modifi- cata come segue:

Art. 30 cpv. 2 2 Per il resto, sui veicoli a motore si devono accendere le luci di circolazione diurna o i fari a luce anabbagliante e su quelli che ne sono sprovvisti, le luci prescritte per il tipo di veicolo in questione. Sono esclusi: a. i veicoli a motore condotti da una persona a piedi; b. i veicoli a motore con una velocità massima di 10 km/h; c. i veicoli a motore immatricolati per la prima volta prima del 1° gennaio 1970.

Art. 42 cpv. 4 4 I conducenti di ciclomotori e i conducenti di risciò elettrici la cui larghezza non su- pera 1,00 m devono attenersi alle norme per i ciclisti. Devono inoltre rispettare le velocità massime generali e quelle segnalate.

Art. 43a, rubrica e cpv. 1 Sedie a rotelle e monopattini autobilanciati 1 Sulle aree di traffico destinate ai pedoni, l’uso di sedie a rotelle non motorizzate è consentito a chiunque, mentre le sedie a rotelle motorizzate e i monopattini autobilan- ciati possono essere utilizzati soltanto da persone con ridotte capacità deambulatorie. In questi casi si applicano per analogia le disposizioni vigenti per i pedoni. La velocità e il modo di circolare vanno adeguati alle circostanze.

1 RS 741.11

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Norme della circolazione stradale. O RU 2022 13

Art. 58 cpv. 6 6 I dispositivi pieghevoli o retraibili per ridurre la resistenza aerodinamica (art. 38 cpv. 1 lett. s OETV2) che sporgono sul retro del veicolo più di 500 mm oltre la lun- ghezza massima autorizzata devono essere retratti su strade con una velocità massima segnalata di 50 km/h o inferiore.

Art. 65 cpv. 5 e 6 5 In caso di veicoli a motore pesanti dotati di cabina del conducente aerodinamica allungata o di serbatoi di idrogeno o batterie per l’alimentazione (art. 94 cpv. 1ter OETV3) possono essere superate le lunghezze di cui al capoverso 1 lettere a ed e, purché non ne derivi una maggiore capacità di carico e siano rispettate le condizioni relative al percorso circolare di cui all’articolo 65a. 6 In caso di autotreni dotati di cabina del conducente aerodinamica allungata o di ser- batoi di idrogeno o batterie per l’alimentazione può essere superata la lunghezza di cui al capoverso 1 lettera f e all’articolo 9 capoverso 1 LCStr, purché non ne derivi una maggiore capacità di carico e siano rispettate le condizioni relative al percorso circolare di cui all’articolo 65a.

Art. 67 cpv. 1ter e 1quater 1ter Il peso effettivo dei veicoli di cui al capoverso 1 lettere b–d ed e a propulsione alternativa (art. 9a cpv. 1 OETV4) può essere aumentato del peso aggiuntivo necessa- rio per il sistema di propulsione alternativa, ma al massimo di 1 t, e per i veicoli a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV), al massimo di 2 t. 1quater Il peso effettivo dei veicoli di cui al capoverso 1 lettera a a propulsione alterna- tiva (art. 9a cpv. 1 OETV) può essere aumentato del peso aggiuntivo necessario per il sistema di propulsione alternativa, ma al massimo di 1 t, e per i veicoli a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV), al massimo di 2 t rispetto ai valori indicati al capoverso 1 e all’articolo 9 capoverso 1 LCStr.

Art. 68 cpv. 5 Abrogato

Art. 91a cpv. 1 lett. m e n

1 Non sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:

m. gli autoveicoli pesanti con un peso totale di al massimo 4250 kg, se sono a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV5) e il peso superiore a 3500 kg è dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione a emissioni zero;

2 RS 741.41 3 RS 741.41 4 RS 741.41 5 RS 741.41

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n. gli autoarticolati con un peso autorizzato del convoglio (art. 7 cpv. 6 OETV) di al massimo 5750 kg, se sono a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV) e il peso superiore a 5000 kg è dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione a emissioni zero.

II

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022.

2 Gli articoli 65 capoverso 6 e 67 capoverso 1quater hanno effetto sino al 31 dicem- bre 2030.

17 dicembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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