AS 2022 136
Ordinanza del DFI sulla promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera e sulle misure compensative MEDIA (OPICin)
RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza del DFI sulla promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera e sulle misure compensative MEDIA (OPICin)
Modifica del 18 febbraio 2022
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del DFI del 21 aprile 20161 sulla promozione della presenza internazio- nale della cinematografia svizzera e sulle misure compensative MEDIA è modificata come segue:
Art. 34 cpv. 2
2 Alla promozione di progetti singoli nel quadro della misura compensativa MEDIA
«Sviluppo di opere audiovisive con un potenziale europeo» si applicano i seguenti importi massimi: a. per i film d’animazione: 60 000 franchi; b. per i documentari: 33 000 franchi; c. per i film di fiction:
1. con un preventivo di produzione fino a 1,65 milioni di franchi: 33 000
franchi,
2. con un preventivo di produzione superiore a 1,65 milioni di franchi:
55 000 franchi;
d. per le serie: 60 000 franchi.
Art. 35 cpv. 1 1 La prima rata è versata quando è garantita la realizzazione dell’opera ed è fornita la prova del finanziamento residuo. Essa ammonta al massimo al 70 per cento.
1 RS 443.122
2022-0570 RU 2022 136
Promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera RU 2022 136 e misure compensative MEDIA. O der DFI
Art. 43 cpv. 1 e 2 1 La prima rata è versata quando è garantita la realizzazione di tutti i progetti ed è fornita la prova del finanziamento residuo. Essa ammonta al massimo al
65 per cento.
2 Una seconda rata può essere versata al più presto dopo 12 mesi se in base a un
rapporto intermedio corredato di conteggio intermedio è dimostrata l’imminenza delle spese corrispondenti. Essa ammonta al massimo al 25 per cento.
Art. 52 cpv. 4 4 A seconda del Paese di provenienza del film sono applicate le aliquote seguenti:
Paese di provenienza Importo di base per 1–25 000 entrate 25 001–100 000 100 001–200 000 entrata (in franchi) (150 % dell’importo entrate (100 % entrate (35 % di base, in franchi) dell’importo di base, dell’importo di in franchi) base, in franchi)
Francia, Gran Bretagna 0,50 0,75 0,50 0,17 Germania, Italia, Spagna 0,65 0,98 0,65 0,22 Altri Paesi parte- cipanti a MEDIA 0,90 1,35 0,90 0,31
Art. 62 cpv. 1 1 La prima rata è versata quando è garantita la realizzazione del progetto ed è fornita la prova del finanziamento residuo. Essa ammonta al massimo al 70 per cento; per i progetti che durano più di un anno, il 70 per cento deve essere ripartito in diverse rate in base alle necessità di finanziamento.
Art. 69 cpv. 1 1 La prima rata è versata quando è garantita la realizzazione del progetto ed è fornita la prova del finanziamento residuo. Essa ammonta al massimo al 70 per cento; per i progetti che durano più di un anno, il 70 per cento deve essere ripartito in diverse rate in base alle necessità di finanziamento.
Art. 71 cpv. 1 lett. a 1 Possono essere concessi aiuti finanziari per festival cinematografici la cui pro- grammazione soddisfa i requisiti seguenti: a. almeno il 50 per cento dei film menzionati nel catalogo del programma o almeno 100 lungometraggi o 400 cortometraggi provengono da Paesi parte- cipanti a MEDIA o dalla Svizzera;
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Art. 76 cpv. 1 1 La prima rata è versata quando è garantita la realizzazione del progetto ed è fornita la prova del finanziamento residuo. Essa ammonta al massimo al 70 per cento.
1 La prima rata è versata quando è garantita la realizzazione del progetto, segnata- mente quando è confermato un eventuale finanziamento da parte del programma di sostegno al cinema MEDIA dell’Unione europea ed è fornita la prova del finanzia- mento residuo. Essa ammonta al massimo al 70 per cento; per i progetti che durano più di due anni, il 70 per cento deve essere ripartito in diverse rate in base alle ne- cessità di finanziamento.
1 Se una domanda di promozione cinematografica selettiva per la distribuzione
di film europei secondo gli articoli 44–49 è presentata nel 2021 o nel 2022, in dero- ga all’articolo 48 capoverso 1 l’aiuto finanziario può ammontare al massimo al
70 per cento delle spese computabili.
5 Al reinvestimento degli accrediti secondo gli articoli 53–55 si applica il diritto vigente al momento della presentazione della domanda. Alle domande di reinvesti- mento presentate nel 2021 o nel 2022, in deroga all’articolo 54 si applica una quota pari al 70 per cento delle spese computabili.
Art. 77b Disposizione transitoria della modifica del 18 febbraio 2022 Il calcolo degli accrediti della promozione della distribuzione legata al successo (art. 52 cpv. 4) per l’anno civile 2021 avviene in base alle nuove aliquote.
II La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2022.
18 febbraio 2022 Dipartimento federale dell’interno Alain Berset
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