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AS 2022 141

Ordinanza dell’Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

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Ordinanza dell’Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

Modifica del 17 dicembre 2021

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto dell’Ufficio del Consiglio nazionale del 19 agosto 20211, decreta:

I L’ordinanza dell’Assemblea federale del 18 marzo 19882 concernente la legge sulle indennità parlamentari è modificata come segue:

Art. 4 Indennità per spese di viaggio 1 Quale contributo forfettario a copertura delle spese di viaggio all’interno del Paese il parlamentare riceve: a. un abbonamento generale di 1a classe delle imprese svizzere di trasporto; oppure b. un importo corrispondente al prezzo pagato dalla Confederazione per tale abbonamento. 2 Al parlamentare che viaggia con il proprio veicolo a motore sono rimborsate le tasse di parcheggio. La Confederazione copre i danni causati al veicolo durante le trasferte. 3 La Confederazione procura i biglietti necessari per i viaggi effettuati per partecipare a manifestazioni parlamentari ufficiali all’estero. 4 Sono organizzati viaggi in aereo se la durata del viaggio in aereo è inferiore a quella del viaggio in treno e se: a. la durata del viaggio in treno è di almeno sei ore; oppure b. la durata del viaggio in treno è inferiore a sei ore, ma con un viaggio in treno si renderebbero necessari uno o più pernottamenti supplementari. 5 Per il calcolo della durata del viaggio in aereo è determinante la durata del viaggio dall’aeroporto internazionale interno di partenza più vicino al domicilio del parlamen- tare fino all’aeroporto di arrivo. Per il calcolo della durata del viaggio in treno è

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