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AS 2022 143

Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina

Modifica del 28 febbraio 2022

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 agosto 20141 che istituisce provvedimenti per impedire l’aggira- mento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina è modificata come segue:

Titolo Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina

Art. 3 Importazione di beni dai territori designati 1 I beni originari dei territori designati possono essere importati solo se provvisti di un certificato d’origine rilasciato dalle autorità ucraine. 2 È vietato fornire servizi finanziari e concludere assicurazioni o riassicurazioni in relazione all’importazione di beni originari dei territori designati privi di un certificato d’origine rilasciato dalle autorità ucraine.

Art. 4, rubrica e cpv. 1–3 Esportazione di beni verso i territori designati 1 La vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di beni di cui all’allegato 1 sono vietati se tali beni sono destinati a persone fisiche, imprese od organizzazioni nei ter- ritori designati. 2 È vietato fornire aiuto tecnico, servizi di intermediazione, servizi nel campo dell’edi- lizia e dell’ingegneria nonché mezzi finanziari o assistenza finanziaria in relazione a beni di cui all’allegato 1 a persone fisiche, imprese od organizzazioni nei territori designati.

1 RS 946.231.176.72

2022-0634 RU 2022 143

Istituzione di provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina. O RU 2022 143

3 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alle azioni necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni delle rappresentanze consolari o delle organizzazioni inter- nazionali nonché il funzionamento di ospedali o strutture educative con sede nei ter- ritori designati.

Inserire dopo il titolo della sezione 2

Art. 4a Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti mone- tari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricono- scimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbliga- zioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni; b. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’uti- lizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effet- tuate dagli istituti finanziari; c. risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a; d. blocco delle risorse economiche: l’impedimento a impiegare risorse econo- miche per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime; e. territori designati: la Crimea, Sebastopoli e le zone nelle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk non controllate dal governo ucraino.

Art. 5, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva e 1bis Divieto di emissione di strumenti finanziari 1 Sono vietati l’aiuto all’emissione o l’emissione di strumenti finanziari con scadenza superiore a 30 giorni da parte di: 1bis Sono vietati l’aiuto all’emissione o l’emissione o di strumenti finanziari da parte:

a. della Federazione Russa e del suo Governo o dalla Banca centrale russa; b. di persone giuridiche, organizzazioni o organismi che agiscono in nome e per conto di un’organizzazione di cui alla lettera a.

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Art. 5a, rubrica, cpv.1, frase introduttiva, 1bis e 2 Divieto di concessione di mutui 1 La concessione diretta o indiretta di mutui con scadenza superiore a 30 giorni a destinatari di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere a–c è vietata; non è soggetta ad au- torizzazione la concessione di mutui per: 1bis La concessione diretta o indiretta di mutui a destinatari di cui all’articolo 5 capo- verso 1bis lettera a o b è vietata; non è soggetta a divieto la concessione di mutui per: a. finanziare scambi commerciali non oggetto della presente ordinanza tra la Svizzera o l’Unione europea e Paesi terzi; b. finanziare la fornitura di beni e servizi, dall’Unione europea o altri Paesi terzi, in adempimento di un trattato commerciale di cui alla lettera a. 2 Il divieto di cui ai capoversi 1 e 1 bis non riguarda i prelievi e i pagamenti effettuati in virtù di un contratto concluso prima del 28 febbraio 2022, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a. le condizioni di questi prelievi o pagamenti, comprendenti disposizioni sulla durata del rimborso per ogni prelievo o pagamento, il tasso di interesse appli- cato e il modo di calcolo di questo tasso così come l’ammontare massimo:

1. sono state tutte convenute prima del 28 febbraio 2022, e

2. non sono state modificate né in questa data né posteriormente; e

b. prima del 28 febbraio 2022, una data di scadenza contrattuale è stata fissata per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per l’annulla- mento dell’insieme degli impegni, diritti e obblighi derivanti dal contratto.

Art. 6 Divieto di commercio di strumenti finanziari 1 Il commercio di strumenti finanziari con scadenza superiore a 90 giorni emessi da banche, imprese o organizzazioni di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere a–c tra il 27 agosto 2014 e il 14 marzo 2022 è vietato. 2 Il commercio di strumenti finanziari emessi da organizzazioni di cui all’articolo 5 capoverso 1bis lettera a o b dopo il 14 marzo 2022 è vietato.

Art. 7, rubrica, cpv. 1, 2, 4 e 5 Divieto di finanziamenti, partecipazioni e servizi nei territori designati 1 È vietato concedere mutui e crediti a imprese e organizzazioni nei territori designati nonché partecipare alla concessione di simili mutui e crediti. 2 È vietato acquisire o aumentare partecipazioni a imprese e immobili nei territori designati nonché costituire joint venture con imprese od organizzazioni nei territori designati. 4 È vietato fornire servizi in relazione ad attività turistiche nei territori designati.

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5 I divieti di cui ai capoversi 1–3 non si applicano alle azioni necessarie ad assicurare l’esercizio delle funzioni delle rappresentanze consolari o delle organizzazioni inter- nazionali nonché il funzionamento di ospedali o strutture educative con sede nei ter- ritori designati oppure che servono a garantire la sicurezza delle infrastrutture esi- stenti.

Art. 8 Blocco degli averi e delle risorse economiche 1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell’allegato 3. 2 È vietato fornire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni di cui al capoverso 1 oppure mettere altrimenti a loro disposizione, direttamente o indiretta- mente, averi e risorse economiche. 3 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloc- cate per: a. prevenire casi di rigore; b. rispettare contratti esistenti; c. soddisfare crediti in applicazione di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale; d. adempiere gli scopi ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari russe; e. tutelare interessi svizzeri. 4 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccate di proprietà delle organizzazioni menzionate nell’alle- gato 3 ai numeri SSID 175-48057, SSID 175-48067 e SSID 175-48076, oppure met- tere a loro disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per porre fine, al più tardi entro il 24 agosto 2022, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie concluse con queste organizzazioni prima del 23 febbraio 2022. 5 D’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 3 e 4.

Art. 9 Obbligo di notifica 1 Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente soggette al blocco di cui all’ar- ticolo 8 capoverso 1 devono notificarlo senza indugio alla SECO. 2 Le notifiche devono indicare i nomi dei beneficiari, nonché il genere e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

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Art. 11 cpv. 1 e 2 1 Chiunque viola gli articoli 1, 1a, 3, 4 e 5–8 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.

2 Chiunque viola l’articolo 2 o 9 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.

Art. 14c Disposizioni transitorie della modifica del 28 febbraio 2022 1 Gli articoli 3, 4 e 7 nella versione della modifica del 28 febbraio 2022, applicati in riferimento alle zone delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk non controllate dal governo ucraino, non si applicano agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 28 febbraio 2022. 2 L’articolo 5 capoverso 1, nella versione della modifica del 28 febbraio 2022, e ca- poverso 1bis non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 28 febbraio 2022. 3 L’obbligo di autorizzazione di cui all’articolo 5a capoverso 1bis non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 28 febbraio 2022.

II La presente ordinanza entra in vigore il 28 febbraio 2022 alle ore 18.002.

28 febbraio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2 Pubblicazione urgente del 28 febbraio 2022 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge sulle pubblicazioni ufficiali (LPubb; RS 170.512)

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