AS 2022 15
Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)
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Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)
Modifica del 17 dicembre 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 5 lett. f e h
5 Inoltre, nel traffico interno:
f. la licenza di condurre della categoria B autorizza a:
1. condurre autoveicoli leggeri della sottocategoria D1 per la riparazione di
guasti, per il rimorchio, per corse di trasferimento e di prova connesse al commercio di veicoli, a riparazioni o a modifiche dei veicoli, per corse di prova di veicoli nuovi da parte di fabbricanti e importatori, per collaudi di veicoli da parte di esperti nonché per controlli ufficiali di veicoli e per recarsi al luogo di questi controlli,
2. condurre autoveicoli pesanti con peso totale superiore a 3500 kg ma non
oltre 4250 kg e non più di otto posti a sedere, escluso quello del condu- cente, se a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV2 e il superamento dei
3500 kg è dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propul-
sione a emissioni zero; è consentito il traino di un rimorchio con peso totale non superiore a 750 kg; h. la licenza di condurre della categoria BE autorizza a condurre autoveicoli pe- santi con peso totale superiore a 3500 kg ma non oltre 4250 kg e non più di otto posti a sedere, escluso quello del conducente, trainanti un rimorchio con peso totale di oltre 750 kg, se il veicolo trattore è a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV) e il superamento dei 3500 kg è dovuto unicamente al peso ag- giuntivo del sistema di propulsione a emissioni zero.
2021-4247 RU 2022 15
Ordinanza sull’ammissione alla circolazione RU 2022 15
Art. 5 cpv. 2 lett. e
2 Non necessitano di una licenza di condurre le persone che:
e. conducono un monopattino autobilanciato;
Art. 24g, rubrica Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 151n Disposizione transitoria della modifica del 17 dicembre 2021 Chi, in virtù dell’articolo 151d capoversi 9 e 10, è autorizzato a condurre veicoli con peso totale superiore a 3500 kg e più di 16 posti a sedere, escluso quello del condu- cente, può condurre autobus con peso totale superiore a 3500 kg ma non oltre 425 kg, se a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV3) e il superamento dei 3500 kg è dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione a emissioni zero.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022.
17 dicembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
3 RS 741.41