AS 2022 151
Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina
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Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina
del 4 marzo 2022
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale1; visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb), ordina:
Sezione 1: Definizioni
Art. 1 Nella presente ordinanza si intende per: a. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti mone- tari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricono- scimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbliga- zioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; diritti valori, beni crittografici, accrediti, polizze di carico, trasferimenti della pro- prietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni; b. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’uti- lizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effet- tuate dagli istituti finanziari; c. risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
RS 946.231.176.72
2022-0680
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d. blocco delle risorse economiche: l’impedimento a impiegare risorse econo- miche per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime; e. dispositivi di comunicazione di uso quotidiano: dispositivi usati da privati, come personal computer e periferiche (inclusi hard disk e stampanti), telefoni cellulari, dispositivi smart TV, dispositivi di archiviazione (incluse le unità USB) e software di consumo per tutti questi dispositivi; f. partner: Paesi o organizzazioni che applicano misure sostanzialmente equi- valenti a quelle stabilite nella presente ordinanza; g. valori mobiliari: le seguenti categorie di valori, esclusi gli strumenti di paga- mento, che possono essere negoziati sul mercato dei capitali: 1. azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partner- ship o di altri soggetti e certificati di deposito azionario, 2. obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati azionari relativi a tali titoli,
3. qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali
valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari; h. strumenti del mercato monetario: categorie di strumenti normalmente nego- ziati sul mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di de- posito e le carte commerciali, a esclusione degli strumenti di pagamento; i. servizi di investimento: i servizi e le attività seguenti:
1. ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finan-
ziari,
2. esecuzione di ordini per conto dei clienti,
3. negoziazione per conto proprio,
4. gestione del portafoglio,
5. consulenza in materia di investimenti,
6. assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti
finanziari sulla base di un impegno irrevocabile,
7. collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile,
8. qualsiasi servizio connesso all’ammissione alla negoziazione in un mer-
cato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di ne- goziazione; j. sede di negoziazione: qualsiasi borsa, sistema multilaterale di negoziazione e sistema organizzato di negoziazione.
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Sezione 2: Restrizioni commerciali
Art. 2 Armi da fuoco, munizioni, esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere da fuoco
1 È vietato importare dalla Federazione Russa e dall’Ucraina i beni seguenti:
a. armi da fuoco secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge del 20 giu- gno 19973 sulle armi, relative parti e accessori, munizioni o elementi di mu- nizioni; b. esplosivi, pezzi pirotecnici o polvere da fuoco a fini militari secondo gli arti- coli 5–7a della legge federale del 25 marzo 19774 sugli esplosivi. 2 Sono escluse dal divieto di cui al capoverso 1 lettera a le armi da caccia e le armi da sport secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettere a e b della legge sulle armi che sono indubbiamente riconoscibili come tali e che nella stessa esecuzione non possono es- sere usate come armi da combattimento.
Art. 3 Beni militari speciali 1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto di beni militari speciali di cui all’allegato 3 dell’ordinanza del 3 giugno 20165 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI) a destinazione della Federazione Russa o dell’Ucraina o per un uso nella Federazione Russa o in Ucraina. 2 Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’in- termediazione e la consulenza tecnica, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni militari speciali di cui all’allegato 3 OBDI a destinazione della Federazione Russa o dell’Ucraina o per un uso nella Federazione Russa o in Ucraina.
Art. 4 Beni utilizzabili a fini civili e militari 1 La vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto di beni di cui all’al- legato 2 OBDI6: a. a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati; b. a destinazione dell’Ucraina o per un uso in Ucraina sono vietati se i beni sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari. 2 La fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e la consulenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni di cui all’allegato 2 OBDI:
3 RS 514.54 4 RS 941.41 5 RS 946.202.1 6 RS 946.202.1
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a. a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati; b. a destinazione dell’Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all’obbligo di autorizzazione. 3 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nega l’autorizzazione per i servizi di cui al capoverso 2 lettera b se i servizi sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.
Art. 5 Beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza 1 La vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto di beni di cui all’al- legato 1: a. a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati; b. a destinazione dell’Ucraina o per un uso in Ucraina sono vietati se i beni sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari. 2 La fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione e la consulenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni di cui all’allegato 1: a. a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati; b. a destinazione dell’Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all’obbligo di autorizzazione. 3 La SECO nega l’autorizzazione per i servizi di cui al capoverso 2 lettera b se sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.
Art. 6 Deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 e 5 1 I divieti e gli obblighi di autorizzazione secondo gli articoli 4 e 5 non si applicano ai beni e ai servizi destinati: a. esclusivamente ad attività umanitarie e mediche svolte da un’organizzazione umanitaria imparziale, a emergenze sanitarie, alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o alla risposta a cata- strofi naturali; b. a scopi medici o farmaceutici; c. all’esportazione temporanea di oggetti per un uso da parte dei media; d. ad aggiornamenti di software; e. a essere usati come dispositivi di comunicazione di uso quotidiano;
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f. a garantire la sicurezza informatica e la sicurezza delle informazioni per le persone fisiche e giuridiche, le organizzazioni e gli organismi della Federa- zione Russa, ad eccezione del suo governo e delle società da esso direttamente o indirettamente controllate; o g. a uso personale da parte di persone fisiche che si recano nella Federazione Russa o dei loro familiari che li accompagnano, a condizione che siano appar- tenenti a tali persone e non siano destinati alla vendita, e limitatamente agli oggetti seguenti:
1. effetti personali,
2. effetti di uso domestico,
3. mezzi di trasporto o utensili professionali.
2 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 2 lettera a e 5 capoversi 1 e 2 lettera a per le attività destinate ai seguenti fini civili o destinatari finali civili: a. alla cooperazione tra la Svizzera e la Federazione Russa in ambiti puramente civili; b. alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali; c. alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicu- rezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo; d. alla sicurezza marittima; e. alle reti di telecomunicazione civile, compresa la fornitura di servizi internet; f. all’uso da parte di organizzazioni che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’organizzazione o un orga- nismo costituiti o registrati secondo il diritto svizzero o il diritto di un Paese partner; oppure g. alle rappresentanze diplomatiche della Svizzera o dei suoi Paesi partner. 3 La SECO nega le autorizzazioni di deroghe secondo il capoverso 2 se vi è motivo di ritenere che un’attività venga svolta a beneficio di un destinatario finale militare, sia destinata a un uso finale militare, all’aviazione o all’industria spaziale.
Art. 7 Procedura di autorizzazione Salvo disposizioni contrarie, la procedura di autorizzazione secondo gli articoli 4–6 è retta dalle disposizioni dell’OBDI7.
Art. 8 Sospensione e revoca delle autorizzazioni Le autorizzazioni secondo gli articoli 4–6 sono sospese o revocate se dopo la loro concessione le circostanze sono cambiate in modo tale che le condizioni per la loro concessione non sono più soddisfatte.
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Art. 9 Beni per l’aviazione e l’industria spaziale 1 È vietato vendere, fornire, esportare o far transitare, direttamente o indirettamente, i beni di cui all’allegato 3 idonei a essere utilizzati nell’aviazione e nell’industria spa- ziale e destinati a persone fisiche o giuridiche o a organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa. 2 È vietato fornire direttamente o indirettamente assicurazioni e riassicurazioni per i beni di cui all’allegato 3 a persone fisiche o giuridiche o a organizzazioni nella Fede- razione Russa o per un uso nella Federazione Russa. 3 Sono vietate la revisione, la riparazione, l’ispezione, la sostituzione, la modifica o la rettifica di un aeromobile o di un componente, ad eccezione dell’ispezione pre-volo, destinate a persone fisiche o giuridiche o a organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa se l’attività è in relazione ai beni di cui all’alle- gato 3. 4 È vietato prestare servizi, compresa l’assistenza tecnica e i servizi di intermedia- zione, relativi ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni a qualsiasi persona fisica o giuridica o organizza- zione nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa. 5 È vietato fornire mezzi finanziari o assistenza finanziaria in relazione ai beni e di cui al capoverso 1 per la vendita, la fornitura, l’esportazione o il transito di tali beni, o per i servizi connessi, a persone o organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.
Art. 10 Beni per la raffinazione del petrolio 1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di beni di cui all’al- legato 4 utilizzati per la raffinazione del petrolio a persone o organizzazioni nella Fe- derazione Russa o per un uso nella Federazione Russa. 2 È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermedia- zione e la consulenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbrica- zione, la manutenzione o l’uso di beni di cui al capoverso 1. 3 D’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’am- biente. 4 In casi urgenti debitamente motivati, la vendita, la fornitura, l’esportazione o il tran- sito di beni e tecnologie di cui all’allegato 4 possono avvenire senza autorizzazione preventiva, a condizione che l’esportatore informi la SECO entro cinque giorni lavo- rativi dalla vendita, dalla fornitura, dall’esportazione o dal transito e ne spieghi i mo- tivi.
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Art. 11 Beni dell’industria petrolifera 1 La vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di beni di cui all’allegato 5 a persone o organizzazioni nella Federazione Russa, compresa la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, sono soggetti ad autorizzazione. 2 D’intesa con i servizi competenti del DFAE, la SECO nega l’autorizzazione per le attività di cui al capoverso 1 se vi è motivo di ritenere che i beni di cui all’allegato 5 siano utilizzati per l’esplorazione o l’estrazione petrolifera in acque di profondità su- periore a 150 metri, nelle zone in mare aperto a nord del circolo polare artico oppure nell’ambito di progetti relativi al petrolio di scisto ottenuto mediante fratturazione idraulica nella Federazione Russa.
Art. 12 Servizi in relazione a progetti di esplorazione ed estrazione 1 È vietato fornire i seguenti servizi nella Federazione Russa, compresa la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, se sono forniti per l’esplora- zione o l’estrazione petrolifera in acque di profondità superiore a 150 metri, nelle zone in mare aperto a nord del circolo polare artico oppure nell’ambito di progetti relativi al petrolio di scisto ottenuto mediante fratturazione idraulica nella Federazione Russa: a. trivellazioni; b. prove pozzi; c. carotaggio e completamento; d. fornitura di piattaforme galleggianti specializzate. 2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica se i servizi in questione sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conse- guenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente. Il prestatore di servizi informa la SECO entro cinque giorni lavorativi di ogni attività di cui al presente capoverso e ne spiega i motivi.
Art. 13 Importazione di beni dai territori designati 1 I beni originari dei territori designati di cui all’allegato 6 possono essere importati solo se provvisti di un certificato d’origine rilasciato dalle autorità ucraine. 2 È vietato fornire servizi finanziari e concludere assicurazioni o riassicurazioni in relazione all’importazione di beni originari dei territori designati di cui all’allegato 6 privi di un certificato d’origine rilasciato dalle autorità ucraine.
Art. 14 Esportazione di beni verso i territori designati 1 La vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di beni di cui all’allegato 7 sono vietati se tali beni sono destinati a persone fisiche, imprese o organizzazioni nei terri- tori designati di cui all’allegato 6. 2 È vietato fornire aiuto tecnico, servizi di intermediazione, servizi nel campo dell’edi- lizia e dell’ingegneria nonché mezzi finanziari o assistenza finanziaria in relazione a
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beni di cui all’allegato 7 a persone fisiche, imprese o organizzazioni nei territori desi- gnati di cui all’allegato 6. 3 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alle attività necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni delle rappresentanze diplomatiche o consolari o delle orga- nizzazioni internazionali, delle attività umanitarie nonché il funzionamento di ospe- dali o strutture educative con sede nei territori designati di cui all’allegato 6. 4 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze (DFF), la SECO può concedere deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per prevenire o mitigare un evento che potrebbe avere gravi e rilevanti ripercussioni sulla salute e sulla sicurezza delle persone, inclusa la sicurezza delle infrastrutture esistenti, oppure sull’ambiente. 5 In casi urgenti debitamente motivati, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione possono essere effettuati senza autorizzazione preventiva, a condizione che l’esportatore informi la SECO entro cinque giorni lavorativi dalla vendita, dalla fornitura, dal trasferimento o dall’esportazione senza autorizzazione preventiva e ne spieghi dettagliatamente i motivi.
Sezione 3: Restrizioni finanziarie
Art. 15 Blocco degli averi e delle risorse economiche 1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all’allegato 8. 2 È vietato fornire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni di cui al capoverso 1 oppure mettere altrimenti a loro disposizione, direttamente o indiretta- mente, averi e risorse economiche. 3 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloc- cate per: a. prevenire casi di rigore; b. rispettare contratti esistenti; c. soddisfare crediti in applicazione di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale; d. adempiere gli scopi ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari russe; e. tutelare interessi svizzeri. 4 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccate di proprietà delle organizzazioni menzionate nell’alle- gato 8 ai numeri SSID 175-48057, SSID 175-48067 e SSID 175-48076, oppure met- tere a loro disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per porre fine, al più tardi entro il 24 agosto 2022, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie concluse con queste organizzazioni prima del 23 febbraio 2022.
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5 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare
deroghe ai divieti di cui ai capoversi 3 e 4.
Art. 16 Obbligo di notifica relativo al blocco degli averi e delle risorse economiche 1 Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente soggette al blocco di cui all’ar- ticolo 15 capoverso 1 devono notificarlo senza indugio alla SECO. 2 Le notifiche devono indicare i nomi dei beneficiari, nonché il genere e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.
Art. 17 Divieto concernente l’assistenza finanziaria pubblica per gli scambi commerciali 1 È vietato fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi con la Federazione Russa o per gli investimenti in tale Paese.
2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:
a. agli impegni finanziari o di assistenza finanziaria vincolanti stabiliti prima del 5 marzo 2022; b. alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica fino a un valore totale di 10 000 000 franchi per progetto a piccole e medie imprese stabilite in Svizzera; c. alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica per gli scambi di prodotti alimentari, e per scopi agricoli, medici o umanitari.
Art. 18 Divieto concernente i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario 1 Sono vietati l’assistenza all’emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d’investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario con sca- denza superiore a 90 giorni, emessi dopo il 27 agosto 2014 fino al 12 novembre 2014, o con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 novembre 2014 fino al 12 aprile 2022, o valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da: a. una banca o altra impresa stabilita nella Federazione Russa elencata nell’alle- gato 9; b. una banca, un’impresa o un’organizzazione stabilita fuori dalla Svizzera e controllata per oltre il 50 per cento da banche o imprese elencate nell’alle- gato 9; c. un’impresa o un’organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una banca, un’impresa o un’organizzazione di cui alle lettere a o b.
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2 Sono vietati l’assistenza all’emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d’investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da: a. una banca o altra impresa stabilita nella Federazione Russa elencata negli al- legati 10 e 11; b. una banca, un’impresa o un’organizzazione stabilita fuori dalla Svizzera e controllata per oltre il 50 per cento da banche o imprese elencate negli alle- gati 10 e 11; c. un’impresa o un’organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una banca, un’impresa o un’organizzazione di cui alle lettere a o b. 3 Sono vietati l’assistenza all’emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d’investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 novembre 2014 fino al 12 aprile 2022, o valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da: a. una banca o altra impresa stabilita nella Federazione Russa elencata negli al- legati 12 e 13; b. una banca, un’impresa o un’organizzazione stabilita fuori dalla Svizzera e controllata per oltre il 50 per cento da banche o imprese di cui alla lettera a; c. un’impresa o un’organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una banca, un’impresa o un’organizzazione di cui alle lettere a o b. 4 Sono vietati l’assistenza all’emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d’investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario emessi dopo il 14 marzo 2022 da una delle seguenti emittenti: a. la Federazione Russa e il suo governo; b. la Banca centrale della Federazione Russa; c. un’impresa o un’organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale della Federazione Russa. 5 È vietato quotare e fornire servizi a decorrere dal 12 aprile 2022 in sedi di negozia- zione registrate o riconosciute in Svizzera per i valori mobiliari di qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento.
Art. 19 Divieto di concessione di mutui
1 È vietata la concessione diretta o indiretta di mutui con scadenza superiore a
30 giorni a destinatari di cui all’articolo 18 capoversi 1 o 3, dopo il 12 novembre 2014 e fino al 5 marzo 2022. 2 È vietata la concessione diretta o indiretta di mutui a destinatari di cui all’articolo 18 capoversi 1−3, dopo il 5 marzo 2022.
3 Sono eccettuati i mutui concessi per:
a. finanziare scambi commerciali non oggetto della presente ordinanza tra la Svizzera o l’Unione europea e Paesi terzi;
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b. finanziare la fornitura di beni e servizi, dall’Unione europea o da Paesi terzi, in adempimento di un trattato commerciale di cui alla lettera a; c. garantire la liquidità prescritta dalla legge a favore di persone giuridiche con sede in Svizzera o nell’Unione europea controllate per oltre il 50 per cento da banche o imprese elencate nell’allegato 9. 4 È vietata la concessione diretta o indiretta di mutui a destinatari di cui all’articolo 18 capoverso 4, dopo il 28 febbraio 2022; sono eccettuati i mutui concessi per: a. finanziare scambi commerciali non oggetto della presente ordinanza tra la Svizzera o l’Unione europea e Paesi terzi; b. finanziare la fornitura di beni e servizi, dall’Unione europea o Paesi terzi, in adempimento di un trattato commerciale di cui alla lettera a. 5 Il divieto di cui al capoverso 4 non si applica all’utilizzo di fondi o agli esborsi ef- fettuati a titolo di un contratto concluso prima del 28 febbraio 2022 purché: a. tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:
1. siano stati convenuti prima del 28 febbraio 2022, e
2. non siano stati modificati in tale data o in data successiva;
b. prima del 28 febbraio 2022 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto. 6 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano all’utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 5 marzo 2022 purché: a. tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:
1. siano stati convenuti prima del 5 marzo 2022, e
2. non siano stati modificati in tale data o in data successiva;
b. prima del 5 marzo 2022 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto; c. all’atto della sua conclusione, il contratto non violasse i divieti allora vigenti di cui nella presente ordinanza.
Art. 20 Divieto di accettare depositi
1 A banche o persone autorizzate secondo l’articolo 1b della legge dell’8 novem-
bre 19348 sulle banche (LBCR) è vietato accettare depositi di cittadini russi o di per- sone fisiche residenti nella Federazione Russa o di imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa se il valore totale dei depositi della persona fisica o giuridica, dell’impresa o delle organizzazioni è superiore a 100 000 franchi.
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2 Il divieto non si applica:
a. ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o perma- nente in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea; b. ai depositi necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra la Svizzera e la Federazione Russa, tra la Svizzera e l’Unione europea, e tra l’Unione europea e la Federazione Russa.
3 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare
deroghe al divieto di cui al capoverso 1 se il deposito è necessario per: a. prevenire casi di rigore; b. scopi umanitari o scopi di evacuazione; c. attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i di- ritti umani o lo Stato di diritto nella Federazione Russa; d. adempiere gli scopi ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di un’organizzazione internazionale; e. tutelare gli interessi svizzeri.
Art. 21 Dichiarazione obbligatoria relativa ai depositi esistenti Le banche o le persone autorizzate secondo l’articolo 1b LBCR9 forniscono alla SECO, entro il 3 giugno 2022, un elenco dei depositi superiori a 100 000 franchi de- tenuti da cittadini russi o persone fisiche residenti nella Federazione Russa o da ban- che, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa. Essi forniscono ag- giornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi.
Art. 22 Divieto ai depositari centrali di prestare determinati servizi 1 Ai depositari centrali di titoli della Svizzera è vietato prestare qualsiasi servizio per i valori mobiliari emessi dopo il 12 aprile 2022 a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente nella Federazione Russa o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa. 2 Questo divieto non si applica ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno tem- poraneo o permanente in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea.
Art. 23 Divieto di vendere valori mobiliari 1 È vietato vendere valori mobiliari denominati in franchi svizzeri emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente nella Federa- zione Russa, o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa.
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2 Questo divieto non si applica ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno tem- poraneo o permanente in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea.
Art. 24 Divieto legato alle transazioni con la Banca centrale della Federazione Russa 1 Sono vietate le transazioni legate alla gestione delle riserve e degli attivi della Banca centrale russa, comprese le transazioni con qualsiasi banca, impresa o organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale della Federazione Russa. 2 D’intesa con il DFAE e il DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 se ciò è strettamente necessario per assicurare la stabilità finanziaria della Svizzera.
Art. 25 Divieto di finanziamenti, partecipazioni e servizi nei territori designati 1 È vietato concedere mutui e crediti a imprese e organizzazioni nei territori designati di cui all’allegato 6 nonché partecipare alla concessione di simili mutui e crediti. 2 È vietato acquisire o aumentare partecipazioni a imprese e immobili nei territori de- signati nonché costituire joint venture con imprese o organizzazioni nei territori desi- gnati di cui all’allegato 6. 3 È vietato fornire servizi di investimento direttamente legati alle attività di cui ai ca- poversi 1 e 2. 4 È vietato fornire servizi in relazione ad attività turistiche nei territori designati di cui all’allegato 6. 5 I divieti di cui ai capoversi 1–3 non si applicano alle attività necessarie ad assicurare l’esercizio delle funzioni delle rappresentanze diplomatiche o consolari o delle orga- nizzazioni internazionali nonché il funzionamento di ospedali o strutture educative con sede nei territori designati di cui all’allegato 6 oppure che servono a garantire la sicurezza delle infrastrutture esistenti.
Art. 26 Divieto di cofinanziamento 1 È vietato investire in progetti cofinanziati dal Russian Direct Investment Fund, par- teciparvi o contribuirvi in altro modo. 2 In deroga al capoverso 1, d’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare la partecipazione a un investimento in progetti cofinanziati dal Russian Direct Investment Fund, o un contributo a tali progetti, dopo aver accertato che questa partecipazione all’investimento o questo contributo sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 5 marzo 2022 o di contratti accessori necessari all’esecu- zione di tali contratti.
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Art. 27 Divieto di fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria A decorrere dal 12 marzo 2022 è vietato fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle banche, imprese o organizza- zioni elencate nell’allegato 14 o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa e controllata per oltre il 50 per cento da banche, imprese o organizzazioni elencate nell’allegato 14.
Art. 28 Divieto concernente le banconote 1 È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in franchi svizzeri o in euro a qualsiasi persona fisica o giuridica, qualsiasi organizzazione o qualsiasi impresa nella Federazione Russa, compresi il governo e la Banca centrale della Federazione Russa, o per un uso nella Federazione Russa. 2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferi- mento o all’esportazione di banconote denominate in franchi svizzeri o in euro se tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione è necessaria per: a. uso personale da parte di persone fisiche che si recano nella Federazione Russa o dei loro familiari stretti che li accompagnano; o b. permettere l’esercizio di attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di un’organizzazione internazionale nella Federazione Russa.
Sezione 4: Ulteriori restrizioni
Art. 29 Divieto di entrata e di transito 1 L’entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fi- siche elencate nell’allegato 8. 2 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM), o il DFAE nel quadro della sua com- petenza di cui all’articolo 38 dell’ordinanza del 15 agosto 201810 concernente l’entrata e il rilascio del visto, può concedere deroghe: a. per motivi umanitari comprovati; b. se la persona in questione si sposta per partecipare a conferenze internazionali o a un dialogo politico riguardanti la situazione in Ucraina; oppure c. per tutelare interessi svizzeri.
Art. 30 Divieto di soddisfare determinati crediti È vietato soddisfare i crediti su un contratto o un affare la cui esecuzione è stata im- pedita da o sulla quale hanno inciso, direttamente o indirettamente, misure imposte
10 RS 142.204
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dalla presente ordinanza, dall’ordinanza del 27 agosto 201411 che istituisce provvedi- menti in relazione alla situazione in Ucraina o dall’ordinanza del 2 aprile 201412 che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina; questo divieto si applica ai crediti detenuti da: a. una persona fisica, impresa o organizzazione elencata negli allegati 2 e 8–14; b. qualsiasi altra persona fisica, impresa o organizzazione russa; c. una persona fisica, impresa o organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una persona fisica, impresa o organizzazione di cui alle lettere a e b.
Sezione 5: Esecuzione e disposizioni penali
Art. 31 Esecuzione e controllo
1 La SECO sorveglia l’esecuzione degli articoli 2–6, 9–28 e 30.
2 La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’arti- colo 29. 3 Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.
Art. 32 Disposizioni penali 1 Chiunque viola gli articoli 2–6, 9–15,17–20 e 22–30 è punito conformemente all’ar- ticolo 9 LEmb. 2 Chiunque viola gli articoli 16 e 21 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.
3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.
Sezione 6: Pubblicazione e disposizioni finali
Art. 33 Pubblicazione I contenuti degli allegati 1 e 2 nonché 8–14 non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali né nella Raccolta sistematica del diritto federale.
11 RU 2014 2803, 4059; 2015 809, 1015, 2311, 3821; 2016 995, 3435, 3881; 2017 1681, 4037, 5065, 7657; 2018 1177, 2139, 2535, 3025, 3259, 5341; 2019 613, 1085, 1953, 3089; 2020 449, 1153, 3889, 4157; 2021 175, 568, 626; 2022 8, 138, 143, 144 12 RU 2014 877, 1003, 1213, 2479
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Art. 34 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 27 agosto 201413 che istituisce provvedimenti in relazione alla situa- zione in Ucraina è abrogata.
Art. 35 Disposizioni transitorie 1 Gli articoli 3, 4 e 7, applicati in riferimento alle zone delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk non controllate dal governo ucraino, non si applicano agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 28 febbraio 2022. 2 L’articolo 18 capoversi 1 e 4 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 28 febbraio 2022. 3 L’articolo 19 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore
18.00 del 28 febbraio 2022.
4 In deroga ai divieti di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 2 e 5 capoversi 1 e 2, la SECO autorizza le domande presentate entro l’8 maggio 2022 per attività destinate a fini civili e a destinatari finali civili basate su contratti conclusi prima del 5 marzo 2022. I destinatari finali di cui all’allegato 2 rientrano in questa disposizione se le attività per cui fanno domanda sono di natura esclusivamente civile.
Art. 36 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 4 marzo 2022 alle ore 18.0014.
4 marzo 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
13 RU 2014 2803, 4059; 2015 809, 1015, 2311, 3821; 2016 995, 3435, 3881; 2017 1681, 4037, 5065, 7657; 2018 1177, 2139, 2535, 3025, 3259, 5341; 2019 613, 1085, 1953, 3089; 2020 449, 1153, 3889, 4157; 2021 175, 568, 626; 2022 8, 138, 143, 144 14 Pubblicazione urgente del 4 marzo 2022 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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Allegato 115 (art. 5 cpv. 1 e 2)
Beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza
15 L’allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni/ Embarghi.
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Allegato 216 (art. 35 cpv. 4)
Destinatari finali secondo l’articolo 35 capoverso 4
16 L’allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni/ Embarghi.
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Allegato 3 (art. 9 cpv. 1–3)
Beni per l’aviazione e l’industria spaziale Voce di tariffa Designazione doganale
88 Navigazione aerea o spaziale, o parti di esse
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Allegato 4 (art. 10 cpv. 1 e 4)
Beni per la raffinazione del petrolio Voce di tariffa doganale Designazione
8479 89 91/92 o Unità di alchilazione e isomerizzazione
8543 70 00
8479 89 91/92 o Unità di produzione di idrocarburi aromatici
8543 70 00 ex 8419 40 Unità di distillazione del greggio (CDU) a vuoto atmosferico
8479 89 91/92 o Unità di reforming / cracking catalitico
8543 70 00
8419 89 91/92, 8419 89 51/52 Apparecchi per coking ritardato
o 8419 89 40
8419 89 91/92, 8419 89 51/52 Unità di cokefazione flessibile
o 8419 89 40
8479 89 91/92 Reattori di idrocracking
8419 89 91/92, 8419 89 51/52, Contenitori di reattori di idrocracking
8419 89 40 o 8479 89 91/92
8479 89 91/92 o 8543 70 00 Tecnologia per la generazione di idrogeno
8421 39 40, 8421 39 91, 8421 39 Tecnologia di recupero e purificazione
92, 8421 39 93, 8479 89 91/92 dell’idrogeno o 8543 70 90
8479 89 91/92 o 8543 70 00 Tecnologia/unità di idrotrattamento
8479 89 91/92 o 8543 70 00 Unità di isomerizzazione della nafta
8479 89 91/92 o 8543 70 00 Unità di polimerizzazione
8419 89 40, 8419 89 51/52, o Tecnologia di trattamento dei gas di raffineria
8419 89 91/92, 8479 89 91/92 e di recupero dello zolfo (comprese le unità di
o 8543 70 00 lavaggio con ammine, le unità di recupero dello zolfo, le unità di trattamento dei gas di coda) ex 8456 90, 8479 89 91/92 Unità di deasfaltazione con solvente o 8543 70 00
8479 89 91/92 o 8543 70 00 Unità di produzione dello zolfo
8479 89 91/92 o 8543 70 00 Unità di alchilazione e rigenerazione con acido
solforico
8419 89 40, 8419 89 51/52, o Unità di cracking termico
8419 89 91/92, 8479 89 91/92 o 8543 70 00
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Voce di tariffa doganale Designazione
8479 89 91/92 o 8543 70 00 Unità di transalchilazione
[del toluene e degli aromatici pesanti]
8479 89 91/92 o 8543 70 00 8479 Riduttori di viscosità (visbreaker)
89 91/92 o 8543 70 00 Unità di idrocracking con gasolio sottovuoto
8479 89 97 o 8543 70 90 Unità di alchilazione e isomerizzazione
8479 89 97 o 8543 70 90 Unità di produzione di idrocarburi aromatici
8419 40 00 Unità di distillazione del greggio (CDU) a vuoto
atmosferico
8479 89 97 o 8543 70 90 Unità di reforming / cracking catalitico
8419 89 98, 8419 89 30 Apparecchi per coking ritardato
o 8419 89 10
8419 89 98, 8419 89 30 Unità di cokefazione flessibile
o 8419 89 10
8479 89 97 Reattori di idrocracking
8419 89 98, 8419 89 30, Contenitori di reattori di idrocracking
8419 89 10 o 8479 89 97
8479 89 97 o 8543 70 90 Tecnologia per la generazione di idrogeno
8421 39 15, 8421 39 25, Tecnologia di recupero e purificazione
8421 39 35, 8421 39 85, dell’idrogeno
8479 89 97 o 8543 70 90
8479 89 97 o 8543 70 90 Tecnologia/unità di idrotrattamento
8479 89 97 o 8543 70 90 Unità di isomerizzazione della nafta
8479 89 97 o 8543 70 90 Unità di polimerizzazione
8419 89 10, 8419 89 30, o 8419 Tecnologia di trattamento dei gas di raffineria
89 98, 8479 89 97 o e di recupero dello zolfo (comprese le unità di
8543 70 90 lavaggio con ammine, le unità di recupero dello
zolfo, le unità di trattamento dei gas di coda)
8456 90 00, 8479 89 97 Unità di deasfaltazione con solvente
o 8543 70 90
8479 89 97 o 8543 70 90 Unità di produzione dello zolfo
8479 89 97 o 8543 70 90 Unità di alchilazione e rigenerazione con acido
solforico
8419 89 10, 8419 89 30, o 8419 Unità di cracking termico
89 98, 8479 89 97 o
8543 70 90
8479 89 97 o 8543 70 90 Unità di transalchilazione
[del toluene e degli aromatici pesanti]
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Voce di tariffa doganale Designazione
8479 89 97 o 8543 70 90 Riduttori di viscosità (visbreaker)
8479 89 97 o 8543 70 90 Unità di idrocracking con gasolio sottovuoto
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Allegato 5 (art. 11 cpv. 1)
Beni dell’industria petrolifera Codice CN Designazione della merce
7304 11 00 Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti,
di acciai inossidabili
7304 11 00 Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti,
di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)
7304 11 00 Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti,
di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciaio inos- sidabile o di ghisa)
7304 11 00 Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti,
di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)
7304 22 00 Aste di perforazione senza saldatura, di acciai inossidabili, dei
tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas 7304 23 00 Aste di perforazione senza saldatura, dei tipi utilizzati per l’estra- zione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)
7304 29 00 Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi uti-
lizzati per l’estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm (escl. pro- dotti di ghisa)
7304 29 00 Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi uti-
lizzati per l’estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa)
7304 29 00 Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi uti-
lizzati per l’estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa) 7305 11 00 Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente ad arco sommerso
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Codice CN Designazione della merce
7305 12 00 Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente (escl. prodotti saldati longitudinal- mente ad arco sommerso) 7305 19 00 Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio (escl. prodotti saldati longitudinalmente ad arco sommerso) 7305 20 00 Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio 7306 11 00 Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con diametro esterno infe- riore o uguale a 406,4 mm 7306 19 00 Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)
7306 21 00 Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l’estra-
zione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm
7306 29 00 Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l’estra-
zione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)
8207 13 00 Utensili di perforazione o di sondaggio, interscambiabili, con
parti operanti di carburi metallici sintetizzati o di cermet
8207 19 00 Utensili di perforazione o di sondaggio, interscambiabili, con
parti operanti di diamante o di conglomerato diamantifero ex 8413 50 Pompe volumetriche alternative per liquidi, a motore, aventi una portata massima superiore a 18 m3/ora e una pressione massima all’uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pom- pare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio ex 8413 60 Pompe volumetriche rotative per liquidi, a motore, aventi una portata massima superiore a 18 m3/ora e una pressione massima all’uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pom- pare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio
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Codice CN Designazione della merce
8413 82 Elevatori per liquidi (escl. pompe)
8413 92 Parti di elevatori per liquidi, non nominate altrove
8430 49 00 Macchine di sondaggio o di perforazione per la perforazione
della terra, l’estrazione dei minerali o dei minerali metalliferi, non semoventi e non idrauliche (escl. macchine per perforare tra- fori e gallerie e apparecchi azionati manualmente) ex 8431 39 00 Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principal- mente con le macchine per i giacimenti di petrolio della voce 8428 ex 8431 43 00 Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principal- mente con le macchine per i giacimenti di petrolio delle sottovoci
8430 41 o 8430 49
ex 8431 49 Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principal- mente con le macchine per i giacimenti di petrolio delle voci 8426, 8429 e 8430
8705 20 Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione
8905 20 00 Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o som-
mergibili
8905 90 00 Navi-faro, navi-pompa, pontoni-gru ed altri natanti, la cui navi-
gazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro fun- zione principale, per la navigazione marittima (escl. draghe, piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o som- mergibili, imbarcazioni da pesca e navi da guerra)
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Allegato 6 (art. 13 cpv. 1, 14 cpv. 1 e 2, 25 cpv. 1–4)
Territori designati
Crimea Sebastopoli Zone nella regione ucraina di Donetsk non controllate dal governo ucraino Zone nella regione ucraina di Luhansk non controllate dal governo ucraino
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Allegato 7 (art. 14 cpv. 1 e 2)
Beni vietati Capitoli/Codice NC Designazione delle merci
Capitolo 25 Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi Capitolo 26 Minerali, scorie e ceneri Capitolo 27 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distilla- zione; sostanze bituminose; cere minerali Capitolo 28 Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi Capitolo 29 Prodotti chimici organici
3824 Leganti preparati per forme o anime da fonderia; prodotti chimici
e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove
3826 Biodiesel e sue miscele, non contenenti oli di petrolio né minerali
bituminosi o contenenti, in peso, meno del 70 % Capitolo 72 Ferro e acciaio Capitolo 73 Lavori di ghisa, ferro o acciaio Capitolo 74 Rame e lavori di rame Capitolo 75 Nichel e lavori di nichel Capitolo 76 Alluminio e lavori di allumini Capitolo 78 Piombo e lavori di piombo Capitolo 79 Zinco e lavori di zinco Capitolo 80 Stagno e lavori di stagno Capitolo 81 Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie
8207 13 00 Utensili di perforazione o di sondaggio con parte operante di cer-
met
8207 19 00 Utensili di perforazione o di sondaggio, altri, comprese le parti
8401 Reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce) non irradiati
per reattori nucleari; macchine e apparecchi per la separazione isotopica
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Capitoli/Codice NC Designazione delle merci
8402 Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per
il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporanea- mente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»
8403 Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce
8402
8404 Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per
esempio, economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o ricuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore
8405 Generatori di gas d’aria o di gas d’acqua, con o senza i loro de-
puratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con pro- cedimento ad acqua, con o senza i loro depuratori
8406 Turbine a vapore
8407 Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla
(motori a scoppio)
8408 Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel
o semi-diesel)
8409 Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principal-
mente, ai motori delle voci 8407 o 8408
8410 Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori
8411 Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas
8412 Altri motori e macchine motrici
8413 Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; eleva-
tori per liquidi
8414 Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e
ventilatori; cappe aspiranti, a estrazione o riciclaggio, con venti- latore incorporato, anche filtranti
8415 Macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria com-
prendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modifi- care la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali la scala igrometrica non è regolabile separatamente
8416 Bruciatori per l’alimentazione di focolari, a combustibili liquidi,
a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l’eliminazione delle ceneri e dispositivi simili
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8417 Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non
elettrici
8418 Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre mac-
chine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415
8420 Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro,
e cilindri per dette macchine
8421 Centrifughe, compresi gli idroestrattori a centrifuga; apparecchi
per filtrare o depurare liquidi o gas
8422 Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le
bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine e apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed appa- recchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le mac- chine e gli apparecchi per imballare con pellicola termoretrai- bile); macchine e apparecchi per gassare le bevande
8423 Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bi-
lance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sen- sibili a un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia
8424 Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere
o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche cari- chi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto
8425 Paranchi; verricelli e argani; binde e martinetti
8426 Bighe; gru, anche a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a caval-
letto per scarico o movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavalier» e carri-gru
8427 Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un
dispositivo di sollevamento
8428 Altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico
o di movimentazione (per esempio, ascensori, scale mobili, tra- sportatori e teleferiche)
8429 Apripista (bulldozers) e apripista con lama inclinabile (angledo-
zers), livellatrici, ruspe spianatrici (scrapers), pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi
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8430 Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento,
lo spianamento, lo scavo, il costipamento, l’estrazione o la perfo- razione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; batti- pali e macchine per l’estrazione dei pali; spazzaneve
8431 Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principal-
mente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430
8432 Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per
la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi
8435 Presse e torchi, pigiatrici e macchine e apparecchi simili per la
fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili
8436 Altre macchine e apparecchi per l’agricoltura, l’orticoltura, la sil-
vicoltura, l’avicoltura o l’apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incuba- trici e allevatrici per l’avicoltura
8437 Macchine per pulire, cernere o vagliare cereali o legumi secchi;
macchine e apparecchi per mulini o per il trattamento dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine e gli apparecchi del tipo per fattoria
8439 Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie
fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone
8440 Macchine e apparecchi per legare o rilegare, comprese le mac-
chine per cucire i fogli
8441 Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per
carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni spe- cie
8442 Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili
delle voci da 8456 a 8465) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri e altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio, levigati, graniti, lucidati)
8443 Macchine ed apparecchi per stampare mediante lastre, cilindri o
altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, copia- trici e fax, anche combinati fra di loro; parti e accessori
8444 00 00 Macchine per la filatura (estrusione), lo stiramento, la testurizza-
zione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali
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8445 Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per
la filatura, l’accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle ma- terie tessili e altre macchine e apparecchi per la fabbricazione dei filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione dei filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447
8447 Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a ma-
glia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate o per tessuti «tufted»
8448 Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444,
8445, 8446 o 8447 (per esempio, ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle na- vette); parti e accessori riconoscibili come destinati esclusiva- mente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio, fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti)
8449 00 00 Macchine e apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro
o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le mac- chine e apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli
8450 Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per
asciugare
8452 Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della
voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire
8453 Macchine e apparecchi per la preparazione, la concia o la lavora-
zione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le mac- chine per cucire
8454 Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare
(gettare) per la metallurgia, per le acciaierie o per le fonderie
8455 Laminatoi per metalli e loro cilindri
8456 Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi ma-
teria, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultra- suoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma; macchine da taglio a getto d’acqua
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8457 Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a sta-
zioni multiple, per la lavorazione dei metalli
8458 Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asporta-
zione di metallo
8459 Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorri-
mento) per forare, alesare, fresare, filettare o maschiare i metalli che operano con asportazione di materia, diversi dai torni (com- presi i centri di tornitura) della voce 8458
8460 Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare,
levigare o per altre operazioni di finitura dei metalli o dei cermet, operanti a mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, diverse dalle macchine per il taglio o la finitura degli ingranaggi della voce 8461
8461 Macchine per piallare, limare, stozzare, brocciare, per tagliare o
rifinire gli ingranaggi, segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nomi- nate né comprese altrove
8462 Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo,
magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, spianatrici, cesoie, pun- zonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle succitate
8463 Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cer-
met, che operano senza asportazione di metallo
8464 Macchine utensili per la lavorazione della pietra, dei prodotti ce-
ramici, del calcestruzzo, dell’amianto-cemento o di materie mi- nerali simili, oppure per la lavorazione a freddo del vetro
8465 Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraf-
fare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del le- gno, del sughero, dell’osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili
8466 Parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o
principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465, com- presi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori e altri dispositivi speciali da applicare su mac- chine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie
8467 Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elet-
trico) incorporato, per l’impiego a mano
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8468 Macchine e apparecchi per la brasatura o la saldatura, anche in
grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine e apparecchi a gas per la tempera superficiale
8467 9030 Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8443;
macchine per l’elaborazione di testi
8470 Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la re-
gistrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informa- zioni, con funzione di calcoli; macchine contabili, macchine af- francatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili macchine, con dispositivo di calcoli; registratori di cassa
8471 Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e
loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove
8472 Altre macchine e apparecchi per ufficio (per esempio, duplicatori
ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indi- rizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare)
8473 Parti e accessori (diversi dai cofanetti, dalle guaine e simili) rico-
noscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine e apparecchi delle voci da 8469 a 8472
8474 Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare,
frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combu- stibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine per model- lare le forme di sabbia per fonderia
8475 Macchine per montare lampade, tubi o valvole, elettrici o elettro-
nici o lampade per la produzione di lampi di luce, che compor- tano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro
8476 Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio,
francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola
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8477 Macchine e apparecchi per la lavorazione della gomma o delle
materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo
8478 Macchine e apparecchi per la preparazione o la trasformazione
del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo
8479 Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati
né compresi altrove in questo capitolo
8480 Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per
forme; forme per metalli (diverse dalle lingottiere), carburi me- tallici, vetro, materie minerali, gomma o materie plastiche
8481 Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi,
vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche
8482 Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a
rullini)
8483 Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a
gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingra- naggi e ruote di frizione; aste filettate a circolazione di sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione
8484 Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni
di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imbal- laggi simili; giunti di tenuta stagna, meccanici
8486 Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principal-
mente per la fabbricazione di lingotti, placchette o dispositivi se- miconduttori, di circuiti integrati elettronici o di dispositivi di vi- sualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi nominati alla nota 9 C) di questo capitolo; parti e accessori
8487 Parti di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese al-
trove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristi- che elettriche
8501 Motori e generatori, elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni
8502 Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici
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8503 Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principal-
mente alle macchine delle voci 8501 o 8502
8504 Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio,
raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione
8505 Elettromagneti; calamite permanenti e oggetti destinati a diven-
tare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissaggio; ac- coppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagne- tici; teste di sollevamento elettromagnetiche
8507 Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma
quadrata o rettangolare
8511 Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento
per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio, magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, can- dele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio, dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori
8514 Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzio-
nanti a induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi indu- striali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche
8515 Macchine e apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in
grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elet- tricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fo- toni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruz- zare a caldo metalli o cermet
8525 Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione,
anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotoca- mere digitali e videocamere digitali (camescopes)
8526 Apparecchi di radiorilevamento e di radiolocalizzazione (radar),
apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radioteleco- mando
8527 Apparecchi riceventi per la radiodiffusione anche combinati, in
uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria
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8528 Monitor e proiettori, non incorporanti un apparecchio ricevente
per la televisione; apparecchi riceventi per la televisione anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o un apparecchio per la riproduzione del suono o delle immagini
8529 Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principal-
mente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528
8530 Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la tra-
smissione di messaggi), di sicurezza, di controllo o di comando, per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 8608)
8531 Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esem-
pio, suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avverti- mento contro il furto e l’incendio), diversi da quelli delle voci
8512 o 8530
8532 Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili
8533 Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i poten-
ziometri)
8534 Circuiti stampati
8535 Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la
diramazione, il collegamento o l’allacciamento di circuiti elettrici (per esempio, interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, parasovratensori, prese di cor- rente e altri elementi di collegamento, cassette di giunzione), per una tensione eccedente 1000 Volt
8536 Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la
diramazione, il collegamento o l’allacciamento di circuiti elettrici (per esempio, interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicu- rezza, parasovratensori, spine e prese di corrente, portalampade, connettori, cassette di giunzione), per una tensione non eccedente
1000 Volt; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche
8537 Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti prov-
visti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536, per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti e apparec- chi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517
8538 Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principal-
mente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537
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8539 Lampade e tubi elettrici a incandescenza o a scarica, compresi gli
oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco
8540 Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo
freddo o a fotocatodo (per esempio, lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539
8541 Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi
fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati
8542 Circuiti integrati elettronici
8543 Macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica, non
nominati né compresi altrove in questo capitolo
8544 Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per
l’elettricità (anche laccati o ossidati anodicamente), muniti o no di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti da fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione
8545 Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o
per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici
8546 Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia
8547 Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti
metalliche di congiunzione (per esempio, boccole a vite) anne- gate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro rac- cordi, di metalli comuni, isolati internamente
8548 Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori
elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo Prodotti a carattere riservato del capitolo 85; merci del capitolo
85 trasportate per posta o pacco postale (extra)/codice ricostituito
per la diffusione statistica
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Capitolo 86 Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; appa- recchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnala- zione per vie di comunicazione
8701 Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)
8702 Autoveicoli per il trasporto di 10 persone o più, compreso l’auti-
sta
8704 Autoveicoli per il trasporto di merci
8705 Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principal-
mente per il trasporto di persone o di merci (per esempio, carro- attrezzi, gru-automobili, autopompe, autocarri betoniera, auto- spazzatrici, veicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture ra- diologiche)
8706 Telai di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore
8709 Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi
utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aero- porti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti
8710 00 00 Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti
8716 Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non
automobili; loro parti Capitolo 88 Navigazione aerea o spaziale Capitolo 89 Navigazione marittima o fluviale Capitolo 98 Impianti industriali
7106 Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato) greg-
gio o semilavorato, o in polvere
7107 Metalli comuni placcati o ricoperti d’argento, greggi o semilavo-
rati
7108 Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in pol-
vere
7109 Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o se-
milavorati
7110 Platino, greggio o semilavorato, o in polvere
7111 Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino,
greggi o semilavorati
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7112 Cascami e avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o rico-
perti di metalli preziosi; altri cascami e avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati princi- palmente per il recupero dei metalli preziosi
9013 Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classi-
ficati più specificamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; al- tri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi al- trove in questo capitolo
9014 Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti e appa-
recchi di navigazione
9015 Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, li-
vellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri
9025 Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggia-
mento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o no, anche combinati tra loro
9026 Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del
livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei li- quidi o dei gas (per esempio, misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e ap- parecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032
9027 Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esem-
pio, polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di poro- sità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli esposime- tri); microtomi
9028 Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per
la loro taratura
9029 Altri contatori (per esempio, contagiri, contatori di produzione,
tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), podometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi
9030 Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi
per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti
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Capitoli/Codice NC Designazione delle merci
9031 Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non
nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di pro- fili
9032 Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo, automatici
9033 Parti e accessori, non nominati né compresi altrove in questo
capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti o oggetti del capi- tolo 90
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Allegato 817 (art. 15 cpv. 1 e 4, 29 cpv. 1)
Persone fisiche soggette alle misure finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle misure finanziarie
17 L’allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni/ Embarghi.
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Allegato 918 (art. 18 cpv. 1 lett. a e b, 19 cpv. 3 lett. c)
Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari
18 L’allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni/ Embarghi.
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Allegato 1019 (art. 18 cpv. 2 lett. a e b)
Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari
19 L’allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni/ Embarghi.
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Allegato 1120 (art. 18 cpv. 2 lett. a e b)
Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari
20 L’allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni/ Embarghi.
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Allegato 1221 (art. 18 cpv. 3 lett. a)
Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari
21 L’allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni/ Embarghi.
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Allegato 1322 (art. 18 cpv. 3 lett. a)
Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari
22 L’allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni/ Embarghi.
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Allegato 1423 (art. 27)
Banche e altre organizzazioni soggette al divieto di fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria
23 L’allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni/ Embarghi.
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