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AS 2022 154

Ordinanza del DFGP sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza del DFGP sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE-DFGP)

Modifica del 14 febbraio 2022

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina:

I L’ordinanza del DFGP dell’8 dicembre 20171 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica è modificata come segue:

Art. 18 Abrogato

II Gli allegati 1 e 3 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2022.

14 febbraio 2022 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Karin Keller-Sutter

1 RS 211.435.11

2022-0524 RU 2022 154

Realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica. RU 2022 154 O del DFGP

Allegato 1 (art. 2)

Requisiti tecnici delle interfacce attraverso le quali i dati sui pubblici ufficiali sono trasmessi da altri sistemi al RegPU (Versione 2)2

2 Il testo del presente all. non è pubblicato né nella RU né nella RS. L’O con l’all. può essere consultata in Internet sul sito www.bj.admin.ch > temi > economia > atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica.

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Allegato 3 (art. 10 cpv. 1)

Requisiti tecnici per la trasmissione dell’accesso al RegPU (Versione 2)3

3 Il testo del presente all. non è pubblicato né nella RU né nella RS. L’O con l’all. può essere consultata in Internet sul sito www.bj.admin.ch > temi > economia > atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica.

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