AS 2022 154
Ordinanza del DFGP sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica
RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza del DFGP sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE-DFGP)
Modifica del 14 febbraio 2022
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina:
I L’ordinanza del DFGP dell’8 dicembre 20171 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica è modificata come segue:
Art. 18 Abrogato
II Gli allegati 1 e 3 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2022.
14 febbraio 2022 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Karin Keller-Sutter
1 RS 211.435.11
2022-0524 RU 2022 154
Realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica. RU 2022 154 O del DFGP
Allegato 1 (art. 2)
Requisiti tecnici delle interfacce attraverso le quali i dati sui pubblici ufficiali sono trasmessi da altri sistemi al RegPU (Versione 2)2
2 Il testo del presente all. non è pubblicato né nella RU né nella RS. L’O con l’all. può essere consultata in Internet sul sito www.bj.admin.ch > temi > economia > atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica.
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Allegato 3 (art. 10 cpv. 1)
Requisiti tecnici per la trasmissione dell’accesso al RegPU (Versione 2)3
3 Il testo del presente all. non è pubblicato né nella RU né nella RS. L’O con l’all. può essere consultata in Internet sul sito www.bj.admin.ch > temi > economia > atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica.
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