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AS 2022 160

Ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV)

Modifica del 23 febbraio 2022

Il Consiglio federale svizzero, ordina:

I L’ordinanza del 12 novembre 19971 relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 4 cpv. 2 lett. b, nonché 3-5 2 L’UFAM:

b. Abrogata 3 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) mette a dispo- sizione dell’UFAM i documenti necessari. 4 I Cantoni aiutano le autorità esecutive della Confederazione, salvo quando l’obbligo di pagare la tassa riguarda la Confederazione. Essi assolvono in particolare i compiti seguenti: a. Abrogata b. la verifica delle prove secondo l’articolo 9h; c. la verifica dei bilanci dei COV secondo l’articolo 10; d. Abrogata e. la conferma della riduzione delle emissioni diffuse secondo l’articolo 9k.

1 RS 814.018

2022-0621 RU 2022 160

Tassa d’incentivazione sui composti organici volatili. O RU 2022 160

5 Le autorità esecutive della Confederazione ricevono ogni anno un indennizzo pari al 4,9 per cento del prodotto (prodotto lordo al netto delle restituzioni). All’occorrenza, l’entità dell’indennizzo è riesaminata e adeguata.

Art. 8 cpv. 1 lett. b e 2

1 Sono esenti dalla tassa i COV presenti nelle seguenti miscele o oggetti:

b. in miscele o oggetti che non figurano nell’elenco dei prodotti.

2 Abrogato

3 La composizione di un gruppo di impianti può essere modificata in caso di:

a. esclusione di impianti stazionari chiusi; b. Abrogata c. inclusione di impianti stazionari che soddisfano i requisiti di cui all’allegato 3; d. vendita di impianti stazionari; e. modifica dell’allegato 3: soltanto al momento dell’entrata in vigore della mo- difica.

4 Abrogato

Art. 9c Adeguamenti allo stato della tecnica 1 Il DATEC adegua l’allegato 3 al progresso tecnico. Consulta dapprima i rami eco- nomici interessati e i Cantoni.

2 Le emissioni di COV da impianti stazionari che in seguito a un adeguamento

secondo il capoverso 1 non sono più ridotte secondo i requisiti di cui all’allegato 3 rimangono esenti dalla tassa se l’impianto torna a soddisfare i requisiti dell’allegato 3 al più tardi entro tre anni dall’entrata in vigore degli adeguamenti.

Abrogato

Abrogato

Abrogato

Art. 9g, rubrica, nonché cpv. 2 Modifica dell’impianto stazionario

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2 Abrogato

Art. 9h rubrica e cpv. 1 Prova per l’esenzione dalla tassa 1 Chi rivendica l’esenzione dalla tassa ai sensi dell’articolo 35a capoverso 4 LPAmb deve provare annualmente che sono soddisfatte le condizioni di esenzione di cui all’ar- ticolo 9.

Abrogato

Art. 9j Inizio dell’esenzione Gli impianti stazionari sono esenti dalla tassa a partire dal momento in cui soddisfano le condizioni di esenzione di cui all’articolo 9.

Art. 9k Conferma della riduzione delle emissioni diffuse 1 I Cantoni confermano su richiesta dei gestori che gli impianti stazionari soddisfano i requisiti di cui all’allegato 3. 2 Verificano le conferme almeno ogni cinque anni ed effettuano appositi sopralluoghi.

Art. 10 cpv. 3

3 Le autorità esecutive possono esigere ulteriori indicazioni.

Art. 19 cpv. 1 1 I diritti alla restituzione, salvo che non siano in relazione con l’esportazione, devono essere fatti valere entro sei mesi dalla fine dell’anno d’esercizio. Su domanda motivata fatta pervenire entro tale scadenza, l’UDSC può prorogare il termine di inoltro di

30 giorni.

Art. 21 cpv. 1, frase introduttiva, lett. c, d e 2

1 L’UDSC può accordare un’autorizzazione per l’acquisto di COV temporaneamente

non gravati dalla tassa alle persone che per almeno 25 t di COV all’anno si impe- gnano: c. a trasformarle in miscele o oggetti nei quali il tenore di COV è al massimo del

3 per cento (% massa); oppure

d. a trasformarle in miscele o oggetti che non figurano nell’elenco dei prodotti. 2 L’autorizzazione può essere accordata anche a persone che esercitano un commercio all’ingrosso di COV e provano di avere in media almeno 10 t di COV quali scorte di magazzino o un fatturato minimo annuo di 25 t di COV.

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1 Abrogato

2 Se un bilancio dei COV è presentato in maniera incompleta o oltre il termine di inoltro, l’UDSC stabilisce una proroga per la presentazione di un bilancio debitamente stilato.

Art. 22c Sospensione

1 L’UDSC sospende l’autorizzazione per la procedura di impegno volontario se:

a. sono violati gli obblighi di collaborare, in particolare se il bilancio dei COV non è presentato in maniera completa entro il termine di inoltro prorogato; oppure b. il pagamento a posteriori della tassa per i COV temporaneamente esenti ap- pare a rischio.

2 Il pagamento appare a rischio in particolare se:

a. la capacità di pagamento del titolare dell’autorizzazione appare incerta sulla base di una verifica della solvibilità; b. il titolare dell’autorizzazione è in mora con il pagamento; oppure c. il titolare dell’autorizzazione non ha il domicilio in Svizzera o prende dispo- sizioni per abbandonare il domicilio, la sede sociale o lo stabilimento d’im- presa in Svizzera o per farsi cancellare dal registro di commercio svizzero.

Art. 23 cpv. 1 1 Gli assicuratori distribuiscono il prodotto della tassa alla popolazione, su incarico e sotto la vigilanza dell’UFAM, al netto dei costi di esecuzione.

II L’allegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

23 febbraio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato 3 (art. 9 lett. c)

Riduzione delle emissioni diffuse di COV

N. 115 cpv. 1 1 Deve essere disponibile un inventario aggiornato delle fonti di emissioni diffuse di COV nonché dei flussi di aria in entrata e in uscita. Esso comprende in particolare una stima quantitativa delle emissioni per ogni singola fonte.

N. 2 cpv. 2 e 3

2 Esso adegua le direttive al progresso tecnico.

3 Prima di emanare o adeguare le direttive, consulta i rami economici interessati e i Cantoni.

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