AS 2022 167
Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa
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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
Modifica dell’11 marzo 2022
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:
Art. 53 Persone bisognose di protezione (art. 30 cpv. 1 lett. l LStrI e art. 75 cpv. 2 LAsi) 1 Una volta ottenuta la protezione provvisoria, la persona bisognosa di protezione può essere autorizzata a esercitare un’attività lucrativa dipendente temporanea se: a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI; b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI. 2 Una volta ottenuta la protezione provvisoria, la persona bisognosa di protezione può essere autorizzata a esercitare un’attività lucrativa indipendente temporanea se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 19 lettere b e c LStrI.
Art. 64 cpv. 2 2 La persona bisognosa di protezione può essere autorizzata a cambiare impiego se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 53 capoverso 1.
1 RS 142.201
2022-0735 RU 2022 167
Ammissione, soggiorno e attività lucrativa. O RU 2022 167
II La presente ordinanza entra in vigore il 12 marzo 2022 alle ore 00.002.
11 marzo 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2 Pubblicazione urgente dell’11 marzo 2022 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).