AS 2022 172
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia
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Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia
del 16 marzo 2022
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb), ordina:
Sezione 1: Definizioni
Art. 1 Nella presente ordinanza si intende per: a. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti mone- tari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricono- scimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbliga- zioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; diritti valori, beni crittografici, accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni; b. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’uti- lizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effet- tuate dagli istituti finanziari; c. risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a; d. blocco delle risorse economiche: l’impedimento a impiegare risorse econo- miche per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime; e. dispositivi di comunicazione di uso quotidiano: dispositivi usati da privati, come personal computer e periferiche (inclusi hard disk e stampanti), telefoni
RS 946.231.116.9 1 RS 946.231
2022-0757 RU 2022 172
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cellulari, dispositivi smart TV, dispositivi di archiviazione (incluse le unità USB) e software di consumo per tutti questi dispositivi; f. partner: Paesi o organizzazioni che applicano misure sostanzialmente equiva- lenti a quelle stabilite nella presente ordinanza; g. valori mobiliari: le seguenti categorie di titoli di credito, diritti valori (in par- ticolare diritti valori semplici e diritti valori registrati), derivati e titoli conta- bili che possono essere negoziati sul mercato dei capitali, ad eccezione degli strumenti di pagamento: 1. azioni e altri titoli di credito, diritti valori, derivati e titoli contabili equi- valenti ad azioni di società, di partnership o di altre personalità giuridiche e certificati azionari, 2. obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati azionari relativi a tali titoli, 3. tutti gli altri titoli di credito, diritti valori, derivati e titoli contabili che permettano di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che compor- tino un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobi- liari; h. strumenti del mercato monetario: categorie di strumenti normalmente nego- ziati sul mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di de- posito e le carte commerciali, a esclusione degli strumenti di pagamento; i. servizi di investimento: i servizi e le attività seguenti:
1. ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finan-
ziari,
2. esecuzione di ordini per conto dei clienti,
3. negoziazione per conto proprio,
4. gestione del portafoglio,
5. consulenza in materia di investimenti,
6. assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti
finanziari sulla base di un impegno irrevocabile,
7. collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile,
8. qualsiasi servizio connesso all’ammissione alla negoziazione in un mer-
cato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di ne- goziazione; j. sede di negoziazione: qualsiasi borsa, sistema multilaterale di negoziazione e sistema organizzato di negoziazione.
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Sezione 2: Restrizioni commerciali
Art. 2 Materiale d’armamento e beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna 1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia, di materiale d’armamento d’ogni genere, com- presi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi componenti, accessori e pezzi di ricambi. 2 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia, di beni di cui all’allegato 1 che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna. 3 Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di intermediazione o l’assistenza tecnica e la manutenzione, la concessione di mezzi finanziari, nonché la messa a disposizione e l’intermediazione assicurativa e riassicurativa in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la fabbricazione, la manutenzione e l’impiego di beni di cui ai capoversi 1 e 2. 4 È esclusa dai divieti di cui ai capoversi 1–3 l’esportazione temporanea di indumenti di protezione, compresi i giubbotti antiproiettile e i caschi, per l’uso proprio del per- sonale delle Nazioni Unite (ONU), dell’Unione europea (UE), dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o della Confederazione, dei rap- presentanti dei media o del personale umanitario. 5 D’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può autorizzare deroghe ai di- vieti di cui ai capoversi 1–3 per: a. equipaggiamenti militari non letali, esclusivamente destinati a scopi umanitari o di protezione, a programmi dell’ONU, dell’UE, dell’OCSE o della Confe- derazione per la creazione di istituzioni o alla gestione delle crisi; b. beni non letali di cui all’allegato 1, esclusivamente destinati a scopi umanitari o di protezione, a programmi dell’ONU, dell’UE, dell’OCSE o della Confe- derazione per la creazione di istituzioni o alla gestione delle crisi; c. mezzi corazzati non destinati a impieghi di combattimento, che servono esclu- sivamente per proteggere il personale dell’ONU, dell’UE, dell’OCSE o della Confederazione; d. armi da caccia e per il tiro sportivo, nonché i relativi accessori, munizioni e pezzi di ricambio.
Art. 3 Attrezzature, tecnologie e software impiegati a scopo di sorveglianza 1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione di persone o organizzazioni in Bielorussia o per un uso in Bielorussia, di attrezzature, tecnologie e software di cui all’allegato 2 che potrebbero essere utilizzati per il con- trollo o l’intercettazione di comunicazioni via Internet o telefoniche.
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2 Sono vietate la fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esporta- zione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’im- piego di beni di cui al capoverso 1. 3 È vietata la fornitura, a destinazione di persone o organizzazioni in Bielorussia o di qualsiasi persona o organizzazione che agisce per loro conto, di servizi di controllo o intercettazione del traffico telefonico o di Internet. 4 La SECO autorizza deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 procedendo secondo l’articolo 27 dell’ordinanza del 3 giugno 20162 sul controllo dei beni a duplice im- piego (OBDI), purché i beni e i servizi interessati non siano utilizzati per il controllo o l’intercettazione di Internet o del traffico telefonico.
Art. 4 Beni utilizzabili a fini civili e militari 1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto di beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all’allegato 2 OBDI3 a destinazione della Bie- lorussia o per un uso in Bielorussia. 2 Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di intermediazione e la consulenza tecnica, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni di cui al capo- verso 1.
Art. 5 Beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza 1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto, a desti- nazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia, di beni di cui all’allegato 3 per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza. 2 È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l’intermedia- zione e la consulenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni di cui al capoverso 1 a destina- zione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
Art. 6 Macchine 1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito e il trasporto di mac- chine di cui all’allegato 4 a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia. 2 È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di inter- mediazione, mezzi finanziari o sostegno finanziario, compresi derivati, assicurazioni o riassicurazioni, in relazione con le attività di cui al capoverso 1.
2 RS 946.202.1 3 RS 946.202.1
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Art. 7 Deroghe ai divieti di cui agli articoli 4–6 1 I divieti di cui agli articoli 4–6 non si applicano alla vendita, alla fornitura, all’espor- tazione, al transito e al trasporto di beni e tecnologie o alla fornitura dei servizi a essi connessi se i beni e le tecnologie sono destinati: a. esclusivamente ad attività umanitarie e mediche svolte da un’organizzazione umanitaria imparziale, a emergenze sanitarie, alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o alla risposta a cata- strofi naturali; b. a scopi medici o farmaceutici; c. all’esportazione temporanea di oggetti per un uso da parte dei media; d. ad aggiornamenti di software; e. a essere usati come dispositivi di comunicazione di uso quotidiano; f. a garantire la sicurezza informatica e la sicurezza delle informazioni per le persone fisiche e giuridiche, le organizzazioni e gli organismi della Bielorus- sia, ad eccezione del suo governo e delle società da esso direttamente o indi- rettamente controllate; o g. a uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia o dei loro familiari che li accompagnano, a condizione che siano appartenenti a tali persone e non siano destinati alla vendita, e limitatamente agli oggetti se- guenti:
1. effetti personali,
2. effetti di uso domestico,
3. mezzi di trasporto o utensili professionali.
2 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 2 lettera e 5 capoversi 1 e 2 per le attività destinate ai seguenti fini civili o destinatari finali civili: a. alla cooperazione tra la Svizzera e la Bielorussia in ambiti puramente civili; b. alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali; c. alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicu- rezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo; d. alla sicurezza marittima; e. alle reti di telecomunicazione civile, compresa la fornitura di servizi internet; f. all’uso da parte di organizzazioni che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’organizzazione o un orga- nismo costituiti o registrati secondo il diritto svizzero o il diritto di un Paese partner; oppure g. alle rappresentanze diplomatiche della Svizzera o dei suoi Paesi partner.
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3 La SECO nega l’autorizzazione di deroghe secondo il capoverso 2 se vi è motivo di ritenere che un’attività venga svolta a beneficio di un destinatario finale militare, di un uso finale militare, dell’aviazione o dell’industria spaziale oppure a beneficio di una persona, di un’impresa o di un’organizzazione di cui all’allegato 5.
Art. 8 Procedura di autorizzazione Salvo disposizioni contrarie, la procedura di autorizzazione di deroghe secondo l’ar- ticolo 7 capoverso 2 è retta dalle disposizioni dell’OBDI4.
Art. 9 Sospensione e revoca delle autorizzazioni Le autorizzazioni di deroghe secondo l’articolo 7 capoverso 2 sono sospese o revocate se dopo la loro concessione le circostanze sono cambiate in modo tale che le condi- zioni per la loro concessione non sono più soddisfatte.
Art. 10 Beni utilizzati per la fabbricazione o la trasformazione di prodotti del tabacco 1 La vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di beni di cui all’allegato 6 uti- lizzati per la fabbricazione o la trasformazione di prodotti del tabacco sono vietati se tali beni sono destinati a persone o organizzazioni in Bielorussia o per un uso in Bie- lorussia. 2 È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di inter- mediazione, mezzi finanziari o sostegno finanziario, compresi derivati, assicurazioni o riassicurazioni, in relazione con le attività di cui al capoverso 1.
Art. 11 Altri beni 1 Sono vietati l’importazione, il trasporto e l’acquisto dei beni seguenti qualora si tro- vino in Bielorussia o siano originari della Bielorussia: a. petrolio e prodotti petroliferi di cui all’allegato 7; b. prodotti di cloruro di potassio di cui all’allegato 8; c. prodotti del legno di cui all’allegato 9 d. prodotti cementizi di cui all’allegato 10; e. prodotti siderurgici di cui all’allegato 11; f. prodotti della gomma di cui all’allegato 12. 2 È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di inter- mediazione, mezzi finanziari o sostegno finanziario, compresi derivati, assicurazioni o riassicurazioni, in relazione con le attività di cui al capoverso 1. 3 Il divieto di cui al capoverso 1 lettera a non si applica all’acquisto di petrolio e pro- dotti petroliferi che sono necessari:
4 RS 946.202.1
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a. per coprire il fabbisogno di base dell’acquirente in Bielorussia; b. per progetti umanitari; o c. per svolgere le attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Svizzera e per compiere missioni ufficiali della Confederazione.
Sezione 3: Restrizioni finanziarie
Art. 12 Blocco degli averi e delle risorse economiche 1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto delle seguenti persone fisiche, imprese e organizzazioni: a. persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all’allegato 13; b. persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a; c. imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b. 2 È vietato trasferire averi alle persone fisiche e organizzazioni che sottostanno al blocco degli averi, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche. 3 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze (DFF), la SECO può autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori pa- trimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per: a. prevenire casi di rigore; b. rispettare contratti esistenti; c. adempiere gli scopi ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari bie- lorusse; d. soddisfare crediti in applicazione di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale; e. tutelare interessi svizzeri.
4 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare
deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per: a. scopi umanitari, inclusi i voli per l’evacuazione o il rimpatrio di persone, o per sostenere le vittime di disastri naturali, nucleari o chimici; b. effettuare voli nell’ambito di procedure di adozione internazionali; c. effettuare voli necessari per partecipare a riunioni finalizzate a:
1. risolvere la crisi in Bielorussia, oppure
2. promuovere gli obiettivi politici perseguiti con le misure coercitive;
d. consentire, in situazioni d’emergenza, l’atterraggio, il decollo o il sorvolo di un vettore aereo della Svizzera o dell’UE; oppure
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e. trattare questioni riguardanti la sicurezza aerea.
Art. 13 Obbligo di notifica relativo al blocco degli averi e delle risorse economiche 1 Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente soggette al blocco di cui all’ar- ticolo 12 capoverso 1 devono notificarlo senza indugio alla SECO. 2 Le comunicazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, nonché il genere e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.
Art. 14 Assicurazioni e riassicurazioni 1 È vietato concludere, prorogare o rinnovare assicurazioni o riassicurazioni con le seguenti persone, istituzioni e organizzazioni: a. la Bielorussia, il suo governo o i suoi enti, imprese o agenzie pubblici; b. persone fisiche o giuridiche o organizzazioni che agiscono in nome o per conto di una persona giuridica o un’organizzazione di cui alla lettera a.
2 I divieti di cui al capoverso 1 non si applicano:
a. alle assicurazioni obbligatorie o di responsabilità civile per persone, organiz- zazioni o organismi bielorussi se il rischio assicurato si trova in Svizzera o nell’UE; b. alle assicurazioni per rappresentanze diplomatiche o consolari della Bielorus- sia in Svizzera o nell’UE.
Art. 15 Assistenza finanziaria pubblica per gli scambi commerciali 1 È vietato fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi con la Bielorussia o per gli investimenti in tale Paese.
2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:
a. agli impegni finanziari o di assistenza finanziaria vincolanti stabiliti prima del 17 marzo 2022; b. alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica fino a un valore totale di 10 000 000 franchi per progetto a piccole e medie imprese stabilite in Svizzera; c. alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica per gli scambi di prodotti alimentari, e per scopi agricoli, medici o umanitari.
Art. 16 Emissione e negoziazione di strumenti finanziari 1 Sono vietate l’emissione di strumenti finanziari con scadenza superiore a 90 giorni nonché la fornitura di servizi connessi da parte di uno dei seguenti emittenti: a. la Bielorussia, il suo governo o i suoi enti, imprese o agenzie pubblici;
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b. banche e altre imprese con sede in Bielorussia di cui all’allegato 14; c. banche o altre imprese e organizzazioni con sede al di fuori della Svizzera o dell’UE controllate per oltre il 50 per cento da banche, imprese o organizza- zione di cui alla lettera a o b; d. imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto di banche, imprese o organizzazioni di cui alle lettere a, b o c. 2 È vietato il commercio di strumenti finanziari con scadenza superiore a 90 giorni emessi da banche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 lettere a–d dopo il 29 giugno 2021. 3 Nelle sedi di negoziazione è vietato quotare e fornire servizi per i valori mobiliari di qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita in Bielorussia di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento.
Art. 17 Concessione di mutui 1 Sono vietate la concessione di mutui con scadenza superiore a 90 giorni a destinatari di cui all’articolo 16 capoverso 1 lettere a–d nonché la partecipazione ad accordi cor- rispondenti. 2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alla concessione di mutui per finanziare scambi commerciali non oggetto della presente ordinanza tra la Svizzera o l’UE e Paesi terzi.
3 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare
deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 per la concessione di mutui: a. finalizzati a fornire sostegno alla popolazione civile in Bielorussia, quali l’as- sistenza umanitaria, il sostegno a progetti ambientali e la salvaguardia della sicurezza nucleare; b. necessari per garantire la liquidità prescritta dalla legge di imprese finanziarie in Bielorussia che sono possedute a maggioranza da istituti finanziari con sede in Svizzera o nell’UE.
Art. 18 Accettazione di depositi 1 L’accettazione di depositi di cittadini bielorussi, di persone fisiche residenti in Bie- lorussia e di imprese e organizzazioni stabilite in Bielorussia è vietata se il valore totale dei depositi della persona fisica o giuridica, dell’impresa o dell’organizzazione è superiore a 100 000 franchi per banca o persona autorizzata secondo l’articolo 1b della legge dell’8 novembre 19345 sulle banche (LBCR) sulle banche.
2 Il divieto non si applica:
a. ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dell’UE o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Sviz- zera o in uno Stato membro dell’UE;
5 SR 952.0
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b. ai depositi necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra la Svizzera e la Bielorussia, tra la Svizzera e l’UE, e tra l’UE e la Bielo- russia.
3 D’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare
deroghe al divieto di cui al capoverso 1 se il deposito è necessario per: a. prevenire casi di rigore; b. scopi umanitari o scopi di evacuazione; c. attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i di- ritti umani o lo Stato di diritto in Bielorussia; d. adempiere gli scopi ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali; o e. tutelare gli interessi svizzeri.
Art. 19 Dichiarazione obbligatoria relativa ai depositi esistenti
1 Le banche o le persone autorizzate secondo l’articolo 1b LBCR6 forniscono alla
SECO, entro il 3 giugno 2022, un elenco dei depositi superiori a 100 000 franchi de- tenuti da cittadini bielorussi o persone fisiche residenti in Bielorussia o da banche, imprese o organizzazioni stabilite in Bielorussia.
2 Esse forniscono aggiornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi.
Art. 20 Prestazione di determinati servizi 1 Ai depositari centrali di titoli è vietato prestare qualsiasi servizio per i valori mobi- liari emessi dopo il 12 aprile 2022 a qualsiasi cittadino bielorusso o persona fisica residente in Bielorussia o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita in Bie- lorussia. 2 Questo divieto non si applica ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dell’UE o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o per- manente in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE.
Art. 21 Vendita di valori mobiliari 1 È vietato vendere valori mobiliari denominati in franchi svizzeri o in euro emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di investimenti collettivi di capitale che offrono espo- sizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino bielorusso o persona fisica residente in Bielorussia, o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita in Bielorussia. 2 Questo divieto non si applica ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dell’UE o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o per- manente in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE.
6 SR 952.0
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Art. 22 Transazioni con la Banca nazionale della Repubblica di Bielorussia 1 Sono vietate le transazioni legate alla gestione delle riserve e degli attivi della Banca nazionale della Repubblica di Bielorussia, comprese le transazioni con qualsiasi banca, impresa o organizzazione che agisce in nome o per conto della Banca nazionale della Repubblica di Bielorussia. 2 D’intesa con il DFAE e il DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 se ciò è strettamente necessario per assicurare la stabilità finanziaria della Svizzera.
Art. 23 Divieto di fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria È vietato fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scam- biare dati finanziari, alle banche, imprese o organizzazioni di cui all’allegato 15 o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione con sede in Bielorussia e controllata per oltre il 50 per cento da banche, imprese o organizzazioni di cui all’allegato 15.
Art. 24 Banconote 1 È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in franchi svizzeri o in euro a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione o impresa in Bielorussia, compresi il governo e la Banca nazionale della Repubblica di Bielorussia, o per un uso nella Bielorussia. 2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferi- mento o all’esportazione di banconote denominate in franchi svizzeri o in euro se tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione è necessaria per: a. uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia o dei loro familiari stretti che li accompagnano; o b. adempiere gli scopi ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali in Bielorussia.
Sezione 4: Ulteriori restrizioni
Art. 25 Divieto di entrata e di transito 1 L’entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fi- siche elencate nell’allegato 13.
2 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe:
a. per motivi umanitari comprovati; b. per la partecipazione a conferenze internazionali o a dialoghi politici concer- nenti la Bielorussia; oppure c. per tutelare interessi svizzeri.
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Art. 26 Traffico aereo 1 È vietato l’atterraggio e il decollo negli aeroporti svizzeri a vettori aerei bielorussi in possesso di una licenza d’esercizio o di un’autorizzazione equivalente rilasciata dalle autorità della Bielorussia. Questo vale anche per i voli operati da tali vettori in base ad accordi di code-sharing o di blocked-space.
2 Gli atterraggi d’emergenza restano consentiti.
3 D’intesa con i servizi competenti della SECO e del DFAE, l’Ufficio federale
dell’aviazione civile (UFAC) può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per scopi umanitari o per tutelare interessi svizzeri.
Art. 27 Divieto di soddisfare determinati crediti È vietato soddisfare crediti delle seguenti istituzioni, persone, imprese e organizza- zioni se sono riconducibili a un contratto o a un’attività la cui esecuzione viene impe- dita o pregiudicata direttamente o indirettamente da misure previste dalla presente ordinanza: a. la Bielorussia, il suo governo o i suoi enti, imprese o agenzie pubblici; b. le persone fisiche, imprese e organizzazioni in Bielorussia; c. le persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all’allegato 13; d. le persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono su incarico o in fa- vore delle persone, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a–c.
Sezione 5: Disposizioni penali
Art. 28
1 Chiunque viola gli articoli 2–7, 10–12, 14–18 e 20–27 è punito conformemente
all’articolo 9 LEmb. 2 Chiunque viola gli articoli 13 e 19 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.
3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 29 Esecuzione
1 La SECO sorveglia l’esecuzione degli articoli 2–24 e 27.
2 La SEM sorveglia l’esecuzione dell’articolo 25.
3 L’UFAC sorveglia l’esecuzione dell’articolo 26.
4 Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.
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5 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti neces- sari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.
Art. 30 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza dell’11 agosto 20217 che istituisce provvedimenti nei confronti della Bie- lorussia è abrogata.
Art. 31 Disposizioni transitorie 1 Gli articoli 10 e 11 capoverso 1 lettere a e b non si applicano agli affari concordati in via contrattuale prima dell’11 agosto 2021. 2 Gli articoli 6 e 11 lettere c–f non si applicano agli affari concordati in via contrattuale prima del 16 marzo 2022 e conclusi entro il 18 giugno 2022. 3 In deroga ai divieti di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 2 e 5 capoversi 1 e 2, la SECO autorizza le domande presentate entro il 15 maggio 2022 per attività destinate a fini civili e a destinatari finali civili basate su contratti conclusi prima del 17 marzo 2022. Gli articoli 8 e 9 sulla procedura sono applicabili per analogia.
Art. 32 Pubblicazione I contenuti degli allegati 3, 5, 13, 14 e 15 non sono pubblicati né nella Raccolta uffi- ciale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS); possono essere richiesti alla SECO8.
Art. 33 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 16 marzo 2022 alle ore 12.009.
2 Le seguenti disposizioni entrano in vigore alle date seguenti:
a. l’articolo 16 capoverso 3 il 12 aprile 2022 alle ore 00.00; b. l’articolo 23 il 27 marzo 2022 alle ore 00.00.
16 marzo 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
7 RU 2021 481, 585, 888 8 Pubblicazione mediante rimando secondo l’art. 5 cpv. 1 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
9 Pubblicazione urgente del 16 marzo 2022 ai sensi del’art. 7 cpv. 3 della legge
del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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Allegato 1 (art. 2 cpv. 1 lett. b e 5 lett. b)
Beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna
1 Bombe e granate non menzionate né nell’allegato 1 dell’ordinanza del 25 feb-
braio 199810 sul materiale bellico (OMB) né nell’allegato 3 OBDI11;
2 Traguardi di puntamento di tutti i tipi non menzionati né nell’allegato 1 OMB
né negli allegati 3 e 5 OBDI.
3 I seguenti veicoli o componenti, fatta eccezione per quelli appositamente pro-
gettati per la lotta antincendio:
3.1 veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati
a fini antisommossa;
3.2 veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al
fine di respingere gli assalti;
3.3 veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate,
incluse macchine edili con protezione balistica;
3.4 veicoli appositamente progettati per il trasporto o il trasferimento di pri-
gionieri o detenuti;
3.5 veicoli e rimorchi appositamente progettati per l’installazione di barriere
mobili;
3.6 componenti di veicoli di cui ai numeri 3.1–3.5, appositamente progettati
a fini antisommossa.
4 Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate, non menzionate né
nell’allegato 1 OMB né negli allegati 3 e 5 OBDI:
4.1 Apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplo-
sioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di inne- sco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione, e le relative componenti appositamente progettate; fanno eccezione gli apparecchi e i dispositivi impiegati per prodotti industriali, come ad esempio i sistemi di innesco degli airbag per autoveicoli;
4.2 Carica esplosiva a taglio lineare;
4.3 Le seguenti altre sostanze esplosive e sostanze collegate:
a. amatolo, b. nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto), c. nitroglicole, d. tetranitrato di pentaeritrite (PETN), e. cloruro di picrile, f. 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).
10 RS 514.511 11 RS 946.202.1
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5 I seguenti equipaggiamenti di protezione, non menzionati al numero ML 13
dell’allegato 3 OBDI e non appositamente progettati per le discipline sportive o a fini di sicurezza e di lavoro:
5.1 giubbotti antiproiettile con protezione balistica o protezione contro gli
attacchi all’arma bianca;
5.2 elmetti con protezione balistica o protezione antischegge, elmetti anti-
sommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.
6 Simulatori per l’addestramento all’uso di armi da fuoco non menzionati al
numero ML 14 dell’allegato 3 OBDI, e relativi programmi informatici appo- sitamente progettati.
7 Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termi-
che e amplificatori d’immagine non menzionati negli allegati 3 e 5 OBDI.
8 Filo spinato a lame di rasoio.
9 Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza
superiore a 10 cm non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI. 10 Dispositivi specificamente progettati per la produzione degli articoli di cui al presente elenco. 11 Tecnologia specifica destinata allo sviluppo, alla fabbricazione e all’utilizzo degli articoli di cui al presente elenco.
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Allegato 2 (art. 3 cpv. 1)
Attrezzature, tecnologie e software impiegati a scopo di sorveglianza
1. Elenco delle apparecchiature
– Apparecchiature per l’ispezione approfondita di pacchetti; – Apparecchiature per la sorveglianza delle reti, incluse le apparecchiature per la gestione delle intercettazioni (IMS) e le apparecchiature di link intelligence per la conservazione dei dati; – Apparecchiature per la sorveglianza delle radiofrequenze; – Apparecchiature per l’interferenza nelle reti radio e nelle comunicazioni sa- tellitari; – Apparecchiature per la propagazione a distanza di virus informatici; – Apparecchiature per il riconoscimento/trattamento vocale; – Apparecchiature per l’intercettazione e il controllo di: – IMSI (International Mobile Subscriber Identity): identità utente mobile internazionale. Codice di identificazione unico per ciascun dispositivo di telefonia mobile, integrato nella carta SIM, che consente di identificare quest’ultima tramite le reti GSM e UMTS, – MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Num- ber): numero di rete digitale integrata nei servizi dell’abbonato mobile. Numero unico per l’identificazione di un abbonamento a una rete mobile GSM o UMTS. In altri termini, è il numero di telefono attribuito alla carta SIM di un telefono mobile e pertanto identifica un abbonato mobile nonché l’IMSI, ma serve anche per instradare le chiamate tramite l’ab- bonato, – IMEI (International Mobile Equipment Identity): identificatore interna- zionale apparecchiature mobili. Numero, solitamente unico, che permette di identificare i telefoni mobili GSM, WCDMA e IDEN e alcuni telefoni satellitari. Di solito si trova stampato all’interno dello scomparto della batteria del telefono. L’intercettazione (telefonica) può essere specificata mediante il suo numero IMEI nonché l’IMSI e l’MSISDN, – TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity): identità utente mobile temporanea. Identità più comunemente trasmessa tra telefono mobile e rete; – Apparecchiature per intercettazione e controllo tattici di SMS (Short Message System: servizio di messaggi brevi), GSM (Global System for Mobile Com- munications: sistema mondiale di comunicazioni mobili), GPS (Global Posi- tioning System: sistema di localizzazione globale via satellite), GPRS (Gene- ral Package Radio Service: sistema di trasmissione radio a pacchetto), UMTS
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(Universal Mobile Telecommunication System: sistema universale di comuni- cazioni mobili), CDMA (Code Division Multiple Access: accesso multiplo a divisione di codice), PSTN (Public Switch Telephone Networks: rete telefo- nica pubblica commutata); – Apparecchiature per intercettazione e controllo di informazioni DHCP (Dina- myc Host Configuration Protocol: protocollo di configurazione dinamica tra- mite host), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol: protocollo semplice per il trasferimento di posta) e GTP (GPRS Tunneling Protocol: protocollo di tun- neling per il GPRS); – Apparecchiature per il riconoscimento e l’analisi morfologici; – Apparecchiature telecomandate per indagini forensi; – Apparecchiature per motori di trattamento semantico; – Apparecchiature per la violazione di codici WEP e WPA; – Apparecchiature per l’intercettazione di protocollo VoIP proprietario e stan- dard.
2. Software per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione» delle
apparecchiature di cui al numero 1 Questo elenco attualmente non contiene voci.
3. «Tecnologie» per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione»
delle apparecchiature di cui al numero 1 Questo elenco attualmente non contiene voci.
4. Eccezioni
Sono esclusi dalle disposizioni dei numeri 1–3: 4.1 i software progettati per essere installati dall’utilizzatore senza ulteriore signi- ficativa assistenza da parte del fornitore e che sono generalmente disponibili al pubblico in quanto venduti direttamente, senza restrizioni, nei punti di ven- dita al dettaglio, in uno dei seguenti modi:
1. in contanti,
2. per corrispondenza,
3. per transazione elettronica, o
4. su ordinazione telefonica;
4.2 i software di pubblico dominio.
Le apparecchiature, le tecnologie e i software delle categorie di cui ai numeri 1–3 rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato nella misura in
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cui rispondano alla descrizione generale di «sistemi di intercettazione e con- trollo di Internet e delle comunicazioni telefoniche e satellitari». Ai fini del presente allegato, per «controllo» si intende l’acquisizione, l’estra- zione, la decodificazione, la registrazione, il trattamento, l’analisi e l’archi- viazione del contenuto di una chiamata o dei dati della rete.
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Allegato 3 (art. 5 cpv. 1)
Beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza12
12 L’allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi > Sanzioni della Svizzera.
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Allegato 4 (art. 6 cpv. 1)
Determinate macchine vietate Voce di tariffa doganale Designazione
8401 Reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce) non irra-
diati per reattori nucleari; macchine e apparecchi per la separa- zione isotopica
8402 Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie
per il riscaldamento centrale costruite per produrre contempo- raneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»
8404 Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per
esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di puli- tura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a va- pore
8405 Generatori di gas d’aria o di gas d’acqua, con o senza i loro
depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, con o senza i loro depuratori
8406 Turbine a vapore
8407 Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scin-
tilla (motori a scoppio)
8408 Motori a pistone, con accensione per compressione (motori
diesel o semi-diesel)
8409 Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principal-
mente, ai motori delle voci 8407 o 8408
8410 Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori
8412 Altri motori e macchine motrici
8413 Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; ele-
vatori per liquidi
8415 Macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria com-
prendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modi- ficare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali la scala igrometrica non è regolabile separatamente
8416 Bruciatori per l’alimentazione di focolari, a combustibili li-
quidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari auto- matici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccani- che, i loro dispositivi meccanici per l’eliminazione delle ceneri e dispositivi simili
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Voce di tariffa doganale Designazione
Ex 8418 Pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415
8420 Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il ve-
tro, e cilindri per dette macchine
8421 Centrifughe, compresi gli idroestrattori a centrifuga; apparec-
chi per filtrare o depurare liquidi o gas Ex 8422 Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri conteni- tori; macchine e apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boc- cali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed appa- recchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e gli apparecchi per imballare con pellicola termore- traibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande
8423 Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le
bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia
8424 Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospar-
gere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, an- che carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili appa- recchi a getto;
8425 Paranchi; verricelli e argani; binde e martinetti
8426 Bighe; gru, anche a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a ca-
valletto per scarico o movimentazione, gru a ponte, carrelli- elevatori detti «cavalier» e carri-gru
8427 Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un
dispositivo di sollevamento
8428 Altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di sca-
rico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale mo- bili, trasportatori e teleferiche)
8429 Apripista (bulldozers) apripista con lama inclinabile (angledo-
zers), livellatrici, ruspe spianatrici (scrapers), pale meccani- che, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi
8430 Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livella-
mento, lo spianamento, lo scavo, il costipamento, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metal- liferi; battipali e macchine per l’estrazione dei pali; spazza- neve
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Voce di tariffa doganale Designazione
8431 Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principal-
mente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430
8439 Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di ma-
terie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone
8440 Macchine e apparecchi per legare o rilegare, comprese le mac-
chine per cucire i fogli
8441 Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per
carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo
8442 Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine delle
voci da 8456 a 8465) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, la- stre, cilindri e altri organi per la stampa; pietre litografiche, la- stre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)
8443 Macchine ed apparecchi per stampare mediante lastre, cilindri
o altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, copiatrici e fax, anche combinati fra di loro; parti e accessori
8444 00 Macchine per la filatura (estrusione), lo stiramento, la testuriz-
zazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali
8445 Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine
per la filatura, l’accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili e altre macchine e apparecchi per la fab- bricazione dei filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione dei filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447
8447 Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a
maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passa- maneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate o per tessuti «tufted»
8448 Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci
8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio, ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cam- bio delle navette); parti e accessori riconoscibili come desti- nati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio, fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti)
8449 00 00 Macchine e apparecchi per la fabbricazione o la finitura del
feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese
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Voce di tariffa doganale Designazione le macchine e apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli
8453 Macchine e apparecchi per la preparazione, la concia o la la-
vorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la ri- parazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire
8454 Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per co-
lare (gettare) per la metallurgia, per le acciaierie o per le fon- derie
8455 Laminatoi per metalli e loro cilindri
8457 Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a sta-
zioni multiple, per la lavorazione dei metalli
8458 Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asporta-
zione di metallo
8466 Parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o
principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 com- presi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automa- tico, i dispositivi divisori e altri dispositivi speciali da appli- care su queste macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie
8467 Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elet-
trico) incorporato, per l’impiego a mano
8468 Macchine e apparecchi per la brasatura o la saldatura, anche in
grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine e apparecchi a gas per la tempera superficiale
8471 Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e
loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l’inseri- mento di informazioni su supporto in forma codificata e mac- chine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove
8474 Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, la-
vare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o mo- dellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il ce- mento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine per modellare le forme di sabbia per fonderia
8475 Macchine per montare lampade, tubi o valvole, elettrici o elet-
tronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che com- portano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro
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Voce di tariffa doganale Designazione
8477 Macchine e apparecchi per la lavorazione della gomma o delle
materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali ma- terie, non nominati né compresi altrove nel capitolo 84
8479 Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nomi-
nati né compresi altrove nel capitolo 84
8480 Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per
forme; forme per metalli (diversi dalle lingotterie), carburi me- tallici, vetro, materie minerali, gomma o materie plastiche
8481 Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serba-
toi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pres- sione e le valvole termostatiche
8482 Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a
rullini)
8483 Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli al-
beri a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a striscia- mento; ingranaggi e ruote di frizione; aste filettate a circola- zione di sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppia- mento, compresi i giunti di articolazione
8484 Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarni-
zioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici
8501 Motori e generatori, elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni
8502 Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici
8503 Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principal-
mente ai motori e generatori elettrici, ai gruppi elettrogeni o convertitori rotanti elettrici n.n.a..
8504 Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esem-
pio, raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoindu- zione, e loro parti
8505 Elettromagneti (esclusi quelli per uso medico); calamite per-
manenti e oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magne- tici o elettromagnetici simili di fissaggio; accoppiamenti, inne- sti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di solle- vamento elettromagnetiche, e loro parti
8507 Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di
forma quadrata o rettangolare, e loro parti (escl. fuori uso e di- versi da quelli di gomma non indurita o di materie tessili)
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Voce di tariffa doganale Designazione
8511 Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avvia-
mento per motori con accensione a scintilla o per compres- sione (per esempio, magneti, dinamo-magneti, bobine di ac- censione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio, dinamo, alternatori) e congiuntori-di- sgiuntori per detti motori, e loro parti
8514 Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli fun-
zionanti a induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle ma- terie per induzione o per perdite dielettriche, e loro parti
8529 Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principal-
mente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528
8537 Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti
provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il co- mando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti stru- menti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico (diversi dagli apparecchi di commutazione per la te- lefonia e la telegrafia su filo e i videofoni)
8538 Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principal-
mente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537, n.n.a.
8539 Lampade e tubi elettrici a incandescenza o a scarica, compresi
gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; fonti luminose con diodi emettori di luce (LED), e loro parti
8544 Fili, cavi (compresi i cavi coassiali) e altri conduttori isolati
per l’elettricità (anche laccati o ossidati anodicamente), muniti o no di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elet- trici o muniti di pezzi di congiunzione
8545 Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade
o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici
8547 Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici
parti metalliche di congiunzione (per esempio, boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente
8548 Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori
elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumula- tori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o apparec- chi, non nominate né comprese altrove nel capitolo 85
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Voce di tariffa doganale Designazione
Prodotti a carattere riservato del capitolo 85; merci del capi- tolo 85 trasportate per posta o pacco postale (extra)/codice ri- costituito per la diffusione statistica
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Allegato 5 (art. 7 cpv. 3)
Persone fisiche, imprese e organizzazioni a cui è stata negata l’autorizzazione di deroghe secondo l’articolo 7 capoverso 213
13 L’allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi > Sanzioni della Svizzera.
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Allegato 6 (art. 10 cpv. 1)
Beni utilizzati per la fabbricazione o la trasformazione di prodotti del tabacco Voce di tariffa doganale Designazione
ex 4823.90 Filtri
4813 Carta da sigarette
ex 3302.90 Aromi per tabacco
8478 Macchine per la preparazione o la trasformazione del tabacco
ex 8208.9000 Altri coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi mec- canici
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Allegato 7 (Art. 11 cpv. 1 lett. a)
Petrolio e prodotti petroliferi Voce di tariffa doganale Designazione
2707 Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami
di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analo- ghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, ri- spetto ai costituenti non aromatici
2710 Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli
greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove conte- nenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bi- tuminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati
2711 Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi
2712 Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack
wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere mine- rali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedi- menti, anche colorati
2713 Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di
petrolio o di minerali bituminosi non nominati né compresi al- trove
2715 Mastici bituminosi, «cut-back» e altre miscele bituminose a
base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale
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Allegato 8 (art. 11 cpv. 1 lett. b)
Prodotti di cloruro di potassio Voce di tariffa doganale Designazione
3104.2000 Cloruro di potassio
3105.2000 Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertiliz-
zanti azoto, fosforo e potassio
3105.6000 Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertiliz-
zanti fosforo e potassio ex 3105.9000 Altri concimi contenenti cloruro di potassio
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Allegato 9 (art. 11 cpv. 1 lett. c)
Prodotti del legno Voce di tariffa doganale Designazione
44 Legno e lavori di legno; carbone di legna
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Allegato 10 (art. 11 cpv. 1 lett. d)
Prodotti cementizi Voce di tariffa doganale Designazione
2523 Cementi, compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»,
anche colorati
6810 Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche
armati
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Allegato 11 (art. 11 cpv. 1 lett. e)
Prodotti siderurgici Voce di tariffa doganale Designazione
72 Ferro e acciaio
73 Lavori di ghisa, ferro o acciaio
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Allegato 12 (art. 11 cpv. 1 lett. f)
Prodotti della gomma Voce di tariffa doganale Designazione
4011 Pneumatici nuovi, di gomma
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Allegato 13 (art. 12 cpv. 1 lett. a e 25 cpv. 1)
Persone fisiche soggette alle misure finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle misure finanziarie14
14 L’allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi > Sanzioni della Svizzera
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Allegato 14 (art. 16 cpv. 1 lett. b)
Banche e altre imprese e organizzazioni soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari15
15 L’allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi > Sanzioni della Svizzera
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Allegato 15 (art. 23)
Banche e altre imprese e organizzazioni soggette al divieto di fornire servizi specializzati di messaggistica per il traffico dei pagamenti16
16 L’allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione eco- nomica > Relazioni economiche > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni/ Em- barghi > Sanzioni della Svizzera.
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