AS 2022 178
Scambio di note del 10/24 aprile 2017 relativo alla modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per la pesca nelle acque italo-svizzere
RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Scambio di note del 10/24 aprile 2017 relativo alla modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per la pesca nelle acque italo-svizzere
Entrato in vigore il 28 gennaio 2022
Testo originale
Ambasciata di Svizzera Roma, 24 aprile 2017 Roma Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Roma
L’Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana ed ha l’onore di riferirsi alla sua Nota n° 3118/067568 del 10 aprile 2017 del seguente tenore:
«Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana presenta i suoi complimenti all’Ambasciata di Svizzera ed ha l’onore di fare riferimento alla Convenzione del 19 marzo 19861 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per la pesca nelle acque italo-svizzere. Durante le deliberazioni del 16 giugno 2008, conformemente a quanto predisposto dall’articolo 2 capoverso 5 della Convenzione, la Commissione mista per la pesca ha adottato un parere proponente la modifica degli articoli della Convenzione come se- gue:
1 RS 0.923.51
2021-1460 RU 2022 178
Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere. RU 2022 178
Preambolo Il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica italiana, al fine di assicurare la tutela e la gestione ottimale del patrimonio ittico delle acque italo-svizzere, onde: – contribuire alla difesa e al miglioramento dell’ambiente acquatico, – favorire lo sviluppo delle categorie che direttamente e indirettamente operano nel settore della pesca professionale, – consentire un equilibrato sviluppo delle attività di pesca sportiva intesa come espressione del tempo libero, stipulano la seguente Convenzione:
Art. 1 cpv. 2
2 Agli effetti della presente Convenzione il Lago Maggiore ed il Lago di Lugano
hanno termine rispettivamente al Ponte della Ferrovia in comune di Sesto Calende e al Ponte della Dogana di collegamento tra i comuni di Lavena Ponte Tresa in Italia e di Ponte Tresa in Svizzera,
Art. 2 cpv. 5 lett. c–e
5 Alla Commissione per la pesca sono conferiti i seguenti compiti:
c. elaborare i regolamenti previsti dalla Convenzione, nonché un regolamento interno della Commissione; d. raccogliere ed elaborare i dati del pescato e relativi alla pesca; e. approntare il bilancio di previsione e il conto consuntivo annuale per le spese comuni.
Art. 3 cpv. 2 2 Qualora l’evoluzione della pesca e una futura armonizzazione dei diversi sistemi di patenti e licenze lo rendessero opportuno, la Commissione potrà intraprendere, entro le sue specifiche competenze, i passi necessari a consentire la pesca sul territorio dei due Stati con un’unica patente. Ciò dovrà comunque sottostare all’accordo delle entità amministrative competenti, nonché dei Commissari.
Art. 4 Attrezzi di pesca 1 Le Autorità competenti dei due Stati, di comune accordo, pubblicheranno il regola- mento di applicazione della Convenzione comprensivo delle norme per l’esercizio della pesca, dell’elenco degli attrezzi di pesca consentiti e delle zone di divieto e pro- tezione.
Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere. RU 2022 178
2 Sulle acque oggetto della presente Convenzione e lungo le loro rive sono vietati il trasporto e la detenzione di attrezzi di pesca e di altri mezzi di cattura non consentiti dal regolamento di applicazione, salvo provare che non siano destinati all’esercizio della pesca.
Titolo III: Modalità e esercizio della pesca
Art. 5 Sistemi e modalità di pesca I sistemi e le modalità di pesca sono disciplinati nel regolamento di applicazione.
Art. 6 cpv. 1 e 2 1 Le aree di foce allo sbocco degli affluenti nei laghi oggetto della presente Conven- zione ritenute meritevoli di particolare protezione a tutela della fauna ittica saranno individuate e disciplinate nel regolamento di applicazione.
2 Abrogato
Art. 7 Lunghezze minime dei pesci Le lunghezze minime, misurate dall’apice del muso all’estremità della pinna caudale, che i pesci debbono aver raggiunto perché la pesca e la vendita da parte del pescatore siano consentite, saranno stabilite nel regolamento di applicazione, al fine di tutelarne al meglio la riproduzione naturale.
Art. 8 Periodi di divieto L’estensione temporale dei periodi di divieto di pesca sarà stabilita nel regolamento di applicazione in modo da tutelare i periodi riproduttivi delle specie ritenute merite- voli di protezione.
Art. 9 Violazione delle limitazioni protettive 1 I pesci catturati accidentalmente durante il periodo di divieto nonché quelli che non abbiano raggiunto la lunghezza minima di cattura prescritta per la specie di apparte- nenza debbono essere rimessi immediatamente in acqua, nel luogo di cattura, con ogni possibile cura. 2 I pesci recuperati morti da reti autorizzate durante il periodo di protezione della spe- cie o che non raggiungano la lunghezza minima prescritta debbono essere messi in un apposito contenitore, posto in luogo ben visibile sulla barca e diverso da quelli nor- malmente impiegati per la raccolta del pescato. Tali pesci potranno essere utilizzati dal pescatore professionista esclusivamente per il proprio consumo famigliare.
Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere. RU 2022 178
Art. 10 Pesca dei gamberi 1 Nelle acque oggetto della presente Convenzione la pesca dei gamberi autoctoni è vietata. 2 La cattura ed il trasporto di gamberi non autoctoni saranno regolamentate nel rego- lamento di applicazione.
Art. 13 Autorizzazione alla pesca scientifica L’Autorità competente di ciascuno Stato può rilasciare a scopo scientifico e didattico autorizzazioni a persone nominalmente indicate per la cattura di pesci anche in deroga a quanto previsto dalla presente Convenzione e dal regolamento di applicazione.
Art. 14 Interventi vietati o da sottoporre ad autorizzazione 1 E’ vietato smuovere il substrato di fondo ed estirpare o comunque rimuovere la ve- getazione acquatica con qualsiasi mezzo, fatti salvi l’uso degli attrezzi di pesca con- sentiti nel regolamento di applicazione e gli interventi unicamente intesi a mantenere la navigabilità per finalità pubbliche e la balneazione. Sono altresì vietate tutte le ope- razioni che comportino l’eliminazione dell’associazione vegetale comunemente de- nominata «canneto». 2 Oltre alle autorizzazioni prescritte dalle vigenti norme di legge devono essere sotto- poste al parere obbligatorio e vincolante del Commissario, o all’autorità da lui dele- gata, gli interventi unicamente intesi a mantenere la navigabilità e la balneazione, le operazioni di deviazione, derivazione, prelievo e prosciugamento, nonché le opera- zioni di pulizia e di sistemazione dei litorali che prevedano estirpazione di piante ac- quatiche e palustri e movimenti di terra. 3 I manufatti che interrompano o modifichino la continuità del corso d’acqua oggetto della Convenzione dovranno prevedere strutture atte a mantenere il passaggio dei pe- sci. I relativi progetti devono essere sottoposti al parere vincolante ed obbligatorio del Commissario, o all’autorità da lui delegata.
Art. 15 Obblighi ittiogenici e di ripristino ambientale 1 Quanto previsto dall’articolo 14 potrà essere integrato da prescrizioni di obblighi ittiogenici o da interventi compensativi di carattere ambientale. 2 Nel caso di accertate infrazioni dei disposti dell’articolo 14 o comunque di mano- missione, danneggiamento o inquinamento dell’ambiente acquatico, il Commissario, secondo le procedure del proprio Stato, potrà richiedere a titolo di risarcimento obbli- ghi ittiogenici ed interventi compensativi di carattere ambientale commisurati ai danni provocati, nonché il ripristino della situazione originaria ove ciò sia possibile, con facoltà – in presenza di reati ambientali – di costituirsi parte civile nell’ambito di pro- cessi penali.
Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere. RU 2022 178
Art. 16 Semina di materiale ittico 1 Tutte le operazioni di semina di materiale ittico nelle acque oggetto della presente Convenzione effettuate da enti pubblici, da associazioni o da privati dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione del Commissario o all’autorità da lui delegata. Sono comunque sempre vietate le immissioni di specie ittiche che non siano già pre- senti nelle acque italo-svizzere. 2 Le specie ittiche seminabili e le altre pratiche ittiogeniche sono definite in un appo- sito Regolamento delle Semine approvato dalla Commissione. Tale regolamento in- tende altresì armonizzare i diversi ripopolamenti ittici effettuati da Enti pubblici nel Lago di Lugano, nel Lago Maggiore e nel fiume Tresa tramite una programmazione unitaria tra gli operatori istituzionali dei due Stati che fissi i criteri di ripartizione delle semine sulla base del materiale ittico reciprocamente disponibile presso le piscicolture svizzere ed italiane.
Art. 19 Stabilimenti di piscicoltura I due Stati si impegnano per le acque di propria competenza, a sostenere le spese oc- correnti per l’incremento del patrimonio ittico mediante ripopolamenti e altre pratiche ittiogeniche.
Art. 24 cpv. 2 2 Le spese inerenti alle attività di ricerca previste dall’articolo 18 nonché alle semine e alle pratiche ittiogeniche previste dall’articolo 19 saranno erogate dai due Governi su proposta della Commissione.
Art. 25 cpv. 2 2 La presente Convenzione si applica nel pieno rispetto degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea.
L’articolo 27 della Convenzione prevede che i Governi dei due Stati possono, di co- mune accordo, modificare la Convenzione e che le modifiche hanno luogo con Scam- bio di Note. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si pregia di informare che il Governo della Repubblica italiana ha approvato le suddette modifiche della Convenzione. Il Ministero si pregia pertanto di proporre che la presente Nota e la risposta dell’Am- basciata costituiscano l’accordo tra i due Governi in merito alla modifica della Con- venzione. Esso entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle Note con le quali le parti si saranno reciprocamente notificate il completamento delle procedure interne previste ai fini dell’entrata in vigore. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata di Svizzera l’espressione della sua alta considerazione.»
Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere. RU 2022 178
L’Ambasciata di Svizzera si pregia di confermare che il Consiglio federale svizzero concorda su quanto precede e coglie l’occasione per rinnovare al Ministero degli Af- fari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana la sua più alta considerazione.