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AS 2022 20

Ordinanza concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (Ordinanza sui certificati COVID-19) (Certificati di guarigione dalla COVID-19 per i test antigenici rapidi)

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (Ordinanza sui certificati COVID-19)

Modifica del 19 gennaio 2022

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 4 giugno 20211 sui certificati COVID-19 è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 2 lett. b 2 I certificati COVID-19 leggibili senza mezzi ausiliari contengono inoltre le seguenti informazioni: b. per i certificati di vaccinazione COVID-19 di cui all’articolo 15 capoverso 3, i certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capoverso 1 lettera b o capoverso 3 o i certificati di deroga COVID-19 di cui all’arti- colo 21a: un’indicazione sulla validità temporale e locale limitata del certifi- cato secondo l’allegato 1 numero 4.

Art. 16 cpv. 1 e 2 lett. a, frase introduttiva 1 Un certificato di guarigione dalla COVID-19 è emesso se una persona si è infettata con il SARS-CoV-2 ed è considerata guarita. L’attestazione che la persona si è infet- tata deve basarsi sul risultato positivo di una delle seguenti analisi: a. un’analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2; b. un test rapido per il SARS-CoV-2 per uso professionale secondo l’arti- colo 24a capoverso 1 dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20202 a con- dizione che:

2022-0139 RU 2022 20

Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2022 20

1. non si basi su un campione prelevato soltanto dalla cavità nasale né su

un campione di saliva, e

2. si basi su un campione prelevato in Svizzera dopo il 24 gennaio 2022 da

una struttura secondo l’allegato 6 numero 1.4.3 lettera a dell’ordinanza 3 COVID-19. 2 Una richiesta di emissione di un certificato COVID-19 che non può essere elaborata con la procedura automatizzata per l’emissione di certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 8 deve comprendere la seguente documentazione: a. attestazione di un risultato positivo di un’analisi secondo il capoverso 1, con- tenente le seguenti indicazioni:

Art. 18 cpv. 2, 4 e 5 2 La validità dei certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capo- verso 1 inizia al più presto l’11° giorno dopo il rilevamento del contagio. 4 I certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capoverso 1 lettera b e capoverso 3 sono validi solo in Svizzera. 5 I certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capoverso 1 lettera a contengono una data di scadenza compatibile con i requisiti del regolamento (UE) 2021/9533. Possono essere validi oltre la data iscritta secondo l’allegato 3 numero 1.2 lettera a.

Art. 21b Contenuto Oltre al contenuto generale di tutti i certificati COVID-19, i certificati di deroga COVID-19 contengono le informazioni di cui all’allegato 4a numeri 2 e 3, segnata- mente l’indicazione, in forma leggibile senza mezzi ausiliari, che per il titolare pos- sono vigere misure di protezione alternative.

Art. 23 cpv. 2 e 3, frase introduttiva 2 Non appena la Commissione europea riconosce l’equivalenza di uno o più certificati interoperabili di uno Stato o di una regione, il DFI aggiorna di conseguenza l’allegato 5. Tuttavia inserisce nell’allegato 5 soltanto i certificati di Stati e regioni che conce- dono alla Svizzera la reciprocità. 3 Il DFI può inserirvi i certificati di altri Stati e regioni se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

3 Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vac- cinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19, versione GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

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Art. 25 cpv. 2 lett. abis 2 Per i seguenti certificati COVID-19 i certificati di firma utilizzati per la verifica non sono forniti a sistemi esteri: abis. certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capoverso 1 lettera b;

Art. 33 Aggiornamento degli allegati 1–4 Previa consultazione del DFF e del DFAE, il DFI aggiorna gli allegati 1–4 secondo le norme armonizzate a livello internazionale al fine di ottenere l’interoperabilità con i certificati di un numero possibilmente elevato di Stati e regioni e il riconoscimento internazionale dei certificati emessi secondo la presente ordinanza.

II Gli allegati 3 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 24 gennaio 2022 alle ore 00.004.

19 gennaio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

4 Pubblicazione urgente del 19 gennaio 2022 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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Allegato 3 (art. 17, 18 cpv. 1 e 33)

Disposizioni particolari sui certificati di guarigione dalla COVID-19

N. 1.1 lett. a

1.1 Inizio della validità:

a. per i certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capoverso 1: l’11° giorno successivo a quello del primo risultato positivo di un’analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2 o di un test rapido per il SARS-CoV-2 per uso professionale;

N. 2.1 lett. b

2.1 Per i certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capo-

verso 1: b. data del primo risultato positivo di un’analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2 o di un test rapido per il SARS-CoV-2 per uso professionale;

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Allegato 5 (art. 22 e 23 cpv. 1 e 2)

Elenco dei certificati esteri riconosciuti

N. 2

2 Altri certificati esteri riconosciuti

2.1 Sono riconosciuti i certificati di vaccinazione, di guarigione e di test che sono interoperabili conformemente al regolamento (UE) 2021/953 e che sono stati emessi dagli Stati e dalle regioni seguenti: – Albania – Andorra – Armenia – Capo Verde – El Salvador – Georgia – Isole Faroe – Israele – Macedonia del Nord – Marocco – Moldova – Monaco – Montenegro – Panama – Regno Unito – San Marino – Santa Sede (Città del Vaticano) – Serbia – Thailandia – Turchia – Ucraina – Uruguay

2.2 Sono riconosciuti i certificati di vaccinazione e di test che sono interoperabili conformemente al regolamento (UE) 2021/953 e che sono stati emessi dagli Stati e dalle regioni seguenti: – Emirati Arabi Uniti – Nuova Zelanda – Singapore

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– Togo

2.3 Sono riconosciuti i certificati di vaccinazione che sono interoperabili confor- memente al regolamento (UE) 2021/953 e che sono stati emessi dagli Stati e dalle regioni seguenti: – Libano – Tunisia

2.4 I certificati di vaccinazione sono riconosciuti soltanto se sono stati emessi per le vaccinazioni con un vaccino che soddisfa i requisiti di cui al numero 1.2.

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