AS 2022 202
Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri
RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE)
Modifica del 18 marzo 2022
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza dell’11 agosto 19991 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri è modificata come segue:
Titolo prima dell’articolo 15p Sezione 1d: Valutazione dell’idoneità al trasporto (art. 71b LStrI)
Art. 15p Competenza Il medico che, su incarico della SEM, assicura il monitoraggio medico sull’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione al momento della partenza ha competenza di decidere se, dal punto di vista medico, la persona interessata è idonea al trasporto nel quadro dell’esecuzione di un allontanamento o di un’espulsione.
Inserire gli art. 15q–15s prima del titolo della sezione 2
Art. 15q Trasmissione di dati medici per valutare l’idoneità al trasporto
1 Il medico curante può trasmettere unicamente i dati medici:
a. di cui dispone al momento della richiesta; e b. che sono necessari per valutare l’idoneità al trasporto della persona interessata in vista dell’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione.
1 RS 142.281
2022-0883 RU 2022 202
Esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri. O RU 2022 202
2 I servizi di cui all’articolo 71b capoverso 1 lettere a–c LStrI chiedono per scritto al medico curante i dati medici necessari e gli indicano il medico competente per la decisione relativa all’idoneità al trasporto secondo l’articolo 15p. 3 Il medico curante informa la persona interessata sull’obbligo di comunicare i dati che lo vincola per legge. 4 Il medico curante trasmette senza indugio i dati medici necessari al medico di cui all’articolo 15p e informa al contempo i servizi di cui all’articolo 71b capoverso 1 let- tere a e b LStrI in merito alla trasmissione dei dati.
Art. 15r Comunicazione della decisione riguardante l’idoneità al trasporto e delle informazioni per l’organizzazione della partenza Il medico di cui all’articolo 15p comunica senza indugio ai servizi di cui all’arti- colo 71b capoverso 1 lettere a e b LStrI la decisione relativa all’idoneità al trasporto e le informazioni necessarie per l’organizzazione della partenza.
Art. 15s Trattamento e cancellazione di dati medici e di informazioni per l’organizzazione della partenza 1 I medici di cui all’articolo 15p possono trattare i dati medici fino all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione dello straniero. 2 I servizi di cui all’articolo 71b capoverso 1 lettere a e b LStrI possono trattare le informazioni per l’organizzazione della partenza di cui all’articolo 15r fino all’esecu- zione dell’allontanamento o dell’espulsione dello straniero. 3 I dati medici e le informazioni per l’organizzazione della partenza sono cancellati al più tardi dodici mesi dopo che lo straniero ha lasciato la Svizzera o che è stato con- statato il suo passaggio alla clandestinità.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2022.
18 marzo 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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