AS 2022 207
Ordinanza del 30 marzo 2022 sulla sospensione del sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2 e del sistema di segnalazione di un possibile contagio da coronavirus SARS CoV-2 durante una manifestazione
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Ordinanza sulla sospensione del sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2 e del sistema di segnalazione di un possibile contagio da coronavirus SARS-CoV-2 durante una manifestazione
del 30 marzo 2022
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 60a capoverso 8 della legge del 28 settembre 20121 sulle epidemie (LEp); visto l’articolo 3 capoverso 7 lettera a della legge COVID-19 del 25 settembre 20202, ordina:
Art. 1 Principi L’esercizio dei seguenti sistemi, compreso il relativo software sui telefoni cellulari dei partecipanti (app SwissCovid), è sospeso: a. il sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2 (sistema TP) secondo l’articolo 60a LEp e l’ordinanza del 24 giugno 20203 sul sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2; b. il sistema secondo l’ordinanza del 30 giugno 20214 su un sistema di segnala- zione di un possibile contagio da coronavirus SARS-CoV-2 durante una ma- nifestazione.
Art. 2 Componenti gestiti dalla Confederazione e dati ivi conservati 1 L’Ufficio federale della sanità pubblica disattiva i seguenti componenti del sistema:
a. il sistema di back end per la gestione dei dati relativi alla prossimità tra telefoni cellulari con app SwissCovid attiva; b. il sistema di back end per la gestione dei dati relativi alla partecipazione a manifestazioni;
RS 818.101.25 3. RU 2020 2553, 4733; 2021 144 4 RU 2021 411
2022-0669 RU 2022 207
Sospensione del sistema di tracciamento della prossimità RU 2022 207 per il coronavirus SARS-CoV-2 e del sistema di segnalazione di un possibile contagio da coronavirus SARS-CoV-2 durante una manifestazione. O
c. il sistema di gestione dei codici di attivazione delle segnalazioni di altri utenti (codici di attivazione) per i sistemi di cui alle lettere a e b. 2 I dati trasmessi dall’app SwissCovid memorizzati in questi sistemi saranno distrutti, in particolare: a. le chiavi private dei partecipanti infetti; b. i codici d’identificazione delle manifestazioni; c. i codici di attivazione. 3 Il sistema di collegamento per lo scambio delle chiavi private tra il sistema TP con un sistema estero corrispondente resta in funzione finché questo sarà necessario ai fini dell’adempimento degli impegni derivanti dai trattati internazionali da parte della Svizzera. Lo scambio di dati tra il sistema di back end per la gestione dei dati relativi alla prossimità e il sistema di collegamento sarà sospeso.
Art. 3 App SwissCovid 1 I partecipanti che richiamano l’app SwissCovid ottengono un messaggio indicante che le funzioni sono state sospese e che non riceveranno più segnalazioni, né potranno più immettere codici di attivazione.
2 Sono invitati a disinstallare l’app.
Art. 4 Registro degli accessi Alla memorizzazione e all’analisi dei registri degli accessi ai sistemi di cui all’arti- colo 2 capoverso 1, nonché all’elenco dei dati necessari per le informazioni di questi sistemi sono applicabili gli articoli 57i–57q della legge del 21 marzo 19975 sull’orga- nizzazione del Governo e dell’Amministrazione e l’ordinanza del 22 febbraio 20126 sul trattamento di dati personali derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettro- nica della Confederazione.
Art. 5 Abrogazione di altri atti normativi Sono abrogate: a. l’ordinanza del 24 giugno 20207 sul sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2; b. l’ordinanza del 30 giugno 20218 su un sistema di segnalazione di un possibile contagio da coronavirus SARS-CoV-2 durante una manifestazione.
5 RS 172.010 6 RS 172.010.442 7 RU 2020 2553, 4733; 2021 144 8 RU 2021 411
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Art. 6 Modifica di un altro atto normativo L’ordinanza del 29 aprile 20159 sulle epidemie è modificata come segue:
Art. 93 cpv. 1 lett. abis 1 Se necessario all’adempimento dei loro compiti prescritti dalla LEp, le seguenti per- sone hanno accesso al sistema «dichiarazioni»: abis. Abrogata
Art. 7 Entrata in vigore 1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022 alle ore 00.00 e, fatto salvo il capoverso 2, ha effetto sino al 31 dicembre 202210.
2 Gli articoli 5 e 6 restano in vigore a tempo indeterminato.
30 marzo 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
9 RS 818.101.1 10 Pubblicazione urgente del 30 marzo 2022 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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