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AS 2022 21

Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all’obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale)

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all’obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale)

Modifica del 19 gennaio 2022

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 20211 è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 2 Nelle scuole del livello secondario II vige l’obbligo di portare una mascherina fac- ciale secondo l’articolo 6. Per il resto, i provvedimenti nel settore della scuola dell’obbligo e del livello secondario II rientrano nella competenza dei Cantoni.

Art. 3 Certificati Nella presente ordinanza si intende per: a. certificato di vaccinazione: un certificato di vaccinazione COVID-19 secondo l’articolo 1 lettera a numero 1 dell’ordinanza del 4 giugno 20212 sui certificati COVID-19 o un certificato estero attestante le vaccinazioni riconosciuto se- condo la sezione 7 dell’ordinanza sui certificati COVID-19; b. certificato di guarigione: un certificato di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 1 lettera a numero 2 dell’ordinanza sui certificati COVID-19 o un

2022-0133 RU 2022 21

Ordinanza COVID-19 situazione particolare RU 2022 21 (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all’obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale)

certificato estero attestante la guarigione riconosciuto secondo la sezione 7 dell’ordinanza sui certificati COVID-19; c. certificato di test: un certificato di test COVID-19 di cui all’articolo 1 lettera a numero 3 dell’ordinanza sui certificati COVID-19 o un certificato estero attestante i test riconosciuto secondo la sezione 7 dell’ordinanza sui certificati COVID-19; d. certificato di deroga: un certificato di deroga COVID-19 di cui all’articolo 1 lettera a numero 4 dell’ordinanza sui certificati COVID-19.

Art. 3a Limitazioni dell’accesso 1 Le limitazioni dell’accesso a strutture o manifestazioni alle persone con determinati certificati si applicano solo alle persone a partire dai 16 anni. 2 Se l’accesso è limitato alle persone provviste sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test, il certificato di test non è necessario se il certi- ficato di vaccinazione o guarigione è valido da non più di 120 giorni. Questa eccezione non si applica alle persone con un certificato di guarigione emesso sulla base di un test anticorpale ai sensi dell’articolo 16 capoverso 3 dell’ordinanza del 4 giugno 20213 sui certificati COVID-19. 3 Le persone con un certificato di deroga possono accedere alle strutture o alle mani- festazioni come le persone provviste sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test. A queste persone non si applica la deroga all’obbligo della mascherina di cui all’articolo 6 capoverso 2 lettera i. 4 Al momento dell’accesso a strutture o manifestazioni, le persone che dispongono di un certificato medico attestante che non possono farsi vaccinare per uno dei motivi medici di cui all’allegato 4 sono equiparate alle persone con un certificato di vac- cinazione o guarigione, a condizione che presentino un certificato di test. A queste persone non si applica la deroga all’obbligo della mascherina di cui all’articolo 6 capoverso 2 lettera i. 5 Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico domiciliato in Svizzera au- torizzato a esercitare sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge del 23 giugno 20064 sulle professioni mediche e in possesso di un titolo federale di per- fezionamento nella specializzazione in cui rientra il motivo addotto.

3 RS 818.102.2 4 RS 811.11

Ordinanza COVID-19 situazione particolare RU 2022 21 (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all’obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale)

Art. 6 cpv. 2 lett. f–i, 3 e 4

2 Sono esentate dall’obbligo di cui al capoverso 1 le seguenti persone:

f. le persone che, in virtù di una prescrizione della presente ordinanza, sono esentate dall’obbligo della mascherina nei settori dello sport e della cultura; g. le persone in strutture della ristorazione, bar e club: mentre sono sedute al tavolo; h. le persone nel settore destinato al pubblico di manifestazioni: durante la con- sumazione mentre sono sedute al proprio posto; i. le persone che frequentano strutture accessibili al pubblico o partecipano a manifestazioni il cui accesso è limitato alle persone provviste sia di un certi- ficato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test.

3 e 4 Abrogati

Titolo prima dell’art. 7 Sezione 3: Provvedimenti concernenti l’isolamento

Art. 7 e 8 Abrogati

Art. 9, rubrica Abrogata

Art. 10 cpv. 2 lett. c ed e nonché 3, frase introduttiva e lett. c

2 Il piano di protezione deve prevedere i seguenti provvedimenti:

c. Abrogata e. provvedimenti concernenti il rispetto della distanza, a meno che l’accesso sia limitato alle persone provviste di un certificato di vaccinazione, guarigione o test o limitato ulteriormente. 3 Se l’accesso è limitato alle persone con un certificato di vaccinazione, guarigione o test o limitato ulteriormente, il piano di protezione deve contenere anche i seguenti provvedimenti: c. provvedimenti concernenti le persone provviste di un certificato di cui all’ar- ticolo 3a capoverso 4 attestante che non possono farsi vaccinare per un motivo medico.

Ordinanza COVID-19 situazione particolare RU 2022 21 (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all’obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale)

Art. 11 Abrogato

Art. 12 Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar e i club 1 Per strutture della ristorazione, bar e club nei quali la consumazione avviene sul posto si applica quanto segue: a. i gestori devono limitare l’accesso ai luoghi chiusi a persone con un certificato di vaccinazione o guarigione. I gestori devono provvedere a un’aerazione effi- cace dei locali. Per gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, salvo che l’accesso sia limitato a persone provviste sia di un certificato di vaccinazione o guarigi- one sia di un certificato di test; b. i gestori possono limitare l’accesso alle aree esterne a persone con un certifi- cato di vaccinazione, guarigione o test o limitarlo ulteriormente. Se un gestore non prevede una limitazione dell’accesso alle aree esterne, tra i gruppi di ospiti deve essere rispettata la distanza necessaria o devono essere installate barriere efficaci; c. se l’area esterna di una struttura della ristorazione, un bar o un club si trova sull’area di una manifestazione con limitazione dell’accesso, tale limitazione si applica anche all’area esterna della struttura della ristorazione, del bar o del club. 2 L’autorità cantonale competente può, in singoli casi e prescrivendo misure di prote- zione specifiche, prevedere che i gestori di strutture della ristorazione possano consen- tire l’accesso anche a persone che non dispongono del necessario certificato se: a. è presente una relativa richiesta del Dipartimento federale degli affari esteri; b. ciò è necessario per il mantenimento delle buone relazioni internazionali della Svizzera. 3 Le mense aziendali, le strutture della ristorazione nella zona di transito degli aero- porti nonché in strutture sociali, in particolare nei centri di consulenza, possono rinun- ciare a limitare l’accesso, a condizione che prevedano misure di protezione adeguate, segnatamente il rispetto della distanza obbligatoria tra gli ospiti o i gruppi di ospiti e l’obbligo di stare seduti durante la consumazione.

4 Abrogato

Art. 13 Disposizioni particolari per le discoteche e le sale da ballo e per le strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive 1 Le discoteche e le sale da ballo devono limitare l’accesso alle persone provviste sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test.

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2 Nelle strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive accessibili al pub- blico nelle quali non sono rese accessibili ai visitatori esclusivamente le aree esterne, l’accesso deve essere limitato a persone con un certificato di vaccinazione o guarigi- one. Tali strutture possono limitare l’accesso a chi è provvisto sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test

Art. 14 Manifestazioni all’aperto 1 Alle manifestazioni all’aperto l’accesso deve essere limitato alle persone con un cer- tificato di vaccinazione, di guarigione o di test. Gli organizzatori possono anche li- mitare l’accesso a chi è provvisto di un certificato di vaccinazione o guarigione o limitarlo ulteriormente. 2 È possibile rinunciare alla limitazione dell’accesso se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a. il numero massimo di persone, siano esse visitatori o partecipanti, è limitato a 300; b. i visitatori non ballano. 3 Alle manifestazioni nella cerchia familiare e degli amici (manifestazioni private) a cui partecipano fino a 50 persone e che si svolgono all’aperto ma non in strutture accessibili al pubblico è possibile rinunciare alla limitazione dell’accesso e all’elabo- razione e attuazione di un piano di protezione; si applica solamente l’articolo 4.

Art. 15 Manifestazioni in luoghi chiusi 1 Alle manifestazioni in luoghi chiusi l’accesso deve essere limitato a persone pro- vviste di un certificato di vaccinazione o guarigione. Gli organizzatori possono anche limitare l’accesso a chi è provvisto sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test. 2 A manifestazioni religiose, funerali, manifestazioni svolte nel quadro delle ordinarie attività e prestazioni delle autorità, manifestazioni per la formazione dell’opinione po- litica nonché incontri di gruppi di autoaiuto attivi nei settori della lotta alle dipendenze e della salute psichica svolti in luoghi chiusi è possibile rinunciare a una limitazione dell’accesso se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a. il numero massimo di persone, siano esse visitatori o partecipanti, è limitato a 50; b. è osservato l’obbligo di portare una mascherina facciale secondo l’articolo 6; inoltre ove possibile è rispettata la distanza obbligatoria; c. è vietato consumare cibi e bevande; d. l’organizzatore elabora un piano di protezione secondo l’articolo 10 e lo attua;

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3 Alle manifestazioni private con 30 persone al massimo che si svolgono in luoghi chiusi di strutture non accessibili al pubblico è possibile rinunciare alla limitazione dell’accesso e all’elaborazione e attuazione di un piano di protezione. Se non sono presenti più di 10 persone è possibile rinunciare anche alla limitazione dell’accesso; in tal caso si applica solamente l’articolo 4.

Art. 16 Disposizioni particolari per grandi manifestazioni 1 Chi vuole svolgere una manifestazione con più di 1000 persone, siano esse visitatori o partecipanti (grandi manifestazioni), necessita di un’autorizzazione dell’autorità cantonale competente.

2 L’autorizzazione è concessa se:

a. si può presumere che la situazione epidemiologica nel Cantone o nella regione interessata permetterà lo svolgimento; b. si può presumere che al momento dello svolgimento della manifestazione il Cantone disporrà delle capacità necessarie per garantire un’assistenza sanita- ria senza restrizioni sia ai pazienti COVID-19 sia agli altri pazienti; questo significa che possono essere eseguiti anche interventi non urgenti dal punto di vista medico; c. l’organizzatore presenta un piano di protezione secondo l’articolo 10. 3 Se una grande manifestazione si svolge in due o più Cantoni, è richiesta l’autoriz- zazione di ciascun Cantone. I Cantoni coordinano tra di loro le procedure. 4 Chi intende svolgere più manifestazioni dello stesso tipo nella stessa struttura può farne richiesta in un’unica domanda. 4bis L’autorità cantonale competente può accordare deroghe alla limitazione dell’ac- cesso per manifestazioni sportive e culturali all’aperto che si svolgono su percorsi più lunghi o su percorsi in terreno aperto e per le quali, a causa delle peculiarità locali, non sono possibili né controlli all’ingresso né sbarramenti.

5 Il Cantone revoca un’autorizzazione o emana ulteriori restrizioni se:

a. la situazione epidemiologica peggiora a tal punto che lo svolgimento della manifestazione non è più possibile, segnatamente perché le capacità necessa- rie secondo il capoverso 2 lettera b non possono più essere garantite; o b. l’organizzatore non ha rispettato le misure previste nel piano di protezione in una manifestazione già svolta e non può garantirne il rispetto in futuro.

Art. 17 Abrogato

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Art. 18 Disposizioni particolari per le fiere specialistiche e le fiere aperte al pubblico Alle fiere specialistiche e alle fiere aperte al pubblico si applica quanto segue: a. se la fiera non si svolge esclusivamente all’aperto, si deve limitare l’accesso alle persone con un certificato di vaccinazione o guarigione; gli organizzatori possono limitare l’accesso alle persone provviste sia di un certificato di vac- cinazione o guarigione sia di un certificato di test; b. l’organizzatore deve elaborare e attuare un piano di protezione secondo l’ar- ticolo 10; c. se al giorno sono presenti più di 1000 persone, siano esse visitatori o parteci- panti, le fiere necessitano di un’autorizzazione dell’autorità cantonale compe- tente; si applicano le condizioni di autorizzazione e di revoca di cui all’arti- colo 16 capoversi 2, 4 e 5.

Art. 19 cpv. 1 lett. d 1 Le seguenti manifestazioni non sono soggette ad alcuna limitazione del numero di persone: d. i dibattimenti davanti ad autorità di conciliazione e ad autorità giudiziarie.

Art. 19a Disposizioni particolari per il settore della formazione Per le seguenti offerte e attività di formazione di base e continua, l’accesso deve essere limitato alle persone provviste di un certificato di vaccinazione, guarigione o test: a. le attività di insegnamento e ricerca degli studi di bachelor e master nonché di dottorato come pure gli esami presso le istituzioni del settore universitario; b. le attività di insegnamento di cicli di formazione e degli studi postdiploma riconosciuti a livello federale delle scuole specializzate superiori come pure gli esami presso le scuole specializzate superiori; c. gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori; d. gli esami nell’ambito di offerte di formazione continua secondo l’articolo 3 lettera a della legge federale del 20 giugno 20145 sulla formazione continua (LFCo); e. i corsi di formazione continua ordinati dalle autorità; f. i corsi di preparazione agli esami federali; g. le offerte nell’ambito dell’acquisizione di competenze di base secondo l’arti- colo 13 LFCo;

5 RS 419.1

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h. le offerte volte ad adempiere i criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a della legge federale del 16 dicembre 20056 sugli stranieri e la loro integrazi- one; i. gli esami svizzeri di maturità ai sensi dell’ordinanza del 7 dicembre 19987 sull’esame svizzero di maturità; j. gli esami federali di maturità professionale ai sensi dell’ordinanza della SEFRI del 16 novembre 20168 sull’esame federale di maturità professionale; k. gli esami complementari ai sensi dell’ordinanza del 2 febbraio 20119 con- cernente l’esame complementare per l’ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle scuole universitarie.

Art. 20 Disposizioni particolari per le attività sportive o culturali

1 Alle attività sportive o culturali all’aperto si applica quanto segue:

a. non vige alcun obbligo di limitare l’accesso; b. non vige alcun obbligo di portare una mascherina facciale; c. non vige alcun obbligo di rispettare la distanza obbligatoria. 2 Alle attività sportive o culturali svolte da più persone in luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture si applica quanto segue: a. l’accesso deve essere limitato alle persone con un certificato di vaccinazione o guarigione; può anche essere limitato alle persone provviste sia di un certi- ficato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test; b. l’obbligo di portare una mascherina facciale è disciplinato dall’articolo 6; c. deve essere presente un’aerazione efficace. 3 Le seguenti persone provviste di un certificato di vaccinazione, guarigione o test hanno accesso alle attività sportive o culturali in luoghi chiusi accessibili al pubblico delle strutture e non devono portare una mascherina facciale: a. per le attività sportive:

1. gli atleti di punta titolari di un attestato di sportivo di punta nazionale o

regionale di Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o i membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale,

2. i membri delle squadre che fanno parte di una lega professionistica o se-

miprofessionistica o di una lega giovanile nazionale; se l’attività è svolta

6 RS 142.20 7 RS 413.12 8 RS 412.103.11 9 RS 413.14

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a livello professionistico o semiprofessionistico soltanto nella lega di uno dei due sessi, l’esonero dall’obbligo della mascherina si applica anche alla lega dell’altro sesso; b. per le attività culturali:

1. artisti professionisti,

2. artisti professionisti in formazione.

4 I bambini e i giovani sotto i 16 anni non devono portare una mascherina facciale durante le attività sportive o culturali in luoghi chiusi accessibili al pubblico delle strutture. 5 Se un’attività sportiva o culturale si svolge nel quadro di una manifestazione sog- getta a ulteriori limitazioni dell’accesso, tali limitazioni si applicano anche alle per- sone che svolgono l’attività. Sono eccettuate le persone di cui al capoverso 3. 6 Per le attività sportive e culturali deve essere elaborato o attuato un piano di prote- zione soltanto se le attività sono svolte in gruppi di più di cinque persone. Alle persone che svolgono le attività in un rapporto d’impiego si applicano le prescrizioni di cui all’articolo 25.

Art. 21 Disposizioni particolari per l’animazione socioculturale dell’infanzia e della gioventù Per le attività di organizzazioni o istituzioni di animazione socioculturale dell’infanzia e della gioventù svolte con bambini e giovani sotto i 16 anni vige unicamente l’obb- ligo di elaborare e attuare un piano di protezione secondo l’articolo 10. Nel piano di protezione sono definite le attività consentite.

Art. 22, frase introduttiva L’autorità cantonale competente può autorizzare agevolazioni rispetto alle prescrizi- oni di cui all’articolo 10 capoversi 2–4 se:

Art. 25 Provvedimenti di prevenzione 1 I datori di lavoro devono garantire che i lavoratori possano rispettare le raccoman- dazioni dell’UFSP concernenti l’igiene e il distanziamento. A tal fine devono essere previsti e attuati i corrispondenti provvedimenti. 2 Nei luoghi chiusi, compresi i veicoli, in cui si trova più di una persona, ogni persona deve portare una mascherina facciale. Il presente obbligo non si applica alle persone che: a. svolgono attività durante le quali, per motivi di sicurezza o a causa della natura dell’attività, non può essere portata una mascherina; o

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b. non devono portare una mascherina facciale secondo l’articolo 6 capoverso 2 lettere b, c, e ed f. 3 I datori di lavoro prendono ulteriori provvedimenti secondo il principio STOP (sosti- tuzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale), seg- natamente la separazione fisica, squadre separate, la regolare aerazione o l’uso della mascherina all’aperto. 4 Sono autorizzati a verificare se i loro lavoratori possiedono un certificato di vac- cinazione, guarigione o test alle seguenti condizioni: a. la verifica serve soltanto a stabilire misure di protezione opportune o all’attu- azione del piano di test di cui all’articolo 7 capoverso 3; b. il risultato della verifica non è utilizzato per altri scopi; c. la verifica e i provvedimenti risultanti sono documentati per scritto; d. sono sentiti preventivamente i lavoratori o i loro rappresentanti. 5 I datori di lavoro sono tenuti a garantire che i lavoratori adempiano da casa i loro obblighi lavorativi, qualora per la natura dell’attività ciò sia possibile e attuabile senza un onere sproporzionato. Adottano provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine. 6 Alla protezione dei lavoratori particolarmente a rischio si applica inoltre l’arti- colo 27a dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 202010.

Art. 28 È punito con la multa chi: a. in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente o per negligenza non rispetta una delle seguenti disposizioni: articoli 10 capoversi 1–3, 12, 13, 14 capoversi 1 e 2, 15, 18 lettere a e b, 19a nonché 20 capoversi 2, 3 e 5; b. Abrogata c. intenzionalmente svolge una manifestazione con un numero di persone supe- riore a quello ammesso secondo gli articoli 14 capoversi 2 e 3 nonché 15 capoversi 2 e 3; d. intenzionalmente svolge una grande manifestazione di cui all’articolo 16 capoverso 1 oppure svolge una fiera specialistica o una fiera aperta al pubblico di cui all’articolo 18 lettera c senza essere in possesso dell’autorizzazione ne- cessaria o in deroga al piano di protezione autorizzato; e. in violazione degli articoli 5 capoverso 1, 6 capoverso 1 o 15 capoverso 2 lettera b, in settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico, in luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture o a manifestazioni intenzionalmente o per

10 RS 818.101.24

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negligenza non porta una mascherina facciale, a meno che non sia applicabile una deroga secondo l’articolo 5 capoverso 1 o 6 capoverso 2; f. Abrogata g. intenzionalmente viola, in qualità di ospite di una struttura della ristorazione, l’obbligo di stare seduti secondo l’articolo 12 capoverso 1 lettera a; h. intenzionalmente accede senza il certificato obbligatorio a una struttura o a una manifestazione.

Art. 29 cpv. 1 1 Il Dipartimento federale dell’interno aggiorna gli allegati 1, 2 e 4 secondo le cono- scenze scientifiche più recenti.

Art. 32a Disposizione transitoria della modifica del 19 gennaio 2022 1 Fino al 13 febbraio 2022, le persone con un certificato attestante che, per motivi medici, non possono farsi vaccinare né testare possono accedere alle strutture o alle manifestazioni come le persone provviste sia di un certificato di vaccinazione o gua- rigione sia di un certificato di test. A queste persone non si applica la deroga all’obb- ligo della mascherina di cui all’articolo 6 capoverso 2 lettera i. 2 Il certificato deve essere rilasciato da un medico domiciliato in Svizzera autorizzato a esercitare sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge del 23 giugno 200611 sulle professioni mediche.

II

1 Gli allegati 1 e 4 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

2 L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

III La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

IV 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 25 gennaio 2022 alle ore 00.00.

11 RS 811.11

Ordinanza COVID-19 situazione particolare RU 2022 21 (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all’obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale)

2 Entrano in vigore il 31 gennaio 2022:

a. l’allegato 2 numeri 1.2 e 2.1; b. l’articolo 27a capoverso 11 e l’allegato 1a numero 2 dell’ordinanza 3 COVID-

19 del 19 giugno 202012;

c. l’allegato 2 numeri 1.2 e 2.1 dell’ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 202113; d. l’allegato 2 numero 1.2 e l’allegato 3 numero 1.2 dell’ordinanza del 4 giugno

202114 sui certificati COVID-19.

3 Il titolo prima dell’articolo 7, gli articoli 79 nonché l’allegato 2 numeri 1.3 e 2.2 entrano in vigore il 1° marzo 2022. 4 Fatti salvi i capoversi 5 e 6, la presente ordinanza ha effetto sino al 31 marzo 2022; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

5 L’articolo 25 capoverso 5 ha effetto sino al 28 febbraio 2022.

6 Hanno validità illimitata:

a. gli articoli 7 e 8 nonché l’allegato 2 numeri 1.2, 1.3, 2.1 e 2.2; b. l’allegato 1a numero 2 dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 202015; c. l’allegato 2 numeri 1.2 e 2.1 dell’ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 202116; d. l’allegato 2 numero 1.2 e allegato 3 numero 1.2 dell’ordinanza del 4 giugno

202117 sui certificati COVID-19.

19 gennaio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

12 RS 818.101.24 13 RS 818.101.27 14 RS 818.102.2 15 RS 818.101.24 16 RS 818.101.27 17 RS 818.102.2

Ordinanza COVID-19 situazione particolare RU 2022 21 (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all’obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale)

Allegato (cifra III)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 16 gennaio 201918 concernente le multe disciplinari

Allegato 2 N. 16001-16007

16001. Abrogato

16002. Omissione di portare una mascherina facciale in settori chiusi di

veicoli del trasporto pubblico, in luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture o a manifestazioni (art. 28 lett. e in combinato disposto con l’art. 5 cpv. 1, 6 cpv. 1 o 15 cpv. 2 lett. b dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare) 100

16003. Abrogato

16004. Abrogato

16005. Accesso illecito senza il certificato obbligatorio a un luogo o una ma-

nifestazione per i quali l’accesso delle persone a partire dai 16 anni è limitato alle persone con un determinato certificato (art. 28 lett. h dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare) 100 16006. Violazione, in qualità di ospite, dell’obbligo di stare seduti in strutture della ristorazione e bar (art. 28 lett. g in combinato disposto con l’art.

12 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare) 100

16007. Svolgimento di una manifestazione privata con un numero di persone

superiore a quello ammesso (art. 28 lett. c in combinato disposto con gli art. 14 cpv. 3 e 15 cpv. 3 dell’ordinanza COVID-19 situazione par- ticolare) 200

18 RS 314.11

Ordinanza COVID-19 situazione particolare RU 2022 21 (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all’obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale)

2. Ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 202019

1 Il datore di lavoro permette ai lavoratori particolarmente a rischio di adempiere da casa i loro obblighi lavorativi. Adotta provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine.

11 Non sono considerate particolarmente a rischio:

a. le donne incinte vaccinate contro il COVID-19, durante 270 giorni a partire dalla vaccinazione completa; b. le persone di cui al capoverso 10 che sono state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite:

1. in caso di analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-

CoV-2: per 270 giorni a partire dall’11° giorno dopo la conferma del contagio,

2. in caso di analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 di cui all’arti-

colo 16 capoverso 3 dell’ordinanza del 4 giugno 202120 sui certificati COVID-19: per la durata di validità del relativo certificato.

Allegato 1a N. 2 Il periodo durante il quale le persone vaccinate sono escluse dal divieto d’entrata di cui all’articolo 4 capoverso 1 è di 270 giorni a partire dalla vaccinazione completa; per il vaccino Ad26.COV2.S / Covid-19 Vaccine Janssen, la durata è di 270 giorni a partire dal 22° giorno dalla vaccinazione completa.

3. Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori

del 23 giugno 202121

Allegato 2 N. 1.2 1.2 La durata di validità della vaccinazione è di 270 giorni a partire dalla vac- cinazione completa; per il vaccino Ad26.COV2.S / Covid-19 Vaccine Jans- sen, la durata è di 270 giorni a partire dal 22° giorno dalla vaccinazione.

19 RS 818.101.24 20 RS 818.102.2 21 RS 818.101.27

Ordinanza COVID-19 situazione particolare RU 2022 21 (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all’obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale)

N. 2.1

2.1 Una guarigione è valida durante il seguente lasso di tempo:

a. in caso di analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS- CoV-2: dal 11° al 270° giorno dalla conferma del contagio; b. in caso di analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 di cui all’arti- colo 16 capoverso 3 dell’ordinanza del 4 giugno 202122 sui certificati COVID-19: per la durata di validità del relativo certificato.

4. Ordinanza del 4 giugno 202123 sui certificati COVID-19

Allegato 2 N. 1.2

1.2 Durata di validità:

a. per una vaccinazione di cui al numero 1.1 lettera a: 270 giorni dalla som- ministrazione dell’ultima dose; b. per una vaccinazione di cui al numero 1.1 lettera b: 270 giorni a partire dal 22° giorno dopo la somministrazione dellʼultima dose; c. per una vaccinazione di cui al numero 1.1 lettera d: 270 giorni.

Allegato 3 N. 1.2

1.2 Durata di validità:

a. per i certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capoverso 1: 270 giorni calcolati dal giorno del risultato positivo del test di cui al numero 1.1 lettera a; b. per i certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capoverso 3: 90 giorni calcolati dal giorno del prelievo del campione per l’analisi di cui al numero 1.1 lettera b.

22 RS 818.102.2 23 RS 818.102.2

Ordinanza COVID-19 situazione particolare RU 2022 21 (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all’obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale)

Allegato della modifica dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare (cifra II)

Allegato 1 (art. 10 cpv. 4 e 29)

Prescrizioni relative ai piani di protezione

1 Piani di protezione per strutture accessibili al pubblico

e manifestazioni per le quali l’accesso delle persone a partire dai 16 anni non è limitato alle persone con un certificato

1.1 In generale

1.1.1 Principio

Esiste un maggiore rischio di contagio se non è rispettata la distanza di 1,5 metri per più di 15 minuti.

1.1.2 Protezione dal contagio da COVID-19

1 Nella scelta dei provvedimenti di cui all’articolo 10 capoverso 2, il gestore

o l’organizzatore provvede a garantire una protezione efficace degli ospiti, dei visitatori e dei partecipanti dal contagio da COVID-19.

2 Se vi sono persone che lavorano nelle strutture accessibili al pubblico e

durante le manifestazioni, nel piano di protezione i provvedimenti per gli ospiti, i visitatori e i partecipanti devono essere coordinati con quelli di prote- zione dei lavoratori di cui all’articolo 25.

3 Per garantire una protezione efficace secondo i capoversi 1 e 2, il gestore o

l’organizzatore prende, se del caso, provvedimenti differenziati per singoli settori della struttura o della manifestazione, ad esempio per i settori dei posti a sedere o destinati alle pause, oppure per singoli gruppi di persone, ad esem- pio con la costituzione di squadre fisse.

1.1.3 Informazione delle persone presenti

Il gestore o l’organizzatore informa le persone presenti (ospiti, partecipanti, visitatori) in merito ai provvedimenti applicabili alla struttura o alla manifes- tazione, ad esempio l’eventuale obbligo di portare una mascherina facciale.

1.2 Igiene

1.2.1 A tutte le persone deve essere offerta la possibilità di lavarsi regolarmente le mani. A tal fine occorre mettere a disposizione disinfettanti per le mani e, per i lavandini accessibili al pubblico, sapone.

Ordinanza COVID-19 situazione particolare RU 2022 21 (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all’obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale)

1.2.2 Tutte le superfici di contatto devono essere pulite regolarmente.

1.2.3 Devono essere messi a disposizione abbastanza cestini dei rifiuti, segnata- mente per gettare i fazzoletti e le mascherine facciali.

1.3 Distanziamento

1.3.1 Tra le persone deve essere rispettata una distanza di almeno 1,5 metri (dis- tanza obbligatoria). 1.3.2 In deroga al numero 1.3.1, nei settori dei posti a sedere i posti devono essere disposti o occupati in modo da lasciare, nel limite del possibile, almeno un posto libero o rispettare una distanza equivalente tra due posti a sedere. 1.3.3 Il flusso di persone va incanalato in modo da consentire il rispetto della dis- tanza obbligatoria tra tutte le persone. 1.3.4 Sono eccettuati dalle prescrizioni sul distanziamento i gruppi di persone per i quali non ha senso il rispetto della distanza, segnatamente i bambini in età scolastica, le famiglie o le persone che vivono nella stessa economia domes- tica.

2 Piani di protezione per strutture accessibili al pubblico

e manifestazioni per le quali l’accesso è limitato alle persone con un certificato di vaccinazione, guarigione o test o ulteriormente limitato Il piano di protezione prevede misure per quanto riguarda: a. l’esecuzione ordinata e capillare dei controlli all’ingresso, inclusa l’istruzione del personale e la verifica elettronica dei certificati con l’applicazione per la verifica di cui all’articolo 29 dell’ordinanza del 4 giugno 202124 sui certificati COVID-19 o un’altra applicazione che possa validare i certificati contenenti soltanto i dati strettamente necessari di cui all’articolo 28 dell’ordinanza sui certificati COVID-19 e corrisponda ai principi di cui all’articolo 29 capoverso

2 lettere a e b dell’ordinanza sui certificati COVID-19;

b. la verifica dell’identità di persone nel quadro dei controlli all’ingresso se- condo la lettera a; questa deve avvenire mediante un documento d’identità appropriato con foto; c. il trattamento di dati personali nel quadro dei controlli all’ingresso secondo la lettera a; in questo caso si applica quanto segue:

1. i gestori o gli organizzatori devono informare anticipatamente le persone

interessate del trattamento dei dati,

24 RS 818.102.2

Ordinanza COVID-19 situazione particolare RU 2022 21 (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all’obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale)

2. i dati non possono essere trattati per nessun altro scopo,

3. i dati possono essere conservati solo se servono a garantire i controlli

all’ingresso; in questo caso devono essere distrutti al più tardi 12 ore dopo la fine della manifestazione; d. l’informazione di visitatori e partecipanti sulla necessità di presentare un cer- tificato e sulle misure di igiene e di comportamento in vigore; e. l’igiene, in particolare la messa a disposizione di disinfettanti, le pulizie peri- odiche, l’aerazione; f. un eventuale obbligo per i lavoratori e per le altre persone che lavorano per la manifestazione che hanno contatti sul posto con i visitatori di portare una ma- scherina facciale; g. la presenza di persone con un attestato secondo gli articoli 3a capoverso 4 o 32a capoverso 1, ad esempio l’obbligo per queste persone di portare una ma- scherina facciale o, in caso di compresenza di un attestato per l’esonero dall’obbligo di portare una mascherina facciale secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera b, prescrizioni per il rispetto della distanza obbligatoria.

Ordinanza COVID-19 situazione particolare RU 2022 21 (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all’obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale)

Allegato della modifica dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare (cifra II)

Allegato 2 (art. 6 cpv. 5 e 6, 7 cpv. 2 nonché 29)

Prescrizioni relative all’esenzione dall’obbligo della mascherina e della quarantena dei contatti per le persone vaccinate e guarite

N. 1.2 e 1.3 1.2 Il lasso di tempo durante il quale gli ospiti vaccinati di istituti medico-sociali sono esentati dall’obbligo della mascherina (art. 6 cpv. 5 lett. a) è di 270 giorni a partire dalla vaccinazione completa; per il vaccino Ad26.COV2.S / Covid-

19 Vaccine Janssen la durata è di 270 giorni a partire dal 22° giorno dalla

vaccinazione.

1.3 Abrogato

N. 2.1 e 2.2 2.1 Durante il seguente lasso di tempo gli ospiti guariti di istituti medico-sociali sono esentati dall’obbligo della mascherina (art. 6 cpv. 5 lett. b): a. in caso di analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS- CoV-2, di test rapido per il SARS-CoV-2 per uso professionale o di ana- lisi immunologica di laboratorio degli antigeni SARS-CoV-2: dalla fine dell’isolamento al 270° giorno dalla conferma del contagio; b. in caso di analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 di cui all’arti- colo 16 capoverso 3 dell’ordinanza del 4 giugno 202125 sui certificati COVID-19: per la durata di validità del relativo certificato.

2.2 Abrogato

25 RS 818.102.2

Ordinanza COVID-19 situazione particolare RU 2022 21 (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all’obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale)

Allegato della modifica dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare (cifra II)

Allegato 4

Motivi medici per cui una persona non può essere vaccinata

Sono considerati motivi medici per cui una persona non può essere vaccinata: a. allergie gravi ai componenti dei vaccini omologati in Svizzera, confermate da un medico specialista in allergologia e immunologia, segnatamente le se- guenti controindicazioni assolute o relative di natura allergica prima o dopo la vaccinazione, in assenza di una possibilità o raccomandazione di eseguire la vaccinazione con un altro vaccino della stessa tecnologia o di una tecnolo- gia diversa:

1. reazione anafilattica grave (stadio III o IV) di origine incerta o indeter-

minata,

2. anafilassi idiopatica,

3. reazione allergica generalizzata o anafilattica a uno o più ingredienti del

vaccino,

4. sensibilizzazione conosciuta o probabile di tipo immediato al glicole po-

lietilenico, alla trometamina o al polisorbato 80,

5. anafilassi dopo la prima dose di vaccino;

b. gravi reazioni non allergiche dopo la prima o la seconda dose di un vaccino a mRNA, segnatamente una miocardite o pericardite, in assenza di una possibi- lità o raccomandazione di eseguire la seconda vaccinazione o la vaccinazione di richiamo con un vaccino della stessa tecnologia o di una tecnologia diversa; c. sindrome da perdita capillare, in assenza di una possibilità o raccomandazione di farsi vaccinare con un vaccino diverso da COVID-19 Vaccine Janssen; d. gravidanza durante le prime 12 settimane di gravidanza e il periodo supple- mentare necessario per completare lo schema vaccinale; e. gravi menomazioni psichiche che rendono generalmente impossibile una vac- cinazione nonostante il sostegno psicologico o medico e l’assistenza indivi- duale.

Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all’obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale) | Lexipedia | Lexipedia