AS 2022 214
Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare
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Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare (OMSVM)
del 21 marzo 2022
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, visto l’articolo 20 dell’ordinanza del 18 marzo 20221 sul servizio di volo militare (OSVM); visto l’articolo 115 lettera e dell’ordinanza del 3 luglio 20012 sul personale federale (OPers), ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Istruzione
Art. 1 Istruzione di base 1 I membri del servizio di volo militare sono istruiti nei corsi, nelle scuole e nei comandi delle Forze aeree. 2 Per l’istruzione specialistica di esploratori paracadutisti di professione, esploratori paracadutisti di milizia e dei membri del distaccamento d’esplorazione dell’eser- cito 10 (DEE 10) è competente il comando forze speciali.
Art. 2 Ottenimento del brevetto
1 Ottengono il brevetto:
a. i piloti militari di professione, dopo aver assolto con successo la scuola per piloti delle Forze aeree; b. gli operatori di bordo di professione, gli operatori di bordo di milizia nonché gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia e gli operatori di ricogni- tori telecomandati di professione, dopo aver assolto con successo l’istruzione tecnica;
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c. gli ufficiali di milizia degli esploratori paracadutisti durante la scuola ufficiali, con servizio pratico nonché i sottufficiali di milizia degli esploratori paraca- dutisti, dopo aver assolto con successo il servizio pratico; d. gli ufficiali e i sottufficiali di professione con istruzione specialistica di esplo- ratori paracadutisti nonché i membri del DEE 10, dopo aver assolto con suc- cesso l’istruzione in caduta libera. 2 Chi adempie i requisiti, riceve un attestato (brevetto). È autorizzato a portare il corrispondente distintivo di specialista della propria organizzazione.
Art. 3 Esercizi obbligatori 1 I membri del servizio di volo militare assolvono regolarmente esercizi di volo o di lancio con il paracadute. Le Forze aeree stabiliscono annualmente il numero degli esercizi. 2 I militari di milizia del servizio di volo militare assolvono gli esercizi nell’ambito di impieghi, servizi d’istruzione e allenamenti individuali.
Art. 4 Allenamento individuale I militari di milizia del servizio di volo militare effettuano l’allenamento individuale a giorni. All’entrata in servizio e al licenziamento portano abiti civili. Può essere or- dinato il porto dell’uniforme.
Art. 5 Interruzione dell’allenamento 1 L’obbligo di allenamento nel quadro di impieghi, servizi d’istruzione e allenamenti individuali può essere interrotto: a. dai piloti militari di milizia su velivoli da combattimento per sei settimane civili al massimo; b. dai piloti militari di milizia su elicotteri per otto settimane civili al massimo; c. dai piloti militari di milizia su velivoli a elica per otto settimane civili al mas- simo; d. dagli operatori di bordo di milizia per otto settimane civili al massimo; e. dagli operatori di ricognitori telecomandati di milizia per otto settimane civili al massimo; f. dagli esploratori paracadutisti di milizia per dodici settimane civili al mas- simo. 2 Le Forze aeree stabiliscono l’interruzione dell’allenamento mediante istruzioni.
3 In casi particolari, esse possono autorizzare un’interruzione più lunga.
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Sezione 2: Idoneità medico-aeronautica, sospensione dal servizio di volo militare e riammissione
Art. 6 Esame dell’idoneità medico-aeronautica
1 Il certificato medico d’idoneità è valido:
a. per i piloti militari e per i membri del servizio di lancio con il paracadute,
12 mesi fino al 40° anno di età e 6 mesi a partire dal 41° anno di età;
b. per gli operatori di bordo e gli operatori di ricognitori telecomandati, 12 mesi. 2 In casi particolari, l’Istituto di medicina aeronautica (IMA) può stabilire una durata di validità inferiore. 3 Per i militari di milizia gli esami medico-aeronautici sono considerati come giorni di servizio singoli e sono computati come servizio d’istruzione. Le Forze aeree ema- nano la chiamata.
Art. 7 Competenza per la sospensione
1 L’IMA ordina la sospensione temporanea per motivi medici e presenta alle Forze
aeree la proposta di sospensione definitiva per motivi medici. 2 Le Forze aeree presentano al DDPS la proposta di sospensione definitiva per motivi medici dei membri professionisti e ordinano la sospensione in tutti gli altri casi. Per i membri del DEE 10 consultano previamente il comando forze speciali. 3 Le Forze aeree ordinano la sospensione temporanea o definitiva per motivi diversi da quelli medici. Per i membri del DEE 10, prima di ordinare la sospensione tempo- ranea o definitiva, consultano il comando forze speciali.
Art. 8 Riammissione 1 I membri del servizio di volo militare che sono stati sospesi temporaneamente dal servizio di volo militare per motivi medici, possono esservi riammessi soltanto dopo che l’IMA ha revocato la sospensione sulla base di un esame medico. 2 Se la sospensione è stata ordinata per motivi diversi da quelli medici e dura più di sei mesi, l’interessato può riprendere la sua attività soltanto quando è stato dichiarato idoneo dall’IMA. 3 Le Forze aeree decidono sulla riammissione e sulla classificazione nella categoria originaria o in un’altra categoria conformemente agli articoli 19, 20 o 36 dopo che l’IMA ha dichiarato l’idoneità per la corrispondente categoria.
Sezione 3: Indennità per i militari di milizia
Art. 9 Pagamento 1 L’indennità annuale giusta l’articolo 17 OSVM è pagata mensilmente in rate uguali.
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2 In caso di interruzioni dell’allenamento, il pagamento delle rate mensili ha luogo soltanto se l’interessato ha ripreso il servizio di volo, il servizio di volo con ricognitori telecomandati o il servizio di lancio con il paracadute nell’anno civile in questione. Le rate mensili trattenute sono pagate dopo la ripresa del relativo servizio.
Art. 10 Riduzione dell’indennità 1 Chi per propria colpa non assolve completamente i servizi, gli esercizi obbligatori o gli allenamenti prescritti per la categoria interessata, è tenuto a restituire la differenza tra l’indennità ricevuta e l’indennità per la categoria immediatamente inferiore giusta l’allegato 1 dell’OSVM. I membri di milizia del servizio di volo militare classificati nella categoria B sono tenuti a restituire la metà dell’indennità ricevuta. 2 A chi, senza giustificazione o con una giustificazione insufficiente, supera l’inter- ruzione dell’allenamento ammessa viene ridotta l’indennità giusta l’allegato 1 dell’OSVM. La riduzione ammonta a: a. un dodicesimo per i piloti di milizia tenuti a un allenamento obbligatorio di quattro settimane, un ottavo per quelli tenuti a un allenamento obbligatorio di sei settimane e un sesto per quelli tenuti a un allenamento obbligatorio di otto settimane; b. un sesto per gli operatori di bordo di milizia; c. un sesto per gli esploratori paracadutisti di milizia; d. un sesto per gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia.
Art. 11 Pagamento dell’indennità in caso di sospensione temporanea 1 I militari di milizia del servizio di volo e del servizio di lancio con il paracadute ricevono l’indennità durante tre mesi al massimo per anno civile, se sono temporanea- mente sospesi dal servizio di volo o dal servizio di lancio con il paracadute a causa di: a. malattie o infortuni non connessi con impieghi di volo militare o di lancio con il paracadute, oppure congedo di maternità; b. un soggiorno all’estero di durata inferiore a sei mesi, sempre che durante tale periodo mantengano il domicilio in Svizzera. 2 Il diritto all’indennità inizia dopo la fine del mese nel quale è stata ordinata la sospensione.
Art. 12 Indennità in caso d’infortunio o malattia correlati a impieghi 1 I militari di milizia del servizio di volo e del servizio di lancio con il paracadute ricevono l’indennità durante tre anni al massimo, se sono sospesi dal servizio di volo o dal servizio di lancio con il paracadute a causa di: a. un infortunio subito in occasione di un volo militare, di un lancio con il para- cadute o nell’ambito di attività direttamente connesse con un impiego di volo militare o di lancio con il paracadute; b. una malattia correlata a voli militari o a lanci con il paracadute.
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2 Il diritto all’indennità inizia dopo la fine del mese nel quale è ordinata la sospen- sione. 3 La durata massima del diritto all’indennità dipende dalla durata complessiva del ser- vizio. In caso di ripetute sospensioni dell’interessato dal servizio di volo o dal servizio di lancio con il paracadute, si sommano le singole sospensioni.
Art. 13 Indennità in caso di sospensione per altri motivi 1 Ai militari di milizia del servizio di volo e del servizio di lancio con il paracadute sospesi dal servizio di volo o dal servizio di lancio con il paracadute per altri motivi che non siano la malattia, l’infortunio, il congedo di maternità o il congedo per l’estero, viene sospeso provvisoriamente il pagamento dell’indennità. 2 L’indennità viene pagata retroattivamente se l’interessato è stato sospeso dal servi- zio di volo o dal servizio di lancio con il paracadute non per colpa propria ed è riam- messo a detto servizio. 3 L’indennità per il periodo della sospensione può essere ridotta o soppressa se l’inte- ressato è stato sospeso dal servizio di volo o dal servizio di lancio con il paracadute per colpa propria. Per la commisurazione si tiene conto in particolare del grado della colpa e della condotta militare dell’interessato. 4 Il diritto all’indennità si estingue al momento della sospensione definitiva dal servi- zio di volo o dal servizio di lancio con il paracadute.
Sezione 4: Impiego su aeromobili
Art. 14 Tipi di aeromobili Le Forze aeree stabiliscono quali persone sono impiegate sui differenti tipi d’aeromo- bili.
Art. 15 Impiego su aeromobili civili e aeromobili stranieri
1 Le Forze aeree possono comandare ai membri del servizio di volo di volare con
aeromobili civili svizzeri o aeromobili stranieri. 2 Le Forze aeree e il comando forze speciali nel loro rispettivo ambito di competenza possono ordinare lanci con il paracadute da aeromobili civili svizzeri o aeromobili stranieri. 3 Tali voli e lanci con il paracadute, segnatamente anche i voli eseguiti da piloti mili- tari di professione per l’Ufficio federale di topografia o per altri organi della Confe- derazione, sono considerati come voli e lanci militari. 4 Le Forze aeree possono comandare ai membri del servizio di volo con ricognitori telecomandati di eseguire impieghi con sistemi di ricognitori telecomandati esteri. Tali impieghi sono considerati come voli militari.
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Capitolo 2: Piloti militari Sezione 1: Condizioni per l’assunzione e istruzione
Art. 16 Condizioni per l’assunzione
1 Può essere assunto come pilota militare di professione chi:
a. adempie le condizioni d’ammissione a una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale riconosciute dallo Stato; b. riveste almeno il grado di tenente dopo aver concluso il servizio pratico; c. ha ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti; d. possiede conoscenze di una seconda lingua nazionale e buone conoscenze dell’inglese; e. presenta un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni; f. presenta un estratto del registro delle esecuzioni senza iscrizioni; g. non ha superato l’età massima di 26 anni; h. nel quadro degli esami attitudinali SPHAIR secondo l’articolo 28a dell’ordi- nanza del 14 novembre 19733 sulla navigazione aerea (ONA) è stato dichia- rato idoneo all’istruzione a pilota militare di professione o ha superato un esame dell’idoneità dopo aver concluso una formazione aeronautica privata; e i. ha superato gli esami di idoneità fisica, intellettuale e psichica dell’IMA.
2 Chi, nel quadro degli esami attitudinali SPHAIR secondo l’articolo 28a ONA, è
stato dichiarato non idoneo all’istruzione a pilota militare di professione, non è am- messo all’esame dell’idoneità secondo il capoverso 1 lettera h.
3 I piloti militari di professione devono inoltre:
a. aver superato l’esame d’idoneità professionale della durata massima di dieci giorni per l’assunzione a tempo determinato quale candidato pilota militare di professione; b. aver superato l’esame d’idoneità aeronautica nella scuola per piloti delle Forze aeree per l’assunzione a tempo indeterminato quale aspirante pilota militare di professione; o c. aver concluso con successo l’istruzione di base dei piloti militari di profes- sione secondo l’articolo 17 capoverso 1.
Art. 17 Istruzione 1 I piloti militari di professione sono istruiti nell’ambito della scuola per piloti delle Forze aeree. Questa istruzione di base dura al massimo quattro anni fino all’otteni- mento del brevetto.
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2 L’istruzione di base dei piloti militari di professione comprende almeno:
a. un’istruzione aeronautica civile che porta all’ottenimento di una licenza di pilota commerciale con abilitazione al volo strumentale; b. l’istruzione aeronautica militare di base e l’istruzione aeronautica specialistica di pilota di elicottero o di velivolo da combattimento. 3 Nel quadro della pianificazione della carriera i piloti militari di professione possono assolvere un perfezionamento in ambito accademico. 4 In casi giustificati, nel quadro dell’istruzione di base o del perfezionamento in am- bito accademico, il capo dell’esercito può autorizzare eccezioni se, ad esempio, i piloti militari di professione hanno già concluso una parte dell’istruzione di base o un cor- rispondente ciclo di studi.
5 Le Forze aeree stabiliscono i programmi di istruzione.
6 Conformemente all’articolo 4 capoverso 5 OPers il datore di lavoro conclude con i piloti militari di professione un accordo in materia di istruzione. Tale accordo è su- bordinato all’approvazione del DDPS.
Art. 18 Nomina dei piloti militari di professione Il DDPS nomina i piloti militari di professione su proposta delle Forze aeree.
Sezione 2: Allenamento dei piloti di milizia
Art. 19 Classificazione e servizi della categoria A La classificazione e i servizi annuali della categoria A sono disciplinati come segue:
Sottocategoria Funzione Giorni di allenamento Numero minimo individuale di ore di volo
A/1 Piloti delle squadriglie Secondo il bisogno 40 di combattimento A/2 Piloti di elicottero delle Secondo il bisogno, 50* squadriglie di trasporto aereo ma al massimo 12 giorni A/3 Piloti d’aeroplani ad ala Secondo il bisogno, 30 fissa delle squadriglie di ma al massimo 12 giorni trasporto aereo fino al compi- mento del 45° anno d’età A/4 Piloti che nella loro funzione Secondo il bisogno, 50 professionale pilotano ma al massimo 45 giorni aeromobili di Stato e che non sono incorporati in una squadriglia * Per i piloti di Super Puma sono computate le ore di simulatore. Le Forze aeree stabiliscono il numero di ore di simulatore computabili annualmente.
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Art. 20 Classificazione e servizi della categoria B La classificazione e i servizi annuali della categoria B sono disciplinati come segue:
Sottocategoria Funzione Giorni di allenamento Numero minimo individuale di ore di volo
B/1 Piloti d’aeroplani ad ala fissa Secondo il bisogno, 20 delle squadriglie di trasporto ma al massimo 12 giorni aereo a partire da 46 anni B/2 Piloti della squadriglia di Secondo il bisogno, 20 volo di puntamento e di volo ma al massimo 12 giorni strumentale B/3 Piloti della squadriglia Secondo il bisogno, 20 d’istruzione ma al massimo 12 giorni
Art. 21 Competenza Le Forze aeree procedono ai cambiamenti di classificazione di volta in volta per l’ini- zio dell’anno.
Art. 22 Ore di volo Se le esigenze militari e il livello dell’istruzione lo consentono o lo richiedono, le Forze aeree possono, mediante istruzioni, ridurre o aumentare del 25 per cento al mas- simo il numero delle ore di volo di cui agli articoli 19 e 20.
Sezione 3: Proscioglimento dei piloti militari di milizia
Art. 23 I piloti militari di milizia delle categorie A/1, A/2, A/3 e B sono prosciolti dal servizio di volo al più tardi alla fine dell’anno civile in cui termina l’obbligo di prestare servi- zio militare.
Sezione 4: Impiego di piloti senza brevetto di pilota militare
Art. 24 1 Per i voli del Servizio di trasporto aereo della Confederazione e, in via eccezionale, per l’istruzione di piloti militari nonché per impieghi su aeromobili militari, esclusi gli impieghi su velivoli da combattimento, le Forze aeree possono avvalersi di piloti sprovvisti del brevetto di pilota militare.
2 Il DDPS disciplina lo statuto di detti piloti su proposta delle Forze aeree.
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Capitolo 3: Operatori di bordo Sezione 1: Operatori di bordo di milizia
Art. 25 Ammissione
1 Può essere ammesso all’istruzione di operatore di bordo di milizia chi:
a. ha concluso la scuola di livello secondario I o una scuola analoga e una for- mazione professionale di base o una scuola media superiore oppure una for- mazione analoga; b. ha compiuto il servizio pratico come tenente; c. ha ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti; d. possiede conoscenze di una seconda lingua nazionale e buone conoscenze dell’inglese; e. ha superato un esame tecnico dell’idoneità; f. presenta un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni; g. presenta un estratto del registro delle esecuzioni senza iscrizioni; h. non ha superato l’età massima di 26 anni; e i. ha superato gli esami dell’idoneità fisica, intellettuale e psichica dell’IMA.
2 Le Forze aeree decidono sull’ammissione.
Art. 26 Servizi Gli operatori di bordo di milizia sono tenuti a prestare, ogni anno civile, i seguenti servizi: a. allenamento individuale secondo il bisogno, ma al massimo otto giorni; b. 20 ore di volo.
Art. 27 Ore di volo Se le esigenze militari e il livello dell’istruzione lo consentono o lo richiedono, le Forze aeree possono, mediante istruzioni, ridurre fino a 15 ore o aumentare fino a
25 ore il numero delle ore di volo di cui all’articolo 26.
Art. 28 Inizio del servizio di volo Gli operatori di bordo di milizia iniziano il loro servizio di volo (corso d’allenamento, allenamento individuale) dopo aver ottenuto il brevetto.
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Sezione 2: Operatori di bordo di professione
Art. 29 Condizioni per l’assunzione 1 Può essere assunto come operatore di bordo di professione a partire dall’inizio dell’istruzione di base chi: a. ha compiuto il servizio pratico come capitano; b ha concluso la scuola di livello secondario I o una scuola analoga e una formazione professionale di base o una scuola media superiore oppure una formazione analoga; c. ha ottenuto ottime qualificazioni nei servizi militari precedenti; d. presenta un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni; e. presenta un estratto del registro delle esecuzioni senza iscrizioni; f. non ha superato l’età massima di 30 anni; g. ha superato gli esami dell’idoneità fisica, intellettuale e psichica dell’IMA; e h. è stato dichiarato idoneo in occasione di un esame d’idoneità professionale della durata massima di tre giorni. 2 In casi eccezionali debitamente motivati e in caso di bisogno comprovato del datore di lavoro, il capo dell’esercito può riconoscere altre condizioni ai sensi del capo- verso 1 lettera a o c.
Art. 30 Istruzione 1 Gli operatori di bordo di professione sono istruiti nella scuola per operatori di bordo di professione delle Forze aeree. L’istruzione dura 12 mesi al massimo. 2 L’istruzione degli operatori di bordo di professione comprende un’istruzione tecnica di base e un perfezionamento.
3 Le Forze aeree stabiliscono i programmi d’istruzione.
Capitolo 4: Membri del servizio di lancio con il paracadute Sezione 1: Ammissione
Art. 31 Esploratori paracadutisti di milizia
1 Può essere ammesso all’istruzione di esploratore paracadutista di milizia chi:
a. ha concluso con successo una formazione professionale di base o una scuola media superiore; b. presenta un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni; c. presenta un estratto del registro delle esecuzioni senza iscrizioni; d. non ha superato l’età massima di 25 anni;
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e. ha concluso l’istruzione aeronautica ai sensi dell’articolo 28a ONA4 o un’istruzione privata di paracadutismo e possiede un permesso valido dell’Aero-Club svizzero; e f. ha superato gli esami dell’idoneità fisica, intellettuale e psichica dell’IMA. 2 Chi ha compiuto una scuola reclute diversa dalla scuola reclute per esploratori para- cadutisti e ha ricevuto la proposta per l’istruzione a sottufficiale oppure è già sottuffi- ciale, può parimenti chiedere l’ammissione. La persona interessata si impegna ad assolvere il servizio d’istruzione di base. 3 Le Forze aeree valutano l’idoneità sotto il profilo della tecnica paracadutistica e decidono sull’ammissione degli aspiranti al servizio di lancio con il paracadute.
Art. 32 Ufficiali di professione e sottufficiali di professione Possono essere ammessi all’istruzione specialistica per esploratori paracadutisti gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione che hanno superato l’esame d’idoneità della durata massima di tre giorni.
Art. 33 Membri del DEE 10
1 Possonoessere ammessi all’istruzione di tecnica paracadutistica i membri del
DEE 10 che hanno superato l’esame dell’idoneità del comando forze speciali. 2 Le Forze aeree valutano l’idoneità sotto il profilo della tecnica paracadutistica e decidono sull’ammissione al servizio di lancio con il paracadute.
Sezione 2: Istruzione dei membri del servizio di lancio con il paracadute
Art. 34 Insegnanti specialisti con licenza di istruttori di paracadutismo nel servizio specialistico paracadutisti Per l’istruzione nel servizio di lancio con il paracadute le Forze aeree possono avva- lersi di insegnanti specialisti con licenza di istruttori di paracadutismo senza istruzione militare in caduta libera.
Art. 35 Ufficiali di professione e sottufficiali di professione, nonché membri del DEE 10, con istruzione militare in caduta libera 1 L’istruzione militare in caduta libera per ufficiali di professione e sottufficiali di professione nonché membri del DEE 10 dura al massimo 6 mesi.
2 Le Forze aeree stabiliscono il programma d’istruzione.
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Sezione 3: Allenamento degli esploratori paracadutisti di milizia
Art. 36 Classificazione e servizi La classificazione e i servizi annuali della categoria B sono disciplinati come segue:
Sottocategoria Funzione Giorni di allenamento Numero individuale minimo di lanci
B/1 Esploratori paracadutisti di milizia incorporati 12 40 in formazioni B/2 Esploratori paracadutisti di milizia 8 24 incorporati in stati maggiori
Art. 37 Competenza Le Forze aeree procedono ai cambiamenti di classificazione di volta in volta per l’ini- zio dell’anno.
Art. 38 Riduzione e prolungamento dei servizi Se le esigenze militari e il livello dell’istruzione lo consentono o lo richiedono, le Forze aeree possono, mediante istruzioni, ridurre del 50 per cento al massimo il nu- mero di lanci di cui all’articolo 36 o aumentare del 25 per cento al massimo il numero di lanci e di giorni di allenamento individuale di cui all’articolo 6 OSVM.
Art. 39 Allenamento 1 Gli esploratori paracadutisti eseguono almeno quattro lanci per trimestre e manten- gono le loro prestazioni sportive a un livello elevato. 2 In casi particolari, le Forze aeree possono autorizzare deroghe o interruzioni più lun- ghe.
Art. 40 Allenamento individuale 1 L’allenamento individuale è suddiviso in un allenamento militare e un allenamento civile. 2 Nell’allenamento militare individuale i lanci sono eseguiti su ordine di un ufficiale esploratore paracadutista, di un responsabile militare del servizio di lancio o di un capo dell’allenamento individuale militare. I lanci avvengono da aeromobili militari e in linea di principio sono eseguiti con il paracadute d’impiego. 3 Nell’allenamento civile i lanci sono eseguiti sotto la sorveglianza di un istruttore civile dell’Aero-Club svizzero. I lanci avvengono da aeromobili civili e possono es- sere eseguiti con l’equipaggiamento civile di lancio.
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Art. 41 Inizio dell’allenamento di lancio con il paracadute Gli esploratori paracadutisti iniziano il loro allenamento di lancio con il paracadute (corso d’allenamento, allenamento individuale) dopo aver ottenuto il brevetto.
Capitolo 5: Operatori di ricognitori telecomandati Sezione 1: Definizione e ammissione
Art. 42 Definizione Sono considerati operatori di ricognitori telecomandati i piloti di ricognitori teleco- mandati e gli operatori del carico utile dei ricognitori telecomandati.
Art. 43 Ammissione 1 Può essere ammesso all’istruzione di operatore del carico utile dei ricognitori tele- comandati di milizia chi: a. ha concluso la scuola di livello secondario I o una scuola analoga e una formazione professionale di base o una scuola media superiore oppure una formazione analoga; b. riveste almeno il grado di tenente dopo aver concluso il servizio pratico; c. ha ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti; d. presenta un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni; e. presenta un estratto del registro delle esecuzioni senza iscrizioni; f. non ha superato l’età massima di 30 anni; g. è titolare di una licenza di pilota privato valida per velivoli ad ala fissa (PPL A); h. ha superato gli esami dell’idoneità fisica, intellettuale e psichica dell’IMA; e i. è stato dichiarato idoneo in occasione dell’esame dell’idoneità. 2 Può essere ammesso all’istruzione di pilota di ricognitori telecomandati di milizia chi adempie le condizioni secondo il capoverso 1 lettere a–f, h e i ed è titolare di una licenza di pilota commerciale valida per velivoli ad ala fissa con abilitazione al volo strumentale (CPL/IR). 3 Le Forze aeree decidono sull’ammissione alle rispettive istruzioni specialistiche nonché sulle eccezioni concernenti le condizioni del capoverso 1 lettera f e del capo- verso 2.
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Sezione 2: Allenamento degli operatori di ricognitori telecomandati di milizia
Art. 44 Classificazione e servizi obbligatori La classificazione e i servizi obbligatori annuali sono disciplinati come segue:
Funzione Giorni di allena- Numero minimo Numero mento individuale di lanci e atterraggi minimo di ore di volo*
Comandanti della squadriglia di ricognitori 8 di volta in 30 telecomandati, se sono operatori di ricognitori volta 10 telecomandati, nonché operatori di ricognitori telecomandati della squadriglia di ricognitori telecomandati Operatori di ricognitori telecomandati degli 12 di volta in 30 stati maggiori volta 10 * Su simulatore possono essere assolte al massimo la metà delle ore di volo.
Art. 45 Ore di volo Se le esigenze militari e il livello dell’istruzione lo consentono o lo richiedono, le Forze aeree possono, mediante istruzioni, ridurre del 30 per cento al massimo o aumentare del 25 per cento al massimo il numero delle ore di volo di cui all’arti- colo 44.
Art. 46 Inizio del servizio di volo con ricognitori telecomandati Gli operatori di ricognitori telecomandati iniziano il loro servizio di volo con ricogni- tori telecomandati dopo aver ottenuto il brevetto.
Sezione 3: Impiego di operatori di ricognitori telecomandati senza brevetto
Art. 47 1 Per l’istruzione degli operatori di ricognitori telecomandati e per impieghi con si- stemi di ricognitori telecomandati, le Forze aeree possono eccezionalmente avvalersi di operatori che non sono in possesso del brevetto militare di operatore di ricognitori telecomandati. 2 Il DDPS disciplina lo statuto di detti operatori di ricognitori telecomandati su pro- posta delle Forze aeree.
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Sezione 4: Operatori di ricognitori telecomandati di professione
Art. 48 Condizioni per l’assunzione 1 Può essere assunto come operatore di ricognitori telecomandati di professione a par- tire dall’inizio dell’istruzione di base chi: a. ha concluso la scuola di livello secondario I o una scuola analoga e una formazione professionale di base o una scuola media superiore oppure una formazione analoga; b. presenta un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni; c. presenta un estratto del registro delle esecuzioni senza iscrizioni; d. è titolare di una licenza di pilota commerciale valida con abilitazione al volo strumentale (CPL/IR); e. ha superato gli esami dell’idoneità fisica, intellettuale e psichica dell’IMA; e f. è stato dichiarato idoneo in occasione di un esame dell’idoneità professionale della durata massima di tre giorni. 2 Le Forze aeree decidono sull’ammissione alle rispettive istruzioni specialistiche nonché sulle eccezioni concernenti le condizioni del capoverso 1 lettera d.
Art. 49 Istruzione 1 L’istruzione di operatore di ricognitori telecomandati di professione comprende:
a. un corso di 30 giorni al massimo, che serve alla selezione e all’addestramento tecnico di base; b. un’istruzione tecnica di 12 mesi al massimo.
2 Le Forze aeree stabiliscono i programmi d’istruzione.
3 Provvedono affinché gli operatori di ricognitori telecomandati di professione man- tengano le loro competenze per poter conservare la licenza di pilota privato di velivoli ad ala fissa (PPL A) o la licenza di pilota commerciale di velivoli ad ala fissa con abilitazione al volo strumentale (CPL/IR).
Capitolo 6: Mancato adempimento delle condizioni per l’assunzione
Art. 50 Iscrizioni nel casellario giudiziale e nel registro delle esecuzioni al momento dell’assunzione Se a carico di una persona figurano iscrizioni nel casellario giudiziale o nel registro delle esecuzioni d’importanza secondaria per l’esercizio della funzione, su richiesta motivata dell’autorità di assunzione il capo dell’esercito può autorizzare una deroga dalla corrispondente condizione per l’assunzione.
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Art. 51 Rimborso dei costi dell’istruzione 1 Il datore di lavoro può chiedere il rimborso dei costi relativi all’istruzione di base di cui all’articolo 17 se: a. una condizione per l’assunzione non è adempiuta o non è più adempiuta; b. l’istruzione di base è interrotta anzitempo o conclusa senza successo; c. il rapporto di lavoro è disdetto dal lavoratore.
2 Il rimborso è retto dalle disposizioni dell’accordo in materia d’istruzione.
Capitolo 7: Disposizioni finali
Art. 52 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del DDPS del 4 dicembre 20035 concernente i membri del servizio di volo militare è abrogata.
Art. 53 Modifica di un altro atto normativo La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato.
Art. 54 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2022.
21 marzo 2022 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Viola Amherd
5 RU 2003 5103, 2004 5045, 2006 2667, 2015 5027, 2016 2835
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Allegato (art. 53)
Modifica di un altro atto normativo I L’ordinanza del 15 febbraio 20196 sulle indennità di volo del DDPS è modificata come segue:
Art. 1, frase introduttiva e lett. d, e, ebis, eter e j La presente ordinanza disciplina le indennità per i seguenti impiegati nel DDPS: d. fotografi di bordo di professione; e. esploratori paracadutisti di professione; ebis. membri del distaccamento d’esplorazione dell’esercito 10 (DEE 10) con istru- zione militare in caduta libera; eter. insegnanti specialisti con licenza di istruttori di paracadutismo nel servizio specialistico paracadutisti; j. ingegneri del servizio di volo dell’Ufficio federale di topografia (swisstopo).
Art. 2 cpv. 1 1 I piloti militari di professione, i piloti da trasporto civili dello STAC, gli operatori di bordo di professione, gli operatori FLIR di professione, i fotografi di bordo di profes- sione, gli esploratori paracadutisti di professione, i membri del DEE 10 con istruzione militare in caduta libera nonché gli insegnanti specialisti con licenza di istruttori di paracadutismo nel servizio specialistico paracadutisti ricevono un’indennità confor- memente all’allegato 1 per il particolare impegno, per il frequente impiego nel servi- zio di volo e per il maggiore rischio.
Art. 3 cpv. 1
1 Hanno diritto all’indennità conformemente all’allegato 1:
a. i piloti militari di professione dopo aver concluso con successo la scuola per piloti delle Forze aeree; b. i piloti da trasporto civili dello STAC dall’inizio dell’impiego; c. gli esploratori paracadutisti di professione dopo il periodo di prova; d. i membri del DEE 10 con istruzione militare in caduta libera nonché gli inse- gnanti specialisti con licenza di istruttori di paracadutismo nel servizio spe- cialistico paracadutisti a partire dal mese in cui sorge l’obbligo di lancio; e. gli altri aventi diritto dopo l’ottenimento del brevetto.
6 RS 172.220.111.342.1
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Titolo prima dell’art. 4 Sezione 3: Personale dell’Ufficio federale dell’armamento (armasuisse) e di swisstopo
Art. 6 Indennità per gli ingegneri del servizio di volo di swisstopo Gli ingegneri del servizio di volo di swisstopo ricevono un’indennità conformemente all’allegato 1 per il particolare impegno in relazione con il servizio di volo.
Art. 8 Sospensione dal servizio di volo 1 Chi è temporaneamente sospeso dal servizio di volo per motivi medico-aeronautici, o è assente dal servizio per malattia, infortunio o congedo di maternità, oppure è so- speso definitivamente dal servizio di volo per motivi medico-aeronautici o a causa della diminuzione della capacità di prestazione fisica o psichica, ma continua a essere impiegato presso l’Amministrazione federale, ha diritto all’indennità secondo l’arti- colo 2 capoverso 1 e gli articoli 4 e 6 per la stessa durata per la quale ha diritto alla prestazione che il datore di lavoro versa agli impiegati in caso di impedimento al lavoro secondo l’articolo 29 capoverso 1 della legge del 24 marzo 20007 sul personale federale. 2 Se, dopo il compimento del 55° anno di età, gli impiegati secondo l’articolo 1 let- tere a–g, i e j sono sospesi definitivamente dal servizio di volo per motivi medico- aeronautici, dopo la scadenza del termine secondo il capoverso 1 l’indennità di cui all’allegato 1 è versata nella misura del 60 per cento fintanto che queste persone ri- mangono impiegate nell’Amministrazione federale. L’indennità è tuttavia esclusa dalla compensazione del rincaro e dagli aumenti reali dello stipendio. 3 Se, dopo il compimento del 55° anno di età, i piloti collaudatori sono sospesi defi- nitivamente dal servizio di volo per motivi medico-aeronautici, dopo la scadenza del termine secondo il capoverso 1 l’indennità di cui all’allegato 2 è versata nella misura del 60 per cento fintanto che queste persone rimangono impiegate nell’Amministra- zione federale. L’indennità è tuttavia esclusa dalla compensazione del rincaro e dagli aumenti reali dello stipendio. 4 Le indennità secondo i capoversi 2 e 3 sono decurtate in funzione dell’importo di eventuali prestazioni dell’assicurazione militare, dell’Istituto nazionale svizzero di as- sicurazione contro gli infortuni, dell’assicurazione per l’invalidità o di un’altra assi- curazione obbligatoria contro gli infortuni. Gli impiegati annunciano senza indugio per scritto il loro diritto a tali prestazioni al datore di lavoro e all’Aggruppamento difesa, a armasuisse o a swisstopo.
Art. 8a Assunzione dei costi L’Aggruppamento Difesa, armasuisse e swisstopo si assumono i costi delle indennità da loro versate.
7 RS 172.220.1
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Art. 10a Disposizione transitoria della modifica del 21 marzo 2022 L’articolo 8 capoversi 2 e 3 nel tenore della modifica del 21 marzo 2022 si applica anche agli impiegati di cui all’articolo 1 lettere a–e e f–j che sono stati definitivamente sospesi dal servizio di volo tra il 1° gennaio 2020 e l’entrata in vigore della presente modifica.
II L’allegato 1 dell’ordinanza sulle indennità di volo del DDPS è modificato secondo la versione qui annessa.
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Allegato 1 (art. 2, 3 e 6)
Indennità per il personale delle Forze aeree e della S+T
Titolo
Indennità per i membri del servizio di volo militare e per gli ingegneri del servizio di volo di swisstopo
N. 4–6ter
Fr.
4. Ingegneri del servizio di volo 20 053
di swisstopo
5. Fotografi di bordo 12 297
di professione
6. Esploratori paracadutisti 13 755
di professione 6bis. Membri del DEE 10 13 755 con istruzione militare in caduta libera 6ter. Insegnanti specialisti 13 755 con licenza di istruttori di paracadutismo nel servizio specialistico paracadutisti
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