AS 2022 217
Ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)
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Ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)
Modifica del 30 marzo 2022
Il Consiglio federale svizzero, ordina:
I L’ordinanza del 23 maggio 20121 sulla promozione dello sport è modificata come segue:
Sostituzione di un termine In tutta l’ordinanza «perfezionamento» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «formazione continua».
Art. 8 cpv. 1 lett. a
1 In G+S si distinguono sei gruppi di utenti (GU). L’UFSPO ripartisce le diverse
offerte nei seguenti gruppi di utenti: a. le offerte G+S del GU 1 sono offerte proposte da società sportive o da orga- nizzazioni dal funzionamento analogo in cui nell’ambito di corsi con bambini o giovani si allenano e si praticano, in seno a un gruppo stabile, una o più discipline sportive G+S in modo regolare, mirato e guidato o si fa vivere, nel quadro di campi, la pratica delle attività sportive e la cura degli aspetti sociali.
Art. 9 cpv. 1 lett. b e c
1 Per i singoli gruppi di utenti il DDPS stabilisce:
b. il numero minimo di attività per ciascun corso o campo; c. la durata minima delle singole attività.
1 RS 415.01
2022-1033 RU 2022 217
Ordinanza sulla promozione dello sport RU 2022 217
Art. 11 cpv. 1 e 2 1 Gli organizzatori di offerte G+S si assicurano che siano attuati i principi dello sport corretto e sicuro, che siano adottate le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei partecipanti nonché per impedire incidenti e che tali misure siano rispet- tate per tutta la durata del corso o del campo. 2 Se constata che i quadri G+S responsabili trascurano il proprio obbligo di vigilanza e assistenza durante lo svolgimento dell’offerta, l’organizzatore di un’offerta G+S adotta i provvedimenti necessari e informa l’UFSPO. Se constata un delitto o un cri- mine, informa l’UFSPO e le autorità di perseguimento penale.
1 Fanno parte dei quadri G+S tutti i titolari di un riconoscimento quale:
a. monitore G+S in una disciplina sportiva G+S o monitore G+S Sport scola- stico; d. esperto G+S in una disciplina sportiva G+S o esperto G+S Sport scolastico. 1bis Se la presente ordinanza o le ordinanze subordinate non prevedono altrimenti, le disposizioni per i monitori G+S valgono egualmente per i monitori G+S Sport scola- stico e le disposizioni per gli esperti G+S valgono egualmente per gli esperti G+S Sport scolastico.
Art. 16 cpv. 1 1 I monitori G+S possono dirigere corsi e campi G+S o singole attività nel quadro di corsi o campi di un organizzatore, a condizione che dispongano della formazione necessaria e che abbiano compiuto 18 anni. Il DDPS può stabilire un’età diversa per singole discipline sportive.
Art. 20 Decadenza dei riconoscimenti G+S 1 Il riconoscimento quale quadro G+S è valido fino alla fine del secondo anno civile successivo a quello in cui è stato rilasciato o in cui si è frequentata l’ultima formazione continua; esso decade se non si è adempiuto l’obbligo in materia di formazione con- tinua. 2 Un riconoscimento decaduto può essere riottenuto assolvendo una formazione con- tinua. 3 Se il riconoscimento di un quadro G+S decade mentre è in corso un’offerta G+S, il quadro può continuare a essere impiegato fino al termine dei corsi o dei campi già iniziati; se il quadro in questione è un coach G+S può essere impiegato fino al termine dell’offerta.
Art. 20a Sospensione e revoca dei riconoscimenti in relazione a reati 1 Nei casi di cui all’articolo 10 capoverso 2 LPSpo l’UFSPO, su denuncia o d’ufficio, sospende con effetto immediato il riconoscimento quale quadro.
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2 Al termine del procedimento penale l’UFSPO decide per l’abolizione della sospen- sione o per la revoca del riconoscimento.
Art. 21 rubrica, cpv. 1, frase introduttiva nonché lett. d–g Sospensione e revoca di riconoscimenti in caso di violazioni degli obblighi
1 L’UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento di un quadro se:
d. il quadro, a scopo di doping, ha fatto uso di prodotti di cui all’articolo 19 capoverso 3 LPSpo o ha impiegato su di sé metodi di cui all’articolo 19 capoverso 3 LPSpo; e. il quadro ha partecipato a scommesse sportive in linea il cui accesso è bloccato secondo l’articolo 86 della legge federale del 29 settembre 20172 sui giochi in denaro; f. il quadro è stato registrato nel sistema d’informazione di cui all’articolo 24a della legge federale del 21 marzo 19973 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna poiché ha avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all’estero; g. il quadro (in qualità di membro o delegato di un’organizzazione sportiva) è stato oggetto di una sanzione disciplinare da parte di un organo di una federa- zione sportiva competente in tale ambito a causa di una violazione delle disposizioni in materia di sport corretto e sicuro.
Art. 21a Riconoscimento complementare «sicurezza» 1 Chi vuole dirigere attività G+S con elevate disposizioni di sicurezza necessita di un riconoscimento complementare «sicurezza». Tale riconoscimento si ottiene assol- vendo una formazione complementare specifica. 2 L’UFSPO stabilisce quali attività possono essere dirette solo da persone che dispon- gono del riconoscimento complementare «sicurezza». 3 Il riconoscimento complementare «sicurezza» è valido fino al termine del quarto anno successivo a quello in cui è stato rilasciato.
Art. 39 cpv. 1 1 Il riconoscimento quale monitore o quale esperto ESA è valido fino alla fine del secondo anno civile successivo a quello in cui è stato rilasciato o in cui si è frequentata l’ultima formazione continua; esso decade se non si è adempiuto l’obbligo in materia di formazione continua.
Abrogato
2 RS 935.51 3 RS 120
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Art. 83e Disposizione transitoria della modifica del 31 marzo 2022 1 Le offerte G+S di organizzatori che hanno chiuso un’offerta fra il 1° dicembre 2019 e il 30 novembre 2022 sono autorizzate fino al 30 novembre 2025 anche se gli orga- nizzatori non sono registrati ai sensi dell’articolo 10a.
2 L’UFSPO può conferire il riconoscimento complementare «sicurezza» alle persone
che hanno assolto una formazione continua sui temi della sicurezza nelle rispettive discipline sportive entro il 31 dicembre 2025.
II L’ordinanza del 15 novembre 20174 sugli emolumenti dell’Ufficio federale dello sport è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19975 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
Sostituzione di un termine In tutta l’ordinanza «perfezionamento» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «formazione continua».
Art. 4 lett. f Non sono riscossi emolumenti per: f. decisioni concernenti le registrazioni approvate come organizzatore secondo l’articolo 10a dell’ordinanza del 23 maggio 20126 sulla promozione dello sport.
Allegato, n. 4
4. Formazione e formazione continua
Corsi e moduli della formazione dei quadri G+S max. 140 per giorno ed ESA, forfait giornaliero per lezioni e trasporti di corso nell’ambito di corsi e moduli (a seconda di dimensioni, tempo impiegato e importanza nel quadro del programma G+S) Documentazione didattica completa G+S 50 a esemplare per disciplina sportiva (stampato o in forma elettronica)
4 RS 415.013 5 RS 172.010 6 RS 415.01
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Documentazione didattica completa ESA 50 a esemplare (stampato o in forma elettronica) Materiale G+S in prestito 0,60 al chilo (lordo) Corsi e moduli della formazione degli allenatori 50– 250 per giorno (a seconda di dimensioni e tempo) di corso
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2022.
30 marzo 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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