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AS 2022 220

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RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)

Modifica dell’11 marzo 2022

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 5 giugno 20151 sui prodotti chimici è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. b n. 2, cpv. 2 lett. f ed r e cpv. 4, nota a piè di pagina 1 Ai fini di una precisazione rispetto alla LPChim, nella presente ordinanza si intende per: b. fabbricante:

2. per fabbricante si intende anche chi acquista sostanze, preparati od

oggetti in Svizzera e, a titolo commerciale, li fornisce in una composi- zione invariata: – con un nome proprio e senza indicare il nome del fabbricante origi- nario, – con un nome commerciale proprio, – in un imballaggio diverso da quello previsto dal fabbricante origi- nario, – per un altro impiego, oppure – in un luogo, la cui lingua ufficiale non è stata utilizzata dal fabbri- cante originario per formulare l’etichettatura secondo l’articolo 10 capoverso 3 lettera b,

1 RS 813.11

2022-1043 RU 2022 220

Ordinanza sui prodotti chimici RU 2022 220

2 Nella presente ordinanza si intende inoltre per:

f. vecchia sostanza: sostanza registrata ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento UE-REACH)2, fatta eccezione per le so- stanze che:

1. sono immesse sul mercato in quantità superiori rispetto a quelle registrate

nello Spazio economico europeo (SEE), oppure

2. sono registrate esclusivamente come sostanze intermedie sempreché non

siano sostanze monomeriche; r. sostanze coloranti: sostanze e preparati che contengono essenzialmente colo- ranti, pigmenti coloranti e pigmenti a effetto aggiunti esclusivamente ai fini della colorazione o della creazione di effetti.

4 Si applicano le equivalenze terminologiche tra il regolamento UE-REACH, il

regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento UE-CLP)3, la direttiva 75/324/CEE4 e la presente ordinanza conformemente all’allegato 1 numero 1.

Art. 10 cpv. 3 lett. b e 3bis, frase introduttiva

3 Oltre ai capoversi 1 e 2, l’etichettatura deve adempiere i seguenti requisiti:

b. deve essere formulata in almeno una lingua ufficiale del luogo in cui la so- stanza o il preparato è fornito a utilizzatori privati o professionali: d’intesa con singoli utilizzatori professionali, le sostanze o i preparati loro forniti possono essere etichettati in un’altra lingua ufficiale o in inglese. 3bis Qualora le sostanze o i preparati siano importati da uno Stato membro dello SEE, sull’etichetta il nome del fabbricante può essere sostituito dal nome della persona responsabile dell’immissione sul mercato nello SEE, se tali sostanze o preparati:

Art. 10a Lingue ufficiali Sono lingue ufficiali il tedesco, il francese e l’italiano.

2 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal re- golamento (UE) 2021/2204, GU L 446 del 14.12.2021, pag. 34. 3 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato da ul- timo dal regolamento delegato (UE) 2021/1962, GU L 400 del 12.11.2021, pag. 16. 4 Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol, GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2016/2037, GU L 314 del 22.11.2016, pag. 11.

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Art. 25 Sostanze non più registrate Se una sostanza diventa soggetta all’obbligo di notifica perché non è più registrata ai sensi dell’articolo 5 del regolamento UE-REACH5, il fabbricante può immetterla sul mercato senza notificarla ancora fino alla fine dell’anno civile che segue il cambia- mento dello stato di registrazione. L’organo di notifica può prorogare il termine su domanda motivata al massimo di due anni.

Art. 26 cpv. 1 lett. b, h e j nonché 3

1 Una notifica non è necessaria per:

b. abrogata h. le sostanze elencate nell’allegato IV o nell’allegato V del regolamento UE-REACH6; j. le sostanze elencate nell’allegato 7 fino alla quantità massima ivi indicata. 3 Le sostanze pericolose, nonché le sostanze PBT e vPvB non assoggettate all’obbligo di notifica secondo il capoverso 1 lettere a, c, g, h e j, sono assoggettate all’obbligo di annuncio secondo l’articolo 48.

Art. 30 cpv. 1

1 La durata di protezione dei dati è di 12 anni.

Art. 31 cpv. 1 1 Chi, ai fini di una notifica, prevede di eseguire esperimenti su vertebrati deve domandare all’organo di notifica se sono già disponibili dati relativi a tali esperimenti. La domanda deve essere presentata nella forma richiesta dall’organo di notifica.

Art. 49 cpv. 2 2 Se le sostanze contenute conformemente al capoverso 1 lettera d numero 2 che sono aggiunte al preparato sono costituite esclusivamente da un profumo o da una sostanza colorante, possono essere indicati gli identificatori generici dei prodotti «profumo» o «sostanza colorante», se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a. non sono superate le seguenti concentrazioni:

1. per i profumi: complessivamente il 5 per cento del peso,

2. per le sostanze coloranti: complessivamente il 25 per cento del peso;

b. le sostanze estremamente preoccupanti secondo l’allegato 3 in un’unica con- centrazione pari o superiore allo 0,1 per cento del peso sono indicate nell’an- nuncio.

5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2 lett. f.

6 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2 lett. f.

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Art. 54 cpv. 1 lett. b, bbis, hbis, l e m

1 Sono esentati dall’obbligo di annuncio secondo il presente capitolo:

b. le sostanze e i preparati immessi sul mercato esclusivamente per scopi di ana- lisi, ricerca o sviluppo; bbis le sostanze immesse sul mercato esclusivamente per scopi di formazione; hbis i gas e le miscele di gas classificati esclusivamente nella categoria di pericolo «Gas sotto pressione»; l. le pitture formulate in quantità limitate e su richiesta per un singolo consuma- tore o utilizzatore commerciale presso il punto vendita mediante sfumatura o miscelazione di colori, se

1. sono rispettati i requisiti di cui all’articolo 25 paragrafo 8 del regola-

mento UE-CLP7, oppure se

2. le possibili sostanze coloranti pericolose per la salute nella concentra-

zione massima nella quale sono aggiunte alla miscela sono indicate nell’annuncio del colore di base; in questo caso il prodotto va etichettato con l’UFI del colore di base; m. il calcestruzzo, il gesso e il cemento conformi alle formulazioni standard di cui all’allegato VIII parte D del regolamento UE-CLP e provvisti dell’UFI prescritto dall’organo di notifica.

Art. 84 lett. d D’intesa con l’UFAM e la SECO, l’UFSP adegua i seguenti allegati: d. allegato 7: prende in considerazione gli sviluppi europei.

Titolo prima dell’art. 87 Capitolo 2: Cantoni

Art. 87 cpv. 2 lett. c

2 Nel quadro di tali controlli le autorità esecutive cantonali verificano se:

c. l’etichettatura e l’UFI sono conformi alle disposizioni pertinenti (art. 10–13

Art. 88 cpv. 3 3 Se i controlli danno adito a contestazioni di rilievo, l’autorità preposta al controllo ne informa l’organo di notifica e le autorità competenti per le decisioni secondo l’articolo 90a.

7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.

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Art. 89 Abrogato Titolo prima dell’art. 90 Abrogato

Art. 90 rubrica Sorveglianza dell’utilizzazione e promozione del comportamento ecologico

Inserire prima del titolo del titolo settimo

Art. 90a Misure delle autorità esecutive cantonali Se dal controllo risulta che sono violate le disposizioni di cui agli articoli 87 capo- verso 2, 88 capoverso 1 e 90 capoverso 1, le misure necessarie sono decise dall’auto- rità del Cantone in cui gli assoggettati hanno il domicilio o la sede sociale. In caso di violazioni delle disposizioni dell’articolo 90 capoverso 1, può anche decidere l’auto- rità competente del Cantone in cui le violazioni sono state commesse. I Cantoni coor- dinano le misure necessarie.

Art. 93c Disposizioni transitorie della modifica del 11 marzo 2022 1 Le sostanze e i preparati possono essere forniti a terzi con l’etichettatura vecchia fino al 31 dicembre 2025. 2 Il fabbricante che prevede di eseguire esperimenti su vertebrati deve adempiere, per le sostanze già immesse sul mercato prima dell’entrata in vigore della presente modi- fica e ora assoggettate all’obbligo di notifica, l’obbligo di domanda cautelativa secondo l’articolo 31 capoversi 1 e 2 entro il (18 mesi dopo l’entrata in vigore della presente modifica). Se ha adempiuto tale obbligo, può immettere la sostanza sul mer- cato senza notificarla ancora fino a (cinque anni dopo l’entrata in vigore). L’organo di notifica può prorogare il termine al massimo di due anni. Se più fabbricanti inten- dono notificare la stessa sostanza, l’organo di notifica lo comunica ai fabbricanti im- mediatamente dopo la scadenza del termine per la domanda cautelativa. L’articolo 31 capoverso 4 si applica per analogia. 3 Le nuove sostanze che non sono state notificate prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che non rientrano sotto il capoverso 2 possono essere immesse sul mercato senza essere notificate ancora fino al (due anni dopo l’entrata in vigore). L’organo di notifica può prorogare il termine al massimo di un anno. 4 Alle vecchie sostanze, già notificate prima dell’entrata in vigore della presente modifica, si applicano le seguenti disposizioni: a. il notificante è esonerato dall’obbligo di fornire informazioni ulteriori secondo gli articoli 46 e 47; b. la deroga di cui all’articolo 54 capoverso 1 lettera k non si applica.

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II Gli allegati 4 e 5 sono modificati come segue:

Allegato 4 n. 1.3 1.3 Nei rimandi agli allegati VII–XI del regolamento UE-REACH8 i requisiti relativi ai nanomateriali e alle nanoforme non devono essere adempiuti.

Allegato 4 n. 3 lett. a Occorre fornire le seguenti informazioni sulla sostanza: a. i dati conformemente all’allegato VI punto 2 del regolamento UE-REACH;

Allegato 5 n. 1.2 lett. c

c. H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. (Non sono considerati preparati del gruppo 2 quelli classifi- cati come «Skin Corr. 1C» unicamente per il loro tenore di acido lattico [n. CAS 79-33-4] e sulla cui etichetta figura obbligatoriamente il codice H314.) in combinazione con

III Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 7 secondo la versione qui annessa.

IV La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

8 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/979, GU L 216 del 18.6.2021, pag. 121.

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V La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2022.

11 marzo 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato 7 (art. 26 cpv. 1 lett. j e 84 lett. d)

Elenco delle nuove sostanze per le quali non è necessaria una notifica9

9 Il contenuto dell’elenco delle nuove sostanze non soggette all’obbligo di notifica non è pubblicato nella Raccolta ufficiale, ma può essere consultato gratuitamente all’indirizzo www.anmeldestelle.ch > Temi > Diritto in materia di prodotti chimici e guide > Diritto in materia di prodotti chimici > Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim). Fa stato la ver- sione del 1° maggio 2022, che contiene 3 sostanze.

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Allegato (n. IV)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 18 maggio 200510 sui biocidi

Art. 1b cpv. 3, nota a piè di pagina 3 Per gli adeguamenti secondo i capoversi 1 e 2 il DFI tiene conto degli atti delegati o degli atti di esecuzione emanati dalla Commissione europea conformemente al rego- lamento (UE) n. 528/201211.

2 L’etichetta deve essere redatta in almeno una lingua ufficiale del luogo in cui gli articoli trattati sono immessi sul mercato.

Art. 59 Decisione delle autorità esecutive cantonali Se dal controllo risulta che sono violate le disposizioni di cui all’articolo 58 capo- verso 2, i provvedimenti necessari sono decisi dall’autorità competente del Cantone in cui il titolare di un’omologazione o il fabbricante, la persona responsabile dell’im- missione sul mercato o l’utilizzatore ha il domicilio o la sede sociale o la sua filiale. In caso di violazioni degli articoli 41–49, può anche decidere l’autorità competente del Cantone in cui le violazioni sono state commesse. I Cantoni coordinano i provve- dimenti necessari.

Titolo prima dell’art. 62e Sezione 2: Disposizioni finali

Art. 62f Disposizioni transitorie della modifica dell'11 marzo 2022 I biocidi etichettati ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 lettera b OPChim12 secondo il diritto anteriore possono essere forniti a terzi fino al 31 dicembre 2025.

10 RS 813.12 11 Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 mag- gio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2021/525, GU L 106 del 26.3.2021, pag. 3. 12 RS 813.11

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Titolo prima dell’art. 63 Abrogato

2. Ordinanza del 18 maggio 200513 sulla riduzione dei rischi inerenti

ai prodotti chimici

Titolo dopo l’art. 3 Sezione 1a: Etichettature particolari

1 Le etichettature particolari devono essere ben leggibili e durature. Devono essere redatte in almeno una lingua ufficiale del luogo in cui la sostanza, il preparato, l’ap- parecchio o l’oggetto è fornito agli utilizzatori oppure in cui è installato l’impianto. 2 D’intesa con singoli utilizzatori professionali, possono essere etichettati in un’altra lingua ufficiale o in inglese: a. una sostanza o un preparato destinato agli utilizzatori professionali; b. gli apparecchi e gli impianti destinati a utilizzatori professionali.

3 Sono lingue ufficiali il tedesco, il francese e l’italiano.

Art. 23a Disposizione transitoria della modifica dell'11 marzo 2022 Le sostanze, i preparati, gli apparecchi, gli oggetti e gli impianti etichettati secondo il diritto anteriore possono essere forniti a terzi fino al 31 dicembre 2025.

Allegato 1.3 n. 3 cpv. 2 Abrogato

Allegato 1.5 n. 8 cpv. 3 Abrogato

13 RS 814.81

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Allegato 1.6 n. 4 cpv. 1 lett. b 1 Il fabbricante può immettere sul mercato amianto soltanto se l’imballaggio è con- trassegnato con: b. un’indicazione dei pericoli per l’uomo e per l’ambiente e delle misure protet- tive, conforme al modello seguente:

Testa H = almeno 5 cm B = almeno 2,5 cm Campo testa: «a» bianco su fondo nero campo: testo nero o bianco su fondo rosso

Allegato 1.10 n. 3 cpv. 2 Abrogato

Allegato 1.11 n. 3 cpv. 3 Abrogato

Allegato 1.16 n. 3.3 cpv. 2 Abrogato

Allegato 2.1 n. 3 cpv. 7 Abrogato

Allegato 2.2 n. 3 cpv. 7 e n. 4 cpv. 2 Abrogati

Allegato 2.3 n. 1bis.2 cpv. 2, 2.1 cpv. 2, 3.2 cpv. 3 e 4.3 cpv. 2 Abrogati

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Allegato 2.4 n. 4bis.3 cpv. 2 2 L’informazione di cui al capoverso 1 deve contenere le seguenti indicazioni: «L’im- piego su tetti e terrazze, su piazzali adibiti a deposito, su e lungo strade, sentieri e spiazzi, su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari è vietato».

Allegato 2.5 n. 2 cpv. 3 3 L’etichetta di cui al capoverso 1 e l’informazione di cui al capoverso 2 devono for- nire le seguenti indicazioni: «L’impiego su tetti e terrazze, su piazzali adibiti a depo- sito, su e lungo strade, sentieri e spiazzi, su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari è vietato».

Allegato 2.9 n. 4 cpv. 4 Abrogato

Allegato 2.10 n. 2.4 cpv. 4 Abrogato

Allegato 2.11 n. 8 cpv. 2 Abrogato

Allegato 2.12 n. 4 cpv. 2 Abrogato

Allegato 2.13 n. 2 cpv. 2 Abrogato

Allegato 2.16 n. 1.3 cpv. 5 Abrogato

3. Ordinanza del 12 maggio 201014 sui prodotti fitosanitari

Art. 55a, frase introduttiva L’etichetta dei prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente sostanze di base appro- vate e immessi sul mercato deve recare in modo leggibile e indelebile le seguenti informazioni in almeno una lingua ufficiale del luogo di fornitura:

14 RS 916.161

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Art. 57 Lingue impiegate nell’etichetta L’etichetta deve essere redatta in almeno una lingua ufficiale del luogo di fornitura.

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