AS 2022 222
Ordinanza dell’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione concernente i suoi sussidi e altri provvedimenti di sostegno (Ordinanza sui sussidi di Innosuisse)
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Ordinanza dell’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione concernente i suoi sussidi e altri provvedimenti di sostegno (Ordinanza sui sussidi di Innosuisse)
Modifica del 24 gennaio 2022 Approvata dal Consiglio federale il 4 marzo 2022
Il consiglio d’amministrazione dell’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (Innosuisse), ordina:
I L’ordinanza del 20 settembre 20171 sui sussidi di Innosuisse è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 7 capoverso 1 lettera e nonché 23 della legge del 17 giugno 20162 su Innosuisse (LASPI); visti gli articoli 12 capoverso 3 e 19 capoverso 3ter della legge federale del 14 dicembre 20123 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI); visto l’articolo 38 dell’ordinanza del 29 novembre 20134 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (O-LPRI),
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Ordinanza sui sussidi di Innosuisse RU 2022 222
Titolo dopo l’art. 13 Sezione 3a: Sussidi per progetti d’innovazione di piccole e medie imprese
Art. 13a Presentazione della domanda e condizioni per i richiedenti Possono presentare domanda di sussidio per un progetto d’innovazione di un’impresa secondo l’articolo 19 capoverso 3ter LPRI le piccole e medie imprese che: a. hanno sede in Svizzera; b. dispongono della capacità finanziaria per fornire le prestazioni proprie previ- ste; e c. puntano a una commercializzazione rapida ed efficace dei risultati del pro- getto e a una crescita corrispondente.
Art. 13b Tipi di progetto e criteri di valutazione
1 Il progetto d’innovazione deve avere le seguenti caratteristiche:
a. presenta un potenziale innovativo superiore alla media; b. il modello di business associato ha un potenziale di scalabilità; c. il prodotto associato o la prestazione di servizio associata sono prossimi al lancio sul mercato o all’applicazione.
2 Per il rimanente la valutazione della domanda è disciplinata dall’articolo 4.
Art. 13c Calcolo dei sussidi e durata massima 1 Il sussidio è calcolato sulla base dei seguenti costi diretti del progetto preventivati:
a. costi per il personale di cui all’articolo 6 capoversi 1–4; b. costi materiali per la realizzazione del progetto. 2 Sono presi in considerazione solo i costi necessari per un’attuazione appropriata del progetto. 3 La quota dei costi di cui al capoverso 1 che è coperta dal sussidio è determinata secondo i seguenti criteri: a. rischi di realizzazione; b. potenziale di creazione di valore aggiunto e dimensione del gruppo di utenti che beneficia di un’attuazione efficace del progetto; c. capacità economiche dell’azienda. 4 Il Consiglio dell’innovazione può prevedere un importo massimo, un’aliquota mas- sima e una durata massima per i sussidi a progetti delle piccole e medie imprese.
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II La presente ordinanza entra in vigore il 15 aprile 2022.
24 gennaio 2022 In nome del consiglio d’amministrazione di Innosuisse: Il presidente, André Kudelski
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