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AS 2022 229

Legge federale sulla navigazione aerea

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Legge federale sulla navigazione aerea (LNA)

Modifica del 17 dicembre 2021

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 marzo 20211, decreta:

I La legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Sostituzione di un termine In tutta la legge «la detenzione» è sostituito con «una pena detentiva».

Art. 10a cpv. 2 e 3

2 Per i voli a vista non commerciali, le conversazioni radiotelefoniche

con il servizio della sicurezza aerea, eccettuati i servizi della sicurezza aerea dell’aeroporto di Zurigo, possono essere effettuate, oltre che in inglese, nella lingua ufficiale della Confederazione parlata in loco.

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli; può prevedere altre deroghe

al capoverso 1 qualora la sicurezza aerea lo consenta.

Art. 90bis, titolo marginale (concerne soltanto i testi tedesco e francese), nonché comminatoria e lett. a È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecunia- ria chiunque: a. Concerne soltanto i testi tedesco e francese

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Art. 100, titolo marginale e cpv. 4 IV. Obbligo 4 I medici e psicologi che nutrono dubbi circa l’idoneità di un membro di informazione, consultazione dell’equipaggio o di un controllore del traffico aereo a svolgere la pro- e diritto di infor- mazione pria attività a causa di una malattia fisica o psichica, un’infermità o una dipendenza da essi accertate possono informarne l’UFAC.

Art. 100ter, titolo marginale (concerne soltanto il testo tedesco), nonché cpv. 1, 3 -5

1 I membri dell’equipaggio che presentano indizi di ebrietà o di influsso

di narcotici o di sostanze psicotrope sono sottoposti a un esame ade- guato.

3 Nell’ambito di ispezioni di rampa di aeromobili e del loro equipaggio

l’UFAC può ordinare in ogni tempo che i membri dell’equipaggio siano sottoposti a un test alcolemico. I provvedimenti necessari sono eseguiti dal competente organo di polizia cantonale.

4 Le persone e servizi competenti di cui ai capoversi 2 e 3 possono or-

dinare un prelievo di sangue.

5 Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione degli esami e provvedi-

menti di cui ai capoversi 1, 3 e 4. Tiene conto delle disposizioni dell’Unione europea sull’ebrietà applicabili in virtù dell’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo. Si ispira a titolo completivo alle prescrizioni con- cernenti i controlli alcolemici e gli altri provvedimenti nei confronti de- gli utenti della strada.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2021 Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2021 La presidente: Irène Kälin Il presidente: Thomas Hefti Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

3 RS 0.748.127.192.68

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Referendum ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 aprile 2022.4

2 La presente legge entra in vigore il 1° maggio 2022.

16 febbraio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

4 FF 2021 3005

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