AS 2022 230
Ordinanza sulla navigazione aerea
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Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA)
Modifica del 16 febbraio 2022
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 14 novembre 19731 è modificata come segue:
35 Accertamento dell’ebrietà e di altri stati
351 Alcol
Art. 38 Ebrietà e inidoneità a prestare servizio È considerato in stato di ebrietà e inidoneo a prestare servizio un membro dell’equi- paggio che presenta la seguente concentrazione di alcol: a. una concentrazione di alcol nell’alito superiore a 0,1 milligrammi per litro di aria espirata; oppure b. una concentrazione di alcol nel sangue superiore a 0,2 per mille.
Art. 39 Controlli del tasso alcolico in caso di indizi di ebrietà Se vi sono indizi che un membro dell’equipaggio si trova in stato di ebrietà, si effettua un controllo del tasso alcolico. Questo si basa sugli articoli 40 capoversi 2–4, 41 e 42 capoversi 1 e 3.
1 RS 748.01
2022-0520 RU 2022 230
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Art. 40 Svolgimento dell’accertamento etilometrico casuale
1 Lo svolgimento dell’accertamento etilometrico casuale si basa:
a. sul regolamento (UE) 2018/10422; b. a titolo complementare sulle disposizioni della presente ordinanza. 2 Il primo accertamento etilometrico viene effettuato mediante un etilometro precur- sore. 3 Se il risultato del primo accertamento etilometrico supera il valore limite di cui all’articolo 38 lettera a, un secondo accertamento etilometrico deve essere effettuato mediante un etilometro probatorio non prima di 15 minuti e non oltre 30 minuti dal primo accertamento. Durante l’attesa, al membro dell’equipaggio è fatto divieto di mangiare, bere o altrimenti assumere altre sostanze. 4 Gli etilometri precursori e gli etilometri probatori devono soddisfare i requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 20063 sugli strumenti di misurazione (OStrM) e delle relative disposizioni d’esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia. Lo svolgimento dell’accertamento etilometrico è retto per analogia dall’ordinanza del 28 marzo 20074 sul controllo della circolazione stradale (OCCS) e sulle relative disposi- zioni d’esecuzione dell’Ufficio federale delle strade (USTRA).
Art. 41 Inidoneità temporanea a prestare servizio Se il risultato del primo accertamento etilometrico mediante l’etilometro precursore supera il valore limite di cui all’articolo 38 o se deve essere ordinato un prelievo del sangue secondo l’articolo 42 capoverso 1 lettere a e c, il membro dell’equipaggio è considerato temporaneamente inidoneo a prestare servizio.
Art. 42 Ordine e svolgimento di un prelievo del sangue
1 È ordinato un prelievo del sangue se:
a. il risultato di un primo accertamento etilometrico mediante un etilometro pre- cursore è superiore al valore limite di cui all’articolo 38 e non può essere con- fermato con un secondo accertamento etilometrico mediante un etilometro probatorio;
2 Regolamento (UE) 2018/1042 della Commissione, del 23 luglio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti tecnici e le procedure ammi- nistrative concernenti l’introduzione di programmi di sostegno, della valutazione psicolo- gica dell’equipaggio di condotta, nonché di test sistematici e casuali per il rilevamento di sostanze psicoattive al fine di garantire l’idoneità medica dei membri degli equipaggi di condotta e di cabina e per quanto riguarda l’equipaggiamento dei velivoli di nuova fabbricazione a turbina, aventi una massa massima certificata al decollo pari o inferiore a 5 700 kg e autorizzati a trasportare da sei a nove passeggeri, con un sistema di avviso e rappresentazione del terreno, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68). 3 RS 941.210 4 RS 741.013
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b. l’accertamento etilometrico viene rifiutato o eluso oppure se il membro dell’equipaggio vi si sottrae; oppure c. l’accertamento etilometrico non può essere effettuato per ragioni mediche. 2 In presenza del relativo certificato medico nei casi di cui al capoverso 1 lettera c, si può rinunciare al prelievo del sangue e il membro dell’equipaggio può riprendere ser- vizio. 3 Il prelievo del sangue si basa sulle disposizioni degli articoli 13 capoverso 3 e 14 dell’OCCS5 e sulle relative disposizioni d’esecuzione dell’USTRA.
352 Narcotici o sostanze psicotrope
Art. 43 Analisi in presenza di indizi di influsso di narcotici o sostanze psicotrope Se vi sono indizi che un membro dell’equipaggio si trova sotto l’influsso di narcotici o sostanze psicotrope, lo svolgimento delle analisi ordinate si basa per analogia sugli articoli 12a, 12b, 13 capoverso 3, 14, 15 e 17 OCCS6 e sulle relative disposizioni d’esecuzione dell’USTRA.
II L’ordinanza del 23 novembre 19947 sull’infrastruttura aeronautica (OSIA) è modifi- cata come segue:
Art. 29g cpv. 5 5 Se vi sono indizi che un membro dell’equipaggio si trova in stato di ebrietà o sotto l’influsso di narcotici o sostanze psicotrope, il capo d’aerodromo ordina analisi ade- guate e chiede immediatamente l’intervento della polizia. Lo svolgimento delle mi- sure si basa sugli articoli 38 segg. dell’ordinanza del 14 novembre 19738 sulla navi- gazione aerea (ONA).
5 RS 741.013 6 RS 741.013 7 RS 748.131.1 8 RS 748.01
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III La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2022.
16 febbraio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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