Lexipedia

AS 2022 239

Ordinanza concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (Ordinanza sui certificati COVID-19) (Scadenza dei certificati COVID-19 validi solo in Svizzera). Correzione

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Correzione (art. 10 cpv. 1 LPubb)

Ordinanza concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (Ordinanza sui certificati COVID-19) (Scadenza dei certificati COVID-19 validi solo in Svizzera)

Modifica del 16 febbraio 2022 (RU 2022 99; RS 818.102.2)

Invece di:

1 I seguenti certificati mantengono la loro precedente durata di validità:

b. certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capoverso 1 lettera b nella versione del 1° febbraio 20221;

Leggasi:

1 I seguenti certificati mantengono la loro precedente durata di validità:

b. certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capoverso 1 lettera b nella versione del 19 gennaio 20222;

14 aprile 2022 Cancelleria federale

1 RU 2022 20, 56 2 RU 2022 20

2022-1168 RU 2022 239

Ordinanza sui certificati COVID-19. Correzione RU 2022 239

Ordinanza concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (Ordinanza sui certificati COVID-19) (Scadenza dei certificati COVID-19 validi solo in Svizzera). Correzione | Lexipedia | Lexipedia