AS 2022 240
Iniziativa popolare federale «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)»
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Iniziativa popolare federale «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)»
Accettata il 28 novembre 2021
La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 117b Cure infermieristiche 1 La Confederazione e i Cantoni riconoscono e promuovono le cure infermieristiche come componente importante dell’assistenza sanitaria e provvedono affinché tutti abbiano accesso a cure infermieristiche sufficienti e di qualità. 2 Assicurano che sia disponibile un numero di infermieri diplomati sufficiente per coprire il crescente fabbisogno e che gli operatori del settore delle cure infermieristi- che siano impiegati conformemente alla loro formazione e alle loro competenze.
Art. 197 n. 13
13. Disposizione transitoria dell’art. 117b (Cure infermieristiche)
1 Nell’ambito delle sue competenze, la Confederazione emana disposizioni di esecu- zione concernenti: a. la definizione delle cure infermieristiche dispensate da infermieri a carico delle assicurazioni sociali:
1. sotto la propria responsabilità,
2. su prescrizione medica;
b. l’adeguata remunerazione delle cure infermieristiche; c. condizioni di lavoro adeguate alle esigenze che devono soddisfare gli opera- tori del settore delle cure infermieristiche; d. le possibilità di sviluppo professionale degli operatori del settore delle cure infermieristiche. 2 L’Assemblea federale adotta le disposizioni legislative di esecuzione entro quattro anni dall’accettazione dell’articolo 117b da parte del Popolo e dei Cantoni. Entro diciotto mesi dall’accettazione dell’articolo 117b da parte del Popolo e dei Cantoni, il