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AS 2022 242

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)

Modifica del 30 marzo 2022

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 ottobre 19991 sugli emolumenti in materia di stato civile è modi- ficata come segue:

Art. 3 cpv. 2 2 I Cantoni possono prevedere di rinunciare in tutto o in parte agli emolumenti per la celebrazione del matrimonio o per la conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio e per gli spostamenti effettuati in relazione a queste prestazioni (art. 1a cpv. 4 dell’ordinanza del 28 aprile 20042 sullo stato civile, OSC).

Art. 6 cpv. 1 lett. b n. 3

1 L’emolumento è aumentato:

b. del 100 per cento, se:

3. la celebrazione del matrimonio o la conversione dell’unione domestica

registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia avviene il sabato.

Art. 7 cpv. 1 lett. e 1 Sono considerate disborsi le spese supplementari connesse con una determinata pre- stazione, segnatamente: e. le spese per l’uso del locale dove celebrare il matrimonio o convertire l’unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia, se non si tratta del locale dei matrimoni (art. 1a cpv. 4 OSC3;

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II Gli allegati 1 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2022.

30 marzo 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato 1 (art. 4 cpv. 1 lett. a)

Prestazioni degli uffici dello stato civile

Cifra II n. 4.1, 4.3, 4.4 e 7 Fr.

II. Ricevimento di dichiarazioni

4.1 Dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione del

matrimonio, fatta al di fuori della procedura preparatoria del matrimo- nio o dopo la registrazione di un’unione domestica costituita all’estero (art. 12 OSC4): – se la dichiarazione è fatta congiuntamente 75 – se la dichiarazione è fatta singolarmente, per dichiarante 60

4.3 Dichiarazione concernente l’assoggettamento del cognome al diritto

nazionale, se essa non è trasmessa contemporaneamente con la notifi- cazione della nascita oppure prima della chiusura della procedura pre- paratoria del matrimonio (art. 14 cpv. 1 OSC) 75

4.4 Abrogato

7. Dichiarazione di conversione dell’unione domestica registrata in ma-

trimonio (art. 35 LUD5; art. 75n OSC) 75

Cifra III

III. Matrimonio L’emolumento comprende la consulenza e le informazioni concer- nenti le condizioni e gli effetti giuridici del matrimonio

9. Esame della domanda di esecuzione della procedura preparatoria del

matrimonio (art. 63 cpv. 1 OSC), ricevimento delle dichiarazioni con- cernenti l’adempimento delle condizioni (art. 98 cpv. 3 CC; art. 65 cpv. 1 OSC) e della dichiarazione concernente il cognome (art. 12 oppure 14 cpv. 1 OSC), nonché comunicazione concernente la chiu- sura della procedura (art. 67 cpv. 2 OSC): – se l’ufficio dello stato civile a cui è stata presentata la domanda riceve ambedue le dichiarazioni concernenti l’adempimento delle condizioni 150 – se è stata presentata una soltanto delle due dichiarazioni concer- nenti l’adempimento delle condizioni (art. 69 cpv. 1 o 2 OSC) 125

4 RS 211.112.2

5 Legge sull’unione domestica registrata; RS 211.231

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– se ambedue le dichiarazioni concernenti l’adempimento delle condizioni sono presentate assieme ad una domanda scritta (art. 69 cpv. 2 OSC) 100

10. Autorizzazione per la celebrazione del matrimonio, certificato di ca-

pacità al matrimonio, annullamento o rinvio della celebrazione del matrimonio o della conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia

10.1 Autorizzazione per la celebrazione del matrimonio (art. 70 cpv. 3

OSC) 30

10.2 Certificato di capacità al matrimonio (art. 75 OSC) 30

10.3 Annullamento della celebrazione del matrimonio (art. 70–72 OSC) o

della conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia (art. 75o OSC) o rinvio della data da parte dei fidanzati meno di due giorni lavorativi prima della data convenuta 100

11. Celebrazione del matrimonio o conversione dell’unione domestica re-

gistrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia (art. 70–72 e 75o OSC): – emolumento di base 75 – supplemento per la determinazione della data per la celebrazione del matrimonio e dei dettagli della cerimonia, se la celebrazione non ha luogo nel locale dei matrimoni (art. 1a cpv. 3 OSC) subito dopo la chiusura della procedura preparatoria 50 – supplemento per l’esecuzione in una lingua diversa dalla lingua ufficiale del circondario dello stato civile (art. 3 cpv. 1 OSC) senza ricorrere a un interprete 50 – supplemento in caso di celebrazione del matrimonio o di conver- sione dell’unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia in un locale diverso da quello dei matrimoni 50 – supplemento in caso di assenza dei testimoni scelti dai fidanzati, per testimone messo a disposizione 50

Cifra V n. 19

V. Altre prestazioni

19. Audizione di una persona o della coppia al fine di accertare fatti che

indicano che l’interessato manifestamente non intende costituire l’unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all’ammis- sione e al soggiorno degli stranieri (art. 97a CC), se la domanda della coppia interessata è respinta per abuso di diritto, per mezz’ora 75

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Allegato 3 (art. 4 lett. c)

Prestazioni delle rappresentanze svizzere all’estero

Cifra II n. 3.4 e 4.3

II. Ricevimento di dichiarazioni

3.4 Abrogato

4.3 Dichiarazione di conversione di un’unione domestica registrata in

matrimonio (art. 35 LUD6; art. 5 cpv. 1 lett. cbis e 75n OSC7) 75

Cifra III, rubrica, n. 5, 5.1, 5.2 e 5.3

III. Procedura preparatoria del matrimonio

5. Celebrazione del matrimonio prevista in Svizzera

5.1 Ricevimento della domanda di esecuzione della procedura preparato-

ria del matrimonio presentata singolarmente o congiuntamente dai fidanzati (art. 63 cpv. 2 OSC), ricevimento della dichiarazione con- cernente l’adempimento delle condizioni per la celebrazione del ma- trimonio (art. 98 cpv. 3 CC; art. 69 cpv. 2 OSC), nonché ricevimento della dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione del matrimonio (art. 12 OSC) oppure l’assoggettamento del cognome al diritto nazionale (art. 14 cpv. 2 OSC) 150

5.2 Abrogato

5.3 Traduzione e autenticazione di documenti esteri, nonché autentica-

zione di traduzioni effettuate da terzi da esibire nell’ambito dell’ese- cuzione della procedura preparatoria del matrimonio, per mezz’ora 75

Cifra IV n. 8

IV. Altre prestazioni

8. Audizione di una persona o della coppia, su richiesta dell’ufficio dello

stato civile o dell’autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile, al fine di accertare fatti che indicano che l’interessato manife- stamente non intende costituire l’unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all’ammissione e al soggiorno degli stranieri (art. 97a CC), compreso l’allestimento del rapporto, se l’autorità com- petente respinge la domanda della coppia interessata per abuso di diritto, per mezz’ora 75

6 RS 211.231 7 RS 211.112.2

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