Lexipedia

AS 2022 253

Ordinanza concernente l’approvazione della modifica del Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza concernente l’approvazione della modifica del Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza

del 13 aprile 2022

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 56 della legge federale del 3 ottobre 19751 sulla navigazione interna; visto l’articolo 5 della Convenzione del 1° giugno 19732 per la navigazione sul Lago di Costanza; nonché vista la modifica del Regolamento del 17 marzo 19763 della Navigazione sul lago di Costanza decisa il 15 dicembre 2021 dalla Commissione internazionale della navigazione sul lago di Costanza, ordina:

La modifica del Regolamento del 17 marzo 1976 della Navigazione sul lago di Co- stanza decisa il 15 dicembre 2021 dalla Commissione internazionale della naviga- zione sul lago di Costanza è approvata secondo la versione annessa ed entra in vigore il 1° maggio 2022.

13 aprile 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2022-1188 RU 2022 253

Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza RU 2022 253

Allegato

Ordinanza concernente la navigazione sul lago di Costanza (Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza, RNC)

Art. 0.02 lett. p, q, r note a piè di pagina e t Nella presente ordinanza: p. la «direttiva sulle imbarcazioni da diporto» designa la direttiva 2013/53/UE4; q. per «sostanze che possono inquinare l’acqua» s’intendono le sostanze e le miscele che sono classificate come pericolose per l’ambiente secondo l’alle- gato I parte 4 del regolamento (CE) n. 1272/20085 e devono essere contrasse- gnate con il pittogramma di pericolo GHS09 e con la denominazione di peri- colo H400, H410 o H411; r. per «merci pericolose» s’intendono le sostanze e gli oggetti il cui trasporto secondo l’allegato all’Accordo europeo del 26 maggio 20006 sul trasporto in- ternazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN), nella ver- sione in vigore, e gli allegati A e B all’Accordo europeo del 30 settembre

19577 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose

(ADR), nella versione in vigore, è vietato o consentito solo alle condizioni stabilite in tali accordi; t. «scarsa visibilità»: condizione di visuale limitata a causa di nebbia, foschia, nevicata, pioggia intensa o fenomeni atmosferici simili.

4 Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, re- lativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE, GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90. 5 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicem- bre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca mo- difica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, modificata da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/1962, GU L 400 del 12.11.2021, p. 16. 6 RS 0.747.208. L’allegato all’ADN non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gra- tuitamente presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen o sul sito Internet: www.bav.admin.ch > Diritto > Altre basi giuridiche e prescrizioni > Accordi in- ternazionali > Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN 2021). 7 RS 0.741.621. Gli allegati all’ADR non sono pubblicati nella RU. Possono essere consul- tati gratuitamente presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen o sul sito Internet: www.astra.admin.ch > Area tecnico-amministrativa > Veicoli e merci pericolose > Merci pericolose > Diritto internazionale (ADR 2021 volume I e II). Gli stampati possono essere ottenuti presso l’UFCL, Vendita pubblicazioni federali,

3003 Berna.

2 / 16

Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza RU 2022 253

Art. 1.03 cpv. 1, frase introduttiva 1 Prescindendo dalle norme della presente ordinanza, i conduttori devono prendere ogni provvedimento cautelato dettato dal dovere generale di diligenza o dalla prassi della navigazione, segnatamente onde evitare di:

Art. 1.06 Documenti Qualora per l’esercizio di una nave sia necessaria un’ammissione (art. 14.01) o una licenza (art. 2.01 cpv. 3) o per il governo di una nave sia necessaria una licenza di condurre (art. 12.02) o una licenza per la navigazione a mezzo radar (art. 6.12 cpv. 1 lett. a), i documenti devono trovarsi a bordo. I documenti devono essere presentati a richiesta degli organi dell’autorità competente.

Art. 1.09 cpv. 3 3 Il riempimento di serbatoi fissi di navi mediante taniche o un altro sistema di riem- pimento è consentito esclusivamente con sistemi a chiusura automatica o regolabili manualmente, che impediscono di far traboccare o rovesciare il carburante.

Art. 2.01 cpv. 1 lett. b e 3 1 Ogni nave deve essere provvista di un contrassegno, attribuito dall’autorità, da ap- plicare su ciascun bordo in un punto ben visibile. Sono esonerati da questa disposi- zione: b. le tavole a vela, le tavole ad aquilone, gli stand up paddle, le canoe e le im- barcazioni a remi da corsa non motorizzati. Le navi in cui alla lettera b devono portare, indipendentemente dalla loro lunghezza, il nome e l’indirizzo del proprietario o di chi è autorizzato a disporne. 3 Riguardo all’attribuzione del contrassegno per una nave non soggetta ad ammissione è rilasciato un documento (licenza); si applicano quindi l’articolo 14.02, escluse le lettere f, g, i e l, e l’articolo 14.07.

Art. 3.01 Fanali 1 I fanali prescritti nella presente ordinanza devono essere visibili in modo adeguato alla loro funzione ed emettere una luce uniforme e continua. I fanali devono essere disposti in modo che il conduttore del battello non ne sia abbagliato e che in condizioni d’esercizio abituali non siano coperti da sovrastrutture fisse o apparecchi supplemen- tari.

2 Nella presente ordinanza:

a. «fanale di testa d’albero» (fanale di prua) designa una luce bianca e chiara che dev’essere visibile su un arco orizzontale di 225°, e più precisamente di 112°30' da ciascun lato (vale a dire dal davanti sino a 22°30' oltre la tra- sversale di ciascun bordo), e dev’essere visibile soltanto in questo arco; il fa- nale di testa d’albero deve essere collocato sull’asse della nave;

3 / 16

Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza RU 2022 253

b. «fanali laterali» designano una luce verde chiaro a tribordo e una rosso chiaro a babordo, ognuna delle quali dev’essere visibile su un arco orizzontale di 112°30’ (vale a dire dal davanti sino a 22°30’ oltre la trasversale di ciascun bordo) ma soltanto in questo arco; i fanali laterali devono essere collocati alla stessa altezza rispetto alla linea di galleggiamento; c. «fanale di poppa» designa una luce bianca ordinaria o una luce bianca chiara che dev’essere visibile su un arco orizzontale di 135°, e più precisamente po- steriormente a 67°30’ da ciascun lato, e dev’essere visibile soltanto in quest’arco; il fanale di poppa deve essere collocato il più possibile vicino alla poppa della nave; d. «luce bianca circolare» designa una luce bianca ordinaria visibile da ogni parte (360°); la luce bianca circolare deve essere collocata sull’asse mediano della nave; e. «fanali laterali combinati» designano una lanterna che riunisce i due fanali laterali; i fanali laterali combinati devono essere collocati sull’asse mediano della nave; f. «fanale di testa d’albero tricolore» designa una lanterna che riunisce i due fanali laterali e il fanale di poppa; il fanale di testa d’albero tricolore deve essere collocato sulla cima dell’albero o il più possibile vicino alla stessa. Su navi motorizzate con lunghezza dello scafo inferiore a 12 m il fanale di testa d’al- bero o la luce circolare possono essere collocati lateralmente all’asse mediano della nave, qualora non sia possibile collocarli lungo lo stesso. In questo caso un fanale laterale combinato deve essere disposto sull’asse mediano della nave o il più vicino possibile all’asse lungo il quale sono collocati lateralmente il fanale di testa d’albero o la luce circolare .

3 A notte buia e con aria tersa, la portata dei fanali deve essere di:

a. per il fanale bianco chiaro 4 km (2,2 miglia nautiche) b. per il fanale rosso o verde 3 km (1,6 miglia nautiche) c. per il fanale bianco ordinario 2 km (1,1 miglia nautiche) d. per il fanale rosso o verde ordinario 11,5 km (0,8 miglia nautiche) 4 In deroga ai capoversi 2 e 3, sulle navi ammesse per la prima volta alla navigazione sul lago di Costanza dopo il 30 aprile 2022, la portata dei fanali a notte buia e con aria tersa deve essere di: a. su navi con lunghezza dello scafo inferiore a 12 m:

1. per fanali laterali o fanali laterali combinati 1,85 km (1 miglio nautico)

2. per il fanale di testa d’albero, il fanale di 3,7 km (2 miglia nautiche)

poppa e la luce bianca circolare

3. in caso di fanale di testa d’albero tricolore

– per il settore di babordo e di tribordo 1,85 km (1 miglio nautico) – per il settore del fanale di poppa 3,7 km (2 miglia nautiche)

4 / 16

Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza RU 2022 253

b. su navi con lunghezza dello scafo uguale o superiore a 12 m, ma inferiore a

20 m:

1. per i fanali laterali, i fanali laterali combi-

nati, i fanali di poppa e tutti i settori del fa- nale di testa d’albero tricolore 3,7 km (2 miglia nautiche)

2. per il fanale di testa d’albero 5,55 km (3 miglia nautiche)

c. su navi con lunghezza dello scafo uguale o superiore a 20 m:

1. per i fanali laterali e i fanali di poppa 3,7 km (2 miglia nautiche)

2. per il fanale di testa d’albero 9,25 km (5 miglia nautiche)

Art. 3.04 Sostituzione e riattrezzaggio di fanali esistenti 1 I fanali prescritti nella presente ordinanza, qualora non dovessero funzionare, de- vono essere immediatamente sostituiti con fanali di soccorso. Tuttavia, un fanale chiaro prescritto può essere sostituito con uno ordinario. I fanali con l’intensità pre- scritta all’articolo 3.01 capoverso 4 devono essere ricollocati il più presto possibile. 2 Qualora, nel caso di navi motorizzate, i fanali di soccorso non possano essere collo- cati immediatamente, la nave deve portare una luce bianca circolare.

3 Per navi già ammesse alla navigazione sul lago di Costanza precedentemente al

1° maggio 2022 e non ancora dotate di fanali con una portata conforme ai requisiti di cui all’articolo 3.01 capoverso 4, in caso di mancato funzionamento di un fanale tutti i fanali devono essere sostituiti il più rapidamente possibile con fanali la cui portata adempia tali requisiti; un riattrezzaggio volontario di tali navi è sempre possibile.

Art. 3.06 Segnaletica in rotta di notte o con scarsa visibilità

1 Le navi motorizzate in rotta di notte o con scarsa visibilità devono portare:

a. un fanale di testa d’albero (fanale di prua); b. fanali laterali; c. un fanale di poppa. 2 Le navi da pesca professionale e le navi da diporto motorizzate già ammesse alla navigazione sul lago di Costanza precedentemente al 1° maggio 2022 e non ancora dotate di fanali con una portata conforme ai requisiti di cui all’articolo 3.01 capo- verso 4 possono portare fanali ordinari invece dei fanali chiari, fanali laterali invece dei fanali laterali combinati e una luce bianca circolare invece di un fanale di testa d’albero e un fanale di poppa.

3 Una luce bianca circolare è sufficiente:

a. su navi la cui potenza propulsiva non eccede 4,4 kW; b. su navi da diporto la cui lunghezza dello scafo non supera 7 m e la cui velocità al suolo non supera i 13 km/h (7 nodi), sempre che questi dati siano iscritti nel documento di ammissione; c. su navi da pesca professionale con reti;

5 / 16

Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza RU 2022 253

d. su navi da pesca professionale e navi da diporto con ammissione limitata al tratto tra Stein-am-Rhein (ponte) e Sciaffusa, dotate di motore di potenza non superiore a 30 kW. 4 Di notte e con scarsa visibilità, le navi da diporto motorizzate possono portare:

a. fanali laterali, un fanale di testa d’albero e un fanale di poppa; b. un fanale laterale combinato, un fanale di testa d’albero e un fanale di poppa; c. un fanale laterale combinato e una luce bianca circolare; oppure d. fanali laterali e una luce bianca circolare. Le navi a vela motorizzate con posizionamento dei fanali secondo la lettera a possono portare un fanale di testa d’albero tricolore invece dei fanali laterali e del fanale di poppa. 5 Di notte e con scarsa visibilità, le navi non motorizzate portano una luce bianca cir- colare. 6 Di notte e con scarsa visibilità, le navi a vela che navigano soltanto a vela portano:

a. fanali laterali e un fanale di poppa; b. un fanale laterale combinato e un fanale di poppa; c. un fanale di testa d’albero tricolore; d. una luce bianca circolare; oppure e. fanali laterali, un fanale di poppa e due luci circolari, collocate verticalmente l’una sopra l’altra dove risultano più visibili, quella superiore rossa, quella inferiore verde.

Art. 3.07 Segnaletica supplementare per le navi prioritarie in rotta di notte o con scarsa visibilità Le navi prioritarie devono portare, oltre ai fanali prescritti nell’articolo 3.06, una luce circolare verde chiaro collocata in luogo appropriato e almeno a un metro sopra il fanale di testa d’albero (fanale di prua) di cui all’articolo 3.06 capoverso 1 lettera a.

Art. 3.08 Segnaletica delle navi e degli impianti galleggianti in stazionamento di notte o con scarsa visibilità 1 Di notte o con scarsa visibilità, le navi e gli impianti galleggianti in stazionamento devono portare una luce bianca circolare. 2 Il capoverso 1 non si applica alle navi e agli impianti galleggianti stazionanti in luo- ghi autorizzati od ormeggiati direttamente o indirettamente alla riva. 3 Le navi e gli impianti galleggianti il cui ancoraggio presenta un pericolo per la na- vigazione devono portare, oltre al fanale prescritto nel capoverso 1, almeno una se- conda luce bianca circolare, collocata a un metro circa sotto il primo fanale. Qualora la sicurezza della navigazione lo esiga, gli ancoraggi devono essere inoltre segnalati con fanali bianchi.

6 / 16

Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza RU 2022 253

Art. 6.05 Priorità In deroga alle disposizioni dell’articolo 6.04 e senza pregiudizio per l’articolo 6.03, in caso di incrocio e di sorpasso: a. ogni nave deve scostarsi dalle navi prioritarie e dai convogli rimorchiati; b. ogni nave, eccettuate quelle prioritarie e i convogli rimorchiati, deve scostarsi dalle navi mercantili; c. ogni nave, eccettuate quelle prioritarie, i convogli rimorchiati e quelle mer- cantili, deve scostarsi dalle navi da pesca professionale recanti il pallone pre- visto all’articolo 3.10 capoverso 1; d. ogni nave, eccettuate le navi prioritarie, i convogli rimorchiati, le navi mer- cantili e le navi da pesca professionale recanti il pallone previsto all’arti- colo 3.10 capoverso 1, deve scostarsi dalle navi a vela; e. qualsiasi nave motorizzata, eccettuate le navi prioritarie, i convogli rimor- chiati, le navi mercantili e le navi da pesca professionale recanti il pallone previsto all’articolo 3.10 capoverso 1, deve scostarsi dalle navi a remi; f. le tavole a vela e le tavole ad aquilone devono scostarsi da tutte le altre navi.

Art. 6.13 cpv. 1 e 3 1 In caso di scarsa visibilità, le navi che non possono emettere i segnali acustici pre- scritti all’articolo 6.14 non devono partire. Se la visibilità peggiora durante la rotta, tali navi devono raggiungere senza indugio un porto o avvicinarsi alla riva, per quanto le circostanze lo consentano. 3 Il conduttore di una nave, che rileva la presenza di un’altra imbarcazione solo a mezzo radar, deve determinare se sussiste un pericolo di collisione. In tal caso, il con- duttore deve prendere immediatamente contatto radio. Se non può essere stabilito un contatto radio con l’altra nave, va emesso il segnale acustico di cui all’articolo 4.02 capoverso 1 lettera a e vanno presi ulteriori provvedimenti adeguati per evitare la col- lisione.

Art. 6.15 Impiego di sci nautici o di attrezzi analoghi 1 L’impiego di sci nautici o attrezzi analoghi è autorizzato soltanto di giorno e con buona visibilità; tra questi rientrano, ad esempio, anche le tavole da wake surf, che planano sull’onda prodotta dalla nave che le precede. 2 L’impiego di sci nautici o di attrezzi analoghi è vietato nelle zone costiere. L’autorità competente può concedere deroghe per taluni settori (canali per la partenza) e stabi- lire, in deroga all’articolo 6.11 capoverso 1, la velocità ammissibile in siffatti casi. 3 Il conduttore della nave che precede deve essere accompagnato da una persona ido- nea che osserva il cavo di traino e lo sportivo nautico. 4 La nave che precede e lo sportivo nautico devono tenersi a una distanza di almeno 50 metri dalle altre navi e dai bagnanti. Il cavo di traino non deve essere elastico e non può essere trascinato a vuoto nell’acqua.

7 / 16

Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza RU 2022 253

5 È vietato il traino simultaneo di più di due sportivi nautici.

6 Il traino di oggetti volanti (cervi volanti, paracaduti e attrezzi analoghi) è vietato.

7 È vietato l’impiego di moto d’acqua o corpi galleggianti simili, con qualsiasi tipo di propulsione, come pure l’impiego di attrezzi sportivi con propulsione a idrogetto, messa a disposizione da un’altra nave o da un altro corpo galleggiante.

Art. 8.02 Deroghe concernenti il trasporto di merci pericolose da trattare come sostanze che possono inquinare le acque L’articolo 8.01 non si applica al trasporto di sostanze che possono inquinare le acque e di merci pericolose: a. di cui alle sottosezioni 1.1.3.1 lettera a e 1.1.3.7 dell’allegato all’ADN8, le cui disposizioni sono applicabili anche al trasporto da parte di passeggeri e mem- bri dell’equipaggio; b. di cui alla sottosezione 1.1.3.3 dell’allegato all’ADN, laddove il termine «nave» della presente ordinanza è equiparato al termine «battello» dell’alle- gato ADN; e c. che secondo le disposizioni speciali della sezione 3.3.1 dell’allegato all’ADN non sottostà alle ulteriori prescrizioni dell’ADN.

Art. 8.03 Deroghe concernenti il trasporto di merci pericolose da non trattare come sostanze che possono inquinare le acque Nella misura in cui si tratta di sostanze che non possono inquinare le acque e che sono trasportate con veicoli a motore su chiatte da traghetto autorizzate a trasportare merci pericolose, l’articolo 8.01 non si applica al trasporto di merci pericolose: a. di cui alla sottosezione 1.1.3.1 lettere c ed e dell’allegato A all’ADR9; b. di cui alla sottosezione 1.1.3.2 lettere a, d–f dell’allegato A all’ADR; c. di cui alla sottosezione 1.1.3.3 dell’allegato A all’ADR; d. di cui alla sottosezione 1.1.3.7 dell’allegato A all’ADR; e e. che, secondo le disposizioni speciali della sezione 3.3.1 dell’allegato B all’ADR, non sottostà alle ulteriori prescrizioni dell’ADR.

8 RS 0.747.208. L’allegato all’ADN non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gra- tuitamente presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen o consul- tato al sito Internet: www.bav.admin.ch > Diritto > Altre basi giuridiche e prescrizioni > Accordi internazionali > ADN 2021. 9 RS 0.741.621. Gli allegati dell’ADR non sono pubblicati nella RU. Possono essere con- sultati gratuitamente presso l’Ufficio federale delle strade, Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen o consultati al sito Internet: www.astra.admin.ch > Area tecnico-amministra- tiva > Veicoli e merci pericolose > Merci pericolose > Diritto internazionale.

8 / 16

Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza RU 2022 253

Art. 10.02 cpv. 2 2 L’articolo 6.05 lettere b–f, come anche l’articolo 6.11 capoversi 1 e 2 non si appli- cano ai settori menzionati all’articolo 10.01.

Art. 10.08 Impiego di sci nautici o di attrezzi analoghi e altri corpi galleggianti È vietato l’impiego di sci nautici o attrezzi analoghi, tavole da onda nonché farsi tra- scinare con corpi galleggianti non manovrabili.

Art. 11.04 cpv. 5 5 Per nuotare senza un natante di accompagnamento al di fuori della zona costiera (art. 6.11 cpv. 1) è obbligatorio portare con sé un corpo galleggiante ben visibile.

Art. 11.06 Approvazione di trasporti speciali Lo spostamento di navi non costruite in modo rispondente alle prescrizioni della pre- sente ordinanza e di impianti galleggianti (trasporti speciali) deve essere approvato dall’autorità competente. L’approvazione va rifiutata, se vi è da temere che il trasporto speciale pregiudichi considerevolmente la navigazione, la sicurezza delle persone, la qualità delle acque, la pesca o l’ambiente e che tali inconvenienti non possano essere evitati o compensati mediante oneri o condizioni.

Art. 12.06 cpv. 1 lett. a

1 La licenza di condurre deve recare almeno le indicazioni seguenti:

a. cognome, nome, fotografia, domicilio e data di nascita del titolare;

Art. 12.09 Riconoscimento di altre licenze di condurre 1 Se il conduttore di una nave da diporto è titolare di un certificato di capacità ufficiale rilasciato da uno Stato costiero del lago di Costanza ma non valevole per questo lago, oppure del Certificato internazionale rilasciato ai sensi della risoluzione ECE n. 40 TRANS/SC.3/14710, il certificato di capacità e il Certificato internazionale sono non- dimeno riconosciuti come licenza di condurre giusta l’articolo 12.02 per un periodo di 30 giorni in totale nell’arco di un anno civile. I giorni per i quali il riconoscimento è valido devono essere certificati mediante attestazione dell’autorità competente. 2 I certificati di qualifica dell’Unione secondo la direttiva 2017/2397/UE11 sono rico- nosciuti. In riferimento al settore di Reno di cui all’articolo 12.10 si applica l’arti- colo 12.10 capoverso 3.

10 Il testo della risoluzione può essere consultato al seguente indirizzo Internet: https://unece.org > Our work > Transport > Inland Water Transport > Legal Instruments and Resolutions > ICC Resolution No. 40. 11 Direttiva 2017/2397/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio, GU L 345 del 27.12.2017, pag. 53.

9 / 16

Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza RU 2022 253

Art. 12.10 cpv. 3 3I titolari di un certificato di qualifica dell’Unione secondo la direttiva 2017/ 2397/UE12, che desiderino navigare su questo settore di Reno, devono comprovare la pratica di navigazione richiesta al capoverso 2 e sostenere un esame complementare con il quale comprovino di possedere conoscenze particolareggiate delle condizioni di questo settore. Per il superamento dell’esame si rilascia un’attestazione con la quale si autorizza il titolare del certificato di qualifica dell’Unione a navigare sul settore di Reno di cui al capoverso 1.

Art. 13.11a Emissioni di gas di scarico 1 L’allegato C alla presente ordinanza contiene le prescrizioni sui motori a combu- stione interna che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 7. 2 Navi con motori a combustione interna che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 7 devono essere conformi alle prescrizioni di costruzione dell’alle- gato C. 3 Per quanto concerne le quantità di monossido di carbonio (CO), di idrocarburi (HC) e di ossidi d’azoto (NOx), le emissioni di gas di scarico dei motori a combustione interna non devono oltrepassare i valori limite fissati nell’allegato C. Inoltre la torbi- dezza dei gas di scarico dei motori Diesel non deve superare i valori limite fissati nell’allegato C. 4 Navi equipaggiate con più motori a combustione interna, destinati alla propulsione, non devono superare i valori limite relativi alla potenza totale di tutti i motori. 5 Nella procedura d’ammissione di cui all’articolo 14.01 occorre dimostrare che le prescrizioni dell’allegato C concernenti la costruzione e i valori limite sono rispettate. Questa prova sarà fornita presentando un rapporto di perizia d’omologazione dei gas di scarico, effettuata dalla competente autorità giusta l’allegato C, con riferimento al singolo motore, sotto forma di conferma da parte del titolare della perizia d’omologa- zione. Questo certificato è rilasciato sulla base di un controllo dei gas di scarico con- formemente all’allegato C. Le prescrizioni concernenti la costruzione, l’esercizio, i gas di scarico e gli ulteriori controlli, come pure gli apparecchi per le perizie conformi ad altre disposizioni, che limitano in modo almeno ugualmente severo le emissioni di gas e di vapori e le misurano con la stessa precisione, garantiscono il medesimo livello di protezione e ottengono gli stessi risultati, possono pure essere riconosciuti dal Ser- vizio d’omologazione. 6 Per navi equipaggiate con motori a combustione interna destinati alla propulsione che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 7, sono riconosciute le se- guenti perizie d’omologazione: a. perizie d’omologazione conformi al regolamento (CE) n. 595/200913;

12 Cfr. nota a piè di pagina per l’art. 12.09 cpv. 2.

13 Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giu- gno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emis- sioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la di- rettiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE,

10 / 16

Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza RU 2022 253

b. perizie d’omologazione di motori diesel conformi alla direttiva sulle imbarca- zioni da diporto14, tenuto conto delle emissioni di massa assolute (allegato C n. 3.2.2 e 3.3.2); c. perizie d’omologazione di motori delle categorie NRE, IWP e IWA di cui all’articolo 4 paragrafo 1 numeri 1, 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/162815, con potenza nominale fino a 560 kW; d. perizie d’omologazione di motori della categoria NRE di cui all’articolo 4 pa- ragrafo 1 numero 1 lettera b del regolamento (UE) 2016/1628 con potenza no- minale superiore a 560 kW, dalle quali si evince che i valori limite specifici per le sostanze nocive CO, HC e NOx come pure il particolato e il numero di particelle per motori delle sottocategorie NRE-v-6 e NRE-c-6 di cui all’alle- gato II, tabella II-1 del regolamento (UE) 2016/1628 non sono superati. Se per un motore sono già state effettuate perizie d’omologazione di questo tipo, le disposizioni dei regolamenti su cui si basano tali perizie si applicano per la domanda, la marcatura del motore, il certificato d’omologazione concernente i gas di scarico e per la procedura di verifica della produzione. 7 Su navi per il trasporto a scopo professionale possono essere messi in esercizio esclusivamente motori a combustione interna con uno dei seguenti certificati di omo- logazione concernenti i gas di scarico o certificati di omologazione: a. un certificato di omologazione concernente i gas di scarico secondo l’allegato C della presente ordinanza, per motori ad accensione comandata e ad accen- sione automatica con potenza nominale inferiore a 19 kW; b. un certificato di omologazione concernente i gas di scarico secondo l’allegato C della presente ordinanza, per motori fuoribordo ad accensione comandata e ad accensione automatica con potenza nominale pari o superiore a 19 kW; c. un certificato di omologazione per motori della categoria IWP di cui all’arti- colo 4 paragrafo 1 numero 5 del regolamento (UE) 2016/1628, che servono alla propulsione diretta o indiretta di una nave e la cui potenza nominale è pari o superiore a 19 kW; d. un certificato di omologazione per motori della categoria IWA di cui all’arti- colo 4 paragrafo 1 numero 6 del regolamento (UE) 2016/1628, che servono alla propulsione di generatori, sempre che la loro energia elettrica non venga impiegata per la propulsione diretta o indiretta della nave, e la cui potenza nominale è pari o superiore a 19 kW;

GU L 188 del 18.6.2009, pag. 1, nella versione del regolamento (UE) 2019/1242, GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202.

14 Cfr. nota a piè di pagina per l’art. 0.02 lett. p.

15 Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna de- stinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE, GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53, nella versione del regolamento (UE) 2020/1040, GU L 231 del 17.7.2020, pag. 1.

11 / 16

Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza RU 2022 253

e. un certificato di omologazione per motori della categoria NRE di cui all’arti- colo 4 paragrafo 1 numero 1 lettera b del regolamento (UE) 2016/1628, che servono alla propulsione diretta o indiretta di una nave o alla propulsione di generatori; la loro potenza nominale non può essere superiore a 560 kW. Se la potenza nominale del motore della categoria NRE è superiore a 560 kW, oltre al certificato di omologazione si deve comprovare, mediante un verbale di prova di un laboratorio di controllo tecnico, che i valori limite specifici per le sostanze nocive CO, HC e NOx come pure il particolato e il numero di par- ticelle per motori delle sottocategorie NRE-v-6 e NRE-c-6 di cui all’allegato II, tabella II-1 del regolamento (UE) 2016/1628 non sono superati; f. un certificato di omologazione per motori della categoria NRG di cui all’arti- colo 4 paragrafo 1 numero 2 del regolamento (UE) 2016/1628, che servono alla propulsione di generatori; g. un certificato di omologazione secondo il regolamento (CE) n. 595/2009 o la serie 06 del regolamento UNECE n. 4916. Se si trasformano motori con certificato di omologazione secondo la lettera e, f o g, un laboratorio di controllo tecnico o l’autorità che ha rilasciato il certificato di omo- logazione deve attestare che le modifiche previste non influenzeranno i gas di scarico del motore e che la validità del certificato non si estingue. La relativa attestazione deve essere presentata all’autorità competente per l’ammissione. Sono eccettuati da questa disposizione i motori per i quali si può provare che al 1° maggio 2022 erano già in esercizio su navi per il trasporto a scopo professionale o depositati nel magazzino dell’impresa di navigazione e notificati all’autorità compe- tente.

Art. 13.11b Sostituzione di motori I motori a combustione interna che non rientrano nel campo d’applicazione dell’arti- colo 13.11a capoverso 7 possono essere sostituiti solo con motori che raggiungono almeno i valori limite del grado 2 delle prescrizioni sui gas di scarico.

Art. 13.11c Manutenzione di motori Su tutti i motori a combustione interna che servono alla propulsione e alla produzione di energia elettrica (generatori), in occasione dell’ispezione periodica di cui all’arti- colo 14.04 capoverso 1 deve essere effettuata la manutenzione e il controllo di tutte le componenti dei gas di scarico. Manutenzione e controllo devono essere eseguiti nel semestre precedente l’ispezione periodica e deve esserne inviata conferma scritta all’autorità.

16 Il regolamento UNECE n. 49 serie 06 può essere consultato gratuitamente presso la Uni- ted Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE) al sito Internet: www.unece.org > Our work > Transport > Areas of Work > Vehicle regulations > Agree- ment and regulations > UN Regulations (1958 Agreement) > UN Regulations (Addenda to the 1958 Agreement) > Regulations 41–60.

12 / 16

Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza RU 2022 253

Art. 13.11d cpv. 1 1 Le emissioni di particolato di motori diesel con, per ognuno di essi, una potenza superiore a 37 kW devono essere limitate con mezzi adeguati. La presente disposi- zione non si applica a motori diesel: a. di navi da diporto o di navi passeggeri ammesse per il trasporto di 12 passeg- geri al massimo; o b. che rispettano i valori limite delle emissioni di particolato senza mezzi atti a limitarle.

Art. 13.15 cpv. 3 3 Navi con accumulatori agli ioni di litio che servono alla propulsione o all’alimenta- zione elettrica devono essere contrassegnati con il pittogramma W012 «Pericolo elet- tricità» secondo la norma «EN ISO 7010, 2019, Segni grafici – Colori e segnali di sicurezza – Segnali di sicurezza registrati»17. Il pittogramma deve essere applicato in modo ben visibile su ciascun bordo della nave accanto al contrassegno e a poppa.

Art. 13.20 cpv. 3 lett. c e 5 3 Sulle navi seguenti deve essere disponibile un giubbotto di salvataggio con colletto e con spinta idrostatica di almeno 100 N per ciascuna persona a bordo di peso corpo- reo pari o superiore a 40 chilogrammi: c. navi a remi che circolano al di fuori della zona costiera (art. 6.11 cpv. 1), eccettuate le imbarcazioni a remi da corsa, sempre che siano accompagnate da una nave motorizzata. I giubbotti di salvataggio conformi alle norme «EN ISO 12402-4, 2020, Dispositivi individuali di galleggiamento – Parte 4: Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 100 – Requisiti di sicurezza», «EN ISO 12402-3, 2020, Dispositivi individuali di gal- leggiamento – Parte 3: Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 150 – Requisiti di sicurezza» o «EN ISO 12402-2, 2020, Dispositivi individuali di galleggiamento – Parte 2: Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 275 – Requisiti di sicurezza»18 sono riconosciuti se presentano la spinta idrostatica minima in funzione del peso cor- poreo di chi lo indossa. 5 Sulle navi di cui al capoverso 3 che non dispongono di un invaso stagno agli spruzzi e alle intemperie sufficientemente grande da adibire al deposito degli attrezzi di sal- vataggio di cui ai capoversi 3 e 4, le persone che si trovano a bordo devono avere a disposizione o indossare un equipaggiamento di aiuto al galleggiamento conforme alla norma «EN ISO 12402-5, 2020, Dispositivi individuali di galleggiamento Parte 5:

17 La norma può essere consultata gratuitamente o ottenuta dietro pagamento presso l’Asso- ciazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch. 18 La norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta dietro pagamento presso l’As- sociazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.

13 / 16

Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza RU 2022 253

Aiuti al galleggiamento (livello 50) – Requisiti di sicurezza»19. Tale disposizione si applica in particolare a: a. tavole ad aquilone, tavole a vela, stand up paddle e simili; b. navi a vela con deriva o multiscafi; c. canoe o caiachi.

Art. 14.01 cpv. 3, 6 e 7 lett. b–d 3 L’ammissione di una nave che rientra nel campo d’applicazione della direttiva sulle imbarcazioni da diporto20 è concessa, in deroga al capoverso 2, su presentazione di una dichiarazione di conformità valida a norma dell’allegato IV della direttiva sulle imbarcazioni da diporto e se dall’ispezione di cui all’articolo 14.03 capoverso 3 risulta che per la nave sono rispettate le disposizioni della direttiva. Se la presentazione di una dichiarazione di conformità non è ritenuta adeguata, l’ammissione può essere con- cessa dopo che è stata eseguita l’ispezione di cui al capoverso 2. 6 L’autorità competente può negare l’ammissione di navi di costruzione speciale come le navi a cuscino d’aria, gli idroscivolanti, le navi ad ali portanti, ecc. se richiesto dalla sicurezza e dalla fluidità della navigazione o dalla protezione dell’ambiente e della pesca.

7 Non sono ammesse le navi seguenti:

b. navi anfibie, se non per periodi limitati e solamente per il mantenimento della navigabilità; c. navi motorizzate la cui lunghezza dello scafo, misurata secondo la norma «EN ISO 8666, 2020, Unità di piccole dimensioni – Dati principali»21, è inferiore a 2,50 metri; e d. sottomarini, eccettuati quelli impiegati a scopi scientifici o ufficiali.

Art. 14.04 cpv. 4 4 Se una modificazione essenziale o una revisione ai sensi del capoverso 2 influisce sul rispetto dei requisiti di sicurezza di cui alla direttiva sulle imbarcazioni da di- porto22 o se dall’ispezione d’ufficio a norma del capoverso 3 emergono elementi se- condo i quali i requisiti di sicurezza della direttiva sulle imbarcazioni da diporto non sono rispettati, l’autorità può esigere, sempre che ciò sia ritenuto adeguato, la presen- tazione di una nuova dichiarazione di conformità a norma dell’allegato IV della diret- tiva sulle imbarcazioni da diporto.

19 La norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta dietro pagamento presso l’As- sociazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.

20 Cfr. nota a piè di pagina per l’art. 0.02 lett. p.

21 La norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta dietro pagamento presso l’As- sociazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.

22 Cfr. nota a piè di pagina per l’art. 0.02 lett. p.

14 / 16

Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza RU 2022 253

Art. 16.02 cpv. 7 7 L’autorità competente può riconoscere alle condizioni del capoverso 1, in casi par- ticolarmente meritevoli di considerazione, ad esempio nello sport di massa o di punta nella pratica della vela, anche certificati di capacità ufficiali non rilasciati da uno Stato costiero del lago di Costanza secondo l’articolo 12.09.

Allegato B «Segnaletica dell’idrovia» Generalità

N. 4 e 5

4. Le boe gialle per la segnalazione dei limiti delle superfici d’acqua devono

avere un diametro di almeno 40 cm. Le boe poste alle estremità o agli angoli devono avere un diametro più lungo di 20 cm rispetto a quello delle altre boe. 5. Per la segnalazione dei limiti delle superfici d’acqua, invece delle boe gialle possono essere impiegati anche palloni gialli con un diametro di almeno

40 cm su pali.

Segnali di divieto

A.13 A.13. Divieto di balneazione

15 / 16

Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza RU 2022 253

16 / 16