AS 2022 258
Ordinanza concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (Ordinanza sui certificati COVID-19) (Certificati di guarigione dalla COVID-19 compatibili con l’UE basati su test antigenici rapidi)
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Ordinanza concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (Ordinanza sui certificati COVID-19)
Modifica del 27 aprile 2022
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 4 giugno 20211 sui certificati COVID-19 è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 1, frase introduttiva e 1bis 1 I Cantoni e il medico capo dell’esercito provvedono affinché, nei seguenti casi, le richieste di emissione di certificati di vaccinazione COVID-19 o di certificati di gua- rigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capoverso 1 lettera a siano elaborate anche se a tal fine non è disponibile né una cartella clinica né documentazione prima- ria presso un emittente di cui all’articolo 6: 1bis I Cantoni provvedono affinché siano elaborate le richieste di emissione di certifi- cati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capoverso 1 lettera b o c, anche se a tal fine non è disponibile né una cartella clinica né documentazione prima- ria presso un emittente di cui all’articolo 6, per le persone: a. che hanno ricevuto una decisione di isolamento; b. per le quali è stato emesso un certificato di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capoverso 1 lettera b nella versione del 19 gennaio 20222.
1 RS 818.102.2 2 RU 2022 20
2022-0849 RU 2022 258
Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2022 258
Art. 16 cpv. 1 e 2, frase introduttiva 1 Un certificato di guarigione dalla COVID-19 è emesso se una persona si è infettata con il SARS-CoV-2 ed è considerata guarita. L’attestazione che la persona si è infet- tata deve basarsi sul risultato positivo di una delle seguenti analisi: a. un’analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2; b. un test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale secondo l’articolo 24a capoverso 1 dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20203, a condizione che:
1. il campione sia stato prelevato in Svizzera a partire dal 1° ottobre 2021
da una struttura secondo l’allegato 6 numero 1.4.3 lettera a dell’ordi- nanza 3 COVID-19, e
2. il test non si basi né su un campione prelevato soltanto dalla cavità nasale
né su un campione di saliva; c. un’analisi immunologica di laboratorio degli antigeni SARS-CoV-2, a condi- zione che:
1. l’analisi sia stata effettuata da un laboratorio autorizzato secondo l’arti-
colo 16 della legge del 28 settembre 20124 sulle epidemie,
2. l’analisi sia ammessa nell’UE per l’emissione di un certificato
COVID-19 digitale dell’UE,
3. il campione sia stato prelevato in Svizzera a partire dal 1° ottobre 2021
da una struttura secondo l’allegato 6 numero 1.4.3 lettera a dell’ordi- nanza 3 COVID-19, e
4. l’analisi non si basi né su un campione prelevato soltanto dalla cavità
nasale né su un campione di saliva. 2 Una richiesta di emissione di un certificato di guarigione COVID-19 per una guari- gione avvenuta all’estero deve basarsi su un’attestazione di un risultato positivo di un’analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2 e comprendere la seguente documentazione:
II L’allegato 5 modificato secondo la versione qui annessa.
3 RS 818.101.24 4 RS 818.101
Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2022 258
III La presente ordinanza entra in vigore il 2 maggio 2022 alle ore 00.005.
27 aprile 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
5 Pubblicazione urgente del 27 aprile 2022 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2022 258
Allegato 5 (art. 22 e 23 cpv. 1 e 2)
Elenco dei certificati esteri riconosciuti
N. 2.2 e 2.3 2.2 Sono riconosciuti i certificati di vaccinazione e di test che sono interoperabili conformemente al regolamento (UE) 2021/953 e che sono stati emessi dagli Stati e dalle regioni seguenti: – Emirati Arabi Uniti – Malaysia – Nuova Zelanda – Singapore – Taiwan (Taipei cinese) – Togo
2.3 Sono riconosciuti i certificati di vaccinazione che sono interoperabili confor- memente al regolamento (UE) 2021/953 e che sono stati emessi dagli Stati e dalle regioni seguenti: – Colombia – Giordania – Libano – Tunisia