AS 2022 259
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia
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Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia
Modifica del 27 aprile 2022
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 16 marzo 20221 che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia è modificata come segue:
Art. 21 cpv. 1 1 È vietato vendere valori mobiliari denominati in franchi svizzeri o nella valuta uffi- ciale di uno Stato membro dell’UE emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di investi- menti collettivi di capitale che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi citta- dino bielorusso o persona fisica residente in Bielorussia, o a qualsiasi banca, impresa od organizzazione stabilita in Bielorussia.
Art. 24 cpv. 1 e 2, frase introduttiva 1 È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell’UE a qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione o impresa in Bielorussia, compresi il governo e la Banca nazionale della Repubblica di Bielorussia, o per un uso nella Bielorussia. 2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferi- mento o all’esportazione di banconote denominate in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell’UE se tale vendita, fornitura, trasferimento o espor- tazione è necessaria per:
1 RS 946.231.116.9
2022-1261 RU 2022 259
Provvedimenti nei confronti della Bielorussia. O RU 2022 259
II La presente ordinanza entra in vigore il 27 aprile 2022 alle ore 18.002.
27 aprile 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2 Pubblicazione urgente del 27 aprile 2022 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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