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AS 2022 261

Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente i requisiti per l’omologazione di medicamenti (Ordinanza per l’omologazione di medicamenti, OOMed)

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente i requisiti per l’omologazione di medicamenti (Ordinanza per l’omologazione di medicamenti, OOMed)

Modifica del 22 aprile 2022

Il Consiglio dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Consiglio dell’Istituto) ordina:

I L’allegato 7 dell’ordinanza del 9 novembre 20011 per l’omologazione di medicamenti è modificato2.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2022.

22 aprile 2022 In nome del Consiglio dell’Istituto: Il presidente, Lukas Bruhin

1 RS 812.212.22

2 Il testo dell’allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS (art. 5 LPubb;

RS 170.512). È disponibile online all’indirizzo: www.swissmedic.ch.

2022-1281 RU 2022 261

Ordinanza per l’omologazione di medicamenti RU 2022 261

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