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AS 2022 262

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2

Modifica del 17 dicembre 2021

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale del 23 agosto 20211; visto il parere del Consiglio federale del 17 settembre 20212, decreta:

I La legge del 23 dicembre 20113 sul CO2 è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 4 e 4bis 4 I certificati di riduzione delle emissioni sono attestati negoziabili, riconosciuti a li- vello internazionale, per le riduzioni delle emissioni conseguite all’estero secondo il Protocollo di Kyoto dell’11 dicembre 19974 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. 4bis Gli attestati internazionali sono attestati relativi a riduzioni comprovabili di emis- sioni di gas serra conseguite all’estero secondo l’Accordo del 12 dicembre 20155 sul clima.

Art. 3 cpv. 1bis, 1ter e 2 1bis Fino al 2024 le emissioni di gas serra devono essere ridotte ogni anno di un ulte- riore 1,5 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi inter- medi settoriali. 1ter Almeno il 75 per cento della riduzione delle emissioni di gas serra di cui al capo- verso 1bis deve essere conseguita con provvedimenti realizzati in Svizzera.

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2 Abrogato

Art. 26 cpv. 2 2 Dopo aver sentito il settore interessato, il Consiglio federale fissa l’aliquota di com- pensazione tra il 5 e il 40 per cento in funzione del raggiungimento dell’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 3 o dell’evoluzione delle emissioni di CO2 dei trasporti e stabilisce la quota delle misure di compensazione che deve essere realizzata in Sviz- zera.

Art. 28 cpv. 2 2 Deve inoltre consegnare alla Confederazione, l’anno successivo, in quantità corri- spondente alla quota non compensata: a. per il 2021, i certificati di riduzione delle emissioni; b. a partire dal 2022, i diritti di emissione o attestati internazionali.

Art. 31 cpv. 1ter, 1quater e 4 1ter Su richiesta presentata entro il termine stabilito dal Consiglio federale, l’impegno di riduzione di cui al capoverso 1bis può essere prorogato sino alla fine del 2024, a condizione che il gestore si impegni a realizzare una determinata riduzione supple- mentare rispetto ai capoversi 1 e 1bis. 1quater Anche i gestori ai sensi del capoverso 1 che non hanno già preso un impegno di riduzione possono impegnarsi a ridurre le emissioni di gas serra in una determinata misura entro la fine del 2024. 4 Il Consiglio federale stabilisce in che misura i gestori possono adempiere il loro im- pegno di riduzione: a. fino al 2021, mediante la consegna di certificati di riduzione delle emissioni; b. a partire dal 2022, mediante la consegna di diritti di emissione.

Art. 32 cpv. 2 2 Per le tonnellate di CO2eq emesse in eccesso devono essere consegnati alla Confe- derazione l’anno successivo i corrispondenti diritti di emissione.

Titolo prima dell’articolo 39 Capitolo 7: Esecuzione, procedura e promozione

Art. 39 cpv. 4 e 5, primo periodo 4 L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) è competente per valutare le questioni in materia di protezione del clima.

5 L’UFAM emana prescrizioni relative alla forma di domande, segnalazioni e rap-

porti. ...

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Art. 40c Sistemi d’informazione e di documentazione 1 L’UFAM gestisce i sistemi d’informazione e di documentazione per lo svolgimento elettronico delle procedure secondo la presente legge. Il Consiglio federale designa le procedure che sono svolte per via elettronica. 2 Nello svolgimento elettronico delle procedure, l’UFAM garantisce l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi. 3 In caso di trasmissione per via elettronica di atti che per legge devono essere muniti di firma, le autorità federali competenti possono accettare, invece della firma elettro- nica qualificata, un’altra conferma elettronica dei dati da parte della persona interes- sata nella procedura in questione. 4 L’UFAM può concedere accesso ai sistemi d’informazione e di documentazione agli organi e alle persone seguenti: a. Ufficio federale dell’energia; b. Ufficio federale delle assicurazioni sociali; c. Ufficio federale dell’aviazione civile; d. Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC); e. organizzazioni private di cui all’articolo 39 capoverso 2; f. richiedenti, persone assoggettate all’obbligo di dichiarazione e gestori ai sensi della presente legge; g. organi di validazione e di verifica riconosciuti; h. organi di controllo da esso incaricati; i. altri organi e persone designati dal Consiglio federale, nella misura necessaria all’adempimento dei compiti e obblighi loro conferiti dalla presente legge. 5 Gli organi e le persone di cui al capoverso 4 possono accedere ai dati personali con- tenuti nei sistemi d’informazione e di documentazione, compresi i dati personali degni di particolare protezione relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi o penali, e trattarli, nella misura necessaria all’adempimento dei compiti e obblighi loro conferiti dalla presente legge.

Art. 45 cpv. 2 2 L’UDSC è l’autorità competente per il perseguimento e il giudizio delle infrazioni.

Art. 48b Trasferimento dei diritti di emissione, dei certificati di riduzione delle emissioni e degli attestati non utilizzati nel 2021 1 I diritti di emissione non utilizzati nel 2021 possono essere riportati illimitatamente al periodo 2022–2024. 2 I certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati nel 2021 possono essere ripor- tati illimitatamente al periodo 2022–2024.

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3 Gli attestati non utilizzati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera nel periodo 2013–2021 possono essere riportati illimitatamente al periodo 2022–2024.

II La legge federale del 21 giugno 19966 sull’imposizione degli oli minerali è modificata come segue: La validità delle disposizioni seguenti della legge federale del 21 giugno 1996 sul- l’imposizione degli oli minerali nel tenore della legge federale del 20 dicembre 20197 che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO2 (cifra I n. 1) è prorogata sino al 31 dicembre 2024: a. articolo 2 capoverso 3 lettera d; b. articolo 2a; c. articolo 12a–12d; d. titolo prima dell’articolo 17; e. articolo 18 capoverso 3bis; f. articolo 20a; e g. allegato 1a.

III La legge del 7 ottobre 19838 sulla protezione dell’ambiente è modificata come segue: La validità delle disposizioni seguenti della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente nel tenore della legge federale del 20 dicembre 20199 che proroga i termini delle agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti e che modifica la legge sul CO2 (cifra I n. 3) è prorogata sino al 31 dicembre 2024: a. articolo 7 capoverso 9; b. titolo prima dell’articolo 35d e articolo 35d; c. articolo 41 capoverso 1; d. articolo 61a, rubrica e capoversi 2–5; e e. articolo 62 capoverso 2.

IV

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

6 RS 641.61 7 RU 2020 1269 8 RS 814.01 9 RU 2020 1269

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2 Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che que- sto è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore come segue: a. la cifra I (legge del 23 dicembre 2011 sul CO2 entra retroattivamente in vi- gore il 1° gennaio 2022; b. la cifra II (legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli oli mine- rali) entra in vigore il 1° gennaio 2024 con effetto sino al 31 dicembre 2024; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono; c. la cifra III (legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente) entra in vigore il 1° gennaio 2024 con effetto sino al 31 dicembre 2024; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono. 3 In caso contrario, il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della presente legge; può disporne l’entrata in vigore retroattiva.

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2021 Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2021 La presidente: Irène Kälin Il presidente: Thomas Hefti Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 aprile 202210. 2 Conformemente alla sua cifra IV capoverso 2, la presente legge entra in vigore come segue: a. la cifra I (legge del 23 dicembre 2011 sul CO2 entra retroattivamente in vi- gore il 1° gennaio 2022; b. la cifra II (legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli oli mine- rali) entra in vigore il 1° gennaio 2024 con effetto sino al 31 dicembre 2024; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono; c. la cifra III (legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente) entra in vigore il 1° gennaio 2024 con effetto sino al 31 dicembre 2024; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

29 aprile 2022 Cancelleria federale

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