AS 2022 265
Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura
RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr)
Modifica del 13 aprile 2022
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricol- tura è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 164a capoverso 2, 164b capoverso 2, 165c capoverso 3 lettera d, 165g, 177, 181 capoverso 1bis e 185 capoverso 2 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura (LAgr); visto l’articolo 25 della legge del 9 ottobre 19923 sulla statistica federale; visto l’articolo 45c capoverso 4 della legge del 1° luglio 19664 sulle epizoozie,
Art. 1 cpv. 1 lett. d e dbis 1 La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati nei seguenti sistemi d’infor- mazione: d. sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive (art. 164a e 165f LAgr);
dbis. sistema d’informazione centrale sull’impiego di prodotti fitosanitari (art. 164b e 165f bis LAgr);
2022-1203 RU 2022 265
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Art. 5 lett. h I dati di cui all’articolo 2 possono essere comunicati ai servizi di seguito elencati o da essi consultati in linea in AGIS, per l’adempimento dei compiti loro assegnati (art. 165c cpv. 3 lett. d LAgr): h. Ufficio federale del servizio civile.
Titolo dopo l’art. 13 Sezione 5: Sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive
Art. 14 Dati 1 Il sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive (SI GSN) contiene i seguenti dati: a. i dati sui concimi, inclusi i concimi aziendali e quelli ottenuti dal riciclaggio, sui materiali apportati di origine agricola e non agricola in imprese che cedono e ritirano concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio, sugli alimenti per animali, incluso il foraggio di base, e sul loro utilizzo, nonché i dati sulle imprese e le persone che cedono e ritirano tali prodotti; b. i dati sulle imprese e sulle persone che cedono, forniscono o riprendono con- cimi contenenti azoto o fosforo in virtù dell’articolo 24b capoverso 1 dell’or- dinanza del 10 gennaio 20015 sui concimi o foraggi concentrati in virtù dell’articolo 47a capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 26 ottobre 20116 sugli ali- menti per animali, o che sono incaricate dello spandimento di tali prodotti; c. i dati di cui all’allegato 1 numeri 1.1 e 1.2 sul gestore e sull’azienda o, se il prodotto di cui alla lettera b è ceduto a un’altra persona, sull’utilizzatore; d. i dati sulla quantità di prodotti ceduti, forniti, ripresi o distribuiti su incarico di cui alla lettera b con i rispettivi quantitativi di sostanze nutritive; e. i dati sulle scorte di ciascun prodotto di cui alla lettera b presso le persone di cui alla lettera c alla fine dell’anno civile, con i rispettivi quantitativi di so- stanze nutritive; f. i dati sulla convenzione tra il Cantone e il gestore sull’utilizzo di foraggio a tenore ridotto di sostanze nutritive di cui all’articolo 82c dell’ordinanza del 23 ottobre 20137 sui pagamenti diretti (OPD).
2 Le categorie di dati rilevanti sono stabilite nell’allegato 3a.
5 RS 916.171 6 RS 916.307 7 RS 910.13
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Art. 15 Registrazione e trasmissione dei dati 1 L’UFAG registra i dati di base su imprese e persone di cui all’articolo 14 capo- verso 1 lettera b. A tal fine le imprese e le persone devono preliminarmente annun- ciarsi presso l’UFAG. 2 Le imprese e le persone di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera b registrano:
a. la cessione e la fornitura di prodotti di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera b a un’impresa, a un utilizzatore o a un gestore nonché la ripresa di simili pro- dotti da un’impresa o da un gestore; b. i dati di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera d per cessione, fornitura o ripresa in riferimento al prodotto. 3 Le imprese e le persone che cedono concimi aziendali e concimi ottenuti dal rici- claggio registrano ogni ritiro di materiali apportati di origine agricola; per i materiali apportati di origine non agricola è sufficiente il quantitativo annuo totale. 4 I gestori e gli utilizzatori di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera c registrano i dati relativi alle scorte di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera e. 5 Per la registrazione dei dati di cui ai capoversi 2–4 vi sono le seguenti possibilità:
a. registrazione diretta nel SI GSN; b. registrazione mediante un’interfaccia per la trasmissione di dati al SI GSN; oppure c. registrazione in un’applicazione di un offerente privato o di un Cantone. 6 L’UFAG definisce l’interfaccia per la trasmissione di dati di cui al capoverso 5 let- tere b e c al SI GSN. 7 Le correzioni dei dati devono essere effettuate dalle imprese e delle persone di cui ai capoversi 2–4. 8 La registrazione dei dati di cui ai capoversi 2–4 e le correzioni dei dati di cui al capoverso 7 relativi a un anno civile devono essere concluse entro il 31 gennaio dell’anno seguente. 9 L’autorità cantonale competente può registrare, rettificare o completare i dati di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettere c, d ed e relativi a un anno civile entro il 31 marzo dell’anno seguente.
Art. 16 Collegamento ad altri sistemi d’informazione I dati di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettere c e f possono essere acquisiti da AGIS.
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Titolo dopo l’art. 16 Sezione 5a: Sistema d’informazione centrale sull’impiego di prodotti fitosanitari
Art. 16a Dati 1 Il sistema d’informazione centrale sull’impiego di prodotti fitosanitari (SI IPF) con- tiene i seguenti dati: a. i dati sulle imprese e sulle persone che immettono sul mercato prodotti fitosa- nitari o sementi trattate con prodotti fitosanitari in virtù dell’articolo 62 capo- verso 1 dell’ordinanza del 12 maggio 20108 sui prodotti fitosanitari (OPF); b. i dati di cui all’allegato 1 numeri 1.1 e 1.2 sul gestore e sull’azienda o, se il prodotto fitosanitario viene applicato da un’altra persona, sull’utilizzatore; c. i dati sulle imprese che utilizzano prodotti fitosanitari o che sono incaricate dello spandimento; d. i dati sui prodotti fitosanitari o sulle sementi trattate con prodotti fitosanitari immessi sul mercato in virtù dell’articolo 62 capoverso 1 OPF; e. i dati su ogni utilizzo professionale di prodotti fitosanitari in virtù dell’arti- colo 62 capoverso 1bis OPF, segnatamente nell’ambito dello spandimento nel singolo caso (applicazione).
2 Le categorie di dati rilevanti sono stabilite nell’allegato 3b.
Art. 16b Registrazione e trasmissione dei dati 1 L’UFAG registra i dati di base su imprese e persone di cui all’articolo 16a capoverso 1 lettera a. A tal fine le imprese e le persone devono preliminarmente annunciarsi presso l’UFAG. 2 Le imprese e le persone di cui all’articolo 16a capoverso 1 lettera a registrano:
a. la cessione di prodotti fitosanitari o di sementi trattate con prodotti fitosanitari a un’impresa, a un gestore o a un altro utilizzatore; b. i dati sui prodotti fitosanitari o sulle sementi trattate con prodotti fitosanitari ceduti di cui all’articolo 16a capoverso 1 lettera d. 3 Le imprese e le persone che incaricano un’altra persona dello spandimento di pro- dotti fitosanitari di cui all’articolo 16a capoverso 1 lettera c, registrano nel SI IPF i dati sull’utilizzatore incaricato. 4 Le imprese, i gestori e gli altri utilizzatori di cui all’articolo 16a capoverso 1 lettere b e c registrano i dati sui prodotti fitosanitari da loro utilizzati a scopo professionale di cui all’articolo 16a capoverso 1 lettera e.
8 RS 916.161
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5 Per la registrazione dei dati di cui ai capoversi 2–4 vi sono le seguenti possibilità:
a. registrazione diretta nel SI IPF; b. registrazione mediante un’interfaccia per la trasmissione di dati al SI IPF; oppure c. registrazione in un’applicazione di un offerente privato o di un Cantone. 6 L’UFAG definisce l’interfaccia per la trasmissione di dati di cui al capoverso 5 lettere b e c al SI IPF. 7 Le correzioni dei dati devono essere effettuate dalle imprese e persone di cui ai capoversi 2–4. 8 La registrazione dei dati di cui ai capoversi 2–4 e le correzioni dei dati di cui al capoverso 7 relativi a un anno civile devono essere concluse entro il 31 gennaio dell’anno seguente.
Art. 16c Collegamento ad altri sistemi d’informazione I dati di cui all’articolo 16a capoverso 1 lettera b possono essere acquisiti da AGIS.
Art. 26 cpv. 2 2 Il fornitore di prestazioni informatiche del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, l’Ufficio federale dell’informatica e delle telecomu- nicazioni e l’Ufficio federale di topografia prestano assistenza tecnica all’UFAG e all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) nello sviluppo dei sistemi. Essi mettono a disposizione le necessarie infrastrutture e sono responsabili del funzionamento sicuro dei sistemi d’informazione e del Servizio di calcolo dei con- tributi (SCC) di cui all’articolo 114 OPD9.
Art. 27 cpv. 2 e 9, frase introduttiva 2 A scopo di studio e di ricerca nonché di monitoraggio e valutazione secondo l’arti- colo 185 capoversi 1bis e 1ter LAgr, l’UFAG può comunicare i dati di cui agli articoli 2, 6 lettere a–d, 10, 14 e 16a della presente ordinanza alle scuole universitarie sul terri- torio nazionale e ai rispettivi istituti di ricerca. La comunicazione a terzi è possibile se questi operano su mandato della Confederazione o di più Cantoni. 9 Su richiesta, può rendere accessibili in linea a terzi, come indicato di seguito, i dati di cui agli articoli 2 e 6, tranne i dati di cui all’articolo 6 lettera e nonché agli arti- coli 14 e 16a se vi è il consenso della persona interessata:
9 RS 910.13
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II
1 L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
2 Alla presente ordinanza sono aggiunti i nuovi allegati 3a e 3b secondo le versioni qui annesse.
III La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
13 aprile 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato 1
Rimando parentetico
(art. 2, 6 lett. a–c, 13, 14 cpv. 1 lett. c, 16a cpv. 1 lett. b e 27 cpv. 5)
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Allegato 3a (art. 14 cpv. 2)
Dati sul SI GSN
1 Numeri d’identificazione delle imprese
1.1 Numero d’identificazione dell’impresa (IDI) che cede, fornisce, riprende o ri- tira sostanze nutritive (unità legale)
1.2 Numero RIS dell’unità locale (ubicazione)
2 Indirizzo dell’unità legale e locale
2.1 Nome dell’impresa
2.2 Recapito per la spedizione
2.3 Via
2.4 NPA
2.5 Luogo
2.6 Lingua per la corrispondenza
3 Contatto
3.1 Numero di telefono
3.2 Indirizzo e-mail
4 Dati sui prodotti contenenti sostanze nutritive
4.1 Concimi, inclusi i concimi aziendali e i concimi ottenuti dal riciclaggio
4.2 Alimenti per animali incluso il foraggio di base
4.3 Materiali apportati di origine agricola
4.4 Materiali apportati di origine non agricola
5 Dati sulla cessione, sulla fornitura, sulla ripresa, sul ritiro
e sull’utilizzo di prodotti contenenti sostanze nutritive nonché sulle relative scorte
5.1 Fornitore e utilizzatore
5.2 Denominazione del prodotto
5.3 Data della cessione, della fornitura, della ripresa, del ritiro e dell’utilizzo
5.4 Quantità ceduta, fornita, ripresa o ritirata
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5.5 Dati sui quantitativi di sostanze nutritive
5.6 Scorte alla fine dell’anno civile
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Allegato 3b (art. 16a cpv. 2)
Dati sul SI IPF
1 Numeri d’identificazione
1.1 Numeri d’identificazione delle imprese
1.1 Numero d’identificazione dell’impresa (IDI) che cede prodotti fitosanitari e
sementi trattate (unità legale)
1.1.2. Numero RIS dell’unità locale (ubicazione)
1.2 Numero d’identificazione dell’utilizzatore
1.2.1 Numero d’identificazione dell’impresa (IDI), a condizione che l’utilizzatore disponga di un IDI
1.2.2 Numero personale dell’utilizzatore
2 Indirizzo
2.1 Indirizzo dell’unità legale e locale
2.1.1 Nome dell’impresa
2.1.2 Recapito per la spedizione
2.1.3 Via
2.1.4 NPA
2.1.5 Luogo
2.1.6 Lingua per la corrispondenza
2.2 Indirizzo dell’utilizzatore (indirizzo professionale)
2.2.1 Cognome dell’utilizzatore
2.2.2 Nome dell’utilizzatore
2.2.3 Via
2.2.4 NPA
2.2.5 Luogo
2.2.6 Lingua per la corrispondenza
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3 Contatto dell’impresa e dell’utilizzatore
3.1 Numero di telefono
3.2 Indirizzo e-mail
4 Dati sull’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari
e di sementi trattate con prodotti fitosanitari
4.1 Denominazione del prodotto fitosanitario
4.2 Informazioni sulle sementi trattate (coltura e principi attivi)
4.3 Data dell’immissione sul mercato
4.4 Quantitativo immesso sul mercato
4.5 Utilizzatore (impresa o persona)
5 Dati sull’utilizzo di prodotti fitosanitari
5.1 Denominazione del prodotto fitosanitario
5.2 Data dell’utilizzo
5.3 Quantitativo utilizzato
5.4 Superficie trattata
5.5 Pianta utile o oggetto trattato
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Allegato (n. III)
Modifica di altri atti normativi
I seguenti atti normativi sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 12 maggio 201010 sui prodotti fitosanitari
Ingresso vista la legge del 15 dicembre 200011 sui prodotti chimici (LPChim); visti gli articoli 148a capoverso 3, 158 capoverso 2, 159a, 160 capoversi 3–5, 161, 164, 164b capoverso 2, 168 e 177 della legge del 29 aprile 199812 sull’agricoltura (LAgr); visto l’articolo 17 della legge del 21 marzo 200313 sull’ingegneria genetica (LIG); visti gli articoli 29, 29d capoverso 4 e 30b capoversi 1 e 2 lettera a della legge del 7 ottobre 198314 sull’ambiente (LPAmb); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 199515 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),
Art. 62 cpv. 1 e 1bis 1 I fabbricanti, i fornitori, i distributori, gli importatori e gli esportatori di prodotti fitosanitari e sementi tengono, per almeno cinque anni, registri sui prodotti fitosanitari e sulle sementi trattate con prodotti fitosanitari che fabbricano, importano, esportano, immagazzinano, utilizzano o immettono sul mercato. L’immissione sul mercato deve essere comunicata in virtù dell’ordinanza del 23 ottobre 201316 sui sistemi d’informa- zione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr). 1bis Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari comunicano i dati su ogni uti- lizzo del prodotto fitosanitario con la relativa denominazione, la data, la quantità uti- lizzata, la superficie trattata e la pianta utile ai sensi dell’OSIAgr.
10 RS 916.161 11 RS 813.1 12 RS 910.1 13 RS 814.91 14 RS 814.01 15 RS 946.51 16 RS 919.117.71
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2. Ordinanza del 10 gennaio 200117 sui concimi
Ingresso visti gli articoli 148a capoverso 3, 158 capoverso 2, 159a, 160 capoversi 1–5, 161, 164, 164a capoverso 2 e 177 della legge del 29 aprile 199818 sull’agricoltura (LAgr); visto l’articolo 29 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 198319 sulla protezione dell’ambiente (LPAm); visto l’articolo 17 della legge del 21 marzo 200320 sull’ingegneria genetica (LIG); visto l’articolo 10 della legge del 1° luglio 196621 sulle epizoozie (LFE); visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c e 27 capoverso 2 della legge del 24 gennaio 199122 sulla protezione delle acque (LPac); in applicazione della legge federale del 6 ottobre 199523 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),
Art. 24b Obbligo di comunicare per le forniture di concimi 1 Chi cede o fornisce concimi contenenti azoto e fosforo a imprese, gestori o ad altri acquirenti, deve comunicare ogni cessione o fornitura con la relativa quantità e i quan- titativi di sostanze nutritive in essa contenuti ai sensi dell’ordinanza del 23 otto- bre 201324 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura.
2 Non devono essere comunicate le quantità fino al massimo 105 chilogrammi di
azoto e 15 chilogrammi di fosforo per anno civile, a condizione che il gestore non sia tenuto a fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate in virtù dell’arti- colo 11 dell’ordinanza del 23 ottobre 201325 sui pagamenti diretti. 3 I detentori di impianti ai sensi dell’articolo 24 capoverso 1, che forniscono concimi aziendali o concimi ottenuti dal riciclaggio ai sensi dei capoversi 1 e 2, devono comu- nicare nel sistema d’informazione anche i materiali apportati compostabili o fermen- tabili.
17 RS 916.171 18 RS 910.1 19 RS 814.01 20 RS 814.91 21 RS 916.40 22 RS 814.20 23 RS 946.51 24 RS 919.117.71 25 RS 910.13
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Sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura. O RU 2022 265
3. Ordinanza del 26 ottobre 201126 sugli alimenti per animali
Ingresso visti gli articoli 27a capoverso 2, 148a capoverso 3, 158 capoverso 2, 159a, 160 capoversi 1–5, 161, 164, 164a capoverso 2, 177 e 181 capoverso 1bis della legge del 29 aprile 199827 sull’agricoltura (LAgr); visto l’articolo 29 della legge del 7 ottobre 198328 sulla protezione dell’ambiente (LPAm); visti gli articoli 16 capoverso 2 e 17 della legge del 21 marzo 200329 sull’ingegneria genetica (LIG); visto l’articolo 9 capoverso 2 lettera c della legge del 24 gennaio 199130 sulla protezione delle acque (LPAc); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 199531 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),
Art. 47a Obbligo di comunicare per le forniture di foraggio concentrato 1 Le imprese del settore dell’alimentazione animale comunicano la cessione di forag- gio concentrato in virtù dell’articolo 29 dell’ordinanza del 7 dicembre 199832 sulla terminologia agricola a imprese, gestori e ad altre persone nonché la ripresa di forag- gio concentrato da gestori con la relativa quantità e i quantitativi di sostanze nutritive in essa contenuti ai sensi dell’ordinanza del 23 ottobre 201333 sui sistemi d’informa- zione nel campo dell’agricoltura. 2 I gestori e le altre persone che forniscono foraggio concentrato, comunicano la for- nitura con la relativa quantità e i quantitativi di sostanze nutritive in essa contenuti.
3 Non devono essere comunicate le quantità fino al massimo 105 chilogrammi di
azoto e 15 chilogrammi di fosforo per anno civile, a condizione che il gestore non sia tenuto a fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate in virtù dell’arti- colo 11 dell’ordinanza del 23 ottobre 201334 sui pagamenti diretti.
26 RS 916.307 27 RS 910.1 28 RS 814.01 29 RS 814.91 30 RS 814.20 31 RS 946.51 32 RS 910.91 33 RS 919.117.71 34 RS 910.13
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