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AS 2022 266

Ordinanza concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura

Modifica del 13 aprile 2022

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l’analisi della sostenibilità in agricol- tura è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 6a capoverso 2, 6b capoverso 3 e 185 capoverso 2 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura (LAgr),

Art. 1 cpv. 1

1 La presente ordinanza disciplina:

a. l’analisi della politica agricola e delle prestazioni dell’agricoltura dal profilo della sostenibilità; b. gli obiettivi di riduzione per le perdite di sostanze nutritive; e c. i metodi per il calcolo delle perdite di azoto e di fosforo nonché dei rischi associati all’uso di prodotti fitosanitari.

2022-1206 RU 2022 266

Analisi della sostenibilità in agricoltura. O RU 2022 266

Titolo dopo l’art. 10 Sezione 3a: Perdite di sostanze nutritive nell’agricoltura e rischi associati all’uso di prodotti fitosanitari

Art. 10a Obiettivo di riduzione per le perdite di azoto e di fosforo Rispetto al valore medio degli anni 2014–2016, entro il 2030 le perdite sono ridotte come segue: a. azoto: di almeno il 10 per cento; b. fosforo: di almeno il 20 per cento.

Art. 10b Metodo per il calcolo delle perdite di azoto e di fosforo Per calcolare le perdite di azoto e di fosforo di cui all’articolo 10a si utilizza un metodo di bilancio nazionale input-output per l’agricoltura svizzera. È determinante il metodo di calcolo descritto nella pubblicazione «Bilancio delle sostanze nutritive dell’agri- coltura svizzera per gli anni 1975–2018»3.

Art. 10c Metodo per il calcolo dei rischi associati all’uso di prodotti fitosanitari 1 I rischi di cui all’articolo 6b LAgr sono determinati addizionando i rischi correlati all’utilizzo dei singoli principi attivi. 2 Sono calcolati valori di rischio per ogni principio attivo. Il calcolo avviene come segue: a. per le acque superficiali e per gli habitat seminaturali: in base alla quantità del principio attivo che durante l’applicazione può potenzialmente finire in tali ambienti e in base alla tossicità del principio attivo; b. per le acque sotterranee: in base alla quantità dei metaboliti del principio attivo che durante l’applicazione può potenzialmente finire nelle acque sotterranee.

3 I rischi sono calcolati annualmente per principio attivo come segue:

a. per le acque superficiali: moltiplicando il valore di rischio per gli organismi acquatici per la superficie trattata e per il fattore d’esposizione dipendente dalle condizioni d’uso; b. per gli habitat seminaturali: moltiplicando il valore di rischio per gli organismi non bersaglio per la superficie trattata e per il fattore d’esposizione dipendente dalle condizioni d’uso; c. per le acque sotterranee: moltiplicando il valore di rischio correlato al poten- ziale carico di metaboliti nelle acque sotterranee per la superfice trattata.

3 Agroscope (2020): Bilancio delle sostanze nutritive dell’agricoltura svizzera per gli anni 1975–2018, capitolo 2 (Materiale e metodi). Agroscope Science N. 100 / 2020, consulta- bile sotto www. agroscope.admin.ch > Pubblicazioni > Agroscope Science.

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II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

13 aprile 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il Cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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