AS 2022 272
Ordinanza concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare
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Ordinanza concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare (O-SIFA)
del 27 aprile 2022
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 45c capoverso 4, 45d capoverso 3 e 45f della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie (LFE); visto l’articolo 62 capoverso 6 della legge del 20 giugno 20142 sulle derrate alimentari; visto l’articolo 165g della legge del 29 aprile 19983 sull’agricoltura; visto l’articolo 64f della legge del 15 dicembre 20004 sugli agenti terapeutici, ordina:
Sezione 1: Oggetto
Art. 1
1 La presente ordinanza disciplina:
a. il sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione (ASAN); b. il sistema d’informazione per i risultati di controlli e analisi (ARES); c. il sistema d’informazione sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni (Fleko).
2 Essa comprende in particolare disposizioni riguardanti:
a. le responsabilità in materia di sistemi d’informazione; b. lo scopo e il contenuto dei sistemi d’informazione; c. i diritti di trattamento e di consultazione; d. la comunicazione dei dati;
RS 916.408
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e. il collegamento con altri sistemi d’informazione; f. le competenze; g. il finanziamento dei sistemi d’informazione; h. la protezione dei dati e la sicurezza dei dati e informatica; i. la conservazione e l’archiviazione dei dati. 3 Essa disciplina inoltre la valutazione e l’analisi di dati nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).
Sezione 2: Responsabilità per i sistemi d’informazione, scopo e loro contenuto
Art. 2 Responsabilità L’USAV è responsabile di ASAN, ARES e Fleko; essi sono parti del sistema d’in- formazione centrale lungo la filiera agroalimentare comune all’USAV e all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).
Art. 3 Scopo dei sistemi d’informazione 1 ASAN serve al trattamento dei dati di cui la Confederazione e i Cantoni necessitano per l’adempimento dei loro compiti esecutivi nei settoridella salute, della protezione degli animali, della sicurezza dei medicamenti veterinari, della sicurezza delle derrate alimentari in ambito veterinario e per la gestione amministrativa.
2 ARES serve al trattamento dei risultati:
a. delle analisi di laboratori riconosciuti di cui all’articolo 312 dell’ordinanza del 27 giugno 19955 sulle epizoozie (OFE); b. del controllo ufficiale:
1. delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso,
2. delle aziende che impiegano derrate alimentari e oggetti d’uso, ad ecce-
zione dei controlli dei macelli; c. del controllo del latte secondo l’ordinanza del 20 ottobre 20106 sul controllo del latte (OCL). 3 ARES può essere inoltre utilizzato come interfaccia per la trasmissione dei dati di cui all’allegato 1 numero 2.3 dai sistemi d’informazione cantonali al sistema di valu- tazione e di analisi (art. 23). 4 Fleko serve al trattamento dei risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni di cui all’articolo 57 dell’ordinanza del 16 dicembre 20167 con- cernente la macellazione e il controllo delle carni.
5 RS 916.401 6 RS 916.351.0 7 RS 817.190
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Art. 4 Contenuto dei sistemi d’informazione
1 ASAN, ARES e Fleko contengono i seguenti tipi di dati:
a. dati di base: dati che servono a identificare e categorizzare persone, aziende, aziende detentrici di animali e animali; b. dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione: dati rilevati nel quadro dei compiti di esecuzione nei seguenti settori:
1. salute degli animali,
2. protezione degli animali,
3. sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso,
4. medicamenti veterinari,
5. professioni veterinarie;
c. dati di sistema: dati che servono alla gestione e all’adeguamento dei sistemi d’informazione alle esigenze esecutive; d. dati utenti: dati di autenticazione, ruoli assegnati agli utenti e impostazioni di base per l’utilizzazione dei sistemi d’informazione.
2 I cataloghi dei dati figurano negli allegati 1–3.
Sezione 3: Diritti di accesso, comunicazione dei dati e collegamento dei sistemi d’informazione
Art. 5 Servizi con diritto di accesso: trattamento dei dati I servizi seguenti possono trattare i dati di ASAN, ARES e Fleko, nell’ambito dei loro compiti legali, per gli scopi seguenti: a. garantire la sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, la sicu- rezza degli alimenti per animali, la protezione dagli inganni, la sicurezza dei medicamenti veterinari, la salute e la protezione degli animali nonché una pro- duzione primaria ineccepibile:
1. l’USAV,
2. le autorità cantonali di esecuzione per adempiere i compiti esecutivi e i
compiti cantonali in questi settori,
3. i terzi incaricati dalle autorità cantonali di esecuzione di adempiere i
compiti esecutivi in questi settori per assolvere il loro incarico; b. adempiere i loro obblighi di notifica: i laboratori riconosciuti secondo l’arti- colo 312 OFE8 e i laboratori di prova per il controllo del latte secondo l’OCL9; c. garantire la gestione, concedere diritti di accesso e fornire supporto agli utenti: i servizi specializzati (art. 19).
8 RS 916.401 9 RS 916.351.0
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Art. 6 Servizi con diritto di accesso: consultazione dei dati I servizi seguenti possono consultare i dati di ASAN, ARES e Fleko, nell’ambito dei loro compiti legali, per gli scopi seguenti: a. garantire la sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, la sicu- rezza degli alimenti per animali, la protezione dagli inganni, la sicurezza dei medicamenti veterinari, la salute e la protezione degli animali nonché una pro- duzione primaria ineccepibile:
1. l’UFAG,
2. l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) in
relazione al trasferimento di merci nel o dal territorio doganale; b. garantire la salute e la protezione degli animali selvatici: l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM); c. sorvegliare l’esecuzione della legislazione in materia di salute dei vegetali, alimenti per animali, epizoozie, protezione degli animali e derrate alimentari: l’Unità federale per la filiera agroalimentare (UFAL).
Art. 7 Dati di base: trattamento dei dati Se i compiti di cui all’articolo 5 lo esigono, le seguenti persone possono trattare i dati di base di ASAN, ARES e Fleko: a. i collaboratori delle autorità cantonali di esecuzione; b. i collaboratori del servizio specializzato competente per il rispettivo sistema.
Art. 8 Dati di base: consultazione dei dati Se i compiti di cui agli articoli 5 e 6 lo esigono, le seguenti persone possono consultare i dati di base: a. i collaboratori dellʼUSAV, dellʼUFAG, dellʼUDSC dellʼUFAM e dellʼUFAL; b. i collaboratori di terzi incaricati dalle autorità cantonali di esecuzione.
Art. 9 Dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione: trattamento dei dati Se i compiti di cui all’articolo 5 lo esigono, le seguenti persone possono trattare i dati seguenti raccolti nell’ambito dell’esecuzione: a. i collaboratori dell’USAV:
1. i dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione inseriti dall’USAV,
2. i dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione inseriti dalle autorità cantonali
di esecuzione nel quadro dei loro obblighi di notifica; b. i collaboratori delle autorità cantonali di esecuzione: i dati raccolti durante l’esecuzione inseriti dalle proprie autorità; c. i collaboratori di terzi incaricati dalle autorità cantonali di esecuzione: i dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione, necessari ad adempiere i compiti loro as- segnati;
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d. i collaboratori dei laboratori riconosciuti secondo l’articolo 312 OFE10 e i laboratori di prova secondo l’OCL11: i dati raccolti nell’ambito dell’esecu- zione inseriti dal proprio laboratorio; e. i collaboratori dei servizi specializzati: tutti i dati del rispettivo sistema rac- colti nell’ambito dell’esecuzione.
Art. 10 Dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione: consultazione dei dati Se i compiti di cui agli articoli 5 e 6 lo esigono, le seguenti persone possono consultare i dati seguenti raccolti nell’ambito dell’esecuzione: a. i collaboratori dell’UFAG, dell’USDC, dell’UFAM e dell’UFAL: i dati rac- colti nell’ambito dell’esecuzione inseriti dalle autorità cantonali di esecuzione nel quadro dei loro obblighi di notifica; b. i collaboratori delle autorità cantonali di esecuzione: i dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione di unità amministrative di altri Cantoni; la consultazione è retta dall’articolo 13.
Art. 11 Dati di sistema e dati utenti: trattamento dei dati Se i compiti di cui all’articolo 5 lo esigono, i servizi specializzati possono trattare i dati di sistema e i dati utenti del rispettivo sistema.
Art. 12 Concessione e revoca dei diritti di accesso 1 Per ottenere l’accesso ai sistemi d’informazione o per modificare il ruolo utente occorre presentare una domanda scritta al servizio specializzato.
2 Il servizio specializzato concede i diritti di accesso a tempo indeterminato.
3 Esso revoca i diritti di accesso alle persone che non lavorano più per un servizio con diritto di accesso. I servizi con diritto di accesso notificano queste persone al servizio specializzato. 4 I diritti di accesso dei terzi incaricati dalle autorità cantonali di esecuzione devono essere definiti nell’incarico. Sono attribuiti e revocati dalle autorità cantonali.
Art. 13 Consultazione dei dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione di un’unità amministrativa di un altro Cantone 1 I collaboratori di un’autorità cantonale di esecuzione possono consultare i dati rac- colti nell’ambito dell’esecuzione di un’unità amministrativa di un altro Cantone solo se l’unità amministrativa interessata acconsente a tale consultazione. L’unità ammini- strativa effettua le impostazioni tecniche appropriate per la consultazione dei dati nei sistemi d’informazione o incarica l’USAV di farlo.
10 RS 916.401 11 RS 916.351.0
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2 Non è richiesto alcun consenso per la consultazione dei dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione di ARES, relativi alle analisi dei laboratori riconosciuti secondo l’ar- ticolo 312 OFE12, che sono stati prodotti per l’unità amministrativa di un altro Can- tone. La consultazione di questi dati avviene inserendo: a. il numero RIS dell’azienda di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettera c dell’or- dinanza del 30 giugno 199313 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti; b. il numero AVS del detentore di animali; c. il numero BDTA dell’azienda detentrice o il numero di identificazione dell’animale interessato secondo l’ordinanza del 3 novembre 202114 concer- nente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA); oppure d. il nome del detentore di animali o della persona che ha inviato il campione da analizzare o ha conferito l’incarico di analizzarlo.
Art. 14 Diritti di consultazione dei macelli, dei detentori di animali e di altre persone autorizzate I macelli, i detentori di animali e altre persone autorizzate possono consultare nella banca dati sul traffico di animali secondo l’OIBDTA15 i dati concernenti i risultati del controllo degli animali da macello e quelli concernenti il controllo delle carni che riguardano la commestibilità.
Art. 15 Comunicazione di dati ad altre autorità L’USAV e le autorità cantonali di esecuzione possono comunicare ad altre autorità i dati non degni di particolare protezione di ASAN, ARES e Fleko in forma elettronica o in un’altra modalità appropriata, se le autorità lo necessitano per l’adempimento dei loro compiti.
Art. 16 Comunicazione di dati per scopi scientifici e statistici
1 L’USAV e le autorità cantonali di esecuzione possono comunicare a terzi dietro
domanda scritta i dati non degni di particolare protezione di ASAN, ARES e Fleko per scopi scientifici e statistici. 2 Questi dati devono essere resi anonimi, per quanto possibile, prima della comunica- zione. Se vengono comunicati dati non resi anonimi, le autorità concludono un ac- cordo con la terza parte.
12 RS 916.401 13 RS 431.903 14 RS 916.404.1 15 RS 916.404.1
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Art. 17 Collegamento con altri sistemi d’informazione 1 Ciascuno dei tre sistemi ASAN, ARES e Fleko può accedere ai dati degli altri due sistemi d’informazione e ai sistemi d’informazione seguenti: a. sistema d’informazione per i dati su aziende, strutture e contributi secondo gli articoli 2–5a dell’ordinanza del 23 ottobre 201316 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr); b. sistema d’informazione per i dati di controllo secondo gli articoli 6–9 OSIAgr; c. banca dati sul traffico di animali secondo gli articoli 10–40 OIBDTA17; d. Registro delle imprese e degli stabilimenti secondo l’ordinanza del 30 giugno
199318 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti;
e. sistema d’informazione geografica secondo gli articoli 10–13 OSIAgr; f. banca dati centrale sui cani secondo l’articolo 30 capoverso 2 LFE; g. sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria secondo l’ordinanza del 31 ottobre 201819 concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria; h. banca dati del latte secondo l’articolo 12 capoverso 2 lettera d dell’ordinanza del 25 giugno 200820 sul sostegno del prezzo del latte; i. sistemi d’informazione dei Cantoni, nella misura in cui ciò sia necessario per la trasmissione di dati di cui all’allegato 1 n. 2.3 nel sistema di valutazione e analisi (art. 23). 2 I sistemi d’informazione di cui al capoverso 1 lettere b, c e g possono accedere ai dati tramite ASAN, ARES e Fleko.
Sezione 4: Compiti dell’USAV, servizi specializzati e comitato misto
Art. 18 Compiti dell’USAV
1 L’USAV provvede alla gestione di ASAN, ARES e Fleko. In particolare, adotta le
misure necessarie per garantire la gestione economica.
2 L’USAV svolge anche i seguenti compiti:
a. conclude gli accordi con i fornitori di prestazioni che mettono a disposizione l’infrastruttura e i servizi informatici; b. conclude gli accordi di utilizzazione con i Cantoni; c. per ciascun sistema d’informazione gestisce un servizio specializzato;
16 RS 919.117.71 17 RS 916.404.1 18 RS 431.903 19 RS 812.214.4 20 RS 916.350.2
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d. allestisce il preventivo annuo, il conto annuale e una pianificazione finanziaria pluriennale per i sistemi d’informazione; e. pianifica l’ulteriore sviluppo dei sistemi d’informazione con il coinvolgi- mento dei Cantoni.
Art. 19 Servizi specializzati
1 Ai servizi specializzati dell’USAV competono:
a. la concessione, la gestione e la revoca dei diritti di accesso agli utenti; b. il supporto agli utenti e la loro informazione su aspetti tecnici e modifiche; c. lo svolgimento di corsi di formazione; d. gli adeguamenti tecnici e specialistici; e. il coordinamento e la sorveglianza degli incarichi affidati ai diversi fornitori di prestazioni; f. l’eliminazione di guasti in collaborazione con i fornitori di prestazioni; g. l’esame tecnico e contenutistico dei dati ripresi dagli altri sistemi d’informa- zione. 2 I servizi specializzati collaborano con i servizi specializzati dell’UFAG e con i rap- presentanti delle autorità cantonali e dei macelli.
Art. 20 Comitato misto
1 Il comitato misto per ASAN, ARES e Fleko si compone di quattro rappresentanti
dell’USAV e quattro rappresentanti delle autorità veterinarie cantonali nonché di un rappresentante di un’autorità di esecuzione per il diritto in materia di derrate alimen- tari. Esso provvede autonomamente alla propria organizzazione.
2 Esso svolge i compiti seguenti:
a. collabora all’allestimento della pianificazione finanziaria pluriennale per i sistemi d’informazione e del preventivo annuo per la gestione dei sistemi d’informazione; b. fornisce consulenza all’USAV in merito ad aspetti strategici, tecnici e finan- ziari legati alla gestione dei sistemi d’informazione; c. formula proposte per lo sviluppo dei sistemi d’informazione, istituisce gruppi di progetto e ne approva i risultati. 3 Nel caso di sviluppi che si ripercuotono sui sistemi d’informazione dell’UFAG e di Identitas AG, il comitato misto coinvolge rappresentanti di questi uffici. 4 Esso può assegnare incarichi ai servizi specializzati e obbligarli a istituire per deter- minate questioni specifiche uno o più comitati di esperti composti da rappresentanti dei Cantoni e di altri uffici federali. Può ricorrere inoltre a esperti esterni.
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Sezione 5: Finanziamento
Art. 21 Finanziamento dei sistemi d’informazione 1 I costi di gestione totali di ASAN, ARES e Fleko sono sostenuti in ragione di un terzo dalla Confederazione e di due terzi dai Cantoni. 2 I contributi dei singoli Cantoni sono calcolati in base al numero di licenze assegnate loro per l’accesso ai sistemi d’informazione.
3 Una licenza permette di accedere a tutti e tre i sistemi d’informazione.
4 Ciascun Cantone si assume il pagamento di almeno tre licenze di accesso. Se più Cantoni hanno un’autorità di esecuzione comune, il numero minimo di tre licenze si applica a questi Cantoni complessivamente ed essi si assumono congiuntamente il pagamento degli importi.
5 Per le licenze supplementari sono previsti importi ridotti.
6 Il pagamento degli importi per le licenze è disciplinato nell’accordo di utilizzazione concluso tra l’USAV e il Cantone. 7 Se il pagamento degli importi per le licenze non copre la quota dovuta dai Cantoni per i costi di gestione del sistema, l’importo restante viene suddiviso tra i singoli Can- toni in proporzione alle licenze di cui dispongono.
Art. 22 Cofinanziamento dei servizi specializzati I Cantoni partecipano ai costi per i servizi specializzati con un importo annuo totale di 350 000 franchi.
Sezione 6: Valutazione e analisi dei dati
Art. 23 1 L’USAV gestisce il sistema di valutazione e di analisi della sicurezza alimentare e della salute pubblica veterinaria (ALVPH) per valutare e analizzare i dati del proprio ambito di competenza. Vengono valutati e analizzati i dati: a. di ASAN, ARES e Fleko; b. dei sistemi d’informazione di cui all’articolo 17 lettere a–d e g; c. del sistema d’informazione animex-ch secondo l’ordinanza animex-ch del 1° settembre 201021; d. del sistema d’informazione per il riconoscimento precoce dell’infestazione degli apiari con il piccolo coleottero dell’alveare (Aethina tumida); e. del sistema d’informazione per la campionatura dei bovini nei macelli; f. della piattaforma utenti per la protezione dei consumatori;
21 RS 455.61
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g. del sistema «Trade Control and Expert System» (TRACES)» integrato nel si- stema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali dell’Unione europea di cui agli articoli 131–136 del regolamento (UE) 2017/62522; h. del sistema d’informazione per il confronto elettronico dei dati tra il sistema per la dichiarazione doganale dell’UDSC e TRACES che consente la verifica automatizzata delle partite importate in merito alle autorizzazioni valide e ai documenti veterinari di cui all’articolo 79a dell’ordinanza del 18 novem- bre 201523 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi. 2 I diritti di accesso ai dati in ALVPH sono retti dalle disposizioni legali che si appli- cano singolarmente ai sistemi d’informazione. I diritti di accesso ai dati che vengono trasmessi dai sistemi d’informazione dei Cantoni ad ALPHV tramite l’interfaccia in ARES (art. 3 cpv. 3) sono retti dagli articoli 9 e 10.
Sezione 7: Protezione dei dati, sicurezza dei dati e informatica, conservazione e archiviazione dei dati, disposizioni di tipo tecnico
Art. 24 Protezione dei dati, sicurezza dei dati e informatica 1 L’USAV è responsabile del rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati nonché di sicurezza dei dati e informatica nel suo settore. 2 Esso emana i necessari regolamenti sul trattamento dei dati per garantire la prote- zione dei dati nonché la sicurezza dei dati e informatica. 3 Esso formula disposizioni in materia di protezione dei dati nonché di sicurezza dei dati e informatica negli accordi di prestazione con i fornitori di prestazioni e negli accordi di utilizzazione conclusi con i Cantoni. 4 Le autorità cantonali di esecuzione, i laboratori riconosciuti e i terzi incaricati dalle autorità cantonali di esecuzione sono responsabili nel loro settore del rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati e di sicurezza dei dati e informatica. In
22 Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applica- zione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benes- sere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modi- fica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2019/2127, GU L
321 del 12.12.2019, pag. 111.
23 RS 916.443.10
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particolare, garantiscono l’accesso sicuro ai sistemi d’informazione mediante misure tecniche e organizzative.
Art. 25 Diritti delle persone interessate I diritti delle persone i cui dati sono trattati in ASAN, in ARES o in Fleko, in partico- lare i diritti in materia di comunicazione dei loro dati, di rettifica e distruzione di dati nonché di acquisizione degli stessi, sono retti: a. dalla legge del 19 giugno 199224 sulla protezione dei dati se fanno valere i loro diritti nei confronti dell’USAV; b. dalla rispettiva legge cantonale sulla protezione dei dati se fanno valere i loro diritti nei confronti di un’autorità cantonale di esecuzione.
Art. 26 Conservazione e archiviazione dei dati 1 I dati di ASAN, ARES e Fleko possono essere conservati per un massimo di 30 anni nei sistemi d’informazione. 2 L’archiviazione è retta dalla legge del 26 giugno 199825 sull’archiviazione. L’USAV informa i Cantoni dell’imminente archiviazione e, se necessario, li sostiene nell’esportazione dai sistemi d’informazione dei dati da loro registrati. 3 I dati resi anonimi possono essere conservati nei sistemi d’informazione oltre il ter- mine di cui al capoverso 1.
Art. 27 Disposizioni di tipo tecnico Previa consultazione dei Cantoni, l’USAV emana disposizioni di tipo tecnico in par- ticolare su: a. interfacce e trasmissione di dati ad altri sistemi d’informazione della Confe- derazione, a sistemi d’informazione dei Cantoni e a terzi incaricati; b. frequenza di trasmissione dei dati; c. standardizzazione dei contenuti dei dati ed elenchi di riferimento; d. requisiti tecnici e organizzativi per l’utilizzazione; e. forma e utilizzazione del catalogo dei dati dei sistemi d’informazione.
24 RS 235.1 25 RS 152.1
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Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 28 Abrogazione e modifica di altri atti normativi L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 4.
Art. 29 Disposizione transitoria della modifica del 27 aprile 2022 Per il finanziamento dei sistemi d’informazione si applica fino al 31 dicembre 2022 l’articolo 29a dell’ordinanza del 6 giugno 201426 concernente i sistemi d’informa- zione per il servizio veterinario pubblico nella sua versione attuale.
Art. 30 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2022.
2 Gli articoli 21 e 22 entrano in vigore il 1° gennaio 2023.
27 aprile 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
26 RU 2014 1691; 2018 4543
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Allegato 1 (art. 4 cpv. 2)
Catalogo dei dati di ASAN
1 Dati di base
1.1 Persone
1.1.1 Nome, cognome, indirizzo, recapiti
1.1.2 Peculiarità della persona: funzione, qualifica, ruolo
1.1.3 Attiva / inattiva nel sistema
1.1.4 Numero assegnato automaticamente dal sistema
1.1.5 Numeri utili a identificare una persona
1.1.6 Numero della competente autorità cantonale di esecuzione
1.2 Aziende
1.2.1 Nome, indirizzo, informazioni sull’ubicazione
1.2.2 Categoria aziendale
1.2.3 Attiva / inattiva nel sistema
1.2.4 Numero assegnato automaticamente dal sistema
1.2.5 Numeri d’identificazione dell’azienda
1.2.6 Numero della competente autorità cantonale di esecuzione
1.2.7 Dati strutturali dell’azienda
1.2.8 Informazioni relative a una caratterizzazione più precisa di un’ubicazione
1.3 Animali
1.3.1 Informazioni relative ai singoli animali, quali specie, genere, razza, età, iden- tificazione
1.4 Relazioni tra unità (persone, aziende, animali)
2 Dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione
2.1 Autorizzazioni
2.1.1 Protezione degli animali
2.1.2 Salute degli animali
2.1.3 Sicurezza alimentare
2.1.4 Medicamenti veterinari
2.1.5 Professioni veterinarie
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2.2 Notifiche
2.2.1 Protezione degli animali
2.2.2 Salute degli animali, comprese le epizoozie
2.2.3 Sicurezza alimentare
2.2.4 Medicamenti veterinari
2.3 Controlli
2.3.1 Controlli per i quali i dati sono registrati o caricati nel sistema d’informazione per i dati sui controlli secondo gli articoli 6–9 OSIAgr27
2.3.2 Altri controlli
2.4 Decisioni, misure e procedure relative alle misure
Tipi di misure Procedure relative alle misure Stato
– Divieto di tenere Diritto di audizione – Bozza animali – Sottoposto – Confisca – Parere pervenuto – Sequestro secondo il diritto in materia Decisione – Bozza di epizoozie – Sottoposta con effetto – Sequestro secondo sospensivo il diritto in materia – Sottoposta senza effetto di derrate alimentari sospensivo – Revoca dell’autorizza- – Rimedio giuridico zione adottato: opposizione – Fatturazione dei costi – Rimedio giuridico adot- – Misura generale tato: reclamo/ricorso – Divieto di allevare – In vigore animali – Revocata – Sorveglianza – Abrogata veterinaria ufficiale – Eliminazione – Misure igieniche – Vaccinazione – Indennità per gli animali – Fatturazione dei costi Contestazione – Bozza – Misura generale – Sottoposta – Revocata – Parere pervenuto – Misura generale Feedback – Fornito – Sottoposto – Revocato – Parere pervenuto
27 RS 919.117.71
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Tipi di misure Procedure relative alle misure Stato
– Procedimento penale – Controllo di verifica – Notifica a un altro organo – Notifica a un altro Nessuna procedura prevista processo – Nessuna misura – Notifica di epizoozia all’USAV
2.5 Pendenze
2.6 Documenti
2.6.1 Modelli di documento
2.6.2 Documenti specifici per ogni unità elaborati in sede di esecuzione
3 Dati di sistema
3.1 Elenchi di riferimento
3.2 Modelli di rapporto
3.3 File log del sistema
4 Dati utenti
4.1 Identificazione dell’utente
4.2 Ruolo dell’utente
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Allegato 2 (art. 4 cpv. 2)
Catalogo dei dati di ARES
1 Sorveglianza delle epizoozie, lotta alle epizoozie e monitoraggio
della resistenza
1.1 Dati di base
1.1.1 Identificazione e indirizzo dell’azienda di provenienza degli animali
1.1.2 Identificazione degli animali
1.2 Dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione
1.2.1 Committente
1.2.2 Identificazione dell’animale e dell’azienda di provenienza
1.2.3 Indicazioni sul motivo dell’analisi
1.2.4 Indicazioni sul campione analizzato
1.2.5 Indicazioni sul risultato dell’analisi
1.3 Dati di sistema
1.3.1 Informazioni sul ricevimento della notifica in caso di trasmissione elettronica
1.3.2 File log del sistema
1.3.3 Elenchi di riferimento
1.4 Dati utenti
–
2 Sicurezza delle derrate alimentari
2.1 Dati di base
–
2.2 Dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione
2.2.1 Controllo dei prodotti
2.2.1.1 Committente
2.2.1.2 Indicazioni sul campione analizzato
2.2.1.3 Indicazioni sul risultato dell’analisi
2.2.2 Controllo del processo
2.2.2.1 Committente
2.2.2.2 Indicazioni sull’ispezione
2.2.2.3 Indicazioni sul risultato dell’ispezione
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2.3 Dati di sistema
2.3.1 Informazioni sul ricevimento della notifica in caso di trasmissione elettronica
2.3.2 File log del sistema
2.3.3 Elenchi di riferimento
2.4 Dati utenti
–
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Allegato 3 (art. 4 cpv. 2)
Catalogo dei dati di Fleko
1 Dati di base
1.1 Identificazione, nome e indirizzo del macello
1.2 Notifiche dalla banca dati sul traffico di animali relative alla macellazione di animali secondo l’allegato 1 numero 1 lettera e, numero 2 lettera e, numero 3 lettera c e numero 4 lettera j OIBDTA28
1.3 Identificazione e nome delle persone responsabili del controllo delle carni
2 Dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione
2.1 Informazioni generali
2.1.1 Macello
2.1.2 Animale o gruppo di animali
2.1.3 Numero di animali controllati
2.1.4 Identificazione dell’azienda di provenienza
2.2 Risultati del controllo degli animali da macello
2.3 Risultati del controllo delle carni
3 Dati di sistema
3.1 Informazioni sul ricevimento della notifica in caso di trasmissione elettronica
3.2 File log del sistema
3.3 Elenchi di riferimento
4 Dati utenti
4.1 Identificazione dell’utente
4.2 Ruolo dell’utente
28 RS 916.404.1
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Allegato 4 (art. 28)
Abrogazione e modifica di altri atti normativi I L’ordinanza del 6 giugno 201429 concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico è abrogata.
II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 23 aprile 200830 sulla protezione degli animali
Art. 79 cpv. 4 4 Il servizio cantonale competente inserisce le notifiche e le misure ordinate nel si- stema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione (ASAN) di cui all’ordinanza del 27 aprile 202231 concernente i si- stemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare.
Art. 209 cpv. 2 2 Esso può obbligare le autorità cantonali competenti a inserire le autorizzazioni e i risultati dei controlli ufficiali in ASAN.
2. Ordinanza del 18 agosto 200432 sui medicamenti veterinari
Art. 33 cpv. 1, frase introduttiva 1 Oltre a registrare i dati relativi ai controlli di cui all’articolo 31, le competenti auto- rità cantonali inseriscono regolarmente i dati seguenti nel sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione di cui all’ordinanza del 27 aprile 202233 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare:
29 RU 2014 1691; 2015 4269; 2018 4353, 4543; 2021 132, 751 30 RS 455.1 31 RS 916.408 32 RS 812.212.27 33 RS 916.408
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3. Ordinanza del 31 ottobre 201834 concernente il sistema
d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria
Art. 5 cpv. 4 4 Inoltre, il SI AMV può accedere ai dati dei sistemi d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione (ASAN), per i risul- tati di controlli e analisi (ARES) e sui risultati del controllo degli animali da macello del controllo delle carni (Fleko) secondo l’ordinanza del 27 aprile 202235 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare.
Art. 18 Accesso ai dati del SI AMV I sistemi d’informazione ASAN, ARES e Fleko possono accedere ai dati del SI AMV.
4. Ordinanza del 27 maggio 202036 sul piano di controllo
nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso
Art. 14 cpv. 2 2 Il trattamento successivo dei controlli nella produzione primaria animale avviene nel sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione secondo l’ordinanza del 27 aprile 202237 concernente i sistemi d’in- formazione dell’USAV per la filiera agroalimentare.
5. Ordinanza 27 maggio 202038 sull’esecuzione della legislazione
sulle derrate alimentari
Art. 6 cpv. 2 2 Esse registrano regolarmente i risultati dei controlli nel sistema d’informazione per i risultati di controlli e analisi secondo l’ordinanza del 27 aprile 202239 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare. L’USAV determina il tipo di registrazione dei dati dopo aver consultato le autorità cantonali di esecuzione.
34 RS 812.214.4 35 RS 916.408 36 RS 817.032 37 RS 916.408 38 RS 817.042 39 RS 916.408
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Art. 19 cpv. 4 4 L’autorità cantonale inserisce il numero di autorizzazione, compresi i codici e le voci di complemento, nel sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pub- blico raccolti nell’ambito dell’esecuzione ai sensi dell’ordinanza del 27 aprile 202240 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare.
6. Ordinanza del 16 dicembre 201641 concernente la macellazione
e il controllo delle carni
Art. 55 cpv. 3 3 I risultati dei controlli devono essere registrati nel sistema d’informazione per i dati sui controlli secondo gli articoli 6–9 dell’ordinanza del 23 ottobre 201342 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura.
Art. 57 cpv. 2 2 L’autorità cantonale di esecuzione registra i risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni nel sistema d’informazione sui risultati del con- trollo degli animali da macello e del controllo delle carni (Fleko) di cui all’ordinanza del 27 aprile 202243 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare (O-SIFA) oppure li fa trasmettere a Fleko dai sistemi informatici dei macelli. Devono essere registrati o comunicati i numeri BDTA dei macelli e i dati di cui all’allegato 3 numero 2 O-SIFA.
7. Ordinanza del 20 ottobre 201044 sul controllo del latte
Art. 6 cpv. 3, frase introduttiva 3 Essi registrano regolarmente nel sistema d’informazione per i risultati dei controlli e delle analisi di cui all’ordinanza del 27 aprile 202245 concernente i sistemi d’infor- mazione dell’USAV per la filiera agroalimentare i seguenti dati:
Art. 7 cpv. 1 1 I diritti di trattamento e di consultazione dell’USAV, dell’UFAG e delle autorità cantonali di esecuzione relativi ai dati di controllo sono retti dall’ordinanza del 27 aprile 202246 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroa- limentare.
40 RS 916.408 41 RS 817.190 42 RS 919.117.71 43 RS 916.408 44 RS 916.351.0 45 RS 916.408 46 RS 916.408
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8. Ordinanza del 27 giugno 199547 sulle epizoozie
Art. 34 cpv. 6 6 Il veterinario cantonale registra il rilascio della patente per il commercio di bestiame nel sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione (ASAN) secondo l’ordinanza del 27 aprile 202248 con- cernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare.
Art. 35 cpv. 4 4 Il veterinario cantonale registra la revoca o il mancato rinnovo della patente per il commercio di bestiame in ASAN.
Art. 312 cpv. 2 lett. e
2 Un laboratorio è riconosciuto se:
e. è collegato al sistema d’informazione per i risultati dei controlli e delle analisi secondo l’ordinanza del 27 aprile 202249 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare.
9. Ordinanza del 3 novembre 202150 concernente Identitas AG
e la banca dati sul traffico di animali
Art. 3 cpv. 2 lett. a
2 Mette a disposizione l’infrastruttura e i servizi informatici per:
a. il sistema d’informazione sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni (Fleko) di cui all’ordinanza del 27 aprile 202251 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare (O-SIFA);
Art. 12 lett. b, frase introduttiva e d La BDTA può acquisire i seguenti dati da altri sistemi d’informazione: b. dal sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione (ASAN) ai sensi dell’O-SIFA52: d. da Fleko ai sensi dell’O-SIFA: i risultati dei controlli degli animali da macello e del controllo delle carni in riferimento alla loro commestibilità;
47 RS 916.401 48 RS 916.408 49 RS 916.408 50 RS 916.404.1 51 RS 916.408 52 RS 916.408
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Art. 40 cpv. 3, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. b 3 I seguenti sistemi d’informazione possono acquisire i dati dalla BDTA tramite inter- facce: b. sistema d’informazione per i risultati di controlli e analisi ai sensi
10. Ordinanza del 25 maggio 201154 concernente i sottoprodotti
di origine animale
Art. 13 cpv. 1, frase introduttiva 1 Il veterinario cantonale inserisce i seguenti dati nel sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione di cui all’ordi- nanza del 27 aprile 202255 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare:
11. Ordinanza del 23 ottobre 201356 sui sistemi d’informazione
nel campo dell’agricoltura
Art. 5a Collegamento con altri sistemi d’informazione I seguenti sistemi d’informazione possono accedere ai dati sulle aziende e sugli ani- mali contenuti in AGIS: a. il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria secondo l’ordinanza del 31 ottobre 201857 concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria; b. i sistemi d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione (ASAN), per i risultati di controlli e analisi (ARES) e sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni (Fleko) secondo l’ordinanza del 27 aprile 202258 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare (O-SIFA).
Art. 9 Collegamento ad altri sistemi d’informazione
1 Acontrol può accedere ai dati di AGIS di cui all’articolo 6 lettere a–c.
2 Esso può accedere ai dati contenuti nei sistemi d’informazione ASAN, ARES e
Fleko secondo l’O-SIFA59.
53 RS 916.408 54 RS 916.441.22 55 RS 916.408 56 RS 919.117.71 57 RS 812.214.4 58 RS 916.408 59 RS 916.408
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3 I sistemi d’informazione ASAN, ARES e Fleko possono accedere ai dati di Acon-
trol.
Art. 13 cpv. 2
2 I sistemi d’informazione ASAN, ARES e Fleko possono accedere ai dati di GIS
secondo l’O-SIFA60.
Art. 27 cpv. 7 7 Per la pubblicazione dei dati sui controlli di cui all’articolo 6 lettera d provenienti dai settori della sicurezza alimentare, della salute degli animali e della protezione degli animali, di competenza dell’USAV, si applicano le disposizioni di cui alla sezione 3
60 RS 916.408 61 RS 916.408