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AS 2022 277

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Spazzacamino con attestato federale di capacità

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Spazzacamino con attestato federale di capacità (AFC)

del 16 marzo 2022

80004 Spazzacamino AFC

Kaminfegerin EFZ / Kaminfeger EFZ Ramoneuse CFC / Ramoneur CFC

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5), ordina:

Sezione 1: Oggetto, orientamenti e durata

Art. 1 Profilo professionale e orientamenti 1 Gli spazzacamini di livello AFC svolgono in particolare le attività seguenti e si con- traddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate: a. garantiscono la pulizia e il funzionamento ineccepibile di impianti termo-tec- nici (ITT) a legna, a gas e a olio controllandoli, pulendoli e sottoponendoli a manutenzione; b. riparano autonomamente piccoli guasti agli ITT e misurano le emissioni; ve- rificano che gli impianti di combustione rispettino le prescrizioni edilizie e in materia di igiene dell’aria ed effettuano controlli antincendio; assicurano che gli ITT funzionino in modo energeticamente efficiente e nel rispetto dell’am- biente;

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c. lavorano in maniera autonoma, vantano una buona abilità pratica e tecnica e si interessano di compiti relativi all’organizzazione e alla pianificazione del lavoro; d. sono flessibili e attenti alle esigenze dei clienti e offrono loro consulenza spe- cializzata in materia di energia, in particolare per il risanamento e la sostitu- zione di ITT; e. sono capaci di risolvere problemi e di svolgere compiti con un approccio glo- bale e pragmatico e di assumersi in modo responsabile compiti complessi all’interno del team. 2 La formazione di spazzacamino di livello AFC prevede gli orientamenti seguenti:

a. manutenzione e pulizia di impianti di ventilazione; b. misurazioni energetiche e dell’igiene dell’aria e controllo di ITT.

3 L’orientamento è riportato nel contratto di tirocinio.

Art. 2 Durata e inizio

1 La formazione professionale di base dura tre anni.

2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi 1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche,

sociali e personali. 3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative 1 La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le compe- tenze operative seguenti: a. controllo e pulizia di ITT a legna, a gas e a olio:

1. controllare e pulire gli ITT,

2. impostare le funzioni di base degli ITT dopo la pulizia e verificarne il

funzionamento,

3. effettuare misurazioni dei gas di scarico e controlli antincendio (ispezioni

del fuoco) agli ITT,

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4. informare i clienti sui lavori eseguiti agli ITT e segnalare eventuali inter- venti necessari; b. manutenzione e riparazione di ITT:

1. effettuare semplici lavori di manutenzione e di riparazione agli ITT,

2. individuare le fonti di errore sulla base di misurazioni elettriche effettuate sugli ITT,

3. riconoscere guasti e difetti agli elementi idraulici degli ITT e adottare le

misure necessarie per eliminarli,

4. eliminare malfunzionamenti e guasti che si verificano durante i lavori

agli ITT o fare ricorso ad altri specialisti,

5. eseguire la messa in esercizio degli ITT ed effettuare un controllo del

funzionamento e della sicurezza; c. consulenza ai clienti:

1. fornire consulenza ai clienti per l’ottimizzazione o la sostituzione degli

ITT e degli impianti di ventilazione,

2. indicare ai clienti le possibilità di risparmio energetico,

3. utilizzare i media digitali nella comunicazione con i clienti,

4. condurre colloqui di vendita con i clienti relativi a servizi offerti dalla

propria azienda; d. lavori all’interno dell’azienda:

1. effettuare la manutenzione di attrezzi, apparecchi e veicoli,

2. compilare un rapporto sui lavori eseguiti agli impianti dei clienti e sui

difetti riscontrati; e. manutenzione e pulizia di impianti di ventilazione: 1. staccare la corrente elettrica dagli impianti di ventilazione e allestire le postazioni di lavoro per la pulizia,

2. pulire insieme al team l’unità di ventilazione nonché tutti i canali e le

condotte, controllare i filtri e se necessario sostituirli,

3. eseguire la messa in esercizio degli impianti di ventilazione ed effettuare

un controllo del funzionamento; f. misurazioni energetiche e dell’igiene dell’aria e controllo di ITT:

1. allestire le postazioni di lavoro per le misurazioni agli ITT e controllare

i dispositivi di misurazione,

2. effettuare le misurazioni energetiche e dell’igiene dell’aria agli ITT,

3. valutare i risultati delle misurazioni energetiche e dell’igiene dell’aria e informare i clienti in merito.

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2 Lo sviluppo delle competenze operative nei campi di competenze operative a–d è

obbligatorio per tutte le persone in formazione. Lo sviluppo delle competenze opera- tive nei campi di competenze operative e e f è vincolante come segue a seconda dell’orientamento: a. manutenzione e pulizia di impianti di ventilazione: campo di competenze ope- rative e; b. misurazioni energetiche e dell’igiene dell’aria e controllo di ITT: campo di competenze operative f.

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

Art. 5 1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comuni- cazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi). 2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione. 3 Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici. 4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell’allegato 2 al piano di forma- zione.

5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette

persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato peri- colo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate nell’allegato 2 al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

Art. 6 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

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Art. 7 Scuola professionale

1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1080 le-

zioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento 1° anno 2° anno 3° anno Totale

a. Conoscenze professionali – Controllo e pulizia di ITT a legna, a 100 80 60 240 gas e a olio; – Manutenzione e riparazione di ITT; 60 80 40 180 – Consulenza ai clienti; 40 40 60 140 – Insegnamento specifico dell’orienta- 40 40 mento Totale conoscenze professionali 200 200 200 600 b. Cultura generale 120 120 120 360 c. Educazione fisica 40 40 40 120 Totale delle lezioni 360 360 360 1080

2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro compe- tenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungi- mento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del

27 aprile 20064 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella forma- zione professionale di base. 4 La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’in- segnamento. 5 È raccomandato l’insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

Art. 8 Corsi interaziendali

1 I corsi interaziendali comprendono 22 giornate di otto ore.

2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in 6 corsi come segue:

Anno Corso Campo di competenze operative/competenza operativa Durata

1 1 – Controllare e pulire gli ITT 4 giorni

– Fornire consulenza ai clienti per l’ottimizzazione o la sostituzione degli ITT e degli impianti di ventilazione – Effettuare la manutenzione di attrezzi, apparecchi e veicoli

4 RS 412.101.241

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Anno Corso Campo di competenze operative/competenza operativa Durata

2 – Controllare e pulire gli ITT 4 giorni

– Impostare le funzioni di base degli ITT dopo la pulizia e verificarne il funzionamento – Effettuare misurazioni dei gas di scarico e controlli antincendio (ispezioni del fuoco) agli ITT – Effettuare semplici lavori di manutenzione e di riparazione agli ITT – Eseguire la messa in esercizio degli ITT ed effettuare un controllo del funzionamento e della sicurezza – Fornire consulenza ai clienti per l’ottimizzazione o la sostituzione degli ITT e degli impianti di ventilazione

2 3 – Impostare le funzioni di base degli ITT dopo la pulizia e 4 giorni

verificarne il funzionamento – Effettuare misurazioni dei gas di scarico e controlli antin- cendio (ispezioni del fuoco) agli ITT – Informare i clienti sui lavori eseguiti agli ITT e segnalare eventuali interventi necessari – Fornire consulenza ai clienti per l’ottimizzazione o la sostituzione degli ITT e degli impianti di ventilazione – Indicare ai clienti le possibilità di risparmio energetico – Utilizzare i media digitali nella comunicazione con i clienti

4 – Effettuare semplici lavori di manutenzione e di riparazione 4 giorni

agli ITT – Individuare le fonti di errore sulla base di misurazioni elettriche effettuate sugli ITT – Riconoscere guasti e difetti agli elementi idraulici degli ITT e adottare le misure necessarie per eliminarli – Eliminare malfunzionamenti e guasti che si verificano du- rante i lavori agli ITT o fare ricorso ad altri specialisti – Eseguire la messa in esercizio degli ITT ed effettuare un controllo del funzionamento e della sicurezza

3 5 – Utilizzare i media digitali nella comunicazione con i clienti 4 giorni

– Condurre colloqui di vendita con i clienti relativi a servizi offerti dalla propria azienda – Effettuare la manutenzione di attrezzi, apparecchi e veicoli – Competenze operative specifiche dell’orientamento

6 – Competenze operative specifiche dell’orientamento 2 giorni

Totale 22 giorni

3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

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Sezione 5: Piano di formazione

Art. 9 1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione5 della competente organizzazione del mondo del lavoro.

2 Il piano di formazione:

a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:

1. il profilo professionale,

2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,

3. il livello richiesto per la professione;

b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla si- curezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente; c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione. 3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti: a. attestato federale di capacità di spazzacamino AFC e almeno due anni di espe- rienza professionale nel campo d’insegnamento; b. attestato federale di capacità di spazzacamino qualificato e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; c. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie cono- scenze professionali nel campo di attività dello spazzacamino AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; d. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente.

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda 1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

5 Il piano del 2 maggio 2022 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A–Z.

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2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più. 3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qua- lifica equivalente nel campo della persona in formazione.

4 Nelleaziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una

seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di

persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 12 Documentazione dell’apprendimento 1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione

dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 13 Rapporto di formazione 1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professio- nale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi in- teraziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione. 2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il rag- giungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto. 3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione. 4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti con- traenti e all’autorità cantonale.

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Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

Sezione 8: Procedure di qualificazione

Art. 15 Ammissione È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professio- nale di base: a. secondo le disposizioni della presente ordinanza; b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:

1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,

2. ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo dello spazzaca-

mino AFC, e

3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di

qualificazione.

Art. 16 Oggetto Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

Art. 17 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale 1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti: a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di

18 ore; vale quanto segue:

1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della

formazione professionale di base,

2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere

le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,

3. è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e

dei corsi interaziendali,

4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative

sottoelencati con le ponderazioni seguenti:

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Voce Campi di competenze operative Ponderazione

1 Controllo e pulizia di ITT a legna, a gas e a olio 40 %

2 Manutenzione e riparazione di ITT 30 %

Consulenza ai clienti

3 Campo di competenze operative specifico dell’orientamento 30 %

b. «conoscenze professionali», della durata di tre ore; vale quanto segue:

1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della

formazione professionale di base,

2. il campo di qualificazione è valutato con un esame scritto e comprende i

campi di competenze operative sottoelencati, con la durata e le pondera- zioni seguenti:

Voce Campi di competenze operative Durata Ponderazione

1 Controllo e pulizia di ITT a legna, a gas e a olio 90 min. 50 %

2 Manutenzione e riparazione di ITT 90 min. 50 %

c. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base. 2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

Art. 18 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito almeno il 4; e b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma

delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali; vale la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 40 per cento; b. conoscenze professionali: 20 per cento; c. cultura generale: 20 per cento; d. nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 20 per cento.

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3 Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle seme- strali.

Art. 19 Ripetizioni 1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali fanno stato sol- tanto le nuove note.

Art. 20 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare) 1 Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali. 2 In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 50 per cento; b. conoscenze professionali: 30 per cento; c. cultura generale: 20 per cento.

Sezione 9: Attestazioni e titolo

Art. 21 1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capa- cità (AFC). 2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «Spazzacamino AFC». 3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualifi- cazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate: a. la nota complessiva; b. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’arti- colo 20 capoverso 1, la nota relativa all’insegnamento delle conoscenze pro- fessionali.

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Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli spazzacamini AFC 1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli spazzacamini AFC (Commissione ) è composta da: a. da cinque a sette rappresentanti di «Spazzacamino Svizzero»; b. un rappresentante dei docenti di materie professionali; c. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi; b. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate; c. gli orientamenti sono rappresentati.

3 La Commissione si autocostituisce.

4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di forma- zione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della forma- zione professionale di base; b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica; c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, pre- senta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione; d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la forma- zione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame fi- nale.

Art. 23 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

1 È responsabile dei corsi interaziendali «Spazzacamino Svizzero».

2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi. 3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

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4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 24 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza della SEFRI del 28 settembre 20107 sulla formazione professionale di base Spazzacamino con attestato federale di capacità (AFC) è abrogata.

Art. 25 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

1 Le persone che hanno iniziato la formazione di spazzacamino AFC prima dell’en-

trata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2027. 2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per spazza- camino AFC entro il 31 dicembre 2027 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto. 3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 15–21) si applicano dal 1° gennaio 2026.

Art. 26 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

16 marzo 2022 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Martina Hirayama Segretaria di Stato

7 RU 2010 5449; 2017 7331

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